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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 20437/2026

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rovvedimento impugnatodato atto che nessuno è comparso per il ricorrente nonostante la disposta trattazione oraleRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del localeTribunale che, in data 5/9/2025, aveva disposto il vincolo in relazione alla somma di euro 50mila,rinvenuta nel bagaglio del [OSCURATO:PERSONA] all’atto del controllo eseguito dalla P.g. presso la Stazioneferroviaria di Messina e ritenuta pertinente al delitto di ricettazione.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini di cui all’art. 173,comma 1, disp. att.cod.proc.pen.2.1 L’erronea applicazione degli artt. 321, 125, comma 3, 127 comma 7, 324 cod.proc.pen.per mera apparenza della motivazione in punto di fumus commissi delicti.Il difensore sostiene che i giudici cautelari hanno reso una motivazione assertiva emeramente apparente in ordine alla sussistenza del fumus del delitto di ricettazioneprovvisoriamente ipotizzato nei confronti del ricorrente, discostandosi dal più recenteorientamento della giurisprudenza di legittimità.

Infatti l’ordinanza impugnata ha sostenuto chela provenienza illecita della somma sequestrata si desume non solo dalla ingente quantità didanaro rinvenuto ma anche dalla suddivisione delle banconote in mazzette, dalle modalità dioccultamento e dalla sproporzione tra il danaro in sequestro e quanto lecitamente percepito dalricorrente sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate, valorizzando elementi che nongiustificano la sussunzione della condotta nella fattispecie dell’art. 648 cod.pen.

Il difensoreaggiunge che il Tribunale ha richiamato a sostegno della propria decisione alcune sentenze dilegittimità non correttamente interpretate in quanto in relazione ai casi trattati emergevanoconcreti e significativi elementi attestanti la provenienza illecita dei beni sequestrati, condizioneche nel caso a giudizio non ricorre.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato, per taluni aspetti in maniera manifesta, e deve, pertanto, essererigettato.

L’ordinanza impugnata ha ben chiarito che il ricorrente fu controllato mentre si trovavaa bordo di un treno diretto a Roma in compagnia di due connazionali, le quali furono a loro voltatrovate in possesso ciascuna di una somma superiore a 260mila euro.

I giudici della cautelahanno evidenziato che il P.m. ha individuato la probabile provenienza delittuosa della somma dareati fiscali, valorizzando a tal fine la suddivisione del danaro rinvenuto nella disponibilità delChen in mazzette, le modalità di occultamento in uno zaino sotto alcuni indumenti intimi;l’impossibilità di ricondurre la detenzione dell’importo sequestrato all’esercizio di attivitàcommerciale propria dell’indagato, risultando che il medesimo, titolare di un esercizio di venditaall’ingrosso di abbigliamento, non presenta dichiarazioni dei redditi dall’anno 2022 e nei due anniprecedenti aveva dichiarato importi irrisori.

La circostanza assume indubbio rilievo ai fini dellaricostruzione del contesto in cui è maturata la condotta illecita ascritta al ricorrente.1.1 A prescindere dalla dichiarata adesione del collegio all’uno o all’altro degli orientamentigiurisprudenziali richiamati dal ricorrente con riguardo allo standard proprio della valutazionecautelare in materia di ricettazione, deve aversi riguardo alla concreta piattaforma indiziariaposta a base della giuridica sostenibilità della riconduzione della condotta alla fattispecie di cuiall’art. 648 cod.pen.

Nella specie le modalità del trasferimento del danaro contante, effettuatoin gruppo, dichiaratamente per scopi del tutto incongrui (acquisto di merce a fini commerciali),da parte di soggetti accomunati dall’etnia e dall’esercizio attuale o pregresso di attivitàcommerciali dà conto della coerenza giuridica della prospettazione accusatoria che ritiene diravvisare il reato presupposto nella consumazione di violazioni finanziarie.

V’è piuttosto darilevare in punto di corretta qualificazione giuridica della condotta che le emergenze allo statoacquisite non consentono in termini affidabili di discriminare tra l’ascrizione al [OSCURATO:PERSONA] dellaricezione del danaro quale provento di evasione commessa da terzi, presupposto dellaricettazione, ovvero del tentativo di sostituzione e trasferimento di danaro proveniente da delittidallo stesso commessi, da inquadrare nella fattispecie di cui agli artt. 56, 648ter. 1 cod.pen.nella ricorrenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla norma.

Si tratta in entrambi i casi difattispecie che autorizzano il sequestro preventivo a fini di confisca del prodotto o del profittodel reato a norma dell’art. 648-quater cod.pen.1.2 I giudici della cautela, dunque, in accordo con la fluidità della fase investigativa, hannofatto corretta applicazione del principio che con riguardo ai reati contro il patrimonio a strutturaderivata richiede che i delitti presupposti, sebbene non siano specificamente individuati edaccertati, risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamenteconfigurabili; il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a suppornel'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai benie valori che si intendono sottoporre a sequestro (Sez. 2, n. 26902 del 31/05/2022, Visaggio, Rv.283563 – 01; Sez. 2, n. 813 del 19/11/2003, dep. 2004, Carretta, Rv. 228382 – 01; Sez. 2, n.26308 del 22/06/2010, Buonaurio, Rv. 247742 – 01;Sez. 2, n. 4769 del 23/09/1997, Conte, Rv.208874 – 01).2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso in Roma il 14 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rovvedimento impugnatodato atto che nessuno è comparso per il ricorrente nonostante la disposta trattazione oraleRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del localeTribunale che, in data 5/9/2025, aveva disposto il vincolo in relazione alla somma di euro 50mila,rinvenuta nel bagaglio del [OSCURATO:PERSONA] all’atto del controllo eseguito dalla P.g. presso la Stazioneferroviaria di Messina e ritenuta pertinente al delitto di ricettazione.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini di cui all’art. 173,comma 1, disp. att.cod.proc.pen.2.1 L’erronea applicazione degli artt. 321, 125, comma 3, 127 comma 7, 324 cod.proc.pen.per mera apparenza della motivazione in punto di fumus commissi delicti.Il difensore sostiene che i giudici cautelari hanno reso una motivazione assertiva emeramente apparente in ordine alla sussistenza del fumus del delitto di ricettazioneprovvisoriamente ipotizzato nei confronti del ricorrente, discostandosi dal più recenteorientamento della giurisprudenza di legittimità. Infatti l’ordinanza impugnata ha sostenuto chela provenienza illecita della somma sequestrata si desume non solo dalla ingente quantità didanaro rinvenuto ma anche dalla suddivisione delle banconote in mazzette, dalle modalità dioccultamento e dalla sproporzione tra il danaro in sequestro e quanto lecitamente percepito dalricorrente sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate, valorizzando elementi che nongiustificano la sussunzione della condotta nella fattispecie dell’art. 648 cod.pen. Il difensoreaggiunge che il Tribunale ha richiamato a sostegno della propria decisione alcune sentenze dilegittimità non correttamente interpretate in quanto in relazione ai casi trattati emergevanoconcreti e significativi elementi attestanti la provenienza illecita dei beni sequestrati, condizioneche nel caso a giudizio non ricorre.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato, per taluni aspetti in maniera manifesta, e deve, pertanto, essererigettato. L’ordinanza impugnata ha ben chiarito che il ricorrente fu controllato mentre si trovavaa bordo di un treno diretto a Roma in compagnia di due connazionali, le quali furono a loro voltatrovate in possesso ciascuna di una somma superiore a 260mila euro. I giudici della cautelahanno evidenziato che il P.m. ha individuato la probabile provenienza delittuosa della somma dareati fiscali, valorizzando a tal fine la suddivisione del danaro rinvenuto nella disponibilità delChen in mazzette, le modalità di occultamento in uno zaino sotto alcuni indumenti intimi;l’impossibilità di ricondurre la detenzione dell’importo sequestrato all’esercizio di attivitàcommerciale propria dell’indagato, risultando che il medesimo, titolare di un esercizio di venditaall’ingrosso di abbigliamento, non presenta dichiarazioni dei redditi dall’anno 2022 e nei due anniprecedenti aveva dichiarato importi irrisori. La circostanza assume indubbio rilievo ai fini dellaricostruzione del contesto in cui è maturata la condotta illecita ascritta al ricorrente.1.1 A prescindere dalla dichiarata adesione del collegio all’uno o all’altro degli orientamentigiurisprudenziali richiamati dal ricorrente con riguardo allo standard proprio della valutazionecautelare in materia di ricettazione, deve aversi riguardo alla concreta piattaforma indiziariaposta a base della giuridica sostenibilità della riconduzione della condotta alla fattispecie di cuiall’art. 648 cod.pen. Nella specie le modalità del trasferimento del danaro contante, effettuatoin gruppo, dichiaratamente per scopi del tutto incongrui (acquisto di merce a fini commerciali),da parte di soggetti accomunati dall’etnia e dall’esercizio attuale o pregresso di attivitàcommerciali dà conto della coerenza giuridica della prospettazione accusatoria che ritiene diravvisare il reato presupposto nella consumazione di violazioni finanziarie. V’è piuttosto darilevare in punto di corretta qualificazione giuridica della condotta che le emergenze allo statoacquisite non consentono in termini affidabili di discriminare tra l’ascrizione al [OSCURATO:PERSONA] dellaricezione del danaro quale provento di evasione commessa da terzi, presupposto dellaricettazione, ovvero del tentativo di sostituzione e trasferimento di danaro proveniente da delittidallo stesso commessi, da inquadrare nella fattispecie di cui agli artt. 56, 648ter. 1 cod.pen.nella ricorrenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla norma. Si tratta in entrambi i casi difattispecie che autorizzano il sequestro preventivo a fini di confisca del prodotto o del profittodel reato a norma dell’art. 648-quater cod.pen.1.2 I giudici della cautela, dunque, in accordo con la fluidità della fase investigativa, hannofatto corretta applicazione del principio che con riguardo ai reati contro il patrimonio a strutturaderivata richiede che i delitti presupposti, sebbene non siano specificamente individuati edaccertati, risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamenteconfigurabili; il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a suppornel'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai benie valori che si intendono sottoporre a sequestro (Sez. 2, n. 26902 del 31/05/2022, Visaggio, Rv.283563 – 01; Sez. 2, n. 813 del 19/11/2003, dep. 2004, Carretta, Rv. 228382 – 01; Sez. 2, n.26308 del 22/06/2010, Buonaurio, Rv. 247742 – 01;Sez. 2, n. 4769 del 23/09/1997, Conte, Rv.208874 – 01).2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso in Roma il 14 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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