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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22029/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3181/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'A vv. [OSCURATO:PERSONA] e dai Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viaFlaminia, n. 79 ; –ricorrente e controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., rap- presentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 4296/18, depositata il 22 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alberto CARDINO, che ha chiesto l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], già Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia- nato, propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per sentir annullare il provvedimento con cui il Ministero dello sviluppo economico gli aveva negato il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nel giudizio di responsabilità erariale intentatogli dinanzi alla Corte dei conti in relazione a provvedimenti ministeriali da lui emanati per la dismissione delle centrali nucleari dell'Enel, a seguito delreferendum abrogativo svoltosi nello anno 1987.

Premesso che il giudizio si era concluso in senso a lui favorevole con sen- tenza del 31 agosto 2004, emessa in sede di rinvio dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale di appello, sostenne di aver diritto al rimborso degli onorari e dei diritti relativi al giudizio di cassazione promosso dal Procu- ratore generale della Corte dei conti, al giudizio di rinvio ed al giudizio di revocazione avverso la sentenza di cassazione.

1.1. Con sentenza del 6 luglio 2007, il Tar dichiarò il difetto di giurisdi- zione del Giudice amministrativo.

2. Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, e successivamente rimesso alla Seconda Sezione civile del medesimo Tribunale, che con sentenza del 30 ottobre 2012accolse parzialmente la do- manda, condannando il Ministero al pagamento della somma di Euro 375.245,89, a titolo di rimborso delle spese relative ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti ealla Corte di cassazione, ed escludendo il diritto al rimborso di quelle relative al giudizio di revocazione.

3. L'impugnazione proposta dal Ministero è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 22 giugno 2018 ha riget- tato l'appello incidentale proposto dal Bodrato, rideterminando lesomme do- vutein Euro 151.289,89 per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti ed Euro 16.350,00 per quello dinanzi alla Corte di cassazione, oltre accessori di legge ed interessi legali.

A fondamento della domanda, la Corte ha ritenuto che il rimborso delle spese legali non fosse precluso dalla mancata liquidazione delle stesse ad opera della Corte dei conti, osservando che l'art. 10-bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicem- bre 2005, n. 248, nell'imporre al Giudice contabile, in caso di proscioglimento, di porre le spese legali a carico dell'Amministrazione soccombente, non costi- tuiva norma d'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ma aveva portata innovativacon effetto retroattivo, e non era quindi applicabile ai giudizi successivi dinanzi al Giudice ordinario, come quello in esame, ma a quelli ancora in corso dinanzi alla Corte dei conti.

Premesso inoltre che la ratio dell'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, consiste nel tenere indenni i funzionari pubblici che abbiano agito nell'interesse dell'Am- ministrazione, sollevandoli dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali, ha osservato che il legislatore ha dovuto contemperare tale esigenza con quelle di finanza pub- blica, che impongono di non far carico all'erario di oneri eccedenti quanto è necessario per soddisfaregl'interessi generali, sottoponendo gli oneri di di- fesa da imputare all'Amministrazione ad un vaglio di congruità da parte della Avvocatura dello Stato, la quale è chiamata a sindacare non solo la conformità della parcella alla tariffa, ma anche la qualità della prestazione professionale resa.

Ciò posto, la Corte ha assunto come parametro di riferimento le tariffe di cui al d.m. n. 127 dell'8 aprile 2004, liquidando, per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, un onorario complessivo di Euro 239.338,00, e riducendolo ad Euro 150.000,00, in considerazione del carattere non esclusivo del pre- detto parametro, ai fini della determinazione del rimborso congruo, e della mancata documentazione delle attività difensive svolte.

Per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, ha invece liquidato l'importo dovuto nella misura minima di Euro 5.450,00, applicando poi allo stesso la triplicazione adottata dall'Avvocatura dello Stato.Ha confermato infine l'infondatezza della domanda di rimborso delle spese relative al giudizio di revocazione, ritenendolo non imprescindibile, in quanto dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente.

4. Avverso la predetta sentenza il Bodrato ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

Il Ministero ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in due motivi ed anch'esso illustrato con memoria, al quale il Bodrato ha resistito a sua volta con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del d.m. n. 127 del 2004, censurando la sentenza per aver liquidato l'onorario relativo al giudizio di rinvio in base ai parametri pre- visti per i giudizi di primo grado, senza considerare che, trattandosi di un giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello, occorreva fare riferimento a quelli previsti per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione e alle magistrature superiori.

2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, censurando la sentenza impu- gnata nella parte in cui ha proceduto alla riduzione dell'onorario in base al criterio dell'interesse pubblico.

Premesso che nella specie non può trovare applicazione l'art. 4, comma secondo, del d.m. n. 127 del 2004, richiamato dalla Corte territoriale, riferendosi lo stesso esclusivamente al rapporto tra il professionista ed il cliente, sostiene che, in quanto riconoscibile nei limiti strettamente necessari a garantire una corretta difesa, il rimborso non può essere liquidato in misura inferiore ai minimi tariffari inderogabili, potendo per converso risultare anche più elevato.

Precisato inoltre che la sentenza impugnata ha preso in considerazione soltanto le attività minime, escludendo che fossero state rese prestazioni superflue, osserva, in via subordinata, che la riduzione dovrebbe essere ridimensionata, in considerazione della mag- giore entità dell'onorario minimo effettivamente dovuto in base alla tariffa professionale.

3. Con il terzo motivo,il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, censurando la sentenza impugnata per aver escluso il diritto al rimborso dell'onorario relativo al giudizio di revo- cazione, avente ad oggetto la sentenza della Corte di cassazione relativa al ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, senza considerare che l'impu- gnazione di tale sentenza, dichiarata estinta per rinuncia, rispondeva, al mo- mento della proposizione della stessa, all'interesse di evitare la condanna nel giudizio di responsabilità pendente dinanzi alla Corte dei conti, venuto meno soltanto a seguito della sentenza di assoluzione emessa da quest'ultima.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Ministero denuncia l'o- messo esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel liquidare l'onorario dovuto per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, la sentenza impugnata ha applicato la tariffa professionale di cui al d.m.n. 127 del 2004, anziché quella di cui al d.m. n. 585 del 5 ottobre 1994, senza con- siderare che tutte le attività processuali si erano svolte sotto la vigenza di quest'ultimo decreto, fatta eccezione soltanto per la discussione della causa.

5. Con il secondo motivo, il controricorrente deduce la violazione del d.m. n. 127 del 2004, rilevando che la sentenza impugnata ne ha erroneamente affermato l'applicabilità ad una fattispecie ad esso non riconducibile ratione temporis.

6. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, mentre il ricorso inci- dentale, da esaminarsi congiuntamente, in quanto avente ad oggetto la me- desima questione, riguardante l'individuazione della disciplina applicabile, è infondato.

Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile, ai fini della liquidazione delle spese sostenute dall'attore per la difesa nel giudi- zio di responsabilità erariale, la tariffa professionale introdotta dal d.m. n. 127 del 2004, anzichéquella di cui al d.m. n. 585 del 1994: la stessa difesa del Ministero, pur censurando tale decisione,ha infatti riconosciuto che il giu- dizio, ancorché svoltosiin gran parte sotto la vigenza del secondo decreto, si è concluso dopo l'entrata in vigore delprimo, giacché l'udienza di discussione del giudizio di rinvio si è tenuta soltanto in data 6 luglio 2004.Trova pertanto applicazione il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di le- gittimità in tema di successione nel tempo delle tariffe professionali forensi, secondo cui la liquidazione degli onorari dev'essere effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui l'attività professionale è stata condotta a termine, il quale s'identifica con quello dell'esaurimento del giudizio o, nel caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con quello di tale cessazione (cfr. Cass., Sez.

II, 12/05/2010, n. 11482; Cass., Sez.

I, 3/08/2007, n. 17059; Cass. Sez.

III, 11/03/2005, n. 5426).

La sentenza impugnata non può essere invece condivisa nella parte in cui ha ritenuto applicabile al giudizio dinanzi alla Corte dei conti la tariffa relativa alle prestazioni rese nei giudizi dinanzi al tribunale, agli organi equiparati e agli organi di giustizia tributaria, anziché quella relativa alle prestazioni rese nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre magistrature superiori.

La nozione di magistrature superiori si desume infatti dall'art. 4, secondo comma, dell'ordinamento della professione di avvocato approvato con r.d.27 novembre 1933, n. 1578, il quale individua gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33, includendovi anche la Corte dei conti.Tale indivi- duazione trovava conferma nell'identica disposizione di cui all'art. 4, secondo comma, del precedente ordinamentoprofessionale, contenuto nella legge 25 marzo 1926, n. 453, richiamatadall'art. 1, terzo comma, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038ed abrogata dall'art. 1 del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

A seguito dell'istituzione delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, avvenuta con d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modifica- zioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la necessità del patrocinio di un avvocato iscritto nell'albo speciale è rimasta limitata ai soli giudizi dinanzi alle Sezioni giurisdizionali di appello, per effetto dell'art. 1, comma 5-ter, intro- dotto dall'art. 1 del d.l.23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 6389, il quale ha stabilito che nei giudizi dinanzi alle Sezioni regionali il patrocinio legale è esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali.

Tale differenziazione è stata in seguito ribadita dall'art. 28, comma secondo, del codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174,non applicabile ratione temporisalla fattispecie in esame, in quanto entrato in vigore successiva- mente alla conclusione del giudiziodi responsabilità.Benvero, pur essendo stati emanati successivamente all'istituzione degli organi di giurisdizione contabile di primo grado, né il d.m. n. 127 del 2004, né il d.m. n. 585 del 1994, che lo aveva preceduto, prevedevano una specifica sezione della tariffa relativa ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti che tenesse conto della predetta distinzione, includendo le altre magistrature superiori nella sezione relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, e dedicando un'altra sezione alle cause dinanzi agli organi di giustizia amministrativa di primo grado, genericamente indicati: nella specie, tuttavia, poiché il giudizio di rinvio si è svolto dinanzi alla Sezione giurisdizionale di appello, non è ne- cessario stabilire sele Sezioni giurisdizionali regionali dovessero considerarsi, ai fini della liquidazione delle spese processuali, organi di giustizia ammini- strativa di primo grado, riservando invece la qualifica di magistratura supe- riore alle sole Sezioni giurisdizionali di appello; è sufficiente invece rilevare che, in quanto svoltosi dinanzi al giudice di secondo grado in materia conta- bile, dove il patrocinio può essere esercitato solo da avvocati iscritti nell'albo speciale, il giudizio era sicuramente annoverabile tra quelli cui si applica la sezione della tariffa relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre magistrature superiori, con la conseguente erroneità della liquidazione degli onorari effettuata dalla sentenza impugnata.

7. E' altresì fondato il secondo motivo del ricorso principale, riguardante l'operatività dei minimi tariffari.

In proposito, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il prin- cipio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il pubblico funzionario ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabi- lità dell'ufficio ha diritto, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67del 1997, al rim- borso delle spese sostenute per la sua difesa, la cui entità va riconosciuta nei limiti dello «strettamente necessario»secondo il parere di congruità, di na- tura consultiva, dell'Avvocatura erariale, il quale,nella prospettiva di un con- temperamento tra le esigenze di salvaguardia della spesa pubblica e di pro- tezione del dipendente, non può limitarsi ad una applicazione pedissequa delle tariffe forensi, ancorata ai minimi tariffari, né mirare a tenere indenne da ogni costo l'interessato, ma, nel valutare le necessità difensive del funzio- nario in relazione alle accuse mosse ed ai rischi del processo, nonché la con- formità della parcella del difensore alla tariffa professionale o ai parametri vigenti, deve considerare ogni elemento nel rispetto di principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione(cfr. Cass., Sez.

Un., 6/07/2015, n. 13861).

Nell'applicazione di tale principio, la Corte territoriale non ne ha fatto tut- tavia buon governo, avendo ritenuto che il giusto contemperamento, consi- derato necessario da questa Corte,tra gli interessi personali e generali coin- volti nella vicendadovesse realizzarsi attraverso l'applicazione degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale in relazione al valore della contro- versia, ulteriormente ridotti ai sensi dell'art. 4, comma secondo, del d.m. n. 127 del 2004 per l'ipotesi in cui «fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, unamani- festa sproporzione», non assumendo i valori tabellari carattere di criterio esclusivo di determinazione del rimborso congruo.

Benvero, nell'enunciareil predetto principio, le Sezioni Unite hanno rite- nuto improponibile un'equiparazione tra il debito di protezione del dipen- dente, posto a carico dello Stato, e quello del cliente verso il professionista, il quale risponde al soggettivo andamento da lui impresso al rapporto profes- sionale, di cui non può farsi carico l'Amministrazione, venendo altrimenti meno qualsiasi rilevanza pubblicistica della spesa e dei relativi doveri di go- verno.

Hanno quindi affermato che «nel formulare il parere, l'Avvocatura non può avere quale riferimento esclusivo né […] l'interesse del dipendente a ri- sultare sempre e in ogni caso indenne da ogni costo difensivo, néquello della Amministrazione a minimizzare la spesa, poichéil parere deve essere reso in termini di congruità»: occorre pertanto tenereconto per un verso dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, e per altro verso delle necessitàdifensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli erano state mosse ed ai presupposti, alla rile- vanza e all'andamento del giudizio, nonché della conformità della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale o ai compensi contemplati secondo i vigenti parametri.

Hanno altresì precisato che il limite di quanto «strettamente necessario»non va inteso pedissequamente, soprattutto dopo il venir meno del «sistema» delle tariffe forensi, nel senso cioè di ritenere legittima solo l'applicazione dei minimi tariffari, ma nel senso di contemperare l'esigenza di salvaguardia della prudenza nell'erogazione della spesa pubblica con quella di protezione del dipendente infondatamente accusato.

Quest'ultima puntualizzazione, chiarendo il valore da attribuire ai minimi tariffari, aventi carattere non esclusivo soltanto nel senso di non precludere la liquidazione di un importo più elevato, ove ritenuto congruo in relazione alle necessità difensive dell'istante e compatibile con le esigenze di conteni- mento della spesa pubblica, fa apparire evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la valutazione delle predette esigenze, posta anche in relazione con la manifesta sproporzione tra le prestazioni rese dall'avvocato e l'onorario risultante dall'applicazione della tariffa, possa giustificare la liquidazione di un importo inferiore a quello mi- nimo inderogabilmente previsto da quest'ultima.

Per un verso, infatti, la pre- detta sproporzione è rimasta del tutto indimostrata, avendo la Corte territo- riale omesso di spiegare le ragioni per cui,anche a fronte dell'elevatissimo valore della causa, del numero dei soggetti coinvolti e della delicatezza delle questioni affrontate, riguardanti determinazioni assunte al massimo livello politico-amministrativo, ha ritenuto che la complessità tecnica della contro- versia, la diligenza richiesta al legale e la quantità e la qualità delle prestazioni rese dallo stesso si collocassero ictu oculi a un livello inferiore a quello che legittima il riconoscimento dell'onorario minimo liquidabile a termini di tariffa.

In proposito, la Corte territoriale si è limitata a dare atto della mancata di- mostrazione di tutte le attività difensive svolte dall'avvocato, la quale avrebbe potuto giustificare al più il rifiuto di riconoscere gl'importi relativi ad alcune voci della tabella oppurela liquidazione di un importo inferiore a quello richie- sto, ma non lo svilimento delle prestazioni di cui era stato effettivamente provato lo svolgimento al di sotto del livello implicato dal minimo tariffario, per il quale è richiesta una specifica motivazione (cfr. Cass., Sez.

II, 13/04/ 2023, n. 9815; 5/05/2022, n. 14198; Cass., Sez.

III, 13/07/2021, n. 19989).

Per altro verso, la sentenza impugnata ha ignorato o comunque travisato la rilevanza specificamente attribuita dalle Sezioni Unite all'abolizione del si- stema delle tariffe forensi, quale indice del carattere non esclusivo dei minimi, avendo ritenuto che la stessa autorizzasse indiscriminatamente una liquida- zione dell'onorario in misura inferiore agli stessi, anche per il periodo antece- denteall'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, che in conformità dell'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto i c.d. parametri, senza tenere conto delprincipio d'inderogabilità dei minimi tariffari, espressamente sancito dallo art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e ribadito dall'art. 4, comma primo, del d.m. n. 127 del 2004 (e daglialtri decreti che lo hanno preceduto) , che ne imponeva il rispettoanche nei rapporti tra il cliente e l'avvocato, in fun- zione della duplice esigenza di garantire il corretto esercizio dell'attività fo- rense, impedendo la sleale concorrenza tra professionisti, e di tutelare ladi- gnitàdella categoria professionale (cfr. Cass., Sez. lav., 29/11/1988, n. 6449; Cass., Sez.

II, 7/03/1983, n. 1680; 28/05/1968, n. 1619).

8. E' invece inammissibile per difetto di specificità il terzo motivo, riguar- dante il rimborso delle spese del giudizio di revocazione.

E' pur vero, infatti, che l'art. 18 del d.l.n. 67 del 1997, nel prevedere il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti delle Amministrazioni statali per giudizi di responsabilità intentati nei loro confronti in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, lo condiziona esclusivamente alla conclusione del giu- dizio con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, senza fare alcuncenno all'esito delle singole fasi in cui il processo si sia eventual- mentesnodato: peraltro, come precisato dalle Sezioni Unite nella pronuncia dianzi richiamata, la valutazione sottesa al predetto rimborso non può risol- versi nella mera applicazione delle tariffe professionali, presupponendo anche un apprezzamento dell'effettiva corrispondenza degli atti compiuti alle esi- genze difensive dell'istante, in relazione agli addebiti formulati nei suoi con- fronti ed in funzione di salvaguardia dell'equilibrio dei conti pubblici.

Tale valutazione, pur dovendo essere condotta ex post, alla luce del ri- sultato concretamente conseguito all'esito del giudizio, non può non tenere conto delle necessità di volta in volta emerse nel corso del processo e prese in considerazione dal difensore nell'adempimento del mandato conferitogli, sicché non può escludersi, in linea di principio, la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese anche per atti o adempimenti successivamente rivelatisi superflui o vani, ove al momento del loro compimento apparissero ragione- volmente giustificati dalle circostanze.

Nella specie, tuttavia, tali circostanze non sono state in alcun modo precisate, non avendo il ricorrente chiarito nep- pure qualifossero le censure specificamente mosse alla sentenza che aveva accolto il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale della Corte dei conti, ma essendosi limitato ad affermare che l'impugnazione per revoca- zione mirava ad evitare la pronuncia di una sentenza di condanna, la cui eventualità è successivamente venuta meno a seguito dell'assoluzione nel giudizio di rinvio.

In tal modo,peraltro, egli ha accreditato l'ipotesi di un in- tento puramente dilatorio dell'impugnazione, che, indipendentemente dalla successiva rinuncia alla stessa, ritenuta dalla sentenza impugnata idonea ad evidenziare la superfluità delle relative spese, si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con l'accoglimento della domanda di rimborso, che deve avere ad oggetto soltanto le spese strettamente necessarie per soddisfare le sue esigenze difensive.

9. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con il conseguente rin- vio della causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa com- posizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenzaimpugnata, in relazione ai motivi accolti,e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composi- zione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3181/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall'A vv. [OSCURATO:PERSONA] e dai Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viaFlaminia, n. 79 ; –ricorrente e controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro p.t., rap- presentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 4296/18, depositata il 22 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alberto CARDINO, che ha chiesto l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], già Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia- nato, propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per sentir annullare il provvedimento con cui il Ministero dello sviluppo economico gli aveva negato il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nel giudizio di responsabilità erariale intentatogli dinanzi alla Corte dei conti in relazione a provvedimenti ministeriali da lui emanati per la dismissione delle centrali nucleari dell'Enel, a seguito delreferendum abrogativo svoltosi nello anno 1987. Premesso che il giudizio si era concluso in senso a lui favorevole con sen- tenza del 31 agosto 2004, emessa in sede di rinvio dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale di appello, sostenne di aver diritto al rimborso degli onorari e dei diritti relativi al giudizio di cassazione promosso dal Procu- ratore generale della Corte dei conti, al giudizio di rinvio ed al giudizio di revocazione avverso la sentenza di cassazione. 1.1. Con sentenza del 6 luglio 2007, il Tar dichiarò il difetto di giurisdi- zione del Giudice amministrativo. 2. Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, e successivamente rimesso alla Seconda Sezione civile del medesimo Tribunale, che con sentenza del 30 ottobre 2012accolse parzialmente la do- manda, condannando il Ministero al pagamento della somma di Euro 375.245,89, a titolo di rimborso delle spese relative ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti ealla Corte di cassazione, ed escludendo il diritto al rimborso di quelle relative al giudizio di revocazione. 3. L'impugnazione proposta dal Ministero è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 22 giugno 2018 ha riget- tato l'appello incidentale proposto dal Bodrato, rideterminando lesomme do- vutein Euro 151.289,89 per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti ed Euro 16.350,00 per quello dinanzi alla Corte di cassazione, oltre accessori di legge ed interessi legali. A fondamento della domanda, la Corte ha ritenuto che il rimborso delle spese legali non fosse precluso dalla mancata liquidazione delle stesse ad opera della Corte dei conti, osservando che l'art. 10-bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicem- bre 2005, n. 248, nell'imporre al Giudice contabile, in caso di proscioglimento, di porre le spese legali a carico dell'Amministrazione soccombente, non costi- tuiva norma d'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23 ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ma aveva portata innovativacon effetto retroattivo, e non era quindi applicabile ai giudizi successivi dinanzi al Giudice ordinario, come quello in esame, ma a quelli ancora in corso dinanzi alla Corte dei conti. Premesso inoltre che la ratio dell'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, consiste nel tenere indenni i funzionari pubblici che abbiano agito nell'interesse dell'Am- ministrazione, sollevandoli dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali, ha osservato che il legislatore ha dovuto contemperare tale esigenza con quelle di finanza pub- blica, che impongono di non far carico all'erario di oneri eccedenti quanto è necessario per soddisfaregl'interessi generali, sottoponendo gli oneri di di- fesa da imputare all'Amministrazione ad un vaglio di congruità da parte della Avvocatura dello Stato, la quale è chiamata a sindacare non solo la conformità della parcella alla tariffa, ma anche la qualità della prestazione professionale resa. Ciò posto, la Corte ha assunto come parametro di riferimento le tariffe di cui al d.m. n. 127 dell'8 aprile 2004, liquidando, per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, un onorario complessivo di Euro 239.338,00, e riducendolo ad Euro 150.000,00, in considerazione del carattere non esclusivo del pre- detto parametro, ai fini della determinazione del rimborso congruo, e della mancata documentazione delle attività difensive svolte. Per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, ha invece liquidato l'importo dovuto nella misura minima di Euro 5.450,00, applicando poi allo stesso la triplicazione adottata dall'Avvocatura dello Stato.Ha confermato infine l'infondatezza della domanda di rimborso delle spese relative al giudizio di revocazione, ritenendolo non imprescindibile, in quanto dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente. 4. Avverso la predetta sentenza il Bodrato ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in due motivi ed anch'esso illustrato con memoria, al quale il Bodrato ha resistito a sua volta con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del d.m. n. 127 del 2004, censurando la sentenza per aver liquidato l'onorario relativo al giudizio di rinvio in base ai parametri pre- visti per i giudizi di primo grado, senza considerare che, trattandosi di un giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello, occorreva fare riferimento a quelli previsti per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione e alle magistrature superiori. 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, censurando la sentenza impu- gnata nella parte in cui ha proceduto alla riduzione dell'onorario in base al criterio dell'interesse pubblico. Premesso che nella specie non può trovare applicazione l'art. 4, comma secondo, del d.m. n. 127 del 2004, richiamato dalla Corte territoriale, riferendosi lo stesso esclusivamente al rapporto tra il professionista ed il cliente, sostiene che, in quanto riconoscibile nei limiti strettamente necessari a garantire una corretta difesa, il rimborso non può essere liquidato in misura inferiore ai minimi tariffari inderogabili, potendo per converso risultare anche più elevato. Precisato inoltre che la sentenza impugnata ha preso in considerazione soltanto le attività minime, escludendo che fossero state rese prestazioni superflue, osserva, in via subordinata, che la riduzione dovrebbe essere ridimensionata, in considerazione della mag- giore entità dell'onorario minimo effettivamente dovuto in base alla tariffa professionale. 3. Con il terzo motivo,il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, censurando la sentenza impugnata per aver escluso il diritto al rimborso dell'onorario relativo al giudizio di revo- cazione, avente ad oggetto la sentenza della Corte di cassazione relativa al ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, senza considerare che l'impu- gnazione di tale sentenza, dichiarata estinta per rinuncia, rispondeva, al mo- mento della proposizione della stessa, all'interesse di evitare la condanna nel giudizio di responsabilità pendente dinanzi alla Corte dei conti, venuto meno soltanto a seguito della sentenza di assoluzione emessa da quest'ultima. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Ministero denuncia l'o- messo esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel liquidare l'onorario dovuto per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, la sentenza impugnata ha applicato la tariffa professionale di cui al d.m.n. 127 del 2004, anziché quella di cui al d.m. n. 585 del 5 ottobre 1994, senza con- siderare che tutte le attività processuali si erano svolte sotto la vigenza di quest'ultimo decreto, fatta eccezione soltanto per la discussione della causa. 5. Con il secondo motivo, il controricorrente deduce la violazione del d.m. n. 127 del 2004, rilevando che la sentenza impugnata ne ha erroneamente affermato l'applicabilità ad una fattispecie ad esso non riconducibile ratione temporis. 6. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, mentre il ricorso inci- dentale, da esaminarsi congiuntamente, in quanto avente ad oggetto la me- desima questione, riguardante l'individuazione della disciplina applicabile, è infondato. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile, ai fini della liquidazione delle spese sostenute dall'attore per la difesa nel giudi- zio di responsabilità erariale, la tariffa professionale introdotta dal d.m. n. 127 del 2004, anzichéquella di cui al d.m. n. 585 del 1994: la stessa difesa del Ministero, pur censurando tale decisione,ha infatti riconosciuto che il giu- dizio, ancorché svoltosiin gran parte sotto la vigenza del secondo decreto, si è concluso dopo l'entrata in vigore delprimo, giacché l'udienza di discussione del giudizio di rinvio si è tenuta soltanto in data 6 luglio 2004.Trova pertanto applicazione il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di le- gittimità in tema di successione nel tempo delle tariffe professionali forensi, secondo cui la liquidazione degli onorari dev'essere effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui l'attività professionale è stata condotta a termine, il quale s'identifica con quello dell'esaurimento del giudizio o, nel caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con quello di tale cessazione (cfr. Cass., Sez. II, 12/05/2010, n. 11482; Cass., Sez. I, 3/08/2007, n. 17059; Cass. Sez. III, 11/03/2005, n. 5426). La sentenza impugnata non può essere invece condivisa nella parte in cui ha ritenuto applicabile al giudizio dinanzi alla Corte dei conti la tariffa relativa alle prestazioni rese nei giudizi dinanzi al tribunale, agli organi equiparati e agli organi di giustizia tributaria, anziché quella relativa alle prestazioni rese nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre magistrature superiori. La nozione di magistrature superiori si desume infatti dall'art. 4, secondo comma, dell'ordinamento della professione di avvocato approvato con r.d.27 novembre 1933, n. 1578, il quale individua gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33, includendovi anche la Corte dei conti.Tale indivi- duazione trovava conferma nell'identica disposizione di cui all'art. 4, secondo comma, del precedente ordinamentoprofessionale, contenuto nella legge 25 marzo 1926, n. 453, richiamatadall'art. 1, terzo comma, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038ed abrogata dall'art. 1 del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. A seguito dell'istituzione delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, avvenuta con d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modifica- zioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la necessità del patrocinio di un avvocato iscritto nell'albo speciale è rimasta limitata ai soli giudizi dinanzi alle Sezioni giurisdizionali di appello, per effetto dell'art. 1, comma 5-ter, intro- dotto dall'art. 1 del d.l.23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 6389, il quale ha stabilito che nei giudizi dinanzi alle Sezioni regionali il patrocinio legale è esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali. Tale differenziazione è stata in seguito ribadita dall'art. 28, comma secondo, del codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174,non applicabile ratione temporisalla fattispecie in esame, in quanto entrato in vigore successiva- mente alla conclusione del giudiziodi responsabilità.Benvero, pur essendo stati emanati successivamente all'istituzione degli organi di giurisdizione contabile di primo grado, né il d.m. n. 127 del 2004, né il d.m. n. 585 del 1994, che lo aveva preceduto, prevedevano una specifica sezione della tariffa relativa ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti che tenesse conto della predetta distinzione, includendo le altre magistrature superiori nella sezione relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, e dedicando un'altra sezione alle cause dinanzi agli organi di giustizia amministrativa di primo grado, genericamente indicati: nella specie, tuttavia, poiché il giudizio di rinvio si è svolto dinanzi alla Sezione giurisdizionale di appello, non è ne- cessario stabilire sele Sezioni giurisdizionali regionali dovessero considerarsi, ai fini della liquidazione delle spese processuali, organi di giustizia ammini- strativa di primo grado, riservando invece la qualifica di magistratura supe- riore alle sole Sezioni giurisdizionali di appello; è sufficiente invece rilevare che, in quanto svoltosi dinanzi al giudice di secondo grado in materia conta- bile, dove il patrocinio può essere esercitato solo da avvocati iscritti nell'albo speciale, il giudizio era sicuramente annoverabile tra quelli cui si applica la sezione della tariffa relativa ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre magistrature superiori, con la conseguente erroneità della liquidazione degli onorari effettuata dalla sentenza impugnata. 7. E' altresì fondato il secondo motivo del ricorso principale, riguardante l'operatività dei minimi tariffari. In proposito, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il prin- cipio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il pubblico funzionario ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabi- lità dell'ufficio ha diritto, ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67del 1997, al rim- borso delle spese sostenute per la sua difesa, la cui entità va riconosciuta nei limiti dello «strettamente necessario»secondo il parere di congruità, di na- tura consultiva, dell'Avvocatura erariale, il quale,nella prospettiva di un con- temperamento tra le esigenze di salvaguardia della spesa pubblica e di pro- tezione del dipendente, non può limitarsi ad una applicazione pedissequa delle tariffe forensi, ancorata ai minimi tariffari, né mirare a tenere indenne da ogni costo l'interessato, ma, nel valutare le necessità difensive del funzio- nario in relazione alle accuse mosse ed ai rischi del processo, nonché la con- formità della parcella del difensore alla tariffa professionale o ai parametri vigenti, deve considerare ogni elemento nel rispetto di principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione(cfr. Cass., Sez. Un., 6/07/2015, n. 13861). Nell'applicazione di tale principio, la Corte territoriale non ne ha fatto tut- tavia buon governo, avendo ritenuto che il giusto contemperamento, consi- derato necessario da questa Corte,tra gli interessi personali e generali coin- volti nella vicendadovesse realizzarsi attraverso l'applicazione degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale in relazione al valore della contro- versia, ulteriormente ridotti ai sensi dell'art. 4, comma secondo, del d.m. n. 127 del 2004 per l'ipotesi in cui «fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, unamani- festa sproporzione», non assumendo i valori tabellari carattere di criterio esclusivo di determinazione del rimborso congruo. Benvero, nell'enunciareil predetto principio, le Sezioni Unite hanno rite- nuto improponibile un'equiparazione tra il debito di protezione del dipen- dente, posto a carico dello Stato, e quello del cliente verso il professionista, il quale risponde al soggettivo andamento da lui impresso al rapporto profes- sionale, di cui non può farsi carico l'Amministrazione, venendo altrimenti meno qualsiasi rilevanza pubblicistica della spesa e dei relativi doveri di go- verno. Hanno quindi affermato che «nel formulare il parere, l'Avvocatura non può avere quale riferimento esclusivo né […] l'interesse del dipendente a ri- sultare sempre e in ogni caso indenne da ogni costo difensivo, néquello della Amministrazione a minimizzare la spesa, poichéil parere deve essere reso in termini di congruità»: occorre pertanto tenereconto per un verso dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, e per altro verso delle necessitàdifensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli erano state mosse ed ai presupposti, alla rile- vanza e all'andamento del giudizio, nonché della conformità della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale o ai compensi contemplati secondo i vigenti parametri. Hanno altresì precisato che il limite di quanto «strettamente necessario»non va inteso pedissequamente, soprattutto dopo il venir meno del «sistema» delle tariffe forensi, nel senso cioè di ritenere legittima solo l'applicazione dei minimi tariffari, ma nel senso di contemperare l'esigenza di salvaguardia della prudenza nell'erogazione della spesa pubblica con quella di protezione del dipendente infondatamente accusato. Quest'ultima puntualizzazione, chiarendo il valore da attribuire ai minimi tariffari, aventi carattere non esclusivo soltanto nel senso di non precludere la liquidazione di un importo più elevato, ove ritenuto congruo in relazione alle necessità difensive dell'istante e compatibile con le esigenze di conteni- mento della spesa pubblica, fa apparire evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la valutazione delle predette esigenze, posta anche in relazione con la manifesta sproporzione tra le prestazioni rese dall'avvocato e l'onorario risultante dall'applicazione della tariffa, possa giustificare la liquidazione di un importo inferiore a quello mi- nimo inderogabilmente previsto da quest'ultima. Per un verso, infatti, la pre- detta sproporzione è rimasta del tutto indimostrata, avendo la Corte territo- riale omesso di spiegare le ragioni per cui,anche a fronte dell'elevatissimo valore della causa, del numero dei soggetti coinvolti e della delicatezza delle questioni affrontate, riguardanti determinazioni assunte al massimo livello politico-amministrativo, ha ritenuto che la complessità tecnica della contro- versia, la diligenza richiesta al legale e la quantità e la qualità delle prestazioni rese dallo stesso si collocassero ictu oculi a un livello inferiore a quello che legittima il riconoscimento dell'onorario minimo liquidabile a termini di tariffa. In proposito, la Corte territoriale si è limitata a dare atto della mancata di- mostrazione di tutte le attività difensive svolte dall'avvocato, la quale avrebbe potuto giustificare al più il rifiuto di riconoscere gl'importi relativi ad alcune voci della tabella oppurela liquidazione di un importo inferiore a quello richie- sto, ma non lo svilimento delle prestazioni di cui era stato effettivamente provato lo svolgimento al di sotto del livello implicato dal minimo tariffario, per il quale è richiesta una specifica motivazione (cfr. Cass., Sez. II, 13/04/ 2023, n. 9815; 5/05/2022, n. 14198; Cass., Sez. III, 13/07/2021, n. 19989). Per altro verso, la sentenza impugnata ha ignorato o comunque travisato la rilevanza specificamente attribuita dalle Sezioni Unite all'abolizione del si- stema delle tariffe forensi, quale indice del carattere non esclusivo dei minimi, avendo ritenuto che la stessa autorizzasse indiscriminatamente una liquida- zione dell'onorario in misura inferiore agli stessi, anche per il periodo antece- denteall'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, che in conformità dell'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto i c.d. parametri, senza tenere conto delprincipio d'inderogabilità dei minimi tariffari, espressamente sancito dallo art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e ribadito dall'art. 4, comma primo, del d.m. n. 127 del 2004 (e daglialtri decreti che lo hanno preceduto) , che ne imponeva il rispettoanche nei rapporti tra il cliente e l'avvocato, in fun- zione della duplice esigenza di garantire il corretto esercizio dell'attività fo- rense, impedendo la sleale concorrenza tra professionisti, e di tutelare ladi- gnitàdella categoria professionale (cfr. Cass., Sez. lav., 29/11/1988, n. 6449; Cass., Sez. II, 7/03/1983, n. 1680; 28/05/1968, n. 1619). 8. E' invece inammissibile per difetto di specificità il terzo motivo, riguar- dante il rimborso delle spese del giudizio di revocazione. E' pur vero, infatti, che l'art. 18 del d.l.n. 67 del 1997, nel prevedere il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti delle Amministrazioni statali per giudizi di responsabilità intentati nei loro confronti in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, lo condiziona esclusivamente alla conclusione del giu- dizio con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, senza fare alcuncenno all'esito delle singole fasi in cui il processo si sia eventual- mentesnodato: peraltro, come precisato dalle Sezioni Unite nella pronuncia dianzi richiamata, la valutazione sottesa al predetto rimborso non può risol- versi nella mera applicazione delle tariffe professionali, presupponendo anche un apprezzamento dell'effettiva corrispondenza degli atti compiuti alle esi- genze difensive dell'istante, in relazione agli addebiti formulati nei suoi con- fronti ed in funzione di salvaguardia dell'equilibrio dei conti pubblici. Tale valutazione, pur dovendo essere condotta ex post, alla luce del ri- sultato concretamente conseguito all'esito del giudizio, non può non tenere conto delle necessità di volta in volta emerse nel corso del processo e prese in considerazione dal difensore nell'adempimento del mandato conferitogli, sicché non può escludersi, in linea di principio, la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese anche per atti o adempimenti successivamente rivelatisi superflui o vani, ove al momento del loro compimento apparissero ragione- volmente giustificati dalle circostanze. Nella specie, tuttavia, tali circostanze non sono state in alcun modo precisate, non avendo il ricorrente chiarito nep- pure qualifossero le censure specificamente mosse alla sentenza che aveva accolto il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale della Corte dei conti, ma essendosi limitato ad affermare che l'impugnazione per revoca- zione mirava ad evitare la pronuncia di una sentenza di condanna, la cui eventualità è successivamente venuta meno a seguito dell'assoluzione nel giudizio di rinvio. In tal modo,peraltro, egli ha accreditato l'ipotesi di un in- tento puramente dilatorio dell'impugnazione, che, indipendentemente dalla successiva rinuncia alla stessa, ritenuta dalla sentenza impugnata idonea ad evidenziare la superfluità delle relative spese, si porrebbe irrimediabilmente in contrasto con l'accoglimento della domanda di rimborso, che deve avere ad oggetto soltanto le spese strettamente necessarie per soddisfare le sue esigenze difensive. 9. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con il conseguente rin- vio della causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa com- posizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenzaimpugnata, in relazione ai motivi accolti,e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composi- zione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'ar
Sentenza Cassazione n. 22029/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris