Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 novembre 2025

Cassazione n. 14557/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

decreto del 06/11/2025 della Corte d'appello di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Oggetto d’impugnazione è il decreto emesso dalla Corte d’appello diBologna in data 6.11.2025 confermativo del decreto n. 21/2025 di applicazionedella misura di prevenzione patrimoniale della confisca in pregiudizio di ErminioPupa con riferimento a quote di beni immobili intestati alla di lui moglie MirellaGuzzo.Nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era stata già disposta in via definitiva - ritenuta lapericolosità generica ex art. 1, lettera b), codice antimafia - la confisca delle quotea lui intestate del compendio immobiliare, in uno all’applicazione della misura diprevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno,misura cessata il 6/2/2024.

Oggetto del decreto di confisca impugnato sono, ora, lequote intestate alla moglie del proposto, [OSCURATO:PERSONA], ritenuta intestataria fittizia.2.Avverso il suindicato provvedimento ricorrono per cassazione sia il propostoPupa, che la moglie, [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, tramite i rispettivi difensori difiducia.3.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi diseguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1.Col primo motivo deduce violazione di legge per il mancato accertamentodella attualità della pericolosità sociale e motivazione meramente apparente.3.2.Col secondo motivo deduce violazione del giudicato patrimoniale e delprincipio del ‘ne bis in idem’ sostanziale - elusione del giudicato mediantefrazionamento formale del compendio.3.3.Col terzo motivo deduce l’insussistenza della disponibilità indiretta dei beni,l’applicazione illegittima di presunzioni e l’inversione dell’onere della prova neiconfronti del terzo estraneo.3.4.Col quarto motivo deduce il difetto assoluto di accertamento del nessocausale tra attività illecite e beni confiscati e la motivazione presuntiva e apparentesul punto.4.il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 26 d.lgs.159/2011 e l’apparenza della motivazione sulla posizione del terzo e il difetto diaccertamento dell’autonomia patrimoniale della ricorrente, per essersi, inparticolare, svalutate in modo apodittico e assertivo le fonti di provenienza leciteindicate e la documentazione prodotta a sostegno della titolarità e della gestione deibeni confiscati, senza effettuarsi un’effettiva verifica sulla disponibilità dei beni incapo al proposto e sulla capacità reddituale della [OSCURATO:PERSONA].4.2.

Col secondo motivo si deduce la violazione del diritto di proprietà e ildifetto di proporzionalità della misura di prevenzione patrimoniale lamentandol’assenza di un collegamento sufficientemente diretto tra i beni ablati e un’attivitàillecita riferibile alla ricorrente.

L’assenza di un accertamento individualizzato hatrasformato la confisca in una misura sostanzialmente punitiva – per di più di tipogeneralizzato perché priva di agganci alla necessità e proporzionalità - applicataanche nei confronti di soggetto estraneo all’attività illecita.

Ciò anche in violazionedell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU stante l’incisione, che ne è derivata,del diritto di proprietà di un soggetto terzo, non destinatario dell’accertamento dipericolosità, senza un adeguato fondamento causale e un corretto bilanciamento trainteresse pubblico e diritti individuali.5.

I ricorsi sono stati trattati ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni; sicché le partihanno rassegnato per iscritto le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono entrambi inammissibili.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a quote dibeni immobili intestati alla moglie [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile sotto diversiprofili.Ed infatti occorre innanzitutto considerare che, come riporta il provvedimentoimpugnato, il decreto ablativo attiene alla quota parte (1/2) di beni intestati aGuzzo [OSCURATO:PERSONA], facente parte di più ampi compendi immobiliari posti l'uno in Rimini(acquistato in comproprietà dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e riacquistatodalla sola [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), l'altro in Pesaro-Urbino (acquistato dai coniugi, incomproprietà il 23.12.2011); e che, in altro procedimento di prevenzione, neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] era stata già disposta in via definitiva - ritenuta la pericolositàgenerica ex art. 1, lettera b), codice antimafia - la confisca delle quote a luiintestate del compendio immobiliare (in uno all’applicazione della misura diprevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno,misura cessata il 6/2/2024).Sicché il primo motivo di ricorso, che si appunta sull’attualità della pericolositàsociale, si scontra col fatto che il provvedimento impugnato - consistente nellaconfisca disgiunta di beni formalmente intestati al terzo - non riguarda né la misurapersonale né quella patrimoniale già applicate al proposto nell’ambito di altroprocedimento di prevenzione, e, in ogni caso, col fatto che è pacifico – essendo ciòespressamente previsto dall’art. ex art. 18 comma 1 codice antimafia - che èconsentito applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità delproposto al momento della richiesta/adozione della misura patrimoniale, essendonecessario – e sufficiente - che tale pericolosità sia accertata con riferimentoall'epoca dell'acquisto del bene oggetto della richiesta ablatoria (Sez.

U, n. 4880 del26/06/2014, dep. 02/02/2015, Spinelli, Rv. 262604 – 01).

E ciò trova ovviamenteapplicazione anche in caso di disposizione disgiunta della misura patrimoniale.Ciò che rileva in caso di misura patrimoniale è la pericolosità del propostoall’epoca dell’acquisto, e tale aspetto – è il caso di chiarire subito – risultaadeguatamente affrontato nel provvedimento impugnato, che, nel valutare lavicenda di prevenzione patrimoniale relativa alla terza interessata quale proprietariaformale dei beni, riprende espressamente l’aspetto preliminare della pericolositàgenerica, lucrogenetica, del proposto, coeva agli acquisiti già oggetto diperimetrazione temporale nell’altro procedimento di prevenzione.In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che nel caso in esame lapericolosità del proposto all’epoca dell’acquisto della quota parte dei beni oggettodel presente giudizio, fittiziamente intestati a [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersidimostrata per le ragioni ampiamente descritte nel decreto della Corte di Appellodel 30.1.2024, emesso nell’altro procedimento di prevenzione e passato ingiudicato, e per quelle riportate - in maniera esaustiva e condivisibile - nel decretodel Tribunale di Bologna ablativo della quota della moglie del proposto.Indi, la Corte di merito, dopo aver riportato sia pure per sintesi, tutte lepronunce risultanti a carico del proposto, e gli altri elementi emersi, ha rilevato chegli atti consentono di ritenere la fondatezza della proposta patrimoniale oggetto divalutazione, atteso che le statuizioni di condanna (e le imputazioni provvisorie)indicate dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] - negli anni intercorsi tra il 1998 e il 2022 –ha dato vita a un vero e proprio "sistema criminale", attuato mediante la creazionedi società che, attraverso condotte illecite, abbattevano le uscite finanziarie etributarie, i cui profitti (bancarotte, evasioni fiscali, false fatturazioni) venivanoreinvestiti in attività lucro-genetiche e nell'acquisto di ricchezze personali (tra lequali i beni oggetto del presente procedimento); nel periodo dal 2014 al 2022, inesito alle verifiche fiscali, il proposto si è poi liberato delle imprese utilizzate negliaffari illeciti creando nuove compagini societarie fittiziamente intestate a terzi perporre al riparo il proprio patrimonio e reiterando le medesime condotte giàsperimentate in precedenza.

Egli si è avvalso anche delle intestazioni fittizie diquote societarie alla moglie nonché dell'attività di riciclaggio del figlio Gaetano edha, tra l'altro, bonificato denaro alla [OSCURATO:PERSONA], facendolo poi rientrare neipropri conti, così da ottenere somme ripulite che hanno arricchito il suo patrimoniopersonale, mettendolo, al contempo, al riparo da eventuali misure patrimoniali.Ha quindi concluso la Corte di appello che nessun dubbio può sussistere sullaesistenza della pericolosità sociale nel periodo indicato (1998 2022) e sullaesistenza della stessa al momento dell'acquisizione dei beni (avvenuta con atti dicompravendita del 19.4.2013 e 12.4.2022 per il compendio immobiliare di Rimini edel 23.12.2011 per quello posto in provincia di Pesaro-Urbino).Anche la concomitanza degli acquisti con il sistema criminale sopra descritto,in quella sede contestata dalla difesa, è stata ritenuta dimostrata alla stregua dellecircostanze sopra esposte.Osserva, altresì, il provvedimento impugnato che già nel precedenteprocedimento di prevenzione si era accertato:- la disponibilità diretta dei medesimi cespiti immobiliari, oggetto di domandaablativa, da parte di [OSCURATO:PERSONA];- la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni, il cui valorerisulta sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta,ovvero la chiara derivazione dei beni dall'attività illecita, sullo sfondo dell'accertatacommistione di guadagni leciti e illeciti.2.1.

Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile anche per carenza di interesse.Secondo condivisibile orientamento di questa Corte (ex multis, Sez. 1, Sentenza n.50463 del 15/06/2017, Rv. 271822 – 01; Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Rv.281389 – 01), nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato aterzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del propostoche si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolaritàeffettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso delproposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di averacquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesseproprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizionilegittimanti l'applicazione del provvedimento.Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], col terzo motivo, contesta, in buona sostanza, lafittizietà dell’intestazione dei beni in capo alla terza interessata e la loro disponibilitàindiretta da parte sua, assumendo l’estraneità dei beni rispetto alla propria sferapatrimoniale.Evidente è, dunque, la carenza d’interesse sottesa a tale censura, che a rigoredispiegherebbe riflessi anche sulla censura formulata col quarto motivo con cui sicontesta il nesso eziologico tra attività illecita e beni confiscati, in ogni casosviluppata, anch’essa, attraverso deduzioni del tutto generiche e prive di ogniconfronto effettivo con la motivazione del decreto impugnato.

Questo ha, invero,operato una disamina approfondita non solo della pericolosità del proposto, conpuntuale indicazione dei numerosi specifici elementi che l’attestano, a cui sonoagganciati gli acquisiti fittiziamente intestati, ma anche della capacità patrimonialedei ricorrenti, richiamando anche gli elementi specifici a sostegno della riferibilità,soprattutto sotto il profilo economico, dei beni al solo [OSCURATO:PERSONA] e perfino individuando,in alcuni casi, le provviste destinate agli acquisti provenienti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].Con la conseguenza che rimane del tutto priva di fondamento la genericadeduzione difensiva secondo cui la decisione impugnata violerebbe, sotto il profiloconvenzionale, l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Cedu, difettando unragionevole rapporto di proporzionalità e di un collegamento sufficientementediretto tra il bene ablato e un’attività illecita.In definitiva, la valutazione sia della pericolosità all’epoca degli acquisti chedella incapacità patrimoniale a sostenerli è stata operata nel decreto impugnato conmotivazione che in alcun modo può ritenersi apparente nei termini indicati dallagiurisprudenza di questa Corte in modo da ridondare in violazione di legge, per laquale – è il caso di ricordare - può unicamente proporsi il ricorso avversoprovvedimenti in materia di misure di prevenzione (ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n.159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misuredi prevenzione personali e patrimoniali è limitato alla sola violazione di legge).2.2.

Residua solo da precisare riguardo al giudicato patrimoniale e al ‘ne bis inidem’, cui fa riferimento il secondo motivo di ricorso reiterando argomenti giàproposti in appello, che la Corte di merito ha già reso risposta esauriente anche sulpunto.In particolare, il provvedimento impugnato ha già messo in rilievo come ilgiudizio di prevenzione per cui si procede attiene a beni (o meglio a quote diproprietà di beni) diversi da quelli oggetto del precedente decreto del Tribunale diBologna del 12.12.2022, confermato dalla Corte di appello di Bologna con decretodel 30.1.2024, divenuto irrevocabile giusta sentenza della Corte di Cassazione n.1591 del 9.10.2024.

Tale circostanza esclude - in radice - ogni possibile valutazionein termini di "bis in idem", trattandosi di confisca di quote di proprietà di beni per lequali l'autorità proponente non ha - in precedenza – mai avanzato alcuna richiestadi applicazione di misura di prevenzione e, dunque, per le quali non vi è stato alcunvaglio giudiziale (che ha avuto ad oggetto unicamente la quota intestata alproposto).

E ha giustamente aggiunto la Corte di merito che a nulla potrebberilevare che i predetti provvedimenti giudiziali abbiano – necessariamente – dovutovalutare la sussistenza della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 1 lett. b) e4 l. 159/2011, accertandola in relazione al – medesimo - periodo 1998- 2022 (dalmomento che in tale ambito si collocano tutti gli acquisiti in argomento sia quellirelativi alla quota del proposto che quelli relativi alla quota della terza interessata,ed unica è la primaria fonte legittimante la misura costituita dalla pericolosità delproposto, rispetto alla quale peraltro la Corte di merito dà atto della mancatasopravvenienza di elementi nuovi di segno contrario; mancata sopravvenienzaaddotta dalla stessa difesa a fondamento della eccepita violazione del principio del‘ne bis in idem’).In definitiva, la rinnovata valutazione effettuata dai giudice di merito nelpresente procedimento – che non si sono limitati a recepire l’accertamentocontenuto nel provvedimento, tendenzialmente, definitivo emesso nell’altroprocedimento a carico del solo proposto ma hanno doverosamente proceduto, comesopra esposto, ad un’autonoma disamina dei presupposti della misura ripercorrendoi vari aspetti legittimanti - non si è affatto risolta in una violazione del principio del‘ne bis in idem’ ma si è resa necessaria trattandosi di giudicare la posizione delterzo interessato rimasto estraneo al primo procedimento.3.

Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3.1.Deve premettersi che in caso di confisca di prevenzione avente ad oggettobeni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicareesclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettarel'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dalproposto (Sez.

U, Sentenza n. 30355 del 27/03/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288300 – 01;Sez.

U, n. 6203 del 1993, Rv.193743-01; Sez.

U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez, U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez.

U, n. 42 del 1995, Rv.203093-01; Sez.

U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01), sicché a rigore la [OSCURATO:PERSONA], inqualità di terza, non avrebbe titolo per contestare la sussistenza dei presuppostiapplicativi della misura.Tale principio, al fine di comprenderne l’esatta portata, deve essere calato nelcomplessivo contesto argomentativo della pronuncia delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA],che nell’affermare il principio riportato in massima, ha operato fondamentaliprecisazioni di sistema che, ai fini che qui occupano, consentono di fornire risposteprecise ai motivi di ricorso in scrutinio.

Con essi – è opportuno ricordare - silamenta, da un lato, il difetto di accertamento dell’autonomia patrimoniale dellaricorrente ovvero della sua capacità economica, che si assume esclusa sulla base dipresunzioni generiche, e, dall’altro, più in generale, il difetto di proporzionalità dellamisura di prevenzione patrimoniale disposta nei confronti della ricorrente in assenzadi un collegamento sufficientemente diretto tra i beni oggetto di ablazione eun’attività illecita ad essa, anche solo indirettamente, riferibile.Entrambe le questioni pongono temi di sistema che devono esserepreliminarmente affrontati.In particolare, con la seconda questione, che fa riferimento anche all’art. 1 delProtocollo addizionale della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e allagiurisprudenza della Cedu, s’intende sostenere che le misure ablative sulpatrimonio, pur potendo perseguire finalità di prevenzione e di contrasto allacriminalità, devono rispettare un giusto equilibrio tra l'interesse pubblico perseguitoe la tutela dei diritti fondamentali del singolo e ciò in particolare quando la misuraincide su soggetti non destinatari dell'accertamento di pericolosità.Indi si reclama che in tale prospettiva la confisca può ritenersi compatibile conl'art. 1 del Protocollo addizionale solo se fondata su un rapporto di proporzionalità esu un collegamento sufficientemente diretto tra il bene ablato e un'attività illecita esu tale presupposto si lamenta che nel caso di specie la Corte di appello avrebbeomesso di valutare la proporzionalità della misura rispetto alla posizione dellaricorrente, nonché di considerare se l'ablazione integrale dei beni fosse necessaria egiustificata in funzione preventiva.

In ottica difensiva, l'assenza di un siffattoaccertamento individualizzato avrebbe trasformato la confisca di prevenzione in unamisura sostanzialmente punitiva applicata anche nei confronti di un soggettoestraneo all'attività illecita.

Tale approccio si porrebbe in contrasto con i principielaborati dalla giurisprudenza convenzionale secondo cui la confisca non puòrisolversi in una sanzione patrimoniale generalizzata fondata su presunzioni o suautomatismi derivati ma deve essere sorretta da una motivazione che dimostri lanecessità e la proporzionalità dell'intervento ablativo in relazione alla posizione delsingolo interessato.Illuminante è al riguardo la citata pronuncia delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] che,nell’esaminare la questione ad essa sottoposta relativa alla latitudine dell’azione delterzo interessato, ha approfondito aspetti inerenti all’inquadramento delle misure diprevenzione che hanno indubbio rilievo rispetto al caso di specie.In particolare, quanto alle misure patrimoniali, la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] haricordato che la Consulta (sentenza n. 24 del 2019) non ha mancato dipuntualizzare come «pur non avendo natura penale, sequestro e confisca diprevenzione restano peraltro misure che incidono pesantemente sui diritti diproprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz.

CEDU)».

Esse dovranno, pertanto,soggiacere al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDUsubordinano la legittimità di qualsiasi restrizione dei diritti in questione, tra cui -segnatamente -: a) la loro previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) chepossa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenzadella Corte EDU sui requisiti di qualità della "base legale" della restrizione, diprevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz.

CEDU);b) la necessità della restrizione rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot.addiz.

CEDU) e, pertanto, la proporzione rispetto a tali obiettivi, requisito di sistemaanche nell'ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblicaautorità incidente sui diritti dell'individuo, alla luce dell'art. 3 Cost.; c) l'applicazionequale esito di un procedimento che - pur non dovendo necessariamente conformarsiai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per ilprocesso penale - rispetti tuttavia i canoni generali di ogni "giusto" processogarantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU,nel suo "volet civil"), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa(art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta.Da tutto ciò può trarsi – si precisa nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] - che l'azione diprevenzione, che si esprime attraverso una "proposta" formulata ai sensi degli artt.5 e 17 del d.lgs. n. 159 del 2011, mira all'applicazione di determinate misure neiconfronti di soggetti che rispondano a requisiti di pericolosità o il cui patrimoniorisulti in tutto o in parte frutto di non giustificato accumulo, derivante proprio daquelle condizioni soggettive, riconducibile a condotte illecite o legalmente presuntetali.

La regiudicanda di prevenzione, dunque, è a soggetto e oggetto definiti.Da qui, dunque – come sottolineano le Sezioni Unite - già un primo esignificativo corollario che assume rilievo ai fini del giusto inquadramento dellecensure difensive: 1) il destinatario della misura di prevenzione è parte necessaria(e ineludibile) del procedimento di prevenzione, tanto se esso abbia ad oggettol'applicazione di una misura di prevenzione personale, quanto se esso concernal'applicazione di una misura di carattere patrimoniale; 2) diversa è invece laposizione del terzo – affermano le Sezioni Unite - quale parte solo eventuale.Ne discende, pertanto – osservano le Sezioni Unite - che l'interesse del terzoa prendere parte al giudizio di prevenzione non può che risiedere nella scelta ditutelare nell'ambito di tale sedes il proprio interesse a dimostrare l'effettivatitolarità del bene di cui si assume la fittizietà (ed ulteriori elementi di sostegno atale conclusione le Sezioni Unite traggono dalla recente decisione della Corte EDU,20/01/2025, Garofalo e altri c.

Italia che ha, a sua volta, osservato che la misuraablatoria in argomento assolve ad una funzione di prevenzione in senso generale,tesa a far comprendere che "il crimine non paga".

Intento, questo, peraltro nondirimente agli effetti della individuazione della natura della confisca, in quantoindifferentemente presente tanto nelle misure di carattere punitivo che in quelle cheperseguono obiettivi diversi).per individuare la natura non punitiva della confisca è, invece, la sua funzioneripristinatoria (pag. 22 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] che rimanda a § 126-133 dellapronuncia Cedu).

In proposito si osserva che la misura in questione presenta varielementi che la rendono comparabile alle misure (civili) volte ad impedirel'arricchimento ingiustificato, piuttosto che alle sanzioni di natura penale.Lo scopo della confisca è, infatti, quello di rimuovere dal circuito economicolegale beni acquisiti illecitamente.Sicché il nucleo portante della misura finisce per ruotare attorno al bene, dicui è presunta l'origine illecita, piuttosto che alla persona, come d'altra partetraspare dalla circostanza che la confisca, a certe condizioni, può essere dispostaanche nei confronti di beni appartenenti a terzi che li abbiano ereditati o acquistati.In definitiva lo scopo precipuo perseguito è quello di impedire l'arricchimentoingiusto.Di conseguenza la confisca – sottolineano le Sezioni Unite - ha naturaripristinatoria e non punitiva («restorative and not punitive nature»).

Ciò postulauna correlazione necessaria tra il quadro patrimoniale preesistente all'ablazione e lasua riconduzione a legalità, attraverso (e nei limiti) della confisca.Risultando dunque la funzione peculiare della confisca di prevenzione quellaripristinatoria che in quanto tale mira ad eliminare dal circuito lecito il beneacquisito illecitamente – e ciò di là della sua apparente intestazione – sanzionandol’arricchimento ingiustificato, rectius illecito, non può che derivarne che, adifferenza di quanto assume la difesa col secondo motivo di ricorso, nessunadifferenziazione può operarsi, sul piano della proporzionalità del sacrificio, in favoredel terzo intestatario fittizio del bene acquisito illecitamente (anche perché unavolta accertata l’intestazione fittizia il bene è da ritenere del proposto); né tantomeno potrebbe assumere un qualche rilievo il difetto di un collegamentosufficientemente diretto tra il bene ablato e un’attività illecita riconducibile al terzointestatario laddove per definizione il terzo interessato è tale proprio perchésoggetto estraneo all’attività illecita che è quella che di per sé rileva.I parametri elaborati con orientamento costante da questa Corte sono – non acaso – i seguenti: la c.d. correlazione temporale, in base alla quale la misura puòaggredire solo i beni acquisiti durante il periodo in cui il proposto hapresumibilmente commesso reati lucro-genetici; il rapporto di proporzione traprofitti illeciti e il valore dei beni da confiscare (cfr. in tal senso anche Corte cost.,sent. n. 24 del 2019).Il rapporto di proporzione con l’interesse pubblico perseguito, rispetto allemisure di prevenzione è insito, a monte, nel sistema, nella misura in cui questorichiede determinate specifiche condizioni previsionali, prima tra tutte la qualitàdella "base legale" della restrizione di prevedere la futura possibile applicazione ditali misure (art. 1 Prot. addiz.

CEDU) e la necessità della restrizione rispetto ailegittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz.

CEDU) e, pertanto, la proporzionerispetto a tali obiettivi, requisito di sistema anche nell'ordinamento costituzionaleitaliano per ogni misura della pubblica autorità incidente sui diritti dell'individuo.Il rapporto di proporzione con l’interesse pubblico, già a monte stabilito dallegislatore anche convenzionale, non si misura, pertanto, rispetto al caso specifico,che attiene piuttosto al rapporto tra profitto illecito e valore dei beni nell’ottica,appunto, dell’indicato rispristino.In altri termini, la confisca di prevenzione vede - proprio per soddisfare la suafunzione - patrimonio di sospetta origine illecita e proposto legati fra loro da unacorrispondenza biunivoca, rispetto alla quale il terzo fittizio intestatario assume unaqualità eventuale ed accessoria, in quanto, in presenza dei relativi presupposti,l'azione di prevenzione è destinata a prevalere sulla titolarità apparente dei benioggetto di confisca (così nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] alle pagg. 22 e 23).Sicché ulteriore logico corollario che se ne può trarre – spiegano le SezioniUnite - è che, “soltanto ove l'intestatario che si assume fittizio rivendichi la propriaqualità di titolare effettivo dei beni, la sua qualità di proprietario reale puòlegittimare il suo "intervento" nel procedimento di prevenzione, secondo le linee enei limiti tratteggiati dall’art. 23 del codice antimafia”.Il terzo che si assume intestatario fittizio del bene oggetto di confisca èlegittimato ad intervenire nel procedimento di prevenzione solo per rivendicare laqualità di proprietario effettivo del bene oggetto di ablazione perché solo in tal casoè titolare di una situazione astrattamente meritevole di tutela secondol'ordinamento.

Il suo interesse sussiste in termini di "concretezza" e "attualità"laddove mediante l'impugnazione si miri ad ottenere l'annullamento della confiscacon riferimento alla fittizietà dell'intestazione e il riconoscimento della propriaposizione giuridica qualificata.Di conseguenza, concludono le Sezioni Unite – dopo aver passato in rassegnaanche ulteriori norme convenzionali e direttive dell’Unione Europea - che l'interessedel terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella richiesta diriconoscimento della proprietà effettiva del bene di cui il provvedimento impugnatoassume l'intestazione fittizia al terzo stesso (escludendo anche che il terzo possacontestare la datazione dell'acquisto del bene, perché laddove una simileprospettazione sia unicamente volta ad espungere il bene dall'area della pericolositàdel proposto, essa finisce per ridondare in un'inammissibile intervento adadiuvandum della posizione del proposto).Ciò nondimeno al terzo nell’ambito suo proprio, di propria pertinenza cioè,precisano le Sezioni Unite, deve essere riconosciuto appieno l’esercizio del diritto didifesa, come sancito anche a livello sovranazionale.Non hanno mancato, al contempo, di precisare le Sezioni Unite che ladomanda attraverso la quale il terzo rivendica la titolarità effettiva del bene deveperò essere accompagnata dalla specificazione degli elementi che fondano il suodiritto e che in via diretta e immediata comprovano la propria titolarità non fittizia.Al contrario, la contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presuppostiper l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti delproposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbe sorretta da uninteresse di mero fatto, derivante indirettamente dall'esito della proceduraprincipale, cui l'ordinamento non attribuisce rilievo giuridico alla luce delleconsiderazioni in precedenza svolte.La corretta perimetrazione della legittimazione e dell'interesse che fondanol'intervento del terzo nel procedimento di prevenzione patrimoniale hanno indotto leSezioni Unite a soffermarsi anche sugli oneri probatori che gravano sul terzo al finedi confutare la fittizietà dell'intestazione, che pure è opportuno riportare tenutoconto del tenore delle cesure difensive.Hanno precisato le Sezioni Unite che al riguardo resta fermo che, in tema disequestro e confisca di beni intestati a terzi correlati all'applicazione di misure diprevenzione, incombe sull'accusa l'onere di provare, sulla base di elementi fattualiconnotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza disituazioni idonee ad avallare concretamente il carattere puramente formale di dettaintestazione, e, corrispondentemente, la disponibilità effettiva dei beni da parte delproposto.

Ciò in quanto - laddove non operino le presunzioni di fittizietà, pursempre relative, di cui al secondo comma dell'art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011 - deveapplicarsi la disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni incapo al soggetto proposto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 d.lgs. cit.,secondo cui il Tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cuiconfronti è stata presentata la proposta «risulta» poter disporre direttamente oindirettamente (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528 -01; Sez.

U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto,che richiama, sul tema, Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, Battaglia, Rv. 249364 -01).

Il primo passaggio della catena dimostrativa della scissione tra titolaritàformale del bene e impiego delle risorse, inerendo ai presupposti applicativi dellamisura ablatoria, spetta sempre alla pubblica accusa (ex multis, Sez. 2, n. 18569del 12/03/2019, Pisani, non mass.; Sez. 1, n. 13375 del 20/9/2017, dep. 2018,Brussolo, Rv. 272703 - 01).

Il terzo, infatti, per definizione, non è il soggettoportatore di pericolosità.

Egli, invece, ha un onere di allegazione che consiste nelconfutare la tesi accusatoria, secondo la quale egli è un mero intestatario formale,ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nellasua esclusiva disponibilità.E rispetto a tale thema probandum – sottolineano le Sezioni Unite – “il dirittodi difesa del terzo non incontra limitazioni di sorta allorché l'indicazione probatoriasia volta a contestare le circostanze indotte dall'accusa che riverberano sul fattocostitutivo del diritto fatto valere.

L'ambito di allegazione da riconoscersi al terzodeve essere il più ampio possibile, altrimenti rendendosi privo di contenuto il dirittoazionabile, e deve comprendere tutti i fatti positivi anche contrari o presuntivirispetto a quelli su cui si fonda la ritenuta disponibilità del bene in capo al proposto.Non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iure proprio econ esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti delproposto, l'acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenzaindiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene chel'intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno”.“E a tale fine” – si legge nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] – “sarà la dialettica delprocesso, con il dispiegarsi del contraddittorio, a consentire di ricostruire in manieraesaustiva le vicende relative all'intestazione o al trasferimento del bene al terzo,tenendosi necessariamente conto della specificità di ogni vicenda che, in ragionedella natura assai variegata che le contraddistingue, non potrà che formare oggettodi un attento scrutinio riservato al giudice del merito”.

Aggiungono le Sezioni Unite“[i]n un giudizio che coinvolge la proprietà, uno dei diritti fondamentali del sistemagiuridico italiano e convenzionale emerge, infatti, nitida la necessità di unaccertamento esaustivo che, in ossequio anche al principio di effettività del diritto didifesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi probatori e si fondi su un quadrocircostanziato che renda legittima e proporzionata la privazione, nei confronti delproposto e dei terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare, deiprofitti derivanti da attività criminali”.Risulta chiaro, secondo il Collegio, che le due posizioni, quella del proposto edel terzo interessato, trattandosi in entrambi i casi di accertamento che incide suldiritto di proprietà, sono accumunate sul piano della verifica giudiziale nel senso chela posizione di terzo interessato non implica di per sé un atteggiamento accertativomaggiore e diverso.

Sono piuttosto i rispettivi ambiti applicativi di riferimento adincidere sull’oggetto dell’accertamento.3.2.Ed è proprio rispetto alla dialettica sviluppatasi nel caso di specie, comeampiamente illustrata nel provvedimento impugnato anche con riguardo all’aspettospecifico della incapacità reddituale della ricorrente, che difetta un adeguatoconfronto da parte del ricorso in scrutinio.

In particolare, il primo motivo lamentagenericamente la mancanza di un adeguato accertamento dell’autonomiapatrimoniale della ricorrente, senza tuttavia operare un effettivo confronto con laesaustiva motivazione del provvedimento impugnato sulla incapacità economicadella ricorrente (di cui si è già sopra fatto cenno esaminando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]).Motivazione che in alcun modo riflette i canoni dell’apparenza argomentativa, laquale, come già sopra detto, al pari dell’assenza di motivazione, può integrare ilvizio della violazione di legge rilevante in materia di misure di prevenzione.Sicché, in definitiva, quanto argomenta la ricorrente col primo motivo diricorso, pur non eccedendo, a rigore, i limiti indicati dalla Sezioni Unite riguardo all’interesse del terzo interessato, deve ritenersi inammissibile sotto il profilo dellagenericità.Quanto, infine, agli argomenti di cui al secondo motivo, della loro manifestainfondatezza, e di inconferenza ai fini che occupano, si è già detto attraversol’esegesi di sistema come emergente dalla stessa pronuncia delle Sezioni UnitePutignano, sopra riportata.4.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità deiricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
decreto del 06/11/2025 della Corte d'appello di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto d’impugnazione è il decreto emesso dalla Corte d’appello diBologna in data 6.11.2025 confermativo del decreto n. 21/2025 di applicazionedella misura di prevenzione patrimoniale della confisca in pregiudizio di ErminioPupa con riferimento a quote di beni immobili intestati alla di lui moglie MirellaGuzzo.Nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era stata già disposta in via definitiva - ritenuta lapericolosità generica ex art. 1, lettera b), codice antimafia - la confisca delle quotea lui intestate del compendio immobiliare, in uno all’applicazione della misura diprevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno,misura cessata il 6/2/2024. Oggetto del decreto di confisca impugnato sono, ora, lequote intestate alla moglie del proposto, [OSCURATO:PERSONA], ritenuta intestataria fittizia.2.Avverso il suindicato provvedimento ricorrono per cassazione sia il propostoPupa, che la moglie, [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, tramite i rispettivi difensori difiducia.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi diseguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3.1.Col primo motivo deduce violazione di legge per il mancato accertamentodella attualità della pericolosità sociale e motivazione meramente apparente.3.2.Col secondo motivo deduce violazione del giudicato patrimoniale e delprincipio del ‘ne bis in idem’ sostanziale - elusione del giudicato mediantefrazionamento formale del compendio.3.3.Col terzo motivo deduce l’insussistenza della disponibilità indiretta dei beni,l’applicazione illegittima di presunzioni e l’inversione dell’onere della prova neiconfronti del terzo estraneo.3.4.Col quarto motivo deduce il difetto assoluto di accertamento del nessocausale tra attività illecite e beni confiscati e la motivazione presuntiva e apparentesul punto.4.il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Col primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 26 d.lgs.159/2011 e l’apparenza della motivazione sulla posizione del terzo e il difetto diaccertamento dell’autonomia patrimoniale della ricorrente, per essersi, inparticolare, svalutate in modo apodittico e assertivo le fonti di provenienza leciteindicate e la documentazione prodotta a sostegno della titolarità e della gestione deibeni confiscati, senza effettuarsi un’effettiva verifica sulla disponibilità dei beni incapo al proposto e sulla capacità reddituale della [OSCURATO:PERSONA].4.2. Col secondo motivo si deduce la violazione del diritto di proprietà e ildifetto di proporzionalità della misura di prevenzione patrimoniale lamentandol’assenza di un collegamento sufficientemente diretto tra i beni ablati e un’attivitàillecita riferibile alla ricorrente. L’assenza di un accertamento individualizzato hatrasformato la confisca in una misura sostanzialmente punitiva – per di più di tipogeneralizzato perché priva di agganci alla necessità e proporzionalità - applicataanche nei confronti di soggetto estraneo all’attività illecita. Ciò anche in violazionedell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU stante l’incisione, che ne è derivata,del diritto di proprietà di un soggetto terzo, non destinatario dell’accertamento dipericolosità, senza un adeguato fondamento causale e un corretto bilanciamento trainteresse pubblico e diritti individuali.5. I ricorsi sono stati trattati ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni; sicché le partihanno rassegnato per iscritto le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono entrambi inammissibili.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a quote dibeni immobili intestati alla moglie [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile sotto diversiprofili.Ed infatti occorre innanzitutto considerare che, come riporta il provvedimentoimpugnato, il decreto ablativo attiene alla quota parte (1/2) di beni intestati aGuzzo [OSCURATO:PERSONA], facente parte di più ampi compendi immobiliari posti l'uno in Rimini(acquistato in comproprietà dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e riacquistatodalla sola [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), l'altro in Pesaro-Urbino (acquistato dai coniugi, incomproprietà il 23.12.2011); e che, in altro procedimento di prevenzione, neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] era stata già disposta in via definitiva - ritenuta la pericolositàgenerica ex art. 1, lettera b), codice antimafia - la confisca delle quote a luiintestate del compendio immobiliare (in uno all’applicazione della misura diprevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno,misura cessata il 6/2/2024).Sicché il primo motivo di ricorso, che si appunta sull’attualità della pericolositàsociale, si scontra col fatto che il provvedimento impugnato - consistente nellaconfisca disgiunta di beni formalmente intestati al terzo - non riguarda né la misurapersonale né quella patrimoniale già applicate al proposto nell’ambito di altroprocedimento di prevenzione, e, in ogni caso, col fatto che è pacifico – essendo ciòespressamente previsto dall’art. ex art. 18 comma 1 codice antimafia - che èconsentito applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità delproposto al momento della richiesta/adozione della misura patrimoniale, essendonecessario – e sufficiente - che tale pericolosità sia accertata con riferimentoall'epoca dell'acquisto del bene oggetto della richiesta ablatoria (Sez. U, n. 4880 del26/06/2014, dep. 02/02/2015, Spinelli, Rv. 262604 – 01). E ciò trova ovviamenteapplicazione anche in caso di disposizione disgiunta della misura patrimoniale.Ciò che rileva in caso di misura patrimoniale è la pericolosità del propostoall’epoca dell’acquisto, e tale aspetto – è il caso di chiarire subito – risultaadeguatamente affrontato nel provvedimento impugnato, che, nel valutare lavicenda di prevenzione patrimoniale relativa alla terza interessata quale proprietariaformale dei beni, riprende espressamente l’aspetto preliminare della pericolositàgenerica, lucrogenetica, del proposto, coeva agli acquisiti già oggetto diperimetrazione temporale nell’altro procedimento di prevenzione.In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che nel caso in esame lapericolosità del proposto all’epoca dell’acquisto della quota parte dei beni oggettodel presente giudizio, fittiziamente intestati a [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersidimostrata per le ragioni ampiamente descritte nel decreto della Corte di Appellodel 30.1.2024, emesso nell’altro procedimento di prevenzione e passato ingiudicato, e per quelle riportate - in maniera esaustiva e condivisibile - nel decretodel Tribunale di Bologna ablativo della quota della moglie del proposto.Indi, la Corte di merito, dopo aver riportato sia pure per sintesi, tutte lepronunce risultanti a carico del proposto, e gli altri elementi emersi, ha rilevato chegli atti consentono di ritenere la fondatezza della proposta patrimoniale oggetto divalutazione, atteso che le statuizioni di condanna (e le imputazioni provvisorie)indicate dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] - negli anni intercorsi tra il 1998 e il 2022 –ha dato vita a un vero e proprio "sistema criminale", attuato mediante la creazionedi società che, attraverso condotte illecite, abbattevano le uscite finanziarie etributarie, i cui profitti (bancarotte, evasioni fiscali, false fatturazioni) venivanoreinvestiti in attività lucro-genetiche e nell'acquisto di ricchezze personali (tra lequali i beni oggetto del presente procedimento); nel periodo dal 2014 al 2022, inesito alle verifiche fiscali, il proposto si è poi liberato delle imprese utilizzate negliaffari illeciti creando nuove compagini societarie fittiziamente intestate a terzi perporre al riparo il proprio patrimonio e reiterando le medesime condotte giàsperimentate in precedenza. Egli si è avvalso anche delle intestazioni fittizie diquote societarie alla moglie nonché dell'attività di riciclaggio del figlio Gaetano edha, tra l'altro, bonificato denaro alla [OSCURATO:PERSONA], facendolo poi rientrare neipropri conti, così da ottenere somme ripulite che hanno arricchito il suo patrimoniopersonale, mettendolo, al contempo, al riparo da eventuali misure patrimoniali.Ha quindi concluso la Corte di appello che nessun dubbio può sussistere sullaesistenza della pericolosità sociale nel periodo indicato (1998 2022) e sullaesistenza della stessa al momento dell'acquisizione dei beni (avvenuta con atti dicompravendita del 19.4.2013 e 12.4.2022 per il compendio immobiliare di Rimini edel 23.12.2011 per quello posto in provincia di Pesaro-Urbino).Anche la concomitanza degli acquisti con il sistema criminale sopra descritto,in quella sede contestata dalla difesa, è stata ritenuta dimostrata alla stregua dellecircostanze sopra esposte.Osserva, altresì, il provvedimento impugnato che già nel precedenteprocedimento di prevenzione si era accertato:- la disponibilità diretta dei medesimi cespiti immobiliari, oggetto di domandaablativa, da parte di [OSCURATO:PERSONA];- la mancata dimostrazione della legittima provenienza dei beni, il cui valorerisulta sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta,ovvero la chiara derivazione dei beni dall'attività illecita, sullo sfondo dell'accertatacommistione di guadagni leciti e illeciti.2.1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile anche per carenza di interesse.Secondo condivisibile orientamento di questa Corte (ex multis, Sez. 1, Sentenza n.50463 del 15/06/2017, Rv. 271822 – 01; Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Rv.281389 – 01), nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato aterzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del propostoche si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolaritàeffettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso delproposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di averacquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesseproprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizionilegittimanti l'applicazione del provvedimento.Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], col terzo motivo, contesta, in buona sostanza, lafittizietà dell’intestazione dei beni in capo alla terza interessata e la loro disponibilitàindiretta da parte sua, assumendo l’estraneità dei beni rispetto alla propria sferapatrimoniale.Evidente è, dunque, la carenza d’interesse sottesa a tale censura, che a rigoredispiegherebbe riflessi anche sulla censura formulata col quarto motivo con cui sicontesta il nesso eziologico tra attività illecita e beni confiscati, in ogni casosviluppata, anch’essa, attraverso deduzioni del tutto generiche e prive di ogniconfronto effettivo con la motivazione del decreto impugnato. Questo ha, invero,operato una disamina approfondita non solo della pericolosità del proposto, conpuntuale indicazione dei numerosi specifici elementi che l’attestano, a cui sonoagganