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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 05372/2023

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare; il rigetto, nel resto, del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 21 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati richiesti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva che doveva scontare.

Nel respingere i benefici penitenziari invocati, il Tribunale di sorveglianza di Roma richiamava l'assenza di un percorso di revisione critica del vissuto criminale di Gregori, che non consentiva la concessione delle misure alternative alla detenzione invocate nel suo interesse, anche alla luce del disvalore della condotta illecita per la quale era stato condannato.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che il ricorrente aveva intrapreso proficuamente dopo la condanna oggetto di esecuzione.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva omesso di soffermarsi sulle ragioni che non consentivano la concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, richiesto congiuntamente da Gregori, rispetto alla quale si riscontrava un'elusione integrale delle prospettazioni difensive, che imponeva la rivalutazione ex novo della richiesta in questione.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente all'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare.

Nel resto, l'atto di impugnazione in esame deve ritenersi infondato e conseguentemente rigettato.2.

Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che il ricorrente aveva intrapreso proficuamente dopo la condanna oggetto di esecuzione.

Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, del quale si controverte, faceva riferimento all'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della quale formulava un giudizio negativo sul percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente durante l'esecuzione della pena, richiamando la sua personalità criminale e il disvalore della condotta illecita per la quale era stato condannato.

Questi elementi sfavorevoli di giudizio, al contempo, venivano correlati dal Tribunale di sorveglianza di Roma alla mancata dimostrazione di un'attività lavorativa stabile e a una recente pendenza giudiziaria del condannato, riguardante un'ipotesi di reato di elevato disvalore, che imponevano di formulare una prognosi negativa sul percorso trattamentale intrapreso da Graegori.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, quindi, relativamente all'affidamento in prova al servizio sociale, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione invocata, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti.

Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento, su cui, relativamente al beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01).

In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, all'assenza di un adeguato percorso di revisione critica di [OSCURATO:PERSONA], attestata dal fatto che gli elementi informativi acquisiti non consentivano di ritenere avviato un processo di rimeditazione del suo vissuto criminale, indispensabile alla luce della vicenda processuale che lo aveva riguardato.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva omesso di soffermarsi sulle ragioni che non consentivano la concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, richiesto congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale si riscontrava un'elusione integrale delle prospettazioni difensive, che imponeva la rivalutazione ex novo della richiesta in esame.

Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel respingere l'istanza presentata da Gregori, ometteva di soffermarsi sul beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, che era stato richiesto congiuntamente nell'interesse del condannato.

Su tale profilo valutativo, invero, si riscontra un'elusione integrale delle prospettazioni difensive, che non può ritenersi superabile alla luce del giudizio prognostico negativo formulato in relazione al respingimento dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Né era possibile assimilare i presupposti dei due benefici penitenziari, che, essendo connotati da eterogeneità, dovevano essere esaminati separatamente dal Tribunale di sorveglianza di Roma, in linea con il contenuto dell'istanza presupposta.Ne discende che, relativamente alla concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, congiuntamente richiesto da [OSCURATO:PERSONA], occorre disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, finalizzato a consentire al Tribunale di sorveglianza di Roma di confrontarsi con le ragioni prospettate a sostegno della richiesta del condannato, sulle quali nel provvedimento impugnato si riscontra un'elusione integrale della motivazione.

Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso.

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare, cui consegue il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve ritenersi infondato e conseguentemente rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare e rinvia per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare; il rigetto, nel resto, del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 21 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, che erano stati richiesti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva che doveva scontare. Nel respingere i benefici penitenziari invocati, il Tribunale di sorveglianza di Roma richiamava l'assenza di un percorso di revisione critica del vissuto criminale di Gregori, che non consentiva la concessione delle misure alternative alla detenzione invocate nel suo interesse, anche alla luce del disvalore della condotta illecita per la quale era stato condannato. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che il ricorrente aveva intrapreso proficuamente dopo la condanna oggetto di esecuzione. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva omesso di soffermarsi sulle ragioni che non consentivano la concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, richiesto congiuntamente da Gregori, rispetto alla quale si riscontrava un'elusione integrale delle prospettazioni difensive, che imponeva la rivalutazione ex novo della richiesta in questione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente all'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare. Nel resto, l'atto di impugnazione in esame deve ritenersi infondato e conseguentemente rigettato.2. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che il ricorrente aveva intrapreso proficuamente dopo la condanna oggetto di esecuzione. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, del quale si controverte, faceva riferimento all'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della quale formulava un giudizio negativo sul percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente durante l'esecuzione della pena, richiamando la sua personalità criminale e il disvalore della condotta illecita per la quale era stato condannato. Questi elementi sfavorevoli di giudizio, al contempo, venivano correlati dal Tribunale di sorveglianza di Roma alla mancata dimostrazione di un'attività lavorativa stabile e a una recente pendenza giudiziaria del condannato, riguardante un'ipotesi di reato di elevato disvalore, che imponevano di formulare una prognosi negativa sul percorso trattamentale intrapreso da Graegori. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, quindi, relativamente all'affidamento in prova al servizio sociale, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione invocata, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento, su cui, relativamente al beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, all'assenza di un adeguato percorso di revisione critica di [OSCURATO:PERSONA], attestata dal fatto che gli elementi informativi acquisiti non consentivano di ritenere avviato un processo di rimeditazione del suo vissuto criminale, indispensabile alla luce della vicenda processuale che lo aveva riguardato. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva omesso di soffermarsi sulle ragioni che non consentivano la concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, richiesto congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale si riscontrava un'elusione integrale delle prospettazioni difensive, che imponeva la rivalutazione ex novo della richiesta in esame. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel respingere l'istanza presentata da Gregori, ometteva di soffermarsi sul beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, che era stato richiesto congiuntamente nell'interesse del condannato. Su tale profilo valutativo, invero, si riscontra un'elusione integrale delle prospettazioni difensive, che non può ritenersi superabile alla luce del giudizio prognostico negativo formulato in relazione al respingimento dell'affidamento in prova al servizio sociale. Né era possibile assimilare i presupposti dei due benefici penitenziari, che, essendo connotati da eterogeneità, dovevano essere esaminati separatamente dal Tribunale di sorveglianza di Roma, in linea con il contenuto dell'istanza presupposta.Ne discende che, relativamente alla concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, congiuntamente richiesto da [OSCURATO:PERSONA], occorre disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, finalizzato a consentire al Tribunale di sorveglianza di Roma di confrontarsi con le ragioni prospettate a sostegno della richiesta del condannato, sulle quali nel provvedimento impugnato si riscontra un'elusione integrale della motivazione. Queste ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare, cui consegue il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel resto, deve ritenersi infondato e conseguentemente rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare e rinvia per nuovo giud
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