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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 36615/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 299-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Ric. 2018 n. 00299 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 337/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 28/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel settembre 2002, il Comune di Ruvo del Monte conveniva in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo: di essere proprietario da tempo immemore del terreno sito in agro dello stesso Comune, alla C.da Difesa, in catasto alla Partita n. 259 foglio 3, particelle n. 19, 20 e 23; che le particelle n. 19 e 20 erano iscritte nel ruolo “fitto terreni” in quanto concesse in affitto a [OSCURATO:PERSONA]; che l'amministrazione aveva sempre percepito i canoni di locazione per i predetti terreni; che con attoa rogito notaio Cestone del 23/08/1988 [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alla figlia [OSCURATO:PERSONA], tra altri beni, anche i terreni contraddistinti alle particelle nn. 19 e 20; che la donante dichiarava, in detto atto, che il bene donato era a lei pervenuto per acquisto a titolo originario, avendone avuto pieno pacifico ed esclusivo possesso per oltre un ventennio; di essere venuto a conoscenza dell'esistenza dell'atto di donazione a distanza di quasi 10 anni dalla stipula dello stesso.

Chiedeva pertanto al Tribunale adito di accertare l'esclusiva proprietà in capo all'ente dei beni donati a [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la nullità parziale dell'atto di donazione e di accogliere l'azione di rivendicazione proposta, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei beni e al risarcimento dei danni.

Nel costituirsi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il riconoscimento Ric. 2018 n. 00299 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -3- dell’avvenuto acquisto per usucapione abbreviata decennale dei terreni oggetto dell'atto di donazione ai sensi dell'art. 1159 c.c.

Si costituiva autonomamente in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], che agiva in via riconvenzionale affinché fosse dichiarato a suo favore l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili, già a fare data dalla stipula dell'atto di donazione.

2. Con sentenza n. 81/2007, il Tribunale di Melfi rigettava la domanda principale del Comune di Ruvo del Monte, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta maturazione a suo favore dell’usucapione dei terreni donati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1159 c.c., ritenendo idonea la donazione del 1988 a rilevare come titolo astrattamente idoneo ai fini della maturazione dell'usucapione, già compiuta nel settembre del 2002,al momento della notifica dell’atto di citazione.

Rigettava la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] perché rimasta priva di prova.

3. Contro la summenzionata decisione proponeva appello il Comune di Ruvo del Monte, eccependo la demanialità e quindi la non usucapibilità dei terreni, il mancato accertamento dell’avvenuta usucapione in capo allo stesso Comune, la carenza dei presupposti utili a configurare l’usucapione ex art. 1159 c.c. in capo alla donataria, l’inefficacia del titolo di donazione e l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.

4. Con sentenza n. 337/2017, la Corte di Appello di Potenza rigettava il primo motivo di gravame stante la non appartenenza dei terreni né al demanio necessario né al patrimonio indisponibile; respingeva il secondo motivo in ragione dell a carenza di prova in capo all’Ente; riteneva infondato il motivo sull’inefficacia del titolo di donazione.

Dichiarava invece fondato il motivo sulla insussistenza della buona fede della ricorrente (per carenza di specifica diligenza in ordine al titolo di Ric. 2018 n. 00299 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -4- provenienza del bene).

Riformava in questo senso la sentenza di primo grado, rigettando la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione abbreviata decennale.

5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidando le sue doglianze a due motivi di ricorso.

6. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, avendo presentato unicamente istanza per partecipare alla discussione orale della causa.

7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.

8. In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità della memoria difensivadepositata in data 4.11.2022 dal Comune di Ruvo del Monte.

Come questa Corte ha avuto modo di precisare, nel giudizio di cassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza, con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega per la prima volta le ragioni di resistenza al ricorso, perchéin assenza di controricorso la parte intimata non può presentare memorie (Cass.n. 27140/2017; n. 5789/2019).

Il principio ha trovato conferma anche nel procedimento camerale ex art. 380 bis .1 c.p.c., sicché in mancanza - come nella specie - di controricorso notificato nei termini di legge, l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative, atteso che sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso ancorché tardivamente e poi Ric. 2018 n. 00299 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -5- interloquire con la memoria di cui al citato art. 380 bis.1 c.p.c. (Cass. n. 24835/2017).

Parimenti irricevibile è la “seconda memoria difensiva” di parte ricorrente, depositata a mezzo pec in data 16.11.2022, oltre il termine di rito.

Irrilevante è da considerarsi anche l’eccezione di difetto di procura speciale del Comune di Ruvo del Monte a margine dell’istanza di partecipazione alla discussione orale della causa, contenuta nella memoria della ricorrenteritualmente depositata in data 3.11.2022, in quanto (a prescindere da ogni considerazione circa la fondatezza di tale eccezione) l’udienza si è svolta con il rito camerale non partecipato. 2.-Passando all’esame del ricorso, il primo motivo di ricorso è così rubricato: “Inammissibilità dell’appello per mancata specifica impugnazione del capo relativo alla carenza di buona fede della donataria in riferimento all’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rep. n. 5723 e Racc. n. 2124 rogato dal [OSCURATO:PERSONA] di Melfi.

Violazione del principio di cui all’art. 345 c.p.c. che statuisce il divieto di domande ed eccezioni nuove in grado di appello.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1159 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento alla mancata deduzione nell'atto di appello di uno specifico motivo di impugnazione circa l'assenza di buona fede.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1147 c.c.”.

Con il motivo in esame, la ricorrente contesta la mancata specifica impugnazione in appello in ordine alla carenza del requisito della buona fede; rileva l’assenza al riguardo di qualsiasi riferimento nell’atto introduttivo di primo grado (tanto che il giudice di primo grado nulla aveva delibato sul punto); ritiene che il giudice d’appello abbia accolto illegittimamente e irritualmente un motivo non posto da parte appellante e non Ric. 2018 n. 00299 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -6- oggetto del giudizio di primo grado; eccepisce comunque la sussistenza della sua buona fede, per avere incaricato ilnotaio rogante di compiere accertamenti sulla provenienza del bene e la violazione in ordine all’onere della prova del Comune di Ruvo del Monte (che avrebbe dovuto provare la carenza di buona fede in capo alla ricorrente). 3.- Con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.per carenza di interesse ad agire, non avendo l’ente dimostrato la proprietà dei beni controversi; deduce inoltre la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.in riferimento al fatto che la Corte d’Appello ha comunque proceduto a delibare sulla domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] pur in presenza di una palese carenza di legittimazione attiva dell’ente, conclamata con il rigetto dell’azione di rivendicazione e/o di usucapione in favore del Comune appellante.

In particolare, il mezzo di gravame è volto a contesta re il fatto che, avendo la corte distrettuale rigettato il secondo motivo di appello ( per d ifetto di prova del bene oggetto di rivendica), conseguentemente avrebbe dovuto rigettare tutte le altre domande, compresa quella di nullità parziale dell’atto di donazione per carenza di interesse ad agire.

La sentenza di seconde cure sarebbe pertanto incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo proceduto a delibare ugualmente sulla domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla ricorrente stessa. 4.-Il ricorso è destituito di fondamento. 5.-Quanto al primo motivo, risulta anzitutto dalla sentenza impugnata che il Comune di Ruvo del Monte aveva espressamente censurato, con riguardo al terzo motivo di appello, la carenza dei presupposti necessari ed utili a Ric. 2018 n. 00299 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -7- configurare l'usucapione ex art. 1159 c.c. e dunque la statuizione relativa all'accoglimento della domanda riconvenzionale, sostenendo che “essa sarebbe carente del presupposto fondamentale dell'animus legittimante la pretesa di controparte e che non può riconoscersi la buona fede della donataria posto che la sua donante è la madre convivente”.

A tacere che l’interpretazione dell'effettivo contenuto dell'atto di appello è attività rimessa istituzionalmente al giudice di merito nell'esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità se correttamente e congruamentemotivato, nella specie il motivo di appelloappare idoneo a fa re comprendere al giudice di secondaistanza le finalità che la parte intende va con esso perseguire , ossia quella di porre in discussione la sussistenza dei presupposti della domanda di usucapione abbreviata.

Di conseguenza, non poteva nella fattispecie di cui è causa ritenersi formato il giudicato interno sull’eccezione di carenza della buona fedequale elemento costitutivo del diritto di cui all'art. 1159 c.c., unica situazione che avrebbe potuto impedire al giudice a quodi sollevarne la mancanza nel caso di specie.

La rilevazione di tale carenza, salvo il limite del giudicato, costituisce infatti eccezione prospettabile d'ufficio dal giudice , alla stregua degli elementi probatori ritualmente acquisiti relativi all'esistenza di circostanze di fatto ad essa contrarie.

La sentenza censurata si pone dunque in linea con i precedenti di questa Corte , riguardanti proprio il caso della usucapione abbreviata di cui all’art. 1159 c.c.,che hanno escluso la fondatezza della tesi secondo cui sarebbe da qualificare come eccezione non rilevabile d'ufficio quella che, essendo diretta a superare la presunzione relativa di buona fede del possesso (art.1147 c.c.), renderebbe necessaria la contestazione della controparte, ritenendo che l'esistenza di circostanze di fatto Ric. 2018 n. 00299 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -8- contrarie alla presunzione legale relativa che sia emersa nel processo deve essere verificata e rilevata d'ufficio dal giudice alla stregua degli elementi probatori eventualmente acquisiti (Cass. n. 27296/2013).

Questo in conformità al principio per cui “ilrilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, non è soggetto alle preclusioni di cui agli artt. 183 c.p.c. ed è ammissibile anche in appello dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinati ai limiti preclusivi di allegazione prova previsti per le eccezioni in senso stretto”(ord.

S S. U U. n. 105 31 /2013 ) .

Adeguata e immune da censure appare pertanto la motivazione della sentenza impugnata che ha fatto leva sulla dichiarazione della donante di avere avuto il pieno pacifico e continuato possesso, ma “ai soli fini del catasto e senza alcun pregiudizio di qualsiasi diritto o ragione” (di terzi),per escludere la sua buona fede, in forza del fatto che ciò avrebbe imposto un preciso obbligo in capo al notaio rogante di verificare la reale provenienza del bene,ma anche una specifica diligenza in capo al donatario per accertare l'assenza dei pregiudizio per gli altrui diritti.

Con un accertamento di fatto che risulta correttamente sorretto, il giudice di seconda istanza , ben conoscendo la giurisprudenza di questa Corte che esclude la sussistenza di colpa grave in colui che si rivolge a un notaio per la redazione di un atto traslativo e, non avendo lo esonerato dal compiere le cosiddette visure catastali ed ipotecarie,addivenga all'acquisto in considerazione delle garanzie di titolarità del bene e delle Ric. 2018 n. 00299 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -9- libertà dello stesso fornite dall'alienante (o apparente tale) e nella ragionevole presunzione che l'ufficiale rogante abbia compiuto le opportune verifiche (Cass. n. 15252/2005; tra altre conformi: Cass.,n. 2728/2012; n. 4063/2012), ha però escluso la sussistenza della buona fede della donataria (peraltro figlia convivente della donante, posto che la circostanza risulta pacifica in giudizio) di fronte alla dichiarazione nell’atto di acquisto relativa allapossibile esistenza di diritti di terzi sul bene donato (se non “sibillina”, per usare le parole della sentenza impugnata, sicuramente atta a non “tranquillizzare” parte acquirente sul pieno diritto della sua dante causa).

In tema di acquisto a non domino, è infatti principio assodato che la circostanza “che il titolo contenga elementi idonei per consentire, con la normale diligenza, di escludere o comunque dubitare della titolarità in capo all'alienante del diritto trasferito può essere ostativa all'usucapione decennale, ai sensi dell'art.1159 c.c., ove evidenzi il difetto di buona fede del compratore” (Cass. n. 4215/1987).

Possono anche utilmente essere evidenziati, al riguardo, la formazione del giudicato sul rigetto dell a domanda riconvenzionale di usucapione della donante [OSCURATO:PERSONA], rimasta sprovvista di prova,data l’assenza di appello incidentale sul punto e la circostanza, risultante dalla sentenza e valorizzata dal giudice a quo, che le appellate non hanno in alcun modo replicato (né in sede di comparsa di costituzione né in sede di comparse conclusionali e di repliche) allo specifico motivo di gravame proposto sul punto dell’assenza di buona fede dall’appellanteComune di Ruvo del Mon te . 6.- I nfondato si prospetta anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, in particolare, il vizio di ultrapetizione per avere la Corte di appello di Potenza deciso Ric. 2018 n. 00299 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -10- sulla domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata della ricorrente.

Il giudice di seconde cure ha deliberato legittimamente sul punto, posto che ladomanda riconvenzionale - atteso il suo carattere autonomo (dicontrodomanda, volta ad ottenere un provvedimento positivo sfavorevole nei confronti dell'attore e non, come nel caso dell'eccezionericonvenzionale, il mero rigetto della di lui pretesa) - deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile ladomanda principale (Cass. nn. 6944/1987; 1666/2004; 21731/2016).

Erra la ricorrente quando, nel ricorso e nella memoria difensiva, eccepisce che, a seguito del rigetto da parte della Corte territoriale del secondo motivo di appello, inerente alla rivendicazione e/o usucapione del terreno oggetto di controversia, tutti gli altri motivi dovevano essere rigettati, compreso quello di nullità parziale dell’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non essendo il Comune di Ruvo del Monte né proprietario né possessore dei terreni oggetto di controversia, con carenza di interesse ad agire e di legittimazione ad eccepire pertanto tale nullità.

Dimentica infatti la stessa che la sua domanda riconvenzionale di riconoscimento dell’usucapione abbreviata, quale “controdomanda” nei termini sopra ricordati, doveva essere accertata e provata, in conformità al riparto degli oneri probatorideterminatisi a carico delle parti a seguito delle loro prospettazioni difensive. 7.-Il ricorso va dunque respinto.

Non vi è ragione di decidere sulle spese,in ragione dell’assenza di controricorso del Comune diRuvo del Monte.

Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della Ric. 2018 n. 00299 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -11- ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 299-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Ric. 2018 n. 00299 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -2- avverso la sentenza n. 337/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 28/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel settembre 2002, il Comune di Ruvo del Monte conveniva in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo: di essere proprietario da tempo immemore del terreno sito in agro dello stesso Comune, alla C.da Difesa, in catasto alla Partita n. 259 foglio 3, particelle n. 19, 20 e 23; che le particelle n. 19 e 20 erano iscritte nel ruolo “fitto terreni” in quanto concesse in affitto a [OSCURATO:PERSONA]; che l'amministrazione aveva sempre percepito i canoni di locazione per i predetti terreni; che con attoa rogito notaio Cestone del 23/08/1988 [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alla figlia [OSCURATO:PERSONA], tra altri beni, anche i terreni contraddistinti alle particelle nn. 19 e 20; che la donante dichiarava, in detto atto, che il bene donato era a lei pervenuto per acquisto a titolo originario, avendone avuto pieno pacifico ed esclusivo possesso per oltre un ventennio; di essere venuto a conoscenza dell'esistenza dell'atto di donazione a distanza di quasi 10 anni dalla stipula dello stesso. Chiedeva pertanto al Tribunale adito di accertare l'esclusiva proprietà in capo all'ente dei beni donati a [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la nullità parziale dell'atto di donazione e di accogliere l'azione di rivendicazione proposta, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei beni e al risarcimento dei danni. Nel costituirsi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il riconoscimento Ric. 2018 n. 00299 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -3- dell’avvenuto acquisto per usucapione abbreviata decennale dei terreni oggetto dell'atto di donazione ai sensi dell'art. 1159 c.c. Si costituiva autonomamente in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], che agiva in via riconvenzionale affinché fosse dichiarato a suo favore l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili, già a fare data dalla stipula dell'atto di donazione. 2. Con sentenza n. 81/2007, il Tribunale di Melfi rigettava la domanda principale del Comune di Ruvo del Monte, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta maturazione a suo favore dell’usucapione dei terreni donati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1159 c.c., ritenendo idonea la donazione del 1988 a rilevare come titolo astrattamente idoneo ai fini della maturazione dell'usucapione, già compiuta nel settembre del 2002,al momento della notifica dell’atto di citazione. Rigettava la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] perché rimasta priva di prova. 3. Contro la summenzionata decisione proponeva appello il Comune di Ruvo del Monte, eccependo la demanialità e quindi la non usucapibilità dei terreni, il mancato accertamento dell’avvenuta usucapione in capo allo stesso Comune, la carenza dei presupposti utili a configurare l’usucapione ex art. 1159 c.c. in capo alla donataria, l’inefficacia del titolo di donazione e l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria. 4. Con sentenza n. 337/2017, la Corte di Appello di Potenza rigettava il primo motivo di gravame stante la non appartenenza dei terreni né al demanio necessario né al patrimonio indisponibile; respingeva il secondo motivo in ragione dell a carenza di prova in capo all’Ente; riteneva infondato il motivo sull’inefficacia del titolo di donazione. Dichiarava invece fondato il motivo sulla insussistenza della buona fede della ricorrente (per carenza di specifica diligenza in ordine al titolo di Ric. 2018 n. 00299 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -4- provenienza del bene). Riformava in questo senso la sentenza di primo grado, rigettando la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione abbreviata decennale. 5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],affidando le sue doglianze a due motivi di ricorso. 6. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, avendo presentato unicamente istanza per partecipare alla discussione orale della causa. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 8. In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Va pregiudizialmente dichiarata l'inammissibilità della memoria difensivadepositata in data 4.11.2022 dal Comune di Ruvo del Monte. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, nel giudizio di cassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza, con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega per la prima volta le ragioni di resistenza al ricorso, perchéin assenza di controricorso la parte intimata non può presentare memorie (Cass.n. 27140/2017; n. 5789/2019). Il principio ha trovato conferma anche nel procedimento camerale ex art. 380 bis .1 c.p.c., sicché in mancanza - come nella specie - di controricorso notificato nei termini di legge, l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative, atteso che sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso ancorché tardivamente e poi Ric. 2018 n. 00299 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -5- interloquire con la memoria di cui al citato art. 380 bis.1 c.p.c. (Cass. n. 24835/2017). Parimenti irricevibile è la “seconda memoria difensiva” di parte ricorrente, depositata a mezzo pec in data 16.11.2022, oltre il termine di rito. Irrilevante è da considerarsi anche l’eccezione di difetto di procura speciale del Comune di Ruvo del Monte a margine dell’istanza di partecipazione alla discussione orale della causa, contenuta nella memoria della ricorrenteritualmente depositata in data 3.11.2022, in quanto (a prescindere da ogni considerazione circa la fondatezza di tale eccezione) l’udienza si è svolta con il rito camerale non partecipato. 2.-Passando all’esame del ricorso, il primo motivo di ricorso è così rubricato: “Inammissibilità dell’appello per mancata specifica impugnazione del capo relativo alla carenza di buona fede della donataria in riferimento all’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rep. n. 5723 e Racc. n. 2124 rogato dal [OSCURATO:PERSONA] di Melfi. Violazione del principio di cui all’art. 345 c.p.c. che statuisce il divieto di domande ed eccezioni nuove in grado di appello. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1159 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.Violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento alla mancata deduzione nell'atto di appello di uno specifico motivo di impugnazione circa l'assenza di buona fede. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1147 c.c.”. Con il motivo in esame, la ricorrente contesta la mancata specifica impugnazione in appello in ordine alla carenza del requisito della buona fede; rileva l’assenza al riguardo di qualsiasi riferimento nell’atto introduttivo di primo grado (tanto che il giudice di primo grado nulla aveva delibato sul punto); ritiene che il giudice d’appello abbia accolto illegittimamente e irritualmente un motivo non posto da parte appellante e non Ric. 2018 n. 00299 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -6- oggetto del giudizio di primo grado; eccepisce comunque la sussistenza della sua buona fede, per avere incaricato ilnotaio rogante di compiere accertamenti sulla provenienza del bene e la violazione in ordine all’onere della prova del Comune di Ruvo del Monte (che avrebbe dovuto provare la carenza di buona fede in capo alla ricorrente). 3.- Con la seconda censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.per carenza di interesse ad agire, non avendo l’ente dimostrato la proprietà dei beni controversi; deduce inoltre la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.in riferimento al fatto che la Corte d’Appello ha comunque proceduto a delibare sulla domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] pur in presenza di una palese carenza di legittimazione attiva dell’ente, conclamata con il rigetto dell’azione di rivendicazione e/o di usucapione in favore del Comune appellante. In particolare, il mezzo di gravame è volto a contesta re il fatto che, avendo la corte distrettuale rigettato il secondo motivo di appello ( per d ifetto di prova del bene oggetto di rivendica), conseguentemente avrebbe dovuto rigettare tutte le altre domande, compresa quella di nullità parziale dell’atto di donazione per carenza di interesse ad agire. La sentenza di seconde cure sarebbe pertanto incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo proceduto a delibare ugualmente sulla domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla ricorrente stessa. 4.-Il ricorso è destituito di fondamento. 5.-Quanto al primo motivo, risulta anzitutto dalla sentenza impugnata che il Comune di Ruvo del Monte aveva espressamente censurato, con riguardo al terzo motivo di appello, la carenza dei presupposti necessari ed utili a Ric. 2018 n. 00299 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -7- configurare l'usucapione ex art. 1159 c.c. e dunque la statuizione relativa all'accoglimento della domanda riconvenzionale, sostenendo che “essa sarebbe carente del presupposto fondamentale dell'animus legittimante la pretesa di controparte e che non può riconoscersi la buona fede della donataria posto che la sua donante è la madre convivente”. A tacere che l’interpretazione dell'effettivo contenuto dell'atto di appello è attività rimessa istituzionalmente al giudice di merito nell'esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità se correttamente e congruamentemotivato, nella specie il motivo di appelloappare idoneo a fa re comprendere al giudice di secondaistanza le finalità che la parte intende va con esso perseguire , ossia quella di porre in discussione la sussistenza dei presupposti della domanda di usucapione abbreviata. Di conseguenza, non poteva nella fattispecie di cui è causa ritenersi formato il giudicato interno sull’eccezione di carenza della buona fedequale elemento costitutivo del diritto di cui all'art. 1159 c.c., unica situazione che avrebbe potuto impedire al giudice a quodi sollevarne la mancanza nel caso di specie. La rilevazione di tale carenza, salvo il limite del giudicato, costituisce infatti eccezione prospettabile d'ufficio dal giudice , alla stregua degli elementi probatori ritualmente acquisiti relativi all'esistenza di circostanze di fatto ad essa contrarie. La sentenza censurata si pone dunque in linea con i precedenti di questa Corte , riguardanti proprio il caso della usucapione abbreviata di cui all’art. 1159 c.c.,che hanno escluso la fondatezza della tesi secondo cui sarebbe da qualificare come eccezione non rilevabile d'ufficio quella che, essendo diretta a superare la presunzione relativa di buona fede del possesso (art.1147 c.c.), renderebbe necessaria la contestazione della controparte, ritenendo che l'esistenza di circostanze di fatto Ric. 2018 n. 00299 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -8- contrarie alla presunzione legale relativa che sia emersa nel processo deve essere verificata e rilevata d'ufficio dal giudice alla stregua degli elementi probatori eventualmente acquisiti (Cass. n. 27296/2013). Questo in conformità al principio per cui “ilrilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, non è soggetto alle preclusioni di cui agli artt. 183 c.p.c. ed è ammissibile anche in appello dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinati ai limiti preclusivi di allegazione prova previsti per le eccezioni in senso stretto”(ord. S S. U U. n. 105 31 /2013 ) . Adeguata e immune da censure appare pertanto la motivazione della sentenza impugnata che ha fatto leva sulla dichiarazione della donante di avere avuto il pieno pacifico e continuato possesso, ma “ai soli fini del catasto e senza alcun pregiudizio di qualsiasi diritto o ragione” (di terzi),per escludere la sua buona fede, in forza del fatto che ciò avrebbe imposto un preciso obbligo in capo al notaio rogante di verificare la reale provenienza del bene,ma anche una specifica diligenza in capo al donatario per accertare l'assenza dei pregiudizio per gli altrui diritti. Con un accertamento di fatto che risulta correttamente sorretto, il giudice di seconda istanza , ben conoscendo la giurisprudenza di questa Corte che esclude la sussistenza di colpa grave in colui che si rivolge a un notaio per la redazione di un atto traslativo e, non avendo lo esonerato dal compiere le cosiddette visure catastali ed ipotecarie,addivenga all'acquisto in considerazione delle garanzie di titolarità del bene e delle Ric. 2018 n. 00299 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -9- libertà dello stesso fornite dall'alienante (o apparente tale) e nella ragionevole presunzione che l'ufficiale rogante abbia compiuto le opportune verifiche (Cass. n. 15252/2005; tra altre conformi: Cass.,n. 2728/2012; n. 4063/2012), ha però escluso la sussistenza della buona fede della donataria (peraltro figlia convivente della donante, posto che la circostanza risulta pacifica in giudizio) di fronte alla dichiarazione nell’atto di acquisto relativa allapossibile esistenza di diritti di terzi sul bene donato (se non “sibillina”, per usare le parole della sentenza impugnata, sicuramente atta a non “tranquillizzare” parte acquirente sul pieno diritto della sua dante causa). In tema di acquisto a non domino, è infatti principio assodato che la circostanza “che il titolo contenga elementi idonei per consentire, con la normale diligenza, di escludere o comunque dubitare della titolarità in capo all'alienante del diritto trasferito può essere ostativa all'usucapione decennale, ai sensi dell'art.1159 c.c., ove evidenzi il difetto di buona fede del compratore” (Cass. n. 4215/1987). Possono anche utilmente essere evidenziati, al riguardo, la formazione del giudicato sul rigetto dell a domanda riconvenzionale di usucapione della donante [OSCURATO:PERSONA], rimasta sprovvista di prova,data l’assenza di appello incidentale sul punto e la circostanza, risultante dalla sentenza e valorizzata dal giudice a quo, che le appellate non hanno in alcun modo replicato (né in sede di comparsa di costituzione né in sede di comparse conclusionali e di repliche) allo specifico motivo di gravame proposto sul punto dell’assenza di buona fede dall’appellanteComune di Ruvo del Mon te . 6.- I nfondato si prospetta anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, in particolare, il vizio di ultrapetizione per avere la Corte di appello di Potenza deciso Ric. 2018 n. 00299 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -10- sulla domanda riconvenzionale di usucapione abbreviata della ricorrente. Il giudice di seconde cure ha deliberato legittimamente sul punto, posto che ladomanda riconvenzionale - atteso il suo carattere autonomo (dicontrodomanda, volta ad ottenere un provvedimento positivo sfavorevole nei confronti dell'attore e non, come nel caso dell'eccezionericonvenzionale, il mero rigetto della di lui pretesa) - deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile ladomanda principale (Cass. nn. 6944/1987; 1666/2004; 21731/2016). Erra la ricorrente quando, nel ricorso e nella memoria difensiva, eccepisce che, a seguito del rigetto da parte della Corte territoriale del secondo motivo di appello, inerente alla rivendicazione e/o usucapione del terreno oggetto di controversia, tutti gli altri motivi dovevano essere rigettati, compreso quello di nullità parziale dell’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non essendo il Comune di Ruvo del Monte né proprietario né possessore dei terreni oggetto di controversia, con carenza di interesse ad agire e di legittimazione ad eccepire pertanto tale nullità. Dimentica infatti la stessa che la sua domanda riconvenzionale di riconoscimento dell’usucapione abbreviata, quale “controdomanda” nei termini sopra ricordati, doveva essere accertata e provata, in conformità al riparto degli oneri probatorideterminatisi a carico delle parti a seguito delle loro prospettazioni difensive. 7.-Il ricorso va dunque respinto. Non vi è ragione di decidere sulle spese,in ragione dell’assenza di controricorso del Comune diRuvo del Monte. Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della Ric. 2018 n. 00299 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -11- ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppos
Sentenza Cassazione n. 36615/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris