CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 13828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21807/2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per la garanzia collettiva fidi –[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., P.I. 00524590866, con sede legale in Caltanissetta, via Messina n.69, in persona del proprio presidente [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Enna. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata in atti , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), iscritto all’Albo dei Cassazionisti -resistente - avverso la ordinanza del Tribunale di Enna, depositata in data 12.07.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pg che chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di Enna; [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato al PitteraMichele il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 280/21, su istanza della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Regalbuto, con il quale gli veniva ingiunto, in qualità di fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., di pagare la somma complessiva di € 6.206,25, oltre gli interessi come da decreto e le spese e i compensi della procedura monitoria. 2. Avverso tale decreto ingiuntivo il Pittera proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Enna, convenendo in giudizio la suddetta Banca di [OSCURATO:PERSONA] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, la nullità assoluta ex art. 1418 c.c. dei contratti di fideiussione, a garanzia del conto corrente n. 11431 e del mutuo chirografario n.17425, stipulati in data del 06.02.2017, in quanto conformi al modello accertato contrario alla normativa antitrust e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale di Enna n. 280/2021, pubblicato il 20.07.2021 (R.G. 766/2021), notificato il 13.09.2021; in via subordinata, accertare e dichiarare ex art 1419 c.c. la nullità dell’art. 2 comma 2 e 3, e dell’art. 6 comma 5, del contratto di fideiussione a garanzia del c/c n. 114315; e degli art.li 2, 7 e 9, del contratto di fideiussione a garanzia del contratto mutuo n.17425, e, per l’effetto, dichiarare la liberazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta decorrenza del termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c. e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale di Enna n. 280/2021, pubblicato il 20.07.2021 (R.G. 766/2021), notificato il 13.09.2021; sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che la Banca, non informando il sig. [OSCURATO:PERSONA] del maggiore affidamento accordato al debitore principale, ha violato, per i motivi esposti in narrativa, il criterio della buona fede e correttezza, per l’effetto, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art 1956 cc. deve essere liberato dalla fideiussione rilasciata a garanzie delle obbligazioni assunte dal debitore principale in ordine al contratto di c/c bancario n. 114135 e del relativo finanziamento n. 17425; sempre in via subordinata, accertare e dichiarare non dovuto il credito ingiunto relativo, sia al saldo debitore del c/c bancario n. 114135, sia in ordine al finanziamento n. 17425 intestati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto non provati per carenza di documentazione, e, per l’effetto, dichiarare non dovuta la somma ingiunta di € 6.206,25; disporre, ai sensi dell’art. 4, comma 3 D.Lgs n. 28/2010, procedimento di mediazione obbligatorio; ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della [OSCURATO:PERSONA]Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni; condannare la banca alle spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di mediazione con distrazione a favore dei difensori costituiti”. 3. Sempre in data 13.09.2021 veniva altresì notificato al [OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 310/21, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Coop., con il quale gli veniva ingiunto, in qualità di fideiussore, di pagare la somma complessiva di € 7.631,55, oltre gli interessi come da domanda e le spese e i compensi della procedura monitoria. 3. Avverso tale decreto, il Pittera proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Enna, convenendo in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Coop. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, disporre la riunione per connessione del presente giudizio con altro giudizio di opposizione avverso il d.i. n. 280/2021(R.G. 766/2021), emesso dal Giudice del Tribunale di Enna, pendente innanzi a questo ufficio, per connessione oggettiva e connessione parzialmente soggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati; nel merito, accertare e dichiarare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in narrativa, la nullità assoluta ex art. 1418 c.c. dei contratti di fideiussione a garanzia del conto corrente n. 11431 e del mutuo chirografario n.17425, stipulati in data del 06.02.2017, in quanto conformi al modello accertato contrario alla normativa antitrust e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale di Enna n. 280/2021, pubblicato