CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13026/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, il quale chiede che le comunicazionidelle notificazioni relative al presente procedimento sRia.nGo. Ne. ffettuate11368/2017presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, inpersona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso, per procura1 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/2026speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Crippa, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni dellenotificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati-controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassari, n. 164/2022, depositata il 20/5/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA],presentava il [OSCURATO:DATA_NASCITA] domanda di percezione degli incentivi alleimprese per la realizzazione di interventi di miglioramento dei livellidi salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’art. 11, comma 5,del d.lgs. n. 81 del 2008.L’incentivo, a fondo perduto, era pari al 65% dell’importo delprogetto, mentre il restante 35% resta a carico dell’istante.In realtà, in precedenza, nel periodo tra il 3/3/2015 e il 7/5/2015le imprese inserivano le loro domande nel sito dell’Inail, facendo unasimulazione al fine di raggiungere la soglia di 120.Una volta raggiunta la soglia, si otteneva un codice identificativodella domanda, da utilizzare successivamente.Le domande venivano inviate on-line (click day).L’Inail, dunque, pubblicava gli esiti in base all’ordine di ricezionedelle domande e l’impresa riceveva la comunicazione di ammissioneal finanziamento.2 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nei 30 giorni successivi l’impresa inviava all’Inail la domanda, giàpresentata on-line, con i documenti previsti dall’avviso pubblico, adimostrazione del superamento della soglia di 120.2. Nella specie, la Solinas si collocava in graduatoria in posizioneutile per l’acquisto di un carrello telescopico rotante con piattaformaomologata al trasporto di cose e persone, del costo effettivo di euro184.500,00, con importo finanziabile per euro 119.925,00.3. Il 24/3/2016 veniva superata la fase di verifica, con ilriconoscimento del contributo per euro 117.148,00.Tuttavia, l’acquisto del macchinario era risultato oggettivamenteirrealizzabile, in quanto la casa costruttrice lo aveva ritirato dalmercato, non essendo più rispondente ai parametri imposti dallenorme comunitarie.4. Con nota del 7/10/2016 la Solinas comunicava all’Inail ilsopravvenuto impedimento chiedeva di poter procedere allarealizzazione del progetto mediante acquisto di altro macchinario,con le stesse caratteristiche tecniche e funzionali.5. Con pec del 17/10/2016 l’Inail chiedeva alla impresa unaperizia giurata integrativa, per certificare la corrispondenza delle duemacchine per costi, caratteristiche tecniche e dispositivi di sicurezzain dotazione.6. Con nota del 24/3/2017 l’Inail comunicava il diniegodell’autorizzazione all’acquisto del carrello elevatore, ritenendo chedetta macchina presentava differenza di prestazioni rispetto allaprima, non conciliabili «con la riduzione del fattore di rischio indicatonel progetto (caduta dall’alto)».7. L’impresa indicava, quindi, un altro carrello elevatoretelescopico rotativo con le stesse caratteristiche del primo,depositando altra perizia giurata in data 16/6/2017.3 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/2026Il tecnico attestava che l’elevatore era destinato ad essereutilizzato per le stesse attività previste nella perizia del 30/7/2015,allegata alla domanda di contributo, restando invariato «il nessocausale tra l’intervento previsto in progetto e l’effettivomiglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori».In base al listino ufficiale del nuovo macchinario, il prezzodell’elevatore era di euro 182.570,00+ Iva e, su tale importo,l’impresa aveva ottenuto uno sconto del 15%, da parte delconcessionario, per cui si attestava la congruità della spesa prevista,quantificata in euro 155.184,50, al netto dell’Iva, come dapreventivo della [OSCURATO:SOCIETA]L’importo del contributo richiesto era dunque di euro 100.869,00(il 65% di euro 155.184,00).8. Tuttavia, l’Inail, con determina del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicava allaSolinas che, a seguito dell’esame della documentazione tecnica(nuova perizia giurata), il prezzo congruo dell’acquisto del nuovomacchinario si attestava ad euro 108.000,00.L’Inail riduceva dunque il prezzo di mercato sulla base dellaconsulenza tecnica regionale, che aveva ritenuto soprastimato ilpreventivo di euro 155.184,00+ Iva.9. Con nota del 21/9/2017, la Solinas contestava la riduzione delprezzo disposta dall’Inail.Contestualmente l’impresa comunicava all’Inail la realizzazionedel progetto e trasmetteva la documentazione contabile ai fini dellarendicontazione, ai sensi dell’art. 20 dell’avviso pubblico: copiaconforme all’originale della fattura del 17/9/2017 dell’importocomplessivo di euro 189.325,09; copia del bonifico in favore delconcessionario in data 21/9/2017, a saldo dell’importo della fattura.10. L’Inail, con provvedimento del 5/11/2018, comunicavaall’impresa che, a seguito di verifica in fase di rendicontazione della4 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/2026documentata presentata, l’impresa era stata ammessa al contributoper il solo importo di euro 76.200,00, oltre euro 1000,00 per speseper la perizia giurata.11. A seguito di osservazioni dell’impresa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],con provvedimento del 21/11/2018, l’Inail rigettava le osservazionimantenendo il contributo ridotto.12. Pertanto, con atto di citazione del 21/3/2019 la Solinas, qualetitolare della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], conveniva ingiudizio dinanzi al tribunale di Sassari l’Inail, chiedendo lacorresponsione della somma di euro 100.869,00, decurtato l’accontodi euro 73.200,00, già percepito.13. Il tribunale di Sassari, con sentenza n. 45/2021, depositatail 15/1/2021 accoglieva l’eccezione di difetto di giurisdizionesollevata dall’Inail, in favore del giudice amministrativo.14. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari,con sentenza n. 164/2022, depositata il 20/5/2022, rigettaval’appello, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudiceamministrativo.In particolare, per quel che qui ancora rileva, evidenziava cheanche nella fase esecutiva del rapporto di concessione del contributo,erano ravvisabili situazioni di interesse legittimo, invece che dirittosoggettivo.Ciò accadeva nei casi di «regressione» della posizione giuridicadel soggetto privato, allorché la mancata erogazione, oppure il ritiroo la revoca di essa, conseguiva all’esercizio di poteri di carattereautoritativo, espressione della tutela della PA, sia per vizi dilegittimità, sia per contrasto, originario o sopravvenuto conl’interesse pubblico.5 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/2026Trattandosi di riproposizione di un aspetto relativo allaponderazione degli interessi pubblici sottesi, la cognizione spettavagiudice amministrativo.Nella specie, l’ente pubblico aveva valutato, all’atto della verificatecnica della domanda, «l’insussistenza dei presupposti perl’erogazione del finanziamento nella misura richiesta dopol’ammissione della domanda», in sede di rendicontazione.Si era, dunque, ancora «nella fase di concessione del contributo,quando la posizione dell’impresa era da ritenersi di interesselegittimo e di diritto soggettivo, quest’ultima configurandosi solodopo il superamento della fase dovendosi ancora decidere in quellasede sulla misura e congruità della concessione del contributo».Precisava la Corte territoriale che pure il provvedimentoconclusivo di fissazione di importo inferiore rispetto a quellooriginariamente autorizzato e documentato rientrava tra i«provvedimenti evidentemente riferiti a posizioni di interesselegittimo del privato essendo, palesemente, frutto di valutazionidiscrezionali dell’ente basate sul raffronto delle perizie regionali egiurate di parte estimative del valore di mercato del macchinario,espressione evidente di una rivisitazione del progetto e deipresupposti della concessione dello stesso finanziamento nellamisura congrua».Del resto, il contributo nella specie non era riconosciutodirettamente dalla legge, poiché il bando stabiliva i requisiti diammissibilità delle domande e delle spese, delineando i margini incui doveva operare la discrezionalità amministrativa dell’entedell’apprezzamento dei progetti.15. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laSolinas, depositando memoria.10. Ha resistito con controricorso l’Inail.6 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione art. 113 Costituzione, articoli 1, 37 c.p.c., articoli 2 e 5,commi 3,4, d.lgs. 31/3/1998, n. 123, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c.; mancato riconoscimento della giurisdizione delgiudice ordinario».1.1. Per il ricorrente ci si troverebbe in presenza di un contributoriconosciuto direttamente dalla legge, sicché la posizione delrichiedente sarebbe qualificata ab origine di diritto soggettivo,restando tale per tutto il procedimento, sicché la giurisdizione delgiudice ordinario si imporrebbe senza necessità di ulteriori indagini.Alla stregua delle disposizioni contenute nell’avviso pubblico «ISI2014», ad avviso del ricorrente, si tratterebbe di fattispecie in cui gliinteressati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delledisponibilità finanziarie previste alla legge, essendo stata utilizzatala procedura valutativa «a sportello» di cui all’art. 5, comma 3, deld.lgs. n. 123 del 1998, dovendosi tener conto esclusivamentedell’ordine cronologico di presentazione delle domande.Ci si troverebbe dinanzi a disposizioni dettagliate in ordineall’ammontare del contributo, alle spese ammesse a contributo e aquelle non ammesse.Le modalità di presentazione delle domande sarebbero stateesclusivamente telematiche, con l’utilizzo della procedurainformatica, per verificare il raggiungimento della soglia diammissibilità.Seguiva la comunicazione formale dell’esito della verifica daparte dell’Inail, con cui si concludeva il procedimento di ammissione.7 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/2026Pertanto, si tratterebbe di un procedimento in cui ilriconoscimento del contributo deriverebbe «direttamente dallalegge» e dalla normativa regolamentare che vi dà attuazione.Nella fase di verifica di cui al punto 17 dell’avviso pubblico, l’entedeve limitarsi semplicemente a controllare che sussistono glielementi di requisiti dichiarati e documentati dal richiedente nelladomanda on-line, con attribuzione di un punteggio per ciascunadomanda ed elaborazione automatica dei dati.Sarebbe assente ogni valutazione discrezionale da partedell’Inail.1.2. Ove poi, si volesse considerare il procedimento comecaratterizzato da discrezionalità amministrativa, comunque lacontroversia apparterrebbe alla cognizione del giudice ordinario.In sostanza, la macchina da acquistare è stata stimatacorrettamente, nella somma di euro 155.184,50, in base ai listini eai prezzi ufficiali, in vigore, praticati dalla casa produttrice, attestatidal tecnico.A nulla rileva che il fornitore abbia poi accordato uno sconto sulprezzo di listino.Non vi sarebbero margini per alcuna valutazione da partedell’Inail, in quanto il prezzo della macchina nuova, operatrice, cuicorrispondeva in percentuale il contributo, è solo quello riportato neilistini ufficiali della casa produttrice.La fase di ammissione si era dunque chiusa positivamente, conl’acquisto del macchinario nuovo.Ma in questo momento ci si trova dinanzi alla fase di «attuazionedel progetto».Per la ricorrente non sarebbe possibile rettificare o variaredall’Inail un prezzo di listino ufficiale stabilito dalla casa produttricedi un macchinario ammesso a contributo; la circostanza che l’Inail,8 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/2026in via di prassi, eserciti una sorta di sindacato sul prezzo a nuovo,non vale ad introdurre di fatto un potere discrezionale, che nonesisterebbe.Inoltre, non si tratterebbe di discrezionalità tecnica, comesostiene l’Inail, avendo l’ente recepito la stima operata dallaCONTARP, che è la sua struttura tecnica deputata alla valutazione deiprogetti.Nella specie, però, il parametro predeterminato è rigido,trattandosi del prezzo ufficiale di listino.Anche ove si ammettesse che l’Inail avesse un potere divalutazione strettamente tecnica, anzi meramente estimatoria, essasarebbe perfettamente compatibile con una proceduraautomatizzata e vincolata, e con una posizione del privato di dirittosoggettivo.Di qui la giurisdizione del giudice ordinario.2. La fattispecie in esame presenta talune peculiarità cheinducono questo Collegio a disporre la trasmissione degli atti al PrimoPresidente della Corte di Cassazione al fine della eventualeassegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione.L'art. 374 c.p.c. va, infatti, interpretato nel senso che, tranne neicasi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e dellaCorte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizionepossono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regolafinale di riparto della giurisdizione «si sono già pronunciate le sezioniunite», ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti allamodalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanzadei requisiti di cui all'art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesseetc.) ed all'esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno ointerno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione9 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/2026anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (Cass.,Sez.U., n. 1599 del 2022).Sulla questione della verifica «a sportello» non si sono ancorapronunciate le Sezioni Unite, che pure hanno esaminato fattispeciesimilari, ma non esattamente collimanti con quella in esame.3. In particolare, con giurisprudenza costante di questa Corte, asezioni unite (Cass., Sez.U., 18/1/2024, n. 1946) in materia digiurisdizione in tema di contributi pubblici, si distinguono tre ipotesi:a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quandoil finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre allapubblica amministrazione è demandato soltanto il compito diverificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senzaprocedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, eil quomodo dell’erogazione (Cass.,Sez.U., 18/7/2008, n. 19806);b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o diripetizione del contributo sul presupposto di un addottoinadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede dierogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto alprogramma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario,anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati comerevoca, decadenza risoluzione, purché essi si fondinosull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte allaconcessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare diun diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudiceordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapportodi sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinatoil concreto provvedimento di attribuzione;c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva diinteresse legittimo, con la conseguente giurisdizione del giudiceamministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase10 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/2026procedimentale precedente al provvedimento discrezionaledel beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizidi legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, manon per inadempienza del beneficiario.In particolare, la controversia sulla legittimità della revoca di unfinanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privatobeneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nellagiurisdizione del giudice ordinario, qualora la contestazione facciaesclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senzacoinvolgere in alcun modo l’illegittimo esercizio dell’apprezzamentodiscrezionale del concedente circa an, quid e quomododell’erogazione (Cass., Sez.U., 6/7/2023, n. 19160; Cass.Sez.U.,12/7/2023, n. 19966).In sostanza, la controversia promossa per ottenerel’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamentopubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è dunquedevoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cuil’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza delbeneficiario dal contributo, in ragione della mancata osservanza, daparte sua, di obblighi o di oneri al cui adempimento la legge o ilprovvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda unaposizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione algiudice amministrativo) allorché la mancata erogazione delfinanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento didell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare ilprovvedimento stesso per vizi di legittimità e revocarlo per contrastooriginario con l’interesse pubblico (Cass., n. 1946 del 2024).11 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/20264. Nella specie, trattasi di procedimento che si svolge, nellaprima parte, cui segue l’ammissione al contributo, in modalitàesclusivamente telematiche, attraverso l’invio della domanda on-linenel giorno stabilito (click day), dopo essersi muniti di uno specificocodice identificativo.La controversia, dopo l’effettiva ammissione al contributo di euro94.250,00, avvenuta il 15/1/2016, è sorta esclusivamente nella fasedi «rendicontazione», laddove l’Inail ha reputato che il prezzo delnuovo macchinario, pari ad euro 150.184,50, era eccessivo,dovendosi stimare un prezzo di euro 108.000,00.5. Pertanto, poiché il differente metodo di calcolo è statoutilizzato esclusivamente in sede di rendicontazione, quindi in data24/7/2017, dopo che il procedimento amministrativo si era conclusoin data 24/3/2021, con il riconoscimento del contributo integrale.Si tratta, allora, di valutare se si è verificata una riduzione delcontributo, alla stregua di una valutazione tecnica operata dalla p.a.,con coinvolgimento dell’interesse pubblico, sotto il profilo delladiscrezionalità tecnica (giudice amministrativo) oppure se si è inpresenza di un diritto soggettivo, attinente alla fase esecutiva delrapporto, trattandosi di mero accertamento tecnico (giudiceordinario).6. Potrebbe, quindi, trattarsi alternativamente:1) di revoca delprovvedimento di ammissione alla stregua di un vizio originariorelativo all’ammissibilità del progetto (Cass. Sez.U., 30/7/2020, n.16457; Cass., Sez.U., 20/5/2024. n. 13992, ove la revoca delcontributo originario era avvenuta per violazione dei principidell’evidenza pubblica), con giurisdizione del giudiceamministrativo;2) esclusivamente di una revoca parziale nella faseesecutiva del progetto (Cass., Sez.U., 25/7/2006, n. 16896), congiurisdizione del giudice ordinario.12 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/20267. Del resto, in fattispecie similare, si è ritenuto che in tema disovvenzione di imprese concessionarie di un pubblico servizio ditrasporto, qualora non sia in discussione la spettanza dei contributirichiesti, ma solo i criteri tecnici per la loro determinazione, si è al difuori della discrezionalità amministrativa, non essendo ravvisabilenel procedimento amministrativo di quantificazione dei contributimomenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubbliciin gioco, ma esclusivamente l’applicazione di parametri normativipredeterminati, sicché, avendo la pretesa fatta valere in giudiziodalla parte che assume di essere creditrice natura di dirittosoggettivo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass.,Sez.U., 13/1/2022, n. 929; con riferimento ad inadempienze delpercettore e giurisdizione del giudice ordinario Cass., Sez.U.,17/2/2016, n. 3057; Cass., Sez.U., 11/7/2014, n. 15941, in assenzadi margini discrezionali di apprezzamento delle ragioni di pubblicointeresse sottese all’erogazione del contributo).Anche in altra fattispecie affrontata da questa Corte (Cass., n.25211 del 2015), si è ritenuta sussistere la giurisdizione del giudiceordinario, in una ipotesi di revoca parziale del contributooriginariamente concesso dalla regione, a seguitodell’inadempimento da parte della beneficiaria, «consistente nellarendicontazione di una spesa inferiore a quella preventivata inmisura eccedente il previsto limite del 25%».Si è affermato (Cass. n. 25211 del 2015), dunque, che non sitrattava della mancata corrispondenza al pubblico interesse delcontributo, in quanto la revoca parziale era «intervenuto nella fasesuccessiva alla concessione del contributo» e - anche e soprattutto– perché «la contestazione posta a base di detto provvedimentotrova fondamento in una mera attività di verifica dell’adempimentomeno dell’obbligazione gravante sul beneficiario e non comporta13 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/2026alcuna (ri)valutazione comparativa degli interessi apprezzati in sededi concessione del contributo, tantomeno di quelli sottesi alla sceltaespressa nel bando di fissare nella misura percentuale del 25% illimite massimo di scostamento tra la spesa preventivata e quellarendicontata».8. Peraltro, anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio-Latina, 25/6/2015, n. 493; TAR Sardegna, Cagliari, 6/6/2016, n.485), pronunciatasi proprio in ordine alla procedura «a sportello» dicui all’art. 5 del d.lgs. n. 123 del 1998, ha ritenuto che la stessa nonimplica il compimento di alcuna valutazione discrezionale inamministrativa.La controversia, quindi, - per il giudice amministrativo - ha adoggetto un diritto soggettivo, in quanto attiene al riconoscimento delcontributo e quest’ultimo si colloca all’interno di una procedura cheesclude ogni forma di esercizio di discrezionalità amministrativa, inparticolare ogni forma di comparazione tra gli aspiranti, da partedell’Inail e lascia la responsabilità dei richiedenti di dichiarare ilpossesso dei requisiti per la fruizione del beneficio.Le condizioni per l’attribuzione del contributo – sempre ad avvisodel giudice amministrativo - sono interamente predeterminate,mentre il compito della PA è limitato ad una mera verifica della lorosussistenza ex post, ossia nella fase successiva alla realizzazione delprogetto.Si è anche evidenziato che l’attribuzione del contributo, in talicasi, non è subordinata ad una valutazione di discrezionalitàamministrativa, cioè ad una valutazione comparativa di interessipubblici e privati, ma esclusivamente ad un apprezzamento deipresupposti prestabiliti, per quanto tale apprezzamento possaimplicare una valutazione di tipo tecnico.14 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 30348/2022Numero sezionale 1833/2026Numero di raccolta generale 13026/2026Data pubblicazione 06/05/2026Tuttavia – per il giudice amministrativo - la circostanza che l’Inailerogante debba compiere una valutazione di carattere tecnico nonesclude che il richiedente sia comunque titolare di un dirittosoggettivo; la previsione di una valutazione tecnica - che comunquenon implica la ponderazione di interessi pubblici, ma sempliceverifica della riconducibilità al paradigma normativo del tipo diprogetto presentato - non vale ad attribuirgli un interesse legittimo.Non consentono altra soluzione le sentenze del Consiglio di Statoindicate nella sentenza impugnata, in quanto la sentenza n. 2373 del2019 riguarda un’ipotesi di «subentro» di altro soggetto qualebeneficiario del contributo, con conseguente giurisdizione del giudiceamministrativo, mentre la sentenza n. 421 del 2016 del Consiglio diStato riguarda la mancata trasmissione del rendiconto e il mancatorinnovo delle polizze fideiussorie accese a copertura deifinanziamenti erogati, con la giurisdizione del giudiceamministrativo.9. Non vi sono, però, pronunce di questa Corte, a sezioni unite,che abbiano affrontato in modo espresso tale questione. P.Q.MLa Corte, ai sensi dell’art. 374, primo comma, c.p.c., rimette gliassegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026Il PresidenteMauro Di Marzio15 RG n. 30348/2022 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio