CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 03986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 9 settembre 2021, e depositata il 10 settembre 2021, il Tribunale di Treviso, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal G.i.p. del Tribunale di Treviso, che, per quanto di interesse in questa sede, aveva sottoposto a vincolo anche la somma di 50.306,99 euro, rinvenuta su un conto corrente intestato alla ditta individuale "Tappezzeria di [OSCURATO:PERSONA]". Il sequestro è stato disposto per i reati ascritti all'indagato [OSCURATO:PERSONA] di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso nel 2015, e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, commesso con riferimento alla dichiarazione delle imposte relativa al 2017. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto nella disponibilità della somma rinvenuta su un conto corrente intestato alla "Tappezzeria di [OSCURATO:PERSONA]", sia perché munito di delega illimitata ad operare su tale rapporto, sia perché alcune tra le più cospicue uscite dal precisato conto bancario sono avvenute in favore di una ditta, la "[OSCURATO:PERSONA]", di cui egli sarebbe amministratore di fatto. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta disponibilità delle somme rinvenute sul conto intestato alla ditta "Tappezzeria di [OSCURATO:PERSONA]" da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che l'ordinanza impugnata è viziata da motivazione apparente, perché non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto dalla "Tappezzeria di [OSCURATO:PERSONA]" a tempo indeterminato dal 12 settembre 2018 per sfruttare la sua pluriennale esperienza nel settore e la sua competenza nella lingua italiana, e che solo per questa ragione il medesimo è stato delegato ad operare sul conto corrente della ditta appena precisata. Si aggiunge che il Tribunale ha ritenuto infondata l'istanza di riesame omettendo di confrontarsi con la documentazione depositata dall'odierna ricorrente, terza interessata, nel giudizio di riesame - documentazione da cui si evince come le somme presenti sul conto corrente derivano da pagamenti effettuati da clienti della "Tappezzeria di [OSCURATO:PERSONA]", i movimenti del conto corrente sono tutti registrati nelle scritture contabili dell'impresa, e non risulta alcunché circa l'utilizzo della delega da parte di [OSCURATO:PERSONA] -, e limitandosi a richiamare osservazioni esposte per affermare la disponibilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un altro conto, intestato ad altri, e in relazione al quale le circostanze fattuali erano ben diverse. Si rappresenta, ancora, che le uscite dal conto corrente intestato alla "Tappezzeria di [OSCURATO:PERSONA]" in favore della "Tappezzeria di [OSCURATO:PERSONA]", di cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe amministratore di fatto, corrispondono a pagamenti effettuati a fronte di regolari fatture, e per prestazioni richieste in occasione di ordinativi di merci particolarmente ingenti, non fronteggiabili dalla "Tappezzeria di [OSCURATO:PERSONA]" per le sue limitate dimensioni. 3. Il ricorso è inammissibile. Il diffuso orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art.12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821-01, e Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377-02, ma anche Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Cismondi, Rv. 271136-01). E, nel caso di specie, l'indagato era munito di delega illimitata ad operare, secondo quanto indicato dal Tribunale e non contestato nel ricorso. Ma anche se si volesse ritenere che la delega illimitata ad operare su di un conto corrente rilasciata ad un indagato non sia sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorre rilevare che, nella specie, vi è un elemento ulteriore, costituito dall'utilizzo del conto per effettuare consistenti bonifici in favore di una società di cui il medesimo indagato è ritenuto amministratore di fatto. Né le argomentazioni volte a fornire una spiegazione dei versamenti in favore di tale società come il risultato di ordinarie operazioni commerciali assumono rilievo in questa sede, posto che, in disparte da ogni altra considerazione, secondo l'insegnamento costante anche delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, nella quale rientrano solo i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/0