CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17874/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, avverso l'ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da GiorgioMartiradonna per il periodo di sottoposizione alla custodia cautelare in carcereapplicata nei suoi confronti dal 04/03/2020 sino al 08/09/2021, in quanto attintoda gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art.575 cod.pen.,aggravato dalla premeditazione e ai sensi dell’art.416-bis.1 cod.pen., dal qualel’imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del GUPprocedente del 07/09/2021, con pronuncia confermata in appello e divenutadefinitiva il 16/11/2024.La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen.,ha osservato che la domanda non poteva essere accolta, essendo ravvisabile unacondotta gravemente colposa in capo alla parte ricorrente da porre in direttorapporto causale con la detenzione sofferta.In punto di fatto, ha premesso che la suddetta misura cautelare era stataapplicata in quanto molteplici collaboratori di giustizia avevano indicato ilMartiradonna quale mandante dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]in un contesto di contrapposizione tra il clan Capriati (di cui l’istante era unpersonaggio apicale) e quello Strisciuglio, di cui faceva parte la vittima e cheavrebbe costituito un risposta rispetto all’omicidio, avvenuto alcuni giorni prima,di [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan Capriati e cui era stato considerato autoreproprio il [OSCURATO:PERSONA].Il giudice della riparazione – dopo avere premesso che il [OSCURATO:PERSONA] siera avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia –ha proceduto a una ricostruzione dei fatti sulla scorta di quanto emerso dallasentenza assolutoria; nella quale era stato univocamente dato atto di comel’omicidio fosse maturato all’interno della violenta contrapposizione tra i duesuddetti sodalizi, entrambi operanti nella parte antica della città di Bari,riportandone il movente all’omicidio del [OSCURATO:PERSONA], che a propria volta avevacostituito una rappresaglia rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA].Ha quindi evidenziato che la sentenza di assoluzione aveva individuatol’odierno ricorrente come un membro di spicco del clan Capriati, tanto da esserestato anche indicato come vittima designata dell’attentato avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA],avvenuto proprio sotto la sua abitazione e in cui era deceduto il [OSCURATO:PERSONA], in rispostaal quale era stato assassinato il [OSCURATO:PERSONA]; la Corte ha altresì evidenziato che il GUPaveva segnalato la possibilità di una ricostruzione alternativa, sulla scorta diquanto dichiarato da due collaboratori di giustizia che avevano indicato qualemandante [OSCURATO:PERSONA], ovvero un altro membro del clan Capriati e pureivi rivestente un ruolo di rilievo; ritenendo suggestiva, ma non provata, l’ipotesiper cui il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato incaricato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].La Corte ha quindi rilevato che il contesto descritto dal GUP fosse del tuttounivoco nel senso di individuare nel [OSCURATO:PERSONA] una figura apicale di un clanmafioso, impegnato in una guerra armata contro l’altro clan concorrente; hasottolineato che l’istante era già stato sottoposto al regime di cui all’art.41-bisord.pen., a conferma della sua spiccata pericolosità; concludendone che lo stessooperava ad altissimo livello in un’organizzazione mafiosa nel quadro di unacontrapposizione violenta avente come fine il controllo del territorio; valenzaapicale indirettamente confermata dall’essere stato scelto come bersaglio di unHa quindi ritenuto che la scelta dell’istante di porsi come soggetto di spiccoin un clan mafioso, avrebbe ben dovuto comportare la consapevolezza che il suoperdurante impegno in tale senso avrebbe creato l’apparenza di un suocoinvolgimento nell’attività di vendetta seguita al predetto attentato e al decessodel [OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto che il comportamento extraprocessuale tenuto dalricorrente, caratterizzato da frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti inemerso in sede cautelare determinando l’apparenza del suo coinvolgimentonell’omicidio contestato; ha, pertanto, concluso per il rigetto della domanda, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministerodell’economia e delle finanze.2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite ilproprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di GiorgioMartiradonna, deceduto il 05/08/2025, articolando un unitario motivo diimpugnazione; con il quale hanno dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. e unacarenza o illogicità della motivazione.Dopo avere richiamato ampi stralci del provvedimento impugnato, la difesaha esposto che la Corte aveva messo alla base della decisione di rigetto glielementi rappresentati dalla posizione di spicco dell’istante all'interno del clanCapriati, dall'azione omicidiaria avvenuta tre giorni prima rispetto a quella inrelazione a cui l'imputato era stato assolto, nonché le frequentazioni ambigue dellostesso; ha quindi esposto che l'ordinanza aveva omesso qualsiasi effettivoraffronto con il giudizio di gravità indiziaria originariamente operato dal GIPprecedente e che, specificamente, la stessa aveva omesso qualsiasi analisi inordine all'incidenza causale dei comportamenti tenuti dal ricorrente rispettoall'applicazione della misura cautelare; la quale, a propria volta, avevaespressamente tratto spunto dalle convergenti dichiarazioni di alcuni collaboratoridi giustizia e non dal quadro fattuale valorizzato dal giudice della riparazione.Ha quindi ritenuto che la Corte territoriale avesse indicato come causasinergica rispetto alla detenzione subìta comportamenti provenienti da terzi,sottolineando altresì come la Corte stessa non avesse individuato la connessionecausale tra le dedotte frequentazioni ambigue del ricorrente e l'applicazione dellamisura cautelare.3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di uncomportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con doloo colpa grave.In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiustacarcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice dellacognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopicatrascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale(autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cuigiudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022,Lepri, Rv. 283411 - 01; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia DeMedina, Rv. 263197 - 01; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 -01).Difatti il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione viabbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutaretutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante- e secondo un iter logico/motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelloseguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato,ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza dierrore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità comeillecito penale (Sez.4, n.3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952- 01), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelinoeclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi oregolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01).Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arrestoespresso da Sez.U, n.43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 - 01,nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessariodistinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale,volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione daparte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, purdovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iterlogico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non sedeterminate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono postecome fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzionedell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha pienaed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già perrivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizionidell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresal'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base alquale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione puòrivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò alsolo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n. 3895del 14/12/2017, dep. 2018., P., Rv. 271739 - 01; Sez.4, n.27397 del 10/06/2010,Grillo, Rv. 247867 - 01); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti chetali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provatecircostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01), imponendosi quindi un necessarioconfronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di proscioglimento.3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta inesame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno dellacondizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiustadetenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa gravedell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare,deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente chesuccessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momentodella legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudicedi merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti glielementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dalrichiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente,la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dandoluogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.U, n.32383 del27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664 - 01).4. Tanto premesso, la Corte territoriale ha valorizzato – quale elementoostativo in quanto ritenuto gravemente colposo – la posizione oggettiva dicoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] all’interno di un sodalizio di tipo mafioso (il clanCapriati), a propria volta impegnato in una violenta contrapposizione, finalizzataal controllo del territorio di riferimento, con il concorrente clan Strisciuglio;coinvolgimento avvenuto in una posizione talmente rilevante dall’essere stato lostesso [OSCURATO:PERSONA] individuato dalla Corte quale presumibile obbiettivo di un5. La motivazione ha quindi valorizzato espressamente l’elemento costituitodalle c.d. frequentazioni ambigue, con argomentazione oggetto di specificacensura difensiva nel motivo di ricorso, in quanto ritenuto carente in ordine aldecisivo passaggio logico relativo alla effettiva valenza sinergica delle stesserispetto alla detenzione applicata; atteso che lo stesso giudice della riparazioneaveva, d’altro lato, ritenuto che la detenzione del [OSCURATO:PERSONA] fosse stata daascrivere alle dichiarazioni già rese dai collaboratori di giustizia e non a condottericonducibili all’istante.Le censure sono complessivamente infondate.A tale proposito – nell’ambito di una costante elaborazionegiurisprudenziale attinente alla valenza da attribuire alle c.d. frequentazioniambigue e alla loro idoneità a costituire un presupposto ostativo rispetto alriconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dall’art.314 cod.proc.pen. -questa Corte ha, più volte, ribadito che la frequentazione ambigua di soggetticoinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata comeindizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto allariparazione (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282565 - 01;Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274498 - 01; Sez. 4, n. 8914 del18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 - 01; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013,dep. 2014, Calo', Rv. 258610 - 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Maltese, Rv. 259082 - 01; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv.257878 - 01); dovendosi altresì sottolineare che, nella maggior parte dei casi, sitrattava di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate qualipartecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gliintrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamenteindiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo.Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato deve peraltroanche trarsi il limite all'applicazione del medesimo principio; se, infatti, in lineaastratta, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idoneaa concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anchechiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali da integrare la colpa ma soloquelle che (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente delquale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorsoa dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quantomeno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258486 - 01).Al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e laqualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza delcomportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 - 01; Sez. 3, n. 39199 del01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397 - 01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli,Rv. 248074 - 01; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 220984 - 01).A ciò dovendosi aggiungere, proprio in diretta correlazione con il riferimentoai principi suddetti, che il dato delle frequentazioni ambigue impone un diversoordine di valutazioni in riferimento al caso in cui l’imputato sia coinvolto nella solafattispecie associativa rispetto a quella, invece, attinente agli specifici reati finedel sodalizio, implicanti una rigorosa valutazione argomentativa in ordine allariconducibilità delle frequentazioni rispetto alla creazione di una falsa apparenzadella propria responsabilità in ordine ai reati, oggettivamente o presumibilmente,posti in atto da membri dell’associazione.6. Va quindi rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto uncomplessivo buon governo dei predetti principi.Difatti, il giudice della riparazione ha richiamato l’elemento, ritenuto comeassolutamente univoco dalla stessa sentenza di assoluzione, dell’appartenenza delMartiradonna al clan Capriati e della sua riconosciuta posizione apicale nelsodalizio, ritenendo che il dato dell’essere stato l’effettivo destinatario dell’azionecriminosa che aveva portato al decesso del [OSCURATO:PERSONA], valutato unitamente allaposizione medesima, aveva creato colposamente l’apparenza del suocoinvolgimento nel successivo e ritorsivo omicidio del [OSCURATO:PERSONA]; sottolineando altresìil dato costituito dalla stretta contiguità cronologica tra l’attentato subìto e ilsuccessivo omicidio del membro del clan rivale.Sotto tale profilo, la valorizzazione dei due elementi costituiti dallariconosciuta appartenenza dell’istante al suddetto clan e dalla sua certa posizioneapicale all’interno del sodalizio ha condotto a una valutazione finale da ritenersicomplessivamente conforme ai corollari insiti nei, sopra riassunti, principi inerentialla valenza sinergica delle frequentazioni ambigue, in tale caso riferita ai reati finedell’associazione.Deve infatti ritenersi che, con valutazione non manifestamente illogica, laCorte territoriale abbia valorizzato, ai fini della ritenuta colpa grave, l'accertatoinserimento dell’istante, in posizioni apicali, all'interno del sodalizio nel quale eramaturato il progetto delittuoso poi realizzatosi, indicando tale elemento comeconcausale rispetto al provvedimento restrittivo del giudice della cautela,ritenendo che proprio tale posizione di vertice avesse contribuito – in modogravemente colposo – a creare l’apparenza del suo coinvolgimento nel delittoposto in essere; che lo stesso giudice di merito (nel porre alla base dell’assoluzionele dichiarazioni di due collaboratori di giustizia che avevano indicato comemandante un altro appartenente al clan Capriati) aveva univocamente ricondottoal sodalizio di cui faceva parte il [OSCURATO:PERSONA].Deve quindi ritenersi conforme con i principi espressi dalla giurisprudenzadi questa Corte, la valutazione conclusiva in forza della quale l’appartenenza inposizioni apicali a un sodalizio da ritenere responsabile della commissione di unreato fine sia idonea, dal punto di vista della valutazione sinergica, a crearecolposamente in re ipsa l’apparenza in ordine alla corresponsabilità attinente alreato medesimo.7. I ricorsi vanno quindi rigettati; nulla va liquidato a titolo di speseprocessuali in favore del Ministero resistente, atteso il carattere del tuttotautologico delle deduzioni spiegate in sede di memoria difensiva, la quale alcuncontributo utile ha apportato ai fini della decisione (cfr. Sez. 4, n. 13175 del26/03/2025, G., Rv. 287952 – 02). P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nullaper le spese al ministero resistente.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]