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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07291/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 18395-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoVITO SOLA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 MELE, [OSCURATO:PERSONA];58 - controricorrente -avverso la sentenza n. 108/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026Data pubblicazione 26/03/20261.

Con sentenza n. 251/2020 il Tribunale di Siena, previoespletamento di consulenza tecnica, aveva accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a. ed aveva condannato quest’ultima al pagamento in favoredel lavoratore dell’importo di € 12.813,99, a titolo di “trasferta”,di € 36.222,71, per “spese di viaggio”, e di € 275,00, per “ticketrestaurant”, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali,dalla maturazione dei singoli diritti al saldo.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello dicontro la sentenza di primo grado e in riforma della stessa,respingeva la domanda del Giacomin.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva dedotto e richiesto il lavoratore nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado; b) quello che avevaconsiderato e deciso il primo giudice; c) i motivi d’appelloformulati da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla sentenza di primo gradoe la posizione assunta dall’appellato in sede d’appello.4.

Tanto diffusamente premesso, la Corte: I) consideravache l’allora appellato era stato assegnato provvisoriamente allasede di Firenze (prima a Campo di Marte, poi a Gavinana), inapplicazione dell’art. 56 del CCNL (di cui riportava rubrica etesto); II) rilevava che il lavoratore aveva, quindi avanzatoistanza alla datrice di lavoro per il pagamento, a norma dell’art.40 dello stesso CCNL (del quale parimenti riportava il testo), diindennità di trasferta, spese viaggio, vitto e alloggio, sulpresupposto che l’assegnazione provvisoria fosse istitutoassimilabile alla trasferta; III) faceva riferimento, anche, alleNumero registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026norme in materia di trasferta contenute nella “Travel NPuomleircoy di” r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026aziendale; IV) esaminati gli istituti della trasferta edell’assegnazione provvisoria, come disciplinati dalla fontecollettiva, concludeva per la sostanziale diversità dei due istitutianche nelle finalità e, quindi, per l’accoglimento dell’appellodella società, con riforma integrale della sentenza di primogrado.5.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.6.

Resiste l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione degli artt. 40-56 CCNL – artt. 4-7 [OSCURATO:PERSONA] 2103 c.c. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1-3”,nella parte della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello ha ritenuto che le norme del CCNL applicabile escludessero lapossibilità di erogare le “indennità di trasferta” e di “rimborsospese di viaggio e vitto”, come ivi disciplinate, in favore del Sig.Gianluca, inviato presso altra unità produttiva aziendale, diversadalla propria sede di lavoro e dalla propria residenza, applicandonorme contrattuali inesistenti, così eccedendo nel proprio poteregiurisdizionale .2.

Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.3.

Con precipuo riferimento alla parte di tale censura in cuisi lamenta la violazione e falsa applicazione di (due) norme delCCNL che si assume applicato al rapporto, occorre considerarequanto segue.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/20263.1.

Secondo un consolidato orientamento di questaN uCmoerro tdei r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026anche da ultimo confermato (cfr. Cass. n. 29818/2925, n.29820/2025, n. 19152/2025), nell’ambito della contrattazionecollettiva di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interpreteè consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, daesercitare attraverso le modalità proprie del processo, nonessendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono lacontrattazione di lavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez.lav., 20.5.2020, n. 9300; in termini id., sez.

I, 29.12.2020, n.29772).

Inoltre, detto onere può essere adempiuto, in base alprincipio di strumentalità delle forme processuali – nel rispettodel principio di cui all’articolo 111 della Costituzione, letto incoerenza con l’articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo diconseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anchemediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione,della sola clausola contrattuale collettiva sulla quale si basanoprincipalmente le doglianze, purché il testo integrale delcontratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi digiudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce alricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione delfascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modoalla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l’esattezzadell’interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ.,sez.

I, 6.6.2019, n. 15415).

La produzione del testo integraledel contratto collettivo, infatti, di regola, costituisceadempimento rispondente alla funzione nomofilattica dellaCorte di cassazione e necessario per l’applicazione del canoneermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, puòconsiderarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso,all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchiNumero registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli Nautmtei ro( idni r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e in termini analoghiid., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenuto che laproduzione parziale di un documento sia incompatibile con iprincipi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondodell’intervento legislativo e contrasta con i canoni diermeneutica dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in ispecie,con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanzadel testo integrale del contratto collettivo non consente diescludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioniindirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dellaquestione che interessa).Infine, secondo questa Corte, il ricorso per cassazione deveessere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena diinammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6,richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorsosi fonda”; è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportarenel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle partiessenziali, precisi in qualche fase processuale è avvenuta laproduzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento inquestione, precisando al riguardo che il requisito di cui alrichiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomoe non può essere confuso con quello di procedibilità(egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c. n. 4, inquanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice dilegittimità tutti gli elementi necessari per avere la completacognizione della controversia, senza necessità di accedere afonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) èfinalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento laNumero registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorsNou m(ecroo dsi ìr accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025).3.2.

Ebbene, il ricorrente non ha prodotto in occasione deldeposito del ricorso copia del testo integrale del CCNL (cfr. pag.18 del ricorso) cui si riferisce (senza indicarne l’anno), né haspecificato in alcun punto del ricorso se, come, quando e chidelle parti avesse depositato copia del testo integrale di tale“fonte” collettiva nazionale, e, in tale ipotesi, dove essa siacollocata in uno dei fascicoli di parte o anche in quelli d’ufficio;nemmeno, ha specificato se il CCNL in questione fosse stato, inipotesi, acquisito d’ufficio da uno dei giudici del doppio grado digiudizio nel merito.4.

Tanto rilevato, la rubrica dell’unico motivo, ma anche ilsuo svolgimento, si riferiscono anche agli artt. 4-7 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], senza neanche dedurre che tale attorientri tra i “contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” deiquali è consentita la denuncia della “violazione o falsaapplicazione” ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.; laddovela controricorrente ha specificamente eccepito trattarsi di“norme organizzative interne dettate unilateralmente dallasocietà al fine della gestione del personale inviato in trasferta”,e non di un “accordo”.4.1.

Sul punto soggiunge, per completezza, il Collegio cheanche tale atto non figura tra gli atti prodotti in questa sede eche il ricorrente ne denuncia direttamente e cumulativamentela “violazione e falsa applicazione”, senza dedurre anche laviolazione (o la falsa applicazione) di uno o più dei canoniermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg., in ipotesi per iltramite dell’art. 1324 c.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/20265.

Nota, inoltre, il Collegio che il ricorrente, senzNau maervo edir r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026impugnato il licenziamento da cui era stato attinto nel 2018 aconclusione del procedimento disciplinare che lo avevainteressato, dopo l’assegnazione provvisoria ex art. 56 delCCNL, denuncia piuttosto in questa sede anche la violazione efalsa applicazione dell’art. 2103 c.c.Ebbene, ancor prima il ricorrente neppure nel presentegiudizio, iniziatosi con ricorso di primo grado notificato il 6novembre 2018, ha impugnato la cennata assegnazioneprovvisoria, che, per quanto dedotto da lui stesso, era iniziataad agosto del 2013.Invero, la sua domanda era esclusivamente formulata nelsenso di ottenere, omisso medio, la condanna della ex-datricedi lavoro al pagamento delle somme che assumeva esserglidovute.In ogni caso, nell’intero svolgimento dell’unica censura (cfr.pagg. 5-17 del ricorso) non viene chiarito sotto quali profili eperché i giudici di secondo grado avrebbero violato (ofalsamente applicato) la norma, questa volta di legge, di cuiall’art. 2103 c.c.6.

Non sfugge, infine, al Collegio che la rubrica del motivosi riferisce, oltre che all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo,n. 3), c.p.c., anche al ben diverso mezzo di cui al n. 1) dellostesso comma (che riguarda i “motivi attinenti allagiurisdizione”).Pare, infatti, adombrare il ricorrente una sorta di eccessodi potere giurisdizionale, quando imputa (anche) alla Corteterritoriale di aver “applicato norme contrattuali inesistenti, cosìNumero registro generale 18395/2022eccedendo nel proprio potere giurisdizionale” (così all’inizio di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 7291/2026pag. 6 del ricorso).Data pubblicazione 26/03/2026Va da sé che la doglianza è, a tacer d’altro, oscura econtraddittoria, visto che lo stesso ricorrente deduce che le duecitate norme collettive erano ben “esistenti”, tanto che nedenuncia la violazione e falsa applicazione da parte della Corted’appello, e sollecita in proprio favore appunto le tutele ex art.40 del CCNL.7.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 7291/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E AssegnazioneprovvisoriaSEZIONE LAVOROTrasfertaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 18395/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 18395-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoVITO SOLA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026 MELE, [OSCURATO:PERSONA];58 - controricorrente -avverso la sentenza n. 108/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026Data pubblicazione 26/03/20261.

Con sentenza n. 251/2020 il Tribunale di Siena, previoespletamento di consulenza tecnica, aveva accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a. ed aveva condannato quest’ultima al pagamento in favoredel lavoratore dell’importo di € 12.813,99, a titolo di “trasferta”,di € 36.222,71, per “spese di viaggio”, e di € 275,00, per “ticketrestaurant”, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali,dalla maturazione dei singoli diritti al saldo.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello dicontro la sentenza di primo grado e in riforma della stessa,respingeva la domanda del Giacomin.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva dedotto e richiesto il lavoratore nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado; b) quello che avevaconsiderato e deciso il primo giudice; c) i motivi d’appelloformulati da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla sentenza di primo gradoe la posizione assunta dall’appellato in sede d’appello.4.

Tanto diffusamente premesso, la Corte: I) consideravache l’allora appellato era stato assegnato provvisoriamente allasede di Firenze (prima a Campo di Marte, poi a Gavinana), inapplicazione dell’art. 56 del CCNL (di cui riportava rubrica etesto); II) rilevava che il lavoratore aveva, quindi avanzatoistanza alla datrice di lavoro per il pagamento, a norma dell’art.40 dello stesso CCNL (del quale parimenti riportava il testo), diindennità di trasferta, spese viaggio, vitto e alloggio, sulpresupposto che l’assegnazione provvisoria fosse istitutoassimilabile alla trasferta; III) faceva riferimento, anche, alleNumero registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026norme in materia di trasferta contenute nella “Travel NPuomleircoy di” r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026aziendale; IV) esaminati gli istituti della trasferta edell’assegnazione provvisoria, come disciplinati dalla fontecollettiva, concludeva per la sostanziale diversità dei due istitutianche nelle finalità e, quindi, per l’accoglimento dell’appellodella società, con riforma integrale della sentenza di primogrado.5.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.6.

Resiste l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione degli artt. 40-56 CCNL – artt. 4-7 [OSCURATO:PERSONA] 2103 c.c. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1-3”,nella parte della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello ha ritenuto che le norme del CCNL applicabile escludessero lapossibilità di erogare le “indennità di trasferta” e di “rimborsospese di viaggio e vitto”, come ivi disciplinate, in favore del Sig.Gianluca, inviato presso altra unità produttiva aziendale, diversadalla propria sede di lavoro e dalla propria residenza, applicandonorme contrattuali inesistenti, così eccedendo nel proprio poteregiurisdizionale .2.

Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.3.

Con precipuo riferimento alla parte di tale censura in cuisi lamenta la violazione e falsa applicazione di (due) norme delCCNL che si assume applicato al rapporto, occorre considerarequanto segue.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/20263.1.

Secondo un consolidato orientamento di questaN uCmoerro tdei r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026anche da ultimo confermato (cfr. Cass. n. 29818/2925, n.29820/2025, n. 19152/2025), nell’ambito della contrattazionecollettiva di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interpreteè consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, daesercitare attraverso le modalità proprie del processo, nonessendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono lacontrattazione di lavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez.lav., 20.5.2020, n. 9300; in termini id., sez.

I, 29.12.2020, n.29772).

Inoltre, detto onere può essere adempiuto, in base alprincipio di strumentalità delle forme processuali – nel rispettodel principio di cui all’articolo 111 della Costituzione, letto incoerenza con l’articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo diconseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anchemediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione,della sola clausola contrattuale collettiva sulla quale si basanoprincipalmente le doglianze, purché il testo integrale delcontratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi digiudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce alricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione delfascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modoalla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l’esattezzadell’interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ.,sez.

I, 6.6.2019, n. 15415).

La produzione del testo integraledel contratto collettivo, infatti, di regola, costituisceadempimento rispondente alla funzione nomofilattica dellaCorte di cassazione e necessario per l’applicazione del canoneermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, puòconsiderarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso,all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchiNumero registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli Nautmtei ro( idni r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e in termini analoghiid., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenuto che laproduzione parziale di un documento sia incompatibile con iprincipi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondodell’intervento legislativo e contrasta con i canoni diermeneutica dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in ispecie,con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanzadel testo integrale del contratto collettivo non consente diescludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioniindirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dellaquestione che interessa).Infine, secondo questa Corte, il ricorso per cassazione deveessere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena diinammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6,richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorsosi fonda”; è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportarenel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle partiessenziali, precisi in qualche fase processuale è avvenuta laproduzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento inquestione, precisando al riguardo che il requisito di cui alrichiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomoe non può essere confuso con quello di procedibilità(egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c. n. 4, inquanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice dilegittimità tutti gli elementi necessari per avere la completacognizione della controversia, senza necessità di accedere afonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) èfinalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento laNumero registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorsNou m(ecroo dsi ìr accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025).3.2.

Ebbene, il ricorrente non ha prodotto in occasione deldeposito del ricorso copia del testo integrale del CCNL (cfr. pag.18 del ricorso) cui si riferisce (senza indicarne l’anno), né haspecificato in alcun punto del ricorso se, come, quando e chidelle parti avesse depositato copia del testo integrale di tale“fonte” collettiva nazionale, e, in tale ipotesi, dove essa siacollocata in uno dei fascicoli di parte o anche in quelli d’ufficio;nemmeno, ha specificato se il CCNL in questione fosse stato, inipotesi, acquisito d’ufficio da uno dei giudici del doppio grado digiudizio nel merito.4.

Tanto rilevato, la rubrica dell’unico motivo, ma anche ilsuo svolgimento, si riferiscono anche agli artt. 4-7 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], senza neanche dedurre che tale attorientri tra i “contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” deiquali è consentita la denuncia della “violazione o falsaapplicazione” ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.; laddovela controricorrente ha specificamente eccepito trattarsi di“norme organizzative interne dettate unilateralmente dallasocietà al fine della gestione del personale inviato in trasferta”,e non di un “accordo”.4.1.

Sul punto soggiunge, per completezza, il Collegio cheanche tale atto non figura tra gli atti prodotti in questa sede eche il ricorrente ne denuncia direttamente e cumulativamentela “violazione e falsa applicazione”, senza dedurre anche laviolazione (o la falsa applicazione) di uno o più dei canoniermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg., in ipotesi per iltramite dell’art. 1324 c.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/20265.

Nota, inoltre, il Collegio che il ricorrente, senzNau maervo edir r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026impugnato il licenziamento da cui era stato attinto nel 2018 aconclusione del procedimento disciplinare che lo avevainteressato, dopo l’assegnazione provvisoria ex art. 56 delCCNL, denuncia piuttosto in questa sede anche la violazione efalsa applicazione dell’art. 2103 c.c.Ebbene, ancor prima il ricorrente neppure nel presentegiudizio, iniziatosi con ricorso di primo grado notificato il 6novembre 2018, ha impugnato la cennata assegnazioneprovvisoria, che, per quanto dedotto da lui stesso, era iniziataad agosto del 2013.Invero, la sua domanda era esclusivamente formulata nelsenso di ottenere, omisso medio, la condanna della ex-datricedi lavoro al pagamento delle somme che assumeva esserglidovute.In ogni caso, nell’intero svolgimento dell’unica censura (cfr.pagg. 5-17 del ricorso) non viene chiarito sotto quali profili eperché i giudici di secondo grado avrebbero violato (ofalsamente applicato) la norma, questa volta di legge, di cuiall’art. 2103 c.c.6.

Non sfugge, infine, al Collegio che la rubrica del motivosi riferisce, oltre che all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo,n. 3), c.p.c., anche al ben diverso mezzo di cui al n. 1) dellostesso comma (che riguarda i “motivi attinenti allagiurisdizione”).Pare, infatti, adombrare il ricorrente una sorta di eccessodi potere giurisdizionale, quando imputa (anche) alla Corteterritoriale di aver “applicato norme contrattuali inesistenti, cosìNumero registro generale 18395/2022eccedendo nel proprio potere giurisdizionale” (così all’inizio di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 7291/2026pag. 6 del ricorso).Data pubblicazione 26/03/2026Va da sé che la doglianza è, a tacer d’altro, oscura econtraddittoria, visto che lo stesso ricorrente deduce che le duecitate norme collettive erano ben “esistenti”, tanto che nedenuncia la violazione e falsa applicazione da parte della Corted’appello, e sollecita in proprio favore appunto le tutele ex art.40 del CCNL.7.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. eC.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026Margherita Maria LeoneP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. eC.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026Margherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 18395-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoVITO SOLA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026      MELE, [OSCURATO:PERSONA];58 - controricorrente -avverso la sentenza n. 108/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con sentenza n. 251/2020 il Tribunale di Siena, previoespletamento di consulenza tecnica, aveva accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a. ed aveva condannato quest’ultima al pagamento in favoredel lavoratore dell’importo di € 12.813,99, a titolo di “trasferta”,di € 36.222,71, per “spese di viaggio”, e di € 275,00, per “ticketrestaurant”, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali,dalla maturazione dei singoli diritti al saldo.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello dicontro la sentenza di primo grado e in riforma della stessa,respingeva la domanda del Giacomin.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva dedotto e richiesto il lavoratore nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado; b) quello che avevaconsiderato e deciso il primo giudice; c) i motivi d’appelloformulati da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla sentenza di primo gradoe la posizione assunta dall’appellato in sede d’appello.4. Tanto diffusamente premesso, la Corte: I) consideravache l’allora appellato era stato assegnato provvisoriamente allasede di Firenze (prima a Campo di Marte, poi a Gavinana), inapplicazione dell’art. 56 del CCNL (di cui riportava rubrica etesto); II) rilevava che il lavoratore aveva, quindi avanzatoistanza alla datrice di lavoro per il pagamento, a norma dell’art.40 dello stesso CCNL (del quale parimenti riportava il testo), diindennità di trasferta, spese viaggio, vitto e alloggio, sulpresupposto che l’assegnazione provvisoria fosse istitutoassimilabile alla trasferta; III) faceva riferimento, anche, alleNumero registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026norme in materia di trasferta contenute nella “Travel NPuomleircoy di” r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026aziendale; IV) esaminati gli istituti della trasferta edell’assegnazione provvisoria, come disciplinati dalla fontecollettiva, concludeva per la sostanziale diversità dei due istitutianche nelle finalità e, quindi, per l’accoglimento dell’appellodella società, con riforma integrale della sentenza di primogrado.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.6. Resiste l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione degli artt. 40-56 CCNL – artt. 4-7 [OSCURATO:PERSONA] 2103 c.c. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1-3”,nella parte della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello ha ritenuto che le norme del CCNL applicabile escludessero lapossibilità di erogare le “indennità di trasferta” e di “rimborsospese di viaggio e vitto”, come ivi disciplinate, in favore del Sig.Gianluca, inviato presso altra unità produttiva aziendale, diversadalla propria sede di lavoro e dalla propria residenza, applicandonorme contrattuali inesistenti, così eccedendo nel proprio poteregiurisdizionale .2. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.3. Con precipuo riferimento alla parte di tale censura in cuisi lamenta la violazione e falsa applicazione di (due) norme delCCNL che si assume applicato al rapporto, occorre considerarequanto segue.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/20263.1. Secondo un consolidato orientamento di questaN uCmoerro tdei r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026anche da ultimo confermato (cfr. Cass. n. 29818/2925, n.29820/2025, n. 19152/2025), nell’ambito della contrattazionecollettiva di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interpreteè consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, daesercitare attraverso le modalità proprie del processo, nonessendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono lacontrattazione di lavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez.lav., 20.5.2020, n. 9300; in termini id., sez. I, 29.12.2020, n.29772). Inoltre, detto onere può essere adempiuto, in base alprincipio di strumentalità delle forme processuali – nel rispettodel principio di cui all’articolo 111 della Costituzione, letto incoerenza con l’articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo diconseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anchemediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione,della sola clausola contrattuale collettiva sulla quale si basanoprincipalmente le doglianze, purché il testo integrale delcontratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi digiudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce alricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione delfascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modoalla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l’esattezzadell’interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ.,sez. I, 6.6.2019, n. 15415). La produzione del testo integraledel contratto collettivo, infatti, di regola, costituisceadempimento rispondente alla funzione nomofilattica dellaCorte di cassazione e necessario per l’applicazione del canoneermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, puòconsiderarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso,all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchiNumero registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli Nautmtei ro( idni r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e  in termini analoghiid., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenuto che laproduzione parziale di un documento sia incompatibile con iprincipi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondodell’intervento legislativo e contrasta con i canoni diermeneutica dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in ispecie,con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanzadel testo integrale del contratto collettivo non consente diescludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioniindirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dellaquestione che interessa).Infine, secondo questa Corte, il ricorso per cassazione deveessere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena diinammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6,richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorsosi fonda”; è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportarenel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle partiessenziali, precisi in qualche fase processuale è avvenuta laproduzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento inquestione, precisando al riguardo che il requisito di cui alrichiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomoe non può essere confuso con quello di procedibilità(egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c. n. 4, inquanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice dilegittimità tutti gli elementi necessari per avere la completacognizione della controversia, senza necessità di accedere afonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) èfinalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento laNumero registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorsNou m(ecroo dsi ìr accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025).3.2. Ebbene, il ricorrente non ha prodotto in occasione deldeposito del ricorso copia del testo integrale del CCNL (cfr. pag.18 del ricorso) cui si riferisce (senza indicarne l’anno), né haspecificato in alcun punto del ricorso se, come, quando e chidelle parti avesse depositato copia del testo integrale di tale“fonte” collettiva nazionale, e, in tale ipotesi, dove essa siacollocata in uno dei fascicoli di parte o anche in quelli d’ufficio;nemmeno, ha specificato se il CCNL in questione fosse stato, inipotesi, acquisito d’ufficio da uno dei giudici del doppio grado digiudizio nel merito.4. Tanto rilevato, la rubrica dell’unico motivo, ma anche ilsuo svolgimento, si riferiscono anche agli artt. 4-7 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], senza neanche dedurre che tale attorientri tra i “contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” deiquali è consentita la denuncia della “violazione o falsaapplicazione” ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.; laddovela controricorrente ha specificamente eccepito trattarsi di“norme organizzative interne dettate unilateralmente dallasocietà al fine della gestione del personale inviato in trasferta”,e non di un “accordo”.4.1. Sul punto soggiunge, per completezza, il Collegio cheanche tale atto non figura tra gli atti prodotti in questa sede eche il ricorrente ne denuncia direttamente e cumulativamentela “violazione e falsa applicazione”, senza dedurre anche laviolazione (o la falsa applicazione) di uno o più dei canoniermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg., in ipotesi per iltramite dell’art. 1324 c.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/20265. Nota, inoltre, il Collegio che il ricorrente, senzNau maervo edir r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026impugnato il licenziamento da cui era stato attinto nel 2018 aconclusione del procedimento disciplinare che lo avevainteressato, dopo l’assegnazione provvisoria ex art. 56 delCCNL, denuncia piuttosto in questa sede anche la violazione efalsa applicazione dell’art. 2103 c.c.Ebbene, ancor prima il ricorrente neppure nel presentegiudizio, iniziatosi con ricorso di primo grado notificato il 6novembre 2018, ha impugnato la cennata assegnazioneprovvisoria, che, per quanto dedotto da lui stesso, era iniziataad agosto del 2013.Invero, la sua domanda era esclusivamente formulata nelsenso di ottenere, omisso medio, la condanna della ex-datricedi lavoro al pagamento delle somme che assumeva esserglidovute.In ogni caso, nell’intero svolgimento dell’unica censura (cfr.pagg. 5-17 del ricorso) non viene chiarito sotto quali profili eperché i giudici di secondo grado avrebbero violato (ofalsamente applicato) la norma, questa volta di legge, di cuiall’art. 2103 c.c.6. Non sfugge, infine, al Collegio che la rubrica del motivosi riferisce, oltre che all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo,n. 3), c.p.c., anche al ben diverso mezzo di cui al n. 1) dellostesso comma (che riguarda i “motivi attinenti allagiurisdizione”).Pare, infatti, adombrare il ricorrente una sorta di eccessodi potere giurisdizionale, quando imputa (anche) alla Corteterritoriale di aver “applicato norme contrattuali inesistenti, cosìNumero registro generale 18395/2022eccedendo nel proprio potere giurisdizionale” (così all’inizio di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 7291/2026pag. 6 del ricorso).Data pubblicazione 26/03/2026Va da sé che la doglianza è, a tacer d’altro, oscura econtraddittoria, visto che lo stesso ricorrente deduce che le duecitate norme collettive erano ben “esistenti”, tanto che nedenuncia la violazione e falsa applicazione da parte della Corted’appello, e sollecita in proprio favore appunto le tutele ex art.40 del CCNL.7. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 7291/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  AssegnazioneprovvisoriaSEZIONE LAVOROTrasfertaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 18395/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 18395-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoVITO SOLA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026      MELE, [OSCURATO:PERSONA];58 - controricorrente -avverso la sentenza n. 108/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026Data pubblicazione 26/03/20261. Con sentenza n. 251/2020 il Tribunale di Siena, previoespletamento di consulenza tecnica, aveva accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a. ed aveva condannato quest’ultima al pagamento in favoredel lavoratore dell’importo di € 12.813,99, a titolo di “trasferta”,di € 36.222,71, per “spese di viaggio”, e di € 275,00, per “ticketrestaurant”, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali,dalla maturazione dei singoli diritti al saldo.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello dicontro la sentenza di primo grado e in riforma della stessa,respingeva la domanda del Giacomin.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva dedotto e richiesto il lavoratore nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado; b) quello che avevaconsiderato e deciso il primo giudice; c) i motivi d’appelloformulati da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla sentenza di primo gradoe la posizione assunta dall’appellato in sede d’appello.4. Tanto diffusamente premesso, la Corte: I) consideravache l’allora appellato era stato assegnato provvisoriamente allasede di Firenze (prima a Campo di Marte, poi a Gavinana), inapplicazione dell’art. 56 del CCNL (di cui riportava rubrica etesto); II) rilevava che il lavoratore aveva, quindi avanzatoistanza alla datrice di lavoro per il pagamento, a norma dell’art.40 dello stesso CCNL (del quale parimenti riportava il testo), diindennità di trasferta, spese viaggio, vitto e alloggio, sulpresupposto che l’assegnazione provvisoria fosse istitutoassimilabile alla trasferta; III) faceva riferimento, anche, alleNumero registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026norme in materia di trasferta contenute nella “Travel NPuomleircoy di” r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026aziendale; IV) esaminati gli istituti della trasferta edell’assegnazione provvisoria, come disciplinati dalla fontecollettiva, concludeva per la sostanziale diversità dei due istitutianche nelle finalità e, quindi, per l’accoglimento dell’appellodella società, con riforma integrale della sentenza di primogrado.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.6. Resiste l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione degli artt. 40-56 CCNL – artt. 4-7 [OSCURATO:PERSONA] 2103 c.c. – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1-3”,nella parte della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello ha ritenuto che le norme del CCNL applicabile escludessero lapossibilità di erogare le “indennità di trasferta” e di “rimborsospese di viaggio e vitto”, come ivi disciplinate, in favore del Sig.Gianluca, inviato presso altra unità produttiva aziendale, diversadalla propria sede di lavoro e dalla propria residenza, applicandonorme contrattuali inesistenti, così eccedendo nel proprio poteregiurisdizionale .2. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.3. Con precipuo riferimento alla parte di tale censura in cuisi lamenta la violazione e falsa applicazione di (due) norme delCCNL che si assume applicato al rapporto, occorre considerarequanto segue.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/20263.1. Secondo un consolidato orientamento di questaN uCmoerro tdei r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026anche da ultimo confermato (cfr. Cass. n. 29818/2925, n.29820/2025, n. 19152/2025), nell’ambito della contrattazionecollettiva di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interpreteè consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, daesercitare attraverso le modalità proprie del processo, nonessendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono lacontrattazione di lavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez.lav., 20.5.2020, n. 9300; in termini id., sez. I, 29.12.2020, n.29772). Inoltre, detto onere può essere adempiuto, in base alprincipio di strumentalità delle forme processuali – nel rispettodel principio di cui all’articolo 111 della Costituzione, letto incoerenza con l’articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo diconseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anchemediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione,della sola clausola contrattuale collettiva sulla quale si basanoprincipalmente le doglianze, purché il testo integrale delcontratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi digiudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce alricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione delfascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modoalla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l’esattezzadell’interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ.,sez. I, 6.6.2019, n. 15415). La produzione del testo integraledel contratto collettivo, infatti, di regola, costituisceadempimento rispondente alla funzione nomofilattica dellaCorte di cassazione e necessario per l’applicazione del canoneermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; né, a tal fine, puòconsiderarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso,all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchiNumero registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli Nautmtei ro( idni r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e  in termini analoghiid., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenuto che laproduzione parziale di un documento sia incompatibile con iprincipi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondodell’intervento legislativo e contrasta con i canoni diermeneutica dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in ispecie,con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la mancanzadel testo integrale del contratto collettivo non consente diescludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioniindirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dellaquestione che interessa).Infine, secondo questa Corte, il ricorso per cassazione deveessere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena diinammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6,richiede “la specifica indicazione degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorsosi fonda”; è, quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportarenel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle partiessenziali, precisi in qualche fase processuale è avvenuta laproduzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento inquestione, precisando al riguardo che il requisito di cui alrichiamato art. 366 c.p.c., n. 6, è imprescindibile ed autonomoe non può essere confuso con quello di procedibilità(egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c. n. 4, inquanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice dilegittimità tutti gli elementi necessari per avere la completacognizione della controversia, senza necessità di accedere afonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) èfinalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento laNumero registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorsNou m(ecroo dsi ìr accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026Cass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025).3.2. Ebbene, il ricorrente non ha prodotto in occasione deldeposito del ricorso copia del testo integrale del CCNL (cfr. pag.18 del ricorso) cui si riferisce (senza indicarne l’anno), né haspecificato in alcun punto del ricorso se, come, quando e chidelle parti avesse depositato copia del testo integrale di tale“fonte” collettiva nazionale, e, in tale ipotesi, dove essa siacollocata in uno dei fascicoli di parte o anche in quelli d’ufficio;nemmeno, ha specificato se il CCNL in questione fosse stato, inipotesi, acquisito d’ufficio da uno dei giudici del doppio grado digiudizio nel merito.4. Tanto rilevato, la rubrica dell’unico motivo, ma anche ilsuo svolgimento, si riferiscono anche agli artt. 4-7 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], senza neanche dedurre che tale attorientri tra i “contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” deiquali è consentita la denuncia della “violazione o falsaapplicazione” ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.; laddovela controricorrente ha specificamente eccepito trattarsi di“norme organizzative interne dettate unilateralmente dallasocietà al fine della gestione del personale inviato in trasferta”,e non di un “accordo”.4.1. Sul punto soggiunge, per completezza, il Collegio cheanche tale atto non figura tra gli atti prodotti in questa sede eche il ricorrente ne denuncia direttamente e cumulativamentela “violazione e falsa applicazione”, senza dedurre anche laviolazione (o la falsa applicazione) di uno o più dei canoniermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e segg., in ipotesi per iltramite dell’art. 1324 c.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/20265. Nota, inoltre, il Collegio che il ricorrente, senzNau maervo edir r accolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026impugnato il licenziamento da cui era stato attinto nel 2018 aconclusione del procedimento disciplinare che lo avevainteressato, dopo l’assegnazione provvisoria ex art. 56 delCCNL, denuncia piuttosto in questa sede anche la violazione efalsa applicazione dell’art. 2103 c.c.Ebbene, ancor prima il ricorrente neppure nel presentegiudizio, iniziatosi con ricorso di primo grado notificato il 6novembre 2018, ha impugnato la cennata assegnazioneprovvisoria, che, per quanto dedotto da lui stesso, era iniziataad agosto del 2013.Invero, la sua domanda era esclusivamente formulata nelsenso di ottenere, omisso medio, la condanna della ex-datricedi lavoro al pagamento delle somme che assumeva esserglidovute.In ogni caso, nell’intero svolgimento dell’unica censura (cfr.pagg. 5-17 del ricorso) non viene chiarito sotto quali profili eperché i giudici di secondo grado avrebbero violato (ofalsamente applicato) la norma, questa volta di legge, di cuiall’art. 2103 c.c.6. Non sfugge, infine, al Collegio che la rubrica del motivosi riferisce, oltre che all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo,n. 3), c.p.c., anche al ben diverso mezzo di cui al n. 1) dellostesso comma (che riguarda i “motivi attinenti allagiurisdizione”).Pare, infatti, adombrare il ricorrente una sorta di eccessodi potere giurisdizionale, quando imputa (anche) alla Corteterritoriale di aver “applicato norme contrattuali inesistenti, cosìNumero registro generale 18395/2022eccedendo nel proprio potere giurisdizionale” (così all’inizio di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 58/2026Numero di raccolta generale 7291/2026pag. 6 del ricorso).Data pubblicazione 26/03/2026Va da sé che la doglianza è, a tacer d’altro, oscura econtraddittoria, visto che lo stesso ricorrente deduce che le duecitate norme collettive erano ben “esistenti”, tanto che nedenuncia la violazione e falsa applicazione da parte della Corted’appello, e sollecita in proprio favore appunto le tutele ex art.40 del CCNL.7. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. eC.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026Margherita Maria LeoneP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. eC.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18395/2022Numero sezionale 58/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 7291/2026Data pubblicazione 26/03/2026Margherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07291/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris