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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12938/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto, ad esito di rito abbreviato, per il reato di furto di una banconota di euro 50,00, sottratta con destrezza a GALLO Gabriella, settantaduenne, dopo essersi posizionato alle sue spalle mentre la stessa era intenta in operazione di prelievo da sportello automatico, sfilandola dall'apparecchiatura con mossa repentina (in Genova il 7/3/2018) con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ritenuta equivalente alle aggravanti e alla recidiva qualificata; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, è propositivo delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto, ad esito di rito abbreviato, per il reato di furto di una banconota di euro 50,00, sottratta con destrezza a GALLO Gabriella, settantaduenne, dopo essersi posizionato alle sue spalle mentre la stessa era intenta in operazione di prelievo da sportello automatico, sfilandola dall'apparecchiatura con mossa repentina (in Genova il 7/3/2018) con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ritenuta equivalente alle aggravanti e alla recidiva qualificata; considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, è propositivo delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12938/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris