CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 27244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di CataniaSentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annul-lamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catania, in difesa di [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza, depositata il 27 aprile 2026, il Tribunale di Catania ha ri-gettato l’appello cautelare, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tri-bunale locale, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dellostesso Tribunale dell’8 gennaio 2026, che aveva applicato, in luogo della richiestamisura della custodia cautelare in carcere, quella degli arresti domiciliari, con ipresidi di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], inrelazione a un procedimento che lo vede indagato del reato di partecipazione aun’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, deltipo marijuana e hashish, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante in Ca-tania e provincia e in territorio iberico (Barcellona) da gennaio 2024 e tutt’orapermanente, ex art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capoA), nonché di una pluralità di reati fine, ex artt. 110, 81, comma 2, 61 bis cod.pen., 73, commi 1, 1-bis, 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B).2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoredella Repubblica presso il Tribunale di Catania, articolando un unico motivo, concui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza, contradditto-rietà e manifesta illogicità della motivazione, in punto di ritenuta adeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari.Si censura, in particolare, che il Tribunale etneo abbia ritenuto superata lapresunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen., nonostante la pericolosità della compagine criminosa, che colti-vava, produceva e smerciava ingenti quantitativi di stupefacenti, potendo contaresu un’organizzazione tutt’altro che rudimentale, realizzando cospicui profitti, e lanatura non occasionale degli illeciti traffici, risalenti anche a epoca precedente leindagini, costituenti l’unico mezzo di sostentamento degli indagati.Tali elementi, debitamente valorizzati nella richiesta della misura più rigo-rosa, non sono stati congruamente considerati né confutati dai giudici del riesame,che si sono limitati a richiamare genericamente la circostanza, peraltro vera soloper alcuni indagati, che l’associazione fosse costituita da persone del medesimonucleo familiare, «seppure allargato», senza spiegare perché tale dato fosse ido-neo a superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.Si censura, ancora, che il Tribunale non abbia considerato il ruolo concretosvolto dal [OSCURATO:PERSONA], tutt’altro che marginale, in quanto si occupava della riscossionedel denaro del gruppo, della detenzione della cassa comune, dei pagamenti edell’elargizione dei compensi ai sodali.Si censura, infine, la motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove ha, daun lato, riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni svolte nell’atto di appelloin merito alla proporzionalità della misura carceraria e, dall’altro, ha contradditto-riamente confutato tale conclusione, in considerazione dell’osservanza da partedel [OSCURATO:PERSONA] delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari, nono-stante l’esiguità del periodo di osservazione (essendo stata la misura eseguita il10 febbraio e non già a gennaio, come erroneamente ritenuto dal Tribunale).Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. In data 15 giugno 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria, anticipando le conclusioni, poi rassegnate in udienza.4. All’udienza camerale, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesadel [OSCURATO:PERSONA], le parti hanno concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In premessa, va ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate, laCorte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalu-tazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelarie all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta diapprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, per-tanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, daun lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo statodegli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza diillogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).2.1. [OSCURATO:PERSONA] intende, poi, ribadire l’orientamento ormai pacifico diquesta Corte, secondo cui la disciplina di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno deidelitti ivi considerati – tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74d.P.R. n. 309 del 1990 – una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenzadelle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo dellastessa) (Sez. 3, n. 9428 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zaccaria, non mass.). In presenza di talireati, il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezzadella carcerazione cautelare, ove non consti la prova della loro mancanza, secondouno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico,si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedi-menti applicativi della custodia cautelare in carcere, che si traduce nell'onere didar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzionedi sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l'indagato abbia allegatoelementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante, inquanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a su-perare la presunzione.2.2. L’ordinanza impugnata, dopo aver condiviso la valutazione del primo giu-dice in ordine alla gravità del quadro indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA], rinviando alcontenuto del provvedimento coercitivo, ha ricordato brevemente gli esiti dell’at-tività di indagine, svolta dalla Procura della Repubblica in sinergia con l’autoritàgiudiziaria spagnola, che aveva consentito, soprattutto attraverso un’attività dicaptazione telefonica e ambientale, svolta mediante agenti intrusori (spyware),installati sugli apparecchi telefonici degli indagati, corroborata dagli arresti in fla-granza di alcuni indagati e dal sequestro di considerevoli quantitativi di droga, didisvelare l’esistenza di un’associazione criminale transnazionale, diretta e pro-mossa da [OSCURATO:PERSONA], dedita all’illecita coltivazione, detenzione espaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish, la cui attività sisviluppava tra il territorio della provincia di Catania e la Spagna, dove il gruppogestiva una piantagione di marijuana di vaste dimensioni. Con specifico riferimentoalla posizione del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha menzionato i contenuti delle conversa-zioni intercettate, da cui emergeva che lo stesso collaborava attivamente e inpiena sinergia con gli altri sodali e con il cognato [OSCURATO:PERSONA] per il raggiungimentodegli scopi del sodalizio, occupandosi prevalentemente della riscossione del denarodel gruppo, della detenzione della cassa comune, che gestiva, tenendo la relativacontabilità, dei pagamenti e dell’elargizione dei compensi agli altri associati.Il Tribunale catanese ha, quindi, confermato la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] un pericolo serio, attuale e concreto di recidiva, anche alla luce della presunzionedi cui all’art. 275 cod. proc. pen., stigmatizzando la gravità e la natura dei fatti incontestazione, di elevatissimo allarme sociale e relativi al traffico transnazionaledi ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, posti in essere dall’indagato connon comune professionalità e notevole organizzazione, in stretta collaborazionecon coindagati di elevata caratura criminale, quali [OSCURATO:PERSONA], SandroCoco e [OSCURATO:PERSONA], con modalità sintomatiche di specifica professionalitàe capacità a delinquere, protrattisi per un significativo lasso di tempo e sino aepoca recente.Nell’esaminare, infine, il profilo dell’adeguatezza della misura, specificamentetrattato nell’atto di gravame, i giudici del riesame hanno, innanzitutto, affermatodi non concordare con la motivazione del primo giudice «in ordine alla diversitàdel contesto territoriale di esecuzione delle attività delittuose» (tenuto conto delfatto che lo stupefacente coltivato in Spagna veniva poi importato e ceduto inItalia), per poi osservare che, sebbene la misura di massimo rigore fosse inastratto quella proporzionata alla gravità dei fatti, le caratteristiche dell’associa-zione criminale in esame, costituita in prevalenza da persone del medesimo nucleofamiliare, lo specifico ruolo del [OSCURATO:PERSONA] in uno all’assenza di precedenti penali e dicarichi pendenti e l’efficace applicazione, dal mese di gennaio, della misura degliarresti domiciliari, consentivano di stimare idonea la misura meno afflittiva in atto.2.3. Il percorso argomentativo del Tribunale etneo non risulta conforme aiprincipi sopra esposti, che esigono una rigorosa e congrua motivazione in ordineagli elementi che consentono il superamento della presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen.Il ragionamento si rivela, invero, affetto da intrinseca contraddizione logicaladdove stigmatizza, da un lato, ai fini dell’attualità e concretezza del pericolo direcidiva, l’articolata organizzazione del sodalizio, che gestiva in proprio, con spiritoimprenditoriale, la coltivazione in Spagna di una piantagione di vaste dimensioni,curandone tutte le fasi compreso il trasporto, commercializzava ingenti quantitatividi droga, con elevati costi e notevoli profitti, potendo contare anche su una «retedi comunicazione a circuito chiuso» per sfuggire alle intercettazioni delle forzedell’ordine (pag. 2), e la spiccata professionalità e capacità a delinquere del DiBella, che svolgeva il suo ruolo in stretta collaborazione con coindagati di elevatacaratura criminale, tra cui il cognato [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio, e, dall’altro,ai fini della scelta della misura, ne sminuisce la portata, attribuendo valenza, senzacongrua giustificazione, alla circostanza che il gruppo criminale fosse costituito inprevalenza da persone dello stesso nucleo familiare, al ruolo specifico svolto dalDi [OSCURATO:PERSONA] e all’assenza di precedenti penali, in palese contrasto con quanto pocoprima affermato sulla sua spiccata professionalità e capacità a delinquere e sulrapporto di fiducia che lo legava al capo del sodalizio (tanto da affidargli la gestionee contabilità della cassa comune e da avere con lo stesso un conto cointestato:pag. 3), alla mera osservanza delle prescrizioni relative alla misura meno afflittivain atto, nonostante l’estrema esiguità del periodo di osservazione.3. Per le considerazioni svolte, l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvioal Tribunale di Catania per nuovo giudizio, secondo le indicazioni sopra esposte. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ca-tania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]