CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11951/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità (primo motivo) e alla mancata qualificazione del fatto come uso personale di sostanze stupefacenti (secondo motivo), sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, uniformandosi al principio secondo cui la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604), con analitica motivazione immune da profili di illogicità manifesta (cfr. p. 6 e p. 7 della sentenza impugnata) - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che lo stupefacente sequestrato era certamente destinato alla cessione, ciò desumendosi dalla valutazione congiunta di una serie di elementi, puntualmente indicati, vale a dire: 1) il riconoscimento, da parte dell'agente Trento, dell'imputato come colui che aveva ceduto due dosi di cocaina sequestrata a tal Alawatta; 2) l'esatta corrispondenza tra le modalità di confezionamento della dose di cocaina trovata nel telefono dell'imputato e le tre dosi di cocaina rinvenute nel contenitore di plastica; 3) la corrispondenza tra il numero telefonico dello spacciatore fornito da Alawatta e quello del cellulare sequestrato all'imputato; 4) il tenore delle chat rinvenute sul telefono di quest'ultimo (cfr. p. 7 della sentenza impugnata); rilevato che il terzo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché articola censure di contenuto fattuale, avendo la Corte di merito, con una valutazione non manifestamente illogica, escluso la qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità" in relazione alle accertate modalità dello spaccio, chiaramente indicative dell'inserimento dell'imputato in un circuito criminale di significativo spessore, e al complessivo dato ponderale e alla tipologia delle sostanze sequestrate; rilevato che il quarto motivo, che deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis e 62 n. 4 cod. pen., e il quinto motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei benefici di legge, sono inammissibili perché, anche in tal caso, replicano censure, peraltro di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliate e disattese con una motivazione immune da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte evidenziato: 1) l'impossibilità di qualificare come "speciale tenuità" sia il lucro, stimato in non meno di 200 euro, sia l'evento dannoso e pericoloso, in ciò richiamando gli elementi posti a fondamento del diniego della causa di non punibilità ex art 131-bis cod. pen., dinanzi esposti, indicativi di una radicata abitualità nell'attività di spaccio; 2)l'assenza di elementi la sussistenza di elementi valutabili ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen., peraltro nemmeno allegati dalla difesa, tale non essendo l'asserita condizione di disagio sociale, negata dallo stesso imputato (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); 3) l'assenza di una prognosi positiva per concedere la sospensione condizionale della pena, stante sia la precedente e recente sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in cui era stato concesso il beneficio in esame, a carico dell'imputato per analoga reato, nonché la non trascurabile gravità del fatto che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., osta al riconoscimento del beneficio ex art. 175 cod. pen., in considerazione delle accertate modalità dello spaccio, come risultanti anche dal contenuto delle chat dinanzi indicate; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. P.Q.M!DEP( A AfRi 2026 il Ft. ,dy ‘14 / àaì:SiS