CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 16 giugno 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma, in data 23 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena, confermando il giudizio di responsabilità in relazione al reato di cui all'art.629 cod. pen. Rilevato che la prima censura, con la quale si contesta l'omessa motivazione circa l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di estorsione è aspecifica, a fronte della puntuale motivazione della sentenza di primo grado e della genericità del relativo motivo di appello, avendo il tribunale evidenziato le caratteristiche della condotta, tesa a costringere la vittima al pagamento, al fine di evitare un male ingiusto, con argomentazioni puntuali, confutate in termini che esimevano la corte territoriale da un esame della questione prospettata ; considerato che l'ulteriore doglianza, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale si è riferita alla capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennaio