CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 12594/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine al decorso del termine di prescrizione del reato (commesso il 19 novembre 2017). 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente, deduce, nell'unico motivo di ricorso, che la prescrizione sarebbe maturata successivamente alla pronuncia della sentenza emessa in grado di appello. Orbene, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice.(La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto,inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione). (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001,Rv. 219531 - 01). In ogni caso, va rilevato che per i reati commessi dal 3.08.2017 al 31.12.2019, in quanto legge più favorevole rispetto alla L n. 3 del 2019 (cd. Legge Bonafede) si applica la legge n.103 del 2017 (cd legge Orlando), che ha introdotto un' ulteriore causa di sospensione della durata di un anno e mei mesi del termine di prescrizione per consentire lo svolgimento del giudizio di appello e del giudizio di cassazione rispettivamente dopo la sentenza di condanna di primo e secondo grado. Ne consegue che il reato in esame non è prescritto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 Il on iglier estensore bo Il P