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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12845/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 14.4.2021, con cui è stata confermata la decisione emessa dal Tribunale di Cosenza il 21.3.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di 700 euro di multa in relazione ai reati di minaccia e molestie telefoniche ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla rottura della relazione sentimentale con costei, per volontà della vittima, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed unificati i reati nel vincolo della continuazione.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo, con cui, in sintesi, si ripropone la censura già formulata in appello e relativa alla violazione del principio di ne bis in idem.

Il ricorrente, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato già giudicato per i medesimi fatti di reato dall'autorità giudiziaria tedesca, specificamente dalla Pretura di Dortmund, di cui la difesa allega copia del provvedimento giurisdizionale, che darebbe atto della definitività della decisione, non essendo prevista alcuna impugnazione; avrebbe errato, pertanto, la Corte d'Appello di Catanzaro nel considerare che la decisione di altro ordinamento in esame non avesse veste di sentenza e non fosse definitiva e, quindi, non potesse fondare la violazione del ne bis in idem.

In effetti, invece, si tratta di una sentenza emessa all'esito di decreto penale di condanna a fini deflattivi del dibattimento, in relazione alla quale il sistema tedesco non prevede impugnazioni di sorta, sicchè è destinata necessariamente a divenire definitiva.

De applicarsi, pertanto, la disciplina di cui all'art. 54 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen (si cita la sentenza della Corte di Giustizia 11 febbraio 2003, C- 187/01 e C-385/01).

3. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso, con ampia requisitoria scritta.

4. La difesa del ricorrente, in risposta alla requisitoria scritta del PG, ha depositato conclusioni con le quali ribadisce le ragioni di ricorso, che ritiene fondate, e, in particolare, sottolinea come quello pronunciato dall'[OSCURATO:PERSONA] tedesca, contrariamente a quanto dedotto dal Procuratore Generale, sia un provvedimento definitorio con effetto di giudicato.

Invero, nella già prodotta traduzione dell'atto pronunciato dalla Pretura di Dortmund, così per come notificato all'odierno ricorrente, sarebbe testualmente riportato, nella sezione definita "modalità per la presentazione di ricorso", l'espressa inoppugnabilità del provvedimento e il significato di "sentenza" della parola Beschluss utilizzata nell'intestazione del provvedimento evocato come "giudicato".ege [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti allegati al ricorso, rileva come la decisione dell'autorità giudiziaria tedesca, alla quale si richiama il ricorrente per sostenere la tesi di aver subito un precedente giudicato per gli stessi fatti, nell'ambito di un procedimento penale sorto in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, aderenti al Trattato di Schengen, sia - in realtà - un'ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente, a metà strada tra il procedimento penale e quello civile, che non è, sì, impugnabile, ma, in ogni caso, non ha natura di decisione di condanna nei suoi confronti di ordine definitivo, per le condotte di reato commesse ai danni della vittima.

Inoltre, l'atto emesso dalla Procura di Dortmund, pure allegato, preannuncia un decreto penale di condanna, ma questo non risulta essere stato emesso né che sia definitivo o relativo esattamente agli stessi fatti di reato contestati al ricorrente nell'odierno processo.

Piuttosto, tale atto sembra una sorta di informazione di garanzia difensiva rispetto al procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente, con richiamo ai fatti contestatigli e richiesta di interlocuzione per iscritto che sostituisce l'interrogatorio dell'indagato.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il principio del "ne bis in idem" internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione di Schengen, come interpretato dalla Corte di Giustizia europea, opera nel caso in cui il provvedimento dell'autorità straniera estingua definitivamente l'azione penale, sebbene, ai fini di tale valutazione, non rilevi che l'atto sia stato emesso da un giudice piuttosto che dal pubblico ministero.

Non possono, tuttavia, essere considerati preclusivi i provvedimenti precari, assimilabili al decreto di archiviazione (Sez. 2, n. 4115 del 4/12/2014, dep. 2015, Bot, Rv. 262364).

L'onere di dimostrare l'idoneità preclusiva del provvedimento invocato incombe sull'interessato (Sez. 2, n. 4115 del 04/12/2014, dep. 2015, Rv. 262364).

Ed ancora, è stato precisato che il principio del "ne bis in idem" europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di un provvedimento definitorio del giudizio con efficacia di giudicato, quale non è il decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria straniera (così Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018, Feil, Rv. 275064) ovvero il decreto di abbandono emesso dall'autorità giudiziaria svizzera (Sez. 5, n. 15818 del 19/2/2020, Cuomo, Rv. 279202).3.

Nel caso in esame, non ricorrono i presupposti del ne bis in idem europeo, in quanto il provvedimento dell'autorità giudiziaria tedesca risulta essere stato emesso dall'Amstgericht di Dortmund, nella composizione del Familiengericht, cioè del Tribunale della famiglia ed ha ad oggetto una serie di divieti personali, prescritti nell'ambito di una causa intentata dalla vittima (indicata come "richiedente") contro l'odierno ricorrente (indicato come "convenuto"), che hanno l'inequivoco tenore di un provvedimento cautelare di natura civilistica-ibrida, poichè segue, in caso di trasgressione, automaticamente il pagamento di un'ammenda o la pena dell'arresto e la trasformazione del procedimento in procedimento penale vero e proprio (come si comprende dal richiamo alla pena detentiva fino ad un anno o ad una pena pecuniaria in caso di aggressione da parte del destinatario nei confronti della richiedente-vittima).

Si tratta, dunque, di un provvedimento con natura civilistica o, quanto meno, ibrida: in altri termini, le prescrizioni risultano adottate con un provvedimento di carattere civilistico, non già penalistico, analogo, come ha messo in luce esattamente anche il PG, agli ordini di protezione contro gli abusi familiari previsti dagli artt. 342-bis cod. civ. e SS.

La sua natura cautelare non è smentita dalla inoppugnabilità, che non è sintomatica di definitività dell'accertamento penale in esso contenuto riguardo ad una determinata condotta sussumibile in una fattispecie di reato, ma esprime la volontà dell'ordinamento di non consentire interlocuzione rispetto ad un provvedimento cautelare non detentivo, unicamente volto ad evitare contatti tra vittima ed aggressore, nell'ambito della legislazione tedesca sulla protezione dalla violenza.

3.1. La querelle innescata dal ricorrente, nella memoria difensiva successiva alla requisitoria scritta del PG, circa il significato del termine Beschluss, come sinonimo o meno di "sentenza" - a prescindere dalla traduzione fatta in tal senso e dalla possibilità che tale espressione sia utilizzata in modo più generico, per intendere "decisione" e non "sentenza" - non ha rilievo determinante, poiché è lo stesso contenuto dell'atto, per come si è evidenziato, e la provenienza di esso dall'autorità giudiziaria civile (il Tribunale della famiglia), a far ritenere che, per le ragioni già esposte, esso non abbia valore di giudicato penale, agli effetti del ne bis in idem che il ricorrente richiama.

4. Il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato, con conseguente sua inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 14.4.2021, con cui è stata confermata la decisione emessa dal Tribunale di Cosenza il 21.3.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di 700 euro di multa in relazione ai reati di minaccia e molestie telefoniche ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla rottura della relazione sentimentale con costei, per volontà della vittima, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed unificati i reati nel vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo, con cui, in sintesi, si ripropone la censura già formulata in appello e relativa alla violazione del principio di ne bis in idem. Il ricorrente, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stato già giudicato per i medesimi fatti di reato dall'autorità giudiziaria tedesca, specificamente dalla Pretura di Dortmund, di cui la difesa allega copia del provvedimento giurisdizionale, che darebbe atto della definitività della decisione, non essendo prevista alcuna impugnazione; avrebbe errato, pertanto, la Corte d'Appello di Catanzaro nel considerare che la decisione di altro ordinamento in esame non avesse veste di sentenza e non fosse definitiva e, quindi, non potesse fondare la violazione del ne bis in idem. In effetti, invece, si tratta di una sentenza emessa all'esito di decreto penale di condanna a fini deflattivi del dibattimento, in relazione alla quale il sistema tedesco non prevede impugnazioni di sorta, sicchè è destinata necessariamente a divenire definitiva. De applicarsi, pertanto, la disciplina di cui all'art. 54 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen (si cita la sentenza della Corte di Giustizia 11 febbraio 2003, C- 187/01 e C-385/01). 3. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso, con ampia requisitoria scritta. 4. La difesa del ricorrente, in risposta alla requisitoria scritta del PG, ha depositato conclusioni con le quali ribadisce le ragioni di ricorso, che ritiene fondate, e, in particolare, sottolinea come quello pronunciato dall'[OSCURATO:PERSONA] tedesca, contrariamente a quanto dedotto dal Procuratore Generale, sia un provvedimento definitorio con effetto di giudicato. Invero, nella già prodotta traduzione dell'atto pronunciato dalla Pretura di Dortmund, così per come notificato all'odierno ricorrente, sarebbe testualmente riportato, nella sezione definita "modalità per la presentazione di ricorso", l'espressa inoppugnabilità del provvedimento e il significato di "sentenza" della parola Beschluss utilizzata nell'intestazione del provvedimento evocato come "giudicato".ege [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti allegati al ricorso, rileva come la decisione dell'autorità giudiziaria tedesca, alla quale si richiama il ricorrente per sostenere la tesi di aver subito un precedente giudicato per gli stessi fatti, nell'ambito di un procedimento penale sorto in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, aderenti al Trattato di Schengen, sia - in realtà - un'ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente, a metà strada tra il procedimento penale e quello civile, che non è, sì, impugnabile, ma, in ogni caso, non ha natura di decisione di condanna nei suoi confronti di ordine definitivo, per le condotte di reato commesse ai danni della vittima. Inoltre, l'atto emesso dalla Procura di Dortmund, pure allegato, preannuncia un decreto penale di condanna, ma questo non risulta essere stato emesso né che sia definitivo o relativo esattamente agli stessi fatti di reato contestati al ricorrente nell'odierno processo. Piuttosto, tale atto sembra una sorta di informazione di garanzia difensiva rispetto al procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente, con richiamo ai fatti contestatigli e richiesta di interlocuzione per iscritto che sostituisce l'interrogatorio dell'indagato. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il principio del "ne bis in idem" internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione di Schengen, come interpretato dalla Corte di Giustizia europea, opera nel caso in cui il provvedimento dell'autorità straniera estingua definitivamente l'azione penale, sebbene, ai fini di tale valutazione, non rilevi che l'atto sia stato emesso da un giudice piuttosto che dal pubblico ministero. Non possono, tuttavia, essere considerati preclusivi i provvedimenti precari, assimilabili al decreto di archiviazione (Sez. 2, n. 4115 del 4/12/2014, dep. 2015, Bot, Rv. 262364). L'onere di dimostrare l'idoneità preclusiva del provvedimento invocato incombe sull'interessato (Sez. 2, n. 4115 del 04/12/2014, dep. 2015, Rv. 262364). Ed ancora, è stato precisato che il principio del "ne bis in idem" europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di un provvedimento definitorio del giudizio con efficacia di giudicato, quale non è il decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria straniera (così Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018, Feil, Rv. 275064) ovvero il decreto di abbandono emesso dall'autorità giudiziaria svizzera (Sez. 5, n. 15818 del 19/2/2020, Cuomo, Rv. 279202).3. Nel caso in esame, non ricorrono i presupposti del ne bis in idem europeo, in quanto il provvedimento dell'autorità giudiziaria tedesca risulta essere stato emesso dall'Amstgericht di Dortmund, nella composizione del Familiengericht, cioè del Tribunale della famiglia ed ha ad oggetto una serie di divieti personali, prescritti nell'ambito di una causa intentata dalla vittima (indicata come "richiedente") contro l'odierno ricorrente (indicato come "convenuto"), che hanno l'inequivoco tenore di un provvedimento cautelare di natura civilistica-ibrida, poichè segue, in caso di trasgressione, automaticamente il pagamento di un'ammenda o la pena dell'arresto e la trasformazione del procedimento in procedimento penale vero e proprio (come si comprende dal richiamo alla pena detentiva fino ad un anno o ad una pena pecuniaria in caso di aggressione da parte del destinatario nei confronti della richiedente-vittima). Si tratta, dunque, di un provvedimento con natura civilistica o, quanto meno, ibrida: in altri termini, le prescrizioni risultano adottate con un provvedimento di carattere civilistico, non già penalistico, analogo, come ha messo in luce esattamente anche il PG, agli ordini di protezione contro gli abusi familiari previsti dagli artt. 342-bis cod. civ. e SS. La sua natura cautelare non è smentita dalla inoppugnabilità, che non è sintomatica di definitività dell'accertamento penale in esso contenuto riguardo ad una determinata condotta sussumibile in una fattispecie di reato, ma esprime la volontà dell'ordinamento di non consentire interlocuzione rispetto ad un provvedimento cautelare non detentivo, unicamente volto ad evitare contatti tra vittima ed aggressore, nell'ambito della legislazione tedesca sulla protezione dalla violenza. 3.1. La querelle innescata dal ricorrente, nella memoria difensiva successiva alla requisitoria scritta del PG, circa il significato del termine Beschluss, come sinonimo o meno di "sentenza" - a prescindere dalla traduzione fatta in tal senso e dalla possibilità che tale espressione sia utilizzata in modo più generico, per intendere "decisione" e non "sentenza" - non ha rilievo determinante, poiché è lo stesso contenuto dell'atto, per come si è evidenziato, e la provenienza di esso dall'autorità giudiziaria civile (il Tribunale della famiglia), a far ritenere che, per le ragioni già esposte, esso non abbia valore di giudicato penale, agli effetti del ne bis in idem che il ricorrente richiama. 4. Il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato, con conseguente sua inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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