Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17475/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 14 aprile 2022; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la illogicità della motivazione in diritto; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione; ritenuto che trattasi di c.d.

"doppia conforme" e che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità ed alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante; ritenuto che, nel caso di specie, si tratta di motivazione nient'affatto apparente o di stile, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace d'infirmarne la tenuta logica; ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e assolutamente generiche; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 14 aprile 2022; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la illogicità della motivazione in diritto; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione; ritenuto che trattasi di c.d. "doppia conforme" e che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità ed alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante; ritenuto che, nel caso di specie, si tratta di motivazione nient'affatto apparente o di stile, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace d'infirmarne la tenuta logica; ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e assolutamente generiche; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17475/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris