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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 34969/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 settembre 2022, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 9 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalle più persone riunite.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02) e difatti la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è "ex se" vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021 dep. 05/01/2022, Rv. 282424 - 01); osservato che, nella specie, la Corte territoriale, a pagina 7, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha già sottolineato come la somma offerta dall'imputato alla persona offesa, pur se accettata da quest'ultima, non potesse ritenersi integralmente satisfattiva del danno, considerata la gravità del fatto commesso, posto in essere da due persone, a danno di un imprenditore, avvalendosi del metodo mafioso per agevolare un clan camorristico della zona nonché il profilo criminale del prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali e prossimo alla criminalità organizzata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 6 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] enore D E P (.

A r\: CA.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 settembre 2022, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 9 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalle più persone riunite. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02) e difatti la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è "ex se" vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021 dep. 05/01/2022, Rv. 282424 - 01); osservato che, nella specie, la Corte territoriale, a pagina 7, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha già sottolineato come la somma offerta dall'imputato alla persona offesa, pur se accettata da quest'ultima, non potesse ritenersi integralmente satisfattiva del danno, considerata la gravità del fatto commesso, posto in essere da due persone, a danno di un imprenditore, avvalendosi del metodo mafioso per agevolare un clan camorristico della zona nonché il profilo criminale del prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali e prossimo alla criminalità organizzata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] enore D E P (. A r\: CA. Il Presidente
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