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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13429/2026

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lindo Malagodi n. 5, presso lo studio dell’avvocatoIsabella Ferrise, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], che lo rappresenta e difende,dichiarando di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al n. di [OSCURATO:TELEFONO] ovvero agli indirizzi di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] o avvferrise@studioferrise.it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.-intimata-e controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14249/2017Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 13429/2026Data pubblicazione 09/05/2026e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma n. 7562/2016 depositata il 29/11/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA] Giampiero era attinto da preavviso di fermo inconseguenza del mancato pagamento di cartelle di pagamento, ed inparticolare le impugnava con riferimento a quattro, relative a IRPEF, IRAPe addizionali per l'anno 2004 (cartella n. 097 2008 0087528068 000);canone RAI per l'anno 2006 (cartella n. 097 2009 0204890819 000);IRPEF, IRAP e addizionali per l'anno 2007 (cartella n. 097 20110093169574 000); ritenute, retribuzioni e pensioni per l'anno 2009(cartella n. 097 2013 0103696534 000).2.

Il contribuente presentava ricorso alla CTP di Roma.

Si costituivanole Direzioni provinciali 1 e 2 dell’Agenzia delle entrate; “[OSCURATO:PERSONA].p.a.” – precisa la sentenza in epigrafe – “si è costituita solo in data3.7.2015, deducendo la non perentorietà del termine di cui all'art. 23 delD.Lgs. 546/92.

Ha contestato il parziale difetto di giurisdizione dellaCommissione Tributaria, poiché la quarta cartella inerisce anche acontributi INAIL, di competenza del giudice ordinario.

Ha eccepito chetutte le cartelle esattoriali sono state correttamente notificate ex art 26del D.P.R. 602/73, come da documentazione prodotta”.3.

Con sentenza n. 16259/28/15 depositata il 15.7.2015, la CTP –prosegue detta sentenza – dichiarava “inammissibile il ricorso, ritenendonon provata l'avvenuta notifica nei confronti delle controparti e dunque latempestività della proposizione dello stesso”.4.

Proponeva appello il contribuente, rigettato dalla CTR, con lasentenza in epigrafe, nel contraddittorio di entrambe le Direzioniprovinciali e di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14249/2017Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 13429/2026Data pubblicazione 09/05/20264.1.

La CTR, ritenuta l’ammissibilità dell’originario ricorso, nondimenoosservava che “il Concessionario ha prodotto documentazione relativa allanotifica delle cartelle di pagamento per cui è causa.

Si osserva che laproduzione documentale è ammissibile sia in primo grado, che comunquein sede di appello, alla luce della disposizione di cui all'art. 58, comma 2,del D.Lgs. 546/92.

Essa è inoltre rilevante, poiché attiene al merito dellacausa”.Indi passava in rassegna le quattro cartelle, ripercorrendo le cadenzedel relativo procedimento notificatorio.5.

Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi.Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, altresì spiegando ricorsoincidentale condizionato con un motivo.

L’agente della riscossione restaintimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente è a rilevarsi come la richiesta di trattazione inpubblica udienza formulata in ricorso non meriti condivisione.Invero, le questioni involte, tutte ormai già percorse in giurisprudenza,non manifestano alcuna rilevanza nomofilattica né comunque alcunapeculiare difficoltà atta a rendere necessario il contraddittorio orale con lapartecipazione del Pubblico Ministero.2.

Può procedersi alla disamina dei motivi, secondo l’ordine di loroproposizione.3.

I primi due motivi si prestano ad essere enunciati congiuntamente.4.

Con il primo motivo si denuncia: “Violazione/falsa applicazione[dell’]art. 36, co. 2, D.Lgs. 546/1992”.4.1.

Erroneamente “i Giudici di secondo grado hanno considerato,disattendendo totalmente quanto deciso con la decisione di primo grado,[OSCURATO:PERSONA] sud s.p.a. quale parte costituita nel giudizio, mentre nellasentenza di primo grado n. 16259/15 si legge chiaramente come ‘Equitalianon si costituiva’”.

“La CTR indica il 03/07/2015 come data di costituzioneNumero registro generale 14249/2017Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 13429/2026Data pubblicazione 09/05/2026di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo al contempo come la stessa abbia depositatodocumentazione asseritamente atta a provare l'avvenuta notificazionedelle cartelle presupposte.

La presente difesa, al contrario, ritiene che talecostituzione sia avvenuta in violazione dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992”.

“Daqui, appare di tutta evidenza l'illegittimità della sentenza impugnata inquanto emessa in palese violazione dell'art. 36, co. 2, D.Lgs. 546/1992,nello specifico nella parte in cui si basa su una erronea e travisataricostruzione processuale del primo grado”.5.

Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione/falsa applicazione[dell’]art. 32, co.2, D.Lgs. 546/1992 e conseguente violazione/falsaapplicazione [degli ]artt. 58 D.Lgs. 546/1992 e 115 c.p.c.”.5.1.

In subordine, “non può condividersi la pronuncia della CTR inquanto basata su documentazione prodotta irritualmente”.6.

Entrambi i motivi sono infondati.6.1.

Lo è il primo, perché la sentenza impugnata – scevra daldenunciato vizio di motivazione, atteso che essa palesemente esibisce unamotivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vistacontenutistico, superando il cd. minimo costituzionale (Cass. Sez.

U n.8053 del 2014) – effettua una ricostruzione fedele, ed in sé neppurecontestata, del processo di primo grado, evidenziando, come visto, latardiva costituzione di [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituitasolo in data 3.7.2015”).6.2.

Lo è il secondo, alla luce del principio secondo cui, ai sensidell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporisvigente), nel processo tributario è ammessa la produzione, in gradod'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistenti al giudizio di primogrado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quelli tardivamenteprodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restano inseriti inmodo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato dellasentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazioneNumero registro generale 14249/2017Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 13429/2026Data pubblicazione 09/05/2026negli stessi contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita algiudizio di impugnazione (Cass. n. 25577 del 2025).

Già in precedenza,nel medesimo senso, s’era affermato che, i fascicoli di parte sono inseritiin modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato dellasentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essereritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica deidocumenti e degli atti ivi contenuti; ne consegue che la documentazionedepositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile inappello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro iltermine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992(Cass. n. 26115 del 2020).7.

Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione [dell’]art. 112 c.p.c. -Omessa pronuncia con riguardo alle altre eccezioni del ricorrente”.7.1.

La CTR “non si è espressa sul secondo motivo di ricorso relativoalla indicazione equivoca dell'Autorità e dei termini per presentare ilricorso”.8.

Il motivo è manifestamente infondato.8.1.

Nello svolgimento in fatto, la CTR rammenta che il contribuenteaveva eccepito “la illegittimità [del preavviso] stante la mancata notificadelle cartelle di pagamento sottese […]; ha eccepito poi la indicazioneequivoca della autorità e dei termini per presentare ricorso”.Essa, dunque, dimostra di aver piena contezza dell’ulteriore doglianzacirca la pretesa “indicazione equivoca” contenuta nell’atto; talché, amisura che, nel successivo sviluppo motivazionale, ritenuta la legittimitàdella notifica delle cartelle, rigetta nel merito dell’appello del contribuente,perviene ad un’implicita decisione di rigetto di detta doglianza.Decisione che, peraltro, va scevra da qualsivoglia censura, postal’indicazione di per se stessa chiara dell’atto, secondo cui – come daricorso – “è possibile proporre ricorso, ‘entro 60 giorni dalla notifica dellostesso e con le modalità previste dagli artt. 18, 20 e 22 del D.Lgs.Numero registro generale 14249/2017Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 13429/2026Data pubblicazione 09/05/202631.12.1992 n. 546 innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diRoma per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli altri crediti,l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente AutoritàGiudiziaria Ordinaria’”.

Ulteriori precisazioni non dovute – secondo cui,come preteso in ricorso, “una corretta dicitura avrebbe dovuto riportareche per gli altri crediti l'autorità competente per materia è il Tribunale diRoma, sezione lavoro” – rappresentano una pura e semplice specificazionedella facoltà di ricorso alla “‘competente’ [enfasi aggiunta] AutoritàGiudiziaria Ordinaria”, rimessa alle valutazioni difensive del ricorrente,secondo l’effettiva natura dei crediti, che può essere, ma anche non,lavoristica.D’altronde, avendo la CTR “dichiara[to] il proprio difetto digiurisdizione in favore del Tribunale di Roma per il debito INAIL”, nondeduce il ricorrente alcun effettivo e concreto pregiudizio subito in ragionedelle indicazioni contenute in atto.9.

In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.10.

Ciò implica l’assorbimento dell’incidentale condizionato – siccomein tal guisa espressamente qualificato a p. 5 controric. – con riferimento alvizio di “omessa pronuncia in relazione all’eccepito difetto di legittimazionepassiva dell’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4),c.p.c.”.11.

L’esito del giudizio comporta le statuizioni consequenziali come dadispositivo, anche in considerazione della natura delle questioni esaminatee del valore della controversia.

P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Giampiero, assorbito l’incidentalecondizionato dell’Agenzia delle entrate.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite,liquidate in euro 2.300, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 14249/2017Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 13429/2026Data pubblicazione 09/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lindo Malagodi n. 5, presso lo studio dell’avvocatoIsabella Ferrise, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], che lo rappresenta e difende,dichiarando di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al n. di [OSCURATO:TELEFONO] ovvero agli indirizzi di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] o avvferrise@studioferrise.it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.-intimata-e controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14249/2017Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 13429/2026Data pubblicazione 09/05/2026e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma n. 7562/2016 depositata il 29/11/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA] Giampiero era attinto da preavviso di fermo inconseguenza del mancato pagamento di cartelle di pagamento, ed inparticolare le impugnava con riferimento a quattro, relative a IRPEF, IRAPe addizionali per l'anno 2004 (cartella n. 097 2008 0087528068 000);canone RAI per l'anno 2006 (cartella n. 097 2009 0204890819 000);IRPEF, IRAP e addizionali per l'anno 2007 (cartella n. 097 20110093169574 000); ritenute, retribuzioni e pensioni per l'anno 2009(cartella n. 097 2013 0103696534 000).2. Il contribuente presentava ricorso alla CTP di Roma. Si costituivanole Direzioni provinciali 1 e 2 dell’Agenzia delle entrate; “[OSCURATO:PERSONA].p.a.” – precisa la sentenza in epigrafe – “si è costituita solo in data3.7.2015, deducendo la non perentorietà del termine di cui all'art. 23 delD.Lgs. 546/92. Ha contestato il parziale difetto di giurisdizione dellaCommissione Tributaria, poiché la quarta cartella inerisce anche acontributi INAIL, di competenza del giudice ordinario. Ha eccepito chetutte le cartelle esattoriali sono state correttamente notificate ex art 26del D.P.R. 602/73, come da documentazione prodotta”.3. Con sentenza n. 16259/28/15 depositata il 15.7.2015, la CTP –prosegue detta sentenza – dichiarava “inammissibile il ricorso, ritenendonon provata l'avvenuta notifica nei confronti delle controparti e dunque latempestività della proposizione dello stesso”.4. Proponeva appello il contribuente, rigettato dalla CTR, con lasentenza in epigrafe, nel contraddittorio di entrambe le Direzioniprovinciali e di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14249/2017Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 13429/2026Data pubblicazione 09/05/20264.1. La CTR, ritenuta l’ammissibilità dell’originario ricorso, nondimenoosservava che “il Concessionario ha prodotto documentazione relativa allanotifica delle cartelle di pagamento per cui è causa. Si osserva che laproduzione documentale è ammissibile sia in primo grado, che comunquein sede di appello, alla luce della disposizione di cui all'art. 58, comma 2,del D.Lgs. 546/92. Essa è inoltre rilevante, poiché attiene al merito dellacausa”.Indi passava in rassegna le quattro cartelle, ripercorrendo le cadenzedel relativo procedimento notificatorio.5. Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi.Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, altresì spiegando ricorsoincidentale condizionato con un motivo. L’agente della riscossione restaintimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente è a rilevarsi come la richiesta di trattazione inpubblica udienza formulata in ricorso non meriti condivisione.Invero, le questioni involte, tutte ormai già percorse in giurisprudenza,non manifestano alcuna rilevanza nomofilattica né comunque alcunapeculiare difficoltà atta a rendere necessario il contraddittorio orale con lapartecipazione del Pubblico Ministero.2. Può procedersi alla disamina dei motivi, secondo l’ordine di loroproposizione.3. I primi due motivi si prestano ad essere enunciati congiuntamente.4. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione/falsa applicazione[dell’]art. 36, co. 2, D.Lgs. 546/1992”.4.1. Erroneamente “i Giudici di secondo grado hanno considerato,disattendendo totalmente quanto deciso con la decisione di primo grado,[OSCURATO:PERSONA] sud s.p.a. quale parte costituita nel giudizio, mentre nellasentenza di primo grado n. 16259/15 si legge chiaramente come ‘Equitalianon si costituiva’”. “La CTR indica il 03/07/2015 come data di costituzioneNumero registro generale 14249/2017Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 13429/2026Data pubblicazione 09/05/2026di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo al contempo come la stessa abbia depositatodocumentazione asseritamente atta a provare l'avvenuta notificazionedelle cartelle presupposte. La presente difesa, al contrario, ritiene che talecostituzione sia avvenuta in violazione dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992”. “Daqui, appare di tutta evidenza l'illegittimità della sentenza impugnata inquanto emessa in palese violazione dell'art. 36, co. 2, D.Lgs. 546/1992,nello specifico nella parte in cui si basa su una erronea e travisataricostruzione processuale del primo grado”.5. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione/falsa applicazione[dell’]art. 32, co.2, D.Lgs. 546/1992 e conseguente violazione/falsaapplicazione [degli ]artt. 58 D.Lgs. 546/1992 e 115 c.p.c.”.5.1. In subordine, “non può condividersi la pronuncia della CTR inquanto basata su documentazione prodotta irritualmente”.6. Entrambi i motivi sono infondati.6.1. Lo è il primo, perché la sentenza impugnata – scevra daldenunciato vizio di motivazione, atteso che essa palesemente esibisce unamotivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico che dal punto di vistacontenutistico, superando il cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U n.8053 del 2014) – effettua una ricostruzione fedele, ed in sé neppurecontestata, del processo di primo grado, evidenziando, come visto, latardiva costituzione di [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituitasolo in data 3.7.2015”).6.2. Lo è il secondo, alla luce del principio secondo cui, ai sensidell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporisvigente), nel processo tributario è ammessa la produzione, in gradod'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistenti al giudizio di primogrado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quelli tardivamenteprodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restano inseriti inmodo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato dellasentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazioneNumero registro generale 14249/2017Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 13429/2026Data pubblicazione 09/05/2026negli stessi contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita algiudizio di impugnazione (Cass. n. 25577 del 2025). Già in precedenza,nel medesimo senso, s’era affermato che, i fascicoli di parte sono inseritiin modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato dellasentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essereritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica deidocumenti e degli atti ivi contenuti; ne consegue che la documentazionedepositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile inappello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro iltermine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992(Cass. n. 26115 del 2020).7. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione [dell’]art. 112 c.p.c. -Omessa pronuncia con riguardo alle altre eccezioni del ricorrente”.7.1. La CTR “non si è espressa sul secondo motivo di ricorso relativoalla indicazione equivoca dell'Autorità e dei termini per presentare ilricorso”.8. Il motivo è manifestamente infondato.8.1. Nello svolgimento in fatto, la CTR rammenta che il contribuenteaveva eccepito “la illegittimità [del preavviso] stante la mancata notificadelle cartelle di pagamento sottese […]; ha eccepito poi la indicazioneequivoca della autorità e dei termini per presentare ricorso”.Essa, dunque, dimostra di aver piena contezza dell’ulteriore doglianzacirca la pretesa “indicazione equivoca” contenuta nell’atto; talché, amisura che, nel successivo sviluppo motivazionale, ritenuta la legittimitàdella notifica delle cartelle, rigetta nel merito dell’appello del contribuente,perviene ad un’implicita decisione di rigetto di detta doglianza.Decisione che, peraltro, va scevra da qualsivoglia censura, postal’indicazione di per se stessa chiara dell’atto, secondo cui – come daricorso – “è possibile proporre ricorso, ‘entro 60 giorni dalla notifica dellostesso e con le modalità previste dagli artt. 18, 20 e 22 del D.Lgs.Numero registro generale 14249/2017Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 13429/2026Data pubblicazione 09/05/202631.12.1992 n. 546 innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diRoma per i soli crediti tributari, mentre, con riferimento agli altri crediti,l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente AutoritàGiudiziaria Ordinaria’”. Ulteriori precisazioni non dovute – secondo cui,come preteso in ricorso, “una corretta dicitura avrebbe dovuto riportareche per gli altri crediti l'autorità competente per materia è il Tribunale diRoma, sezione lavoro” – rappresentano una pura e semplice specificazionedella facoltà di ricorso alla “‘competente’ [enfasi aggiunta] AutoritàGiudiziaria Ordinaria”, rimessa alle valutazioni difensive del ricorrente,secondo l’effettiva natura dei crediti, che può essere, ma anche non,lavoristica.D’altronde, avendo la CTR “dichiara[to] il proprio difetto digiurisdizione in favore del Tribunale di Roma per il debito INAIL”, nondeduce il ricorrente alcun effettivo e concreto pregiudizio subito in ragionedelle indicazioni contenute in atto.9. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.10. Ciò implica l’assorbimento dell’incidentale condizionato – siccomein tal guisa espressamente qualificato a p. 5 controric. – con riferimento alvizio di “omessa pronuncia in relazione all’eccepito difetto di legittimazionepassiva dell’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4),c.p.c.”.11. L’esito del giudizio comporta le statuizioni consequenziali come dadispositivo, anche in considerazione della natura delle questioni esaminatee del valore della controversia. P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Giampiero, assorbito l’incidentalecondizionato dell’Agenzia delle entrate.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite,liquidate in euro 2.300, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 14249/2017Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 13429/2026Data pubblicazione 09/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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