il 20.07.2021 (R.G. 766/2021), notificato il 13.09.2021; in via subordinata, accertare e dichiarare ex art 1419 4 c.c. la nullità dell’art. 2 comma 2 e 3, e dell’art. 6 comma 5, del contratto di fideiussione a garanzia del c/c n. 114315; e degli art.li 2, 7 e 9, del contratto di fideiussione a garanzia del contratto mutuo n.17425, e, per l’effetto, dichiarare la liberazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta decorrenza del terminedecadenziale di cui all’art. 1957 c.c. e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale di Enna n. 280/2021, pubblicato il 20.07.2021 (R.G. 766/2021), notificato il 13.09.2021; sempre in via subordinata, accertare e dichiarare che la Banca, non informando tempestivamente il sig. [OSCURATO:PERSONA] del maggiore affidamento di fatto consentendo lo sconfinamento per oltre tre volte il fido accordato al debitore principale, ha violato il criterio della buona fede e correttezza anche sotto il profilo della erogazione del credito; per l’effetto, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art 1956 cc. deve essere liberato dalla fideiussione rilasciata a garanzie delle obbligazioni assunte dal debitore principale in ordine al contratto di c/c bancario n. 114135; sempre in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare non dovuto il credito ingiunto relativo, sia al saldo debitore del c/c bancario n. 114135, sia in ordine al finanziamento n. 17425 intestati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto non provati per carenza di documentazione, e, per l’effetto, dichiarare non dovuta la somma ingiunta di € 6.206,25; disporre, ai sensi dell’art. 4, comma 3 D.Lgs n. 28/2010, procedimento di mediazione obbligatorio; condannare la banca alle spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di mediazione con distrazione a favore dei difensori costituiti”. Successivamente, il Tribunale di Enna disponeva la riunione dei due procedimenti e rinviava alla successiva udienza del 12.07.2022 per permettere alle parti costituite di interloquire e prendere posizione (anche mediante il deposito di note autorizzate) sulla prospettata questione di incompetenza sollevata ex officiodallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ilTribunale pronunciava ordinanza di incompetenza per materia, declinando la competenza a decidere la causa in favore del Tribunale di Napoli, Sez. specializzata per le imprese, assegnando alle parti termine di 90 giorni per la riassunzione della causa dinanzi a quest’ultimo.4. Il Tribunale ha rilevato che: a) la parte attrice, nell’opporre il decreto ingiuntivo, aveva chiesto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., quale garante della BCC che aveva escusso la garanzia consortile nei confronti dell’opposta, di accertare e dichiarare la nullitàassoluta ex art. 1418 c.c. dei contratti di fideiussione, a garanzia del conto corrente n. 11431 e delmutuo chirografario n.17425, stipulati in data del 06.02.2017, in quanto conformi al modello accertato contrario alla normativa antitrust e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale di Enna n. 280/2021e, in via subordinata, accertare e dichiarare ex art 1419 c.c. la nullità dell’art. 2 comma 2 e comma 3, edell’art. 6 comma 5, del contratto di fideiussione a garanzia del c/c n. 114315; e degli art.li 2, 7 e9, del contratto di fideiussione a garanzia del contratto mutuo n.17425, e, per l’effetto, dichiarare la sua l iberazione per intervenuta decorrenza del termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c. e, per l’effetto, ancora, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice delTribunale di Enna n. 280/2021; b) nel caso di specie non vi era un problema di incompetenza del giudice adito, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che l’opposizione a decreto ingiuntivo debbaessere proposta davanti all’ufficiogiudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto; c) a seguito dell’opposizione il themadecidendum era stato tuttavia esteso a questioni che appartenevano alla competenza di altro Giudice, ed in particolare alla competenza per materia delleSezioni Specializzate in materia di Imprese,per come ribadito recentemente anche dalla Corte di Cassa zione con sentenza n. 6523/2021; d) a prescindere dalla qualità rivestita dai soggetti in causa, le Sezioni Specializzate sonoinfatti competenti in materia di “…d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea” (cfr. art. 3 decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168); e) nel caso in esame si poneva dunqueil problema di stabilire se la questione di nullità fosse stata posta in via di eccezione, e dunque fosse volta solo a paralizzare la pretesa creditoria, con la conseguenza che la competenza sarebbe del giudice dell’opposizione chiamato a pronunciarsi incidenter tantum, oppurese, trattasi di domanda riconvenzionale o comunque su cui il Giudice debba pronunciarsi conefficacia di giudicato; f) nel caso in esame la parte aveva chiesto di accertare e dichiarare , in via principale , la nullità assoluta edin subordine la nullità relativa delle fideiussioni oggetto di causa, con la conseguenza chel’accertamento richiesto era destinato ad assumere efficacia di giudicato in quanto il Giudice –a presc indere dall’interpretazione fornita dagli opponenti – doveva ritenersi obbligato a pronunciarsi espressamente sulla nullità , con una decisione destinata a ritenere valid a oppure definitivamente invalida la fideiussione prestata, impedendo al creditore di far valere ulteriori pretese in ordine al rapporto giuridico in questione; g) era inoltre evidente che l’accertamento sul la validità della fideiussione era logicamente preordinato alla risoluzione delle restanti questioni, in quanto, venuto meno il rapporto giuridico , sarebbe del tutto inutile esaminare nel merito le dedotte questioni in tema di violazione della buona fede o carenzadi prova in ordine al rapporto; h) secondo autorevole dottrina dall'art. 34 c.p.c. -rubricato “accertamenti incidentali” - si ricava va che la questione pregiudiziale di merito: a) deve essere in grado di trasformarsi in causa nel corso delprocesso avente ad oggetto un'autonoma situazione sostanziale dipendente; b) costituisce una questione che appartiene alla competenza per materia o valore alla competenza di un giudicesuperiore rispetto a quello adito dall'attore con la domanda principale: deve dunque trattarsi di una questione relativa ad un oggetto che può formare il contenuto di un'autonoma domanda giudiziale,poiché solo rispetto ad essa possono porsi problemi di competenza; i) anche se la norma parla di “giudice superiore” non potevache aderirsi all’interpretazione secondo cui il giudice- a cui la norma si riferisc e - era quello competente (per materia o per valore) a decidere sulla causa, poiché altrimenti si sarebbe generato l’equivoco per cui, anche se la legge aveva stabilito un diverso criterio di competenza, la rimessione a tale giudice sarebbe stata condizionata dalla posizione del giudice rispetto a quello effettivamente competente; l) per tale motivo autorevole dottrina ritiene applicabile la norma anche nel caso di competenza attribuita asezioni specializzate; m) in ordine alla possibilità di procedere alla separazione delle cause, rimettendo al giudice della riconvenzionale anche quella principale, oppure se la rimessione dovesse riguardare l’intera causa, occorreva far riferimento alla disciplina derivante dal combinato disposto dell’art. 34 e 36 c.p.c. che comporta va uno spostamento della competenza in favore del giudice competente per lacausa riconvenzionale o comunque che deve decidere la questione con efficacia di giudicato; n) lo spostamento dell’intera causa a favore della Sezione specializzata era soluzione meritevole di essere preferita rispetto alla separazione delle cause in quanto, da un lato, sarebbe lo stesso art. 34 c.p.c. a stabilire la rimessio ne dell’intera causa al giudice competente per la riconvenzionale, e ciò per ragioni di economia processuale e per evitare contrasti di giudicati e, dall’altro, perché la separazione delle cause impedirebbe una pronuncia sulla istanza di provvisoria esecuzionein quanto, per un verso, il giudice dell’opposizione dovrebbe compiere una prognosi sull’esito del giudizio essendo tuttavia incompetente per materia, e per altro verso,il giudice presso la sezione specializzata - con oscendo solo parte del giudizio -a sua volta non potrebbe pronunci arsi sull’istanza del creditore ed infine perché la separazione delle cause non avrebbe consentito la prosecuzione del giudizio innanzi al giudicedell’opposizione che - in attesa della pronuncia su una questione pregiudiziale, attinentealla stessa validità del rapporto giuridico oggetto di causa - non avrebbe altra scelta che sospendere il giudizio,ai sensi dell’art. 295 c.p.c. 7. L’ordinanza, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per la garanzia collettiva fidi –[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha aderito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 34 c.p.c., violazione dell’art. 645 c.p.c.,per avere il Giudice declinato la competenza a decidere la controversia in favore della sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Napoli, applicando la disposizione di cui all’art.34 c.p.c. ad un’ipotesi di competenza funzionale,così come previsto dall’art. 8 645 c.p.c.Osserva la ricorrente che il Tribunale di Enna, facendo mal governo dei principidi diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in esame, avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie l’art.34 c.p.c. Si evidenzia che la giurisprudenza richiamata nel provvedimento impugnato (ordinanza n.6523/2021)presentava evidenti differenze rispetto alla controversia in esame,in quanto con l’indicato arresto giurisprudenziale si era dichiarata la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa (per la oramai nota questione delle nullità dellefideiussioni perché riproducentiuno schema frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust) in una controversia giudiziale in cui l’azione di nullità delle fideiussioni era stata proposta in via principale. La definizione dell’odierno giudizio di competenza nascerebbe, invece, da un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo -per il quale è prevista una competenza funzionale e inderogabile dell’“ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto”, ai sensi dell’art. 645 comma 1 c.p.c. – con la conseguenza che il Tribunal e, investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non poteva dichiararsi incompetente e x art. 34 c.p.c., dovendosi fornire così continuità a quell’orientamento della Suprema Corte secondo cui la causa di opposizione a decreto ingiuntivo appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile dell’ufficio giudiziario che lo ha emesso, non modificabile neppure per ragioni di connessione. Osserva ancora la ricorrente che la questione della nullità delle fideiussioni bancarie, sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non poteva di certo estendersi all’intero processo, né interferire con la domanda di pagamento del debito spiegata dall’[OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di un rapporto di garanzia che legavail [OSCURATO:PERSONA] direttamente all’[OSCURATO:PERSONA] e che nulla avevain comune con il tema della nullità delle fideiussioni bancarie. Al più il Giudice -aggiunge la società ricorrente - avrebbe dovuto, quanto meno, separare la domanda proposta contro il fideiussore [OSCURATO:PERSONA] (e fondata sul contratto di fideiussionesottoscritto direttamente con l’[OSCURATO:PERSONA])e proseguire il giudizio di opposizione, posto che la domanda di nullità delle fideiussioni bancarie in alcun modo si ponevain rapporto di pregiudizialità rispetto alla domanda di pagamento del debito spiegata dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Pittera, fondata su contratto di fideiussione specificato“non bancario”, mai oggetto di contestazione da parte del Pittera.Si evidenzia inoltre che la contestazione mossa dal [OSCURATO:PERSONA] non aveva quale scopo l’ampliamento del thema decidendum,essendo stata sollevata con l’esclus ivo intento di paralizzare la pretesa creditoria ed ottenere la revoca del decretoingiuntivo. Il fideiussore si era infatti opposto al decreto ingiuntivo allegando un fatto estintivo della domanda (la nullità delle fideiussioni bancarie) che, pur avendo la natura di questione pregiudiziale, andava risolta in via puramente incidentale e non con autonoma pronuncia con efficacia di giudicato, con la conseguenza che la contestazione spiegata dal [OSCURATO:PERSONA],in tema di nullità della fideiussione, era una mera eccezione riconvenzionale che il Tribunale di Enna, in ragione di una sua competenza funzionale e inderogabile ex art. 645 c.p.c., avrebbe dovuto risolvere incidenter tantumcon effetti limitati al processo in corso. 2. Il ricorso è fondato. 2.1 Come già affermato in altro precedente in termini espresso da questa Corte (cfr. Cass. 35661/2022), dall’esame de gli atti di citazione in opposizione, già sopra riportati in premessa e per esteso, emerge che era stata proposta, come esattamente sostenuto dal Tribunale di Enna, una domanda riconvenzionale finalizzata a far dichiarare , con efficacia di giudicato, la nullità totale delle fideiussioni personali prestate in favore dellaBanca per contrasto con norme imperative. Ne segue che risulta co rretto l’assunto del T ribunale medesimo secondo cui la domanda era volta a far accertare con efficacia di giudicato una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa(cfr. Cass. 35661/2022, cit. supra ). 2.2 Va infat ti richiamato il principio secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2,della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'A.b.i., contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. Sez. 6 - 1 n. 6523 - 21, poi seguita anche da Cass.Sez.6-1 n. 21429-22). 2.3 Per converso, ha errato il T ribunale di Enna nel non fare concorrente applicazione dell’art. 645 cod. proc. civ., posto che la domanda di nullità era stata proposta in riconvenzione, come detto, da parte dell’opponenteal decreto ingiuntivo. Sia in giurisprudenza che in dottrina è pacifico il principio che vuole inderogabile, e immodificabile anche per ragioni di connessione, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 35661/2022, cit. supra ). Sicché il giudi ce dell'opposizione, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le cause, rimettendo al tribunale sede della sezione specializzata solo quella relativa a quest'ultima domanda, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio (Cass. Sez. 6-1- n. 15454-15, Cass. Sez. 6-1- n. 19738 - 17, Cass. Sez. 6 - 2 n. 8693-22). In questi casi la coordinazione dei giudizi è affidata all’istituto della sospensione (art. 295 cod. proc. civ.), ove naturalmente ne sussistano le condizioni. In conclusione deve essere dichiarata lacompetenza del T ribunale di Enna quanto alla causa diopposizione a decreto ingiuntivo e quella del T ribunale di Napoli, sezione imprese, per la causa concernente la domanda riconvenzionale.La decisione sulle spese del regolamento è riservata al giudizio di merito. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del T ribunale di Enna quanto alla causa di opposizion