CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 12327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1675/2014 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, n. 210/24/12, depositata il 16/11/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1675/2014 Numero sezionale 1199/2022 Numero di raccolta generale 12327/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 Rilevato che: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi contro [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta individuale di commercio di autoveicoli, il quale rimane intimato, avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia, che ha rigettato l’appello dell’ufficio finanziario nei confronti della sentenza della C.T.P. di Agrigento che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro un avviso di accertamento che ricostruiva, con metodo induttivo, il reddito di impresa, ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, per l’annualità 2004; 2. la sentenza d’appello (cfr. pag. 3) reca la seguente ratio decidendi: «Le motivazioni e quindi la decisione dei primi giudici vengono interamente condivise da questo Collegio, confermando la circostanza della regolare tenuta delle scritture contabili che non consentiva l’applicazione della quantificazione sintetica del reddito accertato, soprattutto perché tale unico riferimento non fornisce un quadro prossimo alla realtà economica dell’ambiente in cui il soggetto accertato esercita la sua attività, ed appare monca se priva, come è priva nella fattispecie che ci occupa, di altri accertamenti e di accertamenti sulle movimentazioni finanziarie del contribuente.»; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4), dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e, per quanto concerne il processo tributario, del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4) sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di esporre i motivi in fatto e diritto della decisione»], l’Agenzia assume che si tratta di accertamento induttivo fondato sull’irregolare tenuta delle scritture contabili, con ricostruzione dei ricavi in base ad una percentuale di ricarico dell’11%, determinata in contraddittorio con il contribuente, come attestato dal p.v.c. che precede l’atto impositivo. Ciò premesso, r.g. n. 1675/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1675/2014 Numero sezionale 1199/2022 Numero di raccolta generale 12327/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 l’ufficio finanziario censura la motivazione apparente della sentenza impugnata che, discostandosi dalla fattispecie concreta — accertamento induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, fondato sull’inattendibilità e irregolarità delle scritture contabili —, allude ad un presunto accertamento sintetico (di cui all’articolo 38 del medesimo d.P.R.) del reddito delle persone fisiche effettuato in base a parametri diversi, come il redditometro; 2. con il secondo motivo [«2. Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5»], l’Agenzia censura la carenza di motivazione della sentenza impugnata, che non si è confrontata con i motivi dell’atto di appello, mediante i quali l’ufficio sosteneva la rilevanza degli elementi posti a base dell’accertamento induttivo, come la mancanza del “conto cassa” e l’estrema genericità dell’inventario, nel quale le rimanenze finali erano state annotate soltanto nel loro valore complessivo; 3. con il terzo motivo [«3. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che non si è confrontata con i motivi di appello dell’ufficio; 4. con il quarto motivo [«4. Violazione dell’art. 2697 c.c. e del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2 lett. d); art. 55 d.p.r. 633/1972, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata in base alla quale spetta all’erario la dimostrazione di avere tenuto conto della realtà economica del contribuente, senza considerare che, al contrario, in tema di accertamento induttivo, l’onere della prova grava sul soggetto verificato; 5. il primo motivo è fondato ed i restanti sono assorbiti; 5.1. per le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U.03/11/2016, n. 22232) «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, r.g. n. 1675/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1675/2014 Numero sezionale 1199/2022 Numero di raccolta generale 12327/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).» (Cass. Sez. U. 3/11/2016, n. 22232). Nella specie la motivazione della sentenza è del tutto carente ed eccentrica rispetto al tema del decidere: la C.T.R. si limita genericamente a negare che sussistessero i presupposti dell’accertamento “sintetico” senza mettere a fuoco la questione cruciale della causa, che consiste nella verifica della legittimità o meno dell’accertamento “induttivo” del reddito di impresa del contribuente, fondato sull’irregolarità ed inattendibilità dei libri e delle scritture contabili; 6. in conclusione, accolto il primo motivo, ed assorbiti i rimanenti, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa compo