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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46983/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto neil interesse di LBah [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in ep grafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, a prescindere dalla compiuta intellegibilità deli'unica dogiianza prospettata ( che reca cenni ardornentativi letteralmente non ritracciati ne! corpo del provvedimento impugnato), la stessa appare essenzialmente diretta a contestare un bilanciamento tra circostanze nel caso non operato e ciò anche perché le generiche cui pure si fa cenno nella rubrica descrittiva del motivo, non sono state mai riconosciute dai giudici del merito - avendo la Corte territoriale rigettato il gravame anche sul punto- senza che peraltro l'impugnazione affronti con la dovuta specificità la motivazione resa in parte qua puntualmente correlata ai diversi precedenti dell'imputato anche per reati della stessa indole, non diversamente da quanto è a dirsi sulla misura del trattamento sanzionatorio, puntualmente argomentato e non altrettanto specificatamente contrastato; rilevato che allenamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce c cui alL9T":. 616 cod, proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i! ricorsc e condanna ricorrente ai pagamento delle spese processuali e del'a s..--irrima di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto neil interesse di LBah [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in ep grafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, a prescindere dalla compiuta intellegibilità deli'unica dogiianza prospettata ( che reca cenni ardornentativi letteralmente non ritracciati ne! corpo del provvedimento impugnato), la stessa appare essenzialmente diretta a contestare un bilanciamento tra circostanze nel caso non operato e ciò anche perché le generiche cui pure si fa cenno nella rubrica descrittiva del motivo, non sono state mai riconosciute dai giudici del merito - avendo la Corte territoriale rigettato il gravame anche sul punto- senza che peraltro l'impugnazione affronti con la dovuta specificità la motivazione resa in parte qua puntualmente correlata ai diversi precedenti dell'imputato anche per reati della stessa indole, non diversamente da quanto è a dirsi sulla misura del trattamento sanzionatorio, puntualmente argomentato e non altrettanto specificatamente contrastato; rilevato che allenamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce c cui alL9T":. 616 cod, proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i! ricorsc e condanna ricorrente ai pagamento delle spese processuali e del'a s..--irrima di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 46983/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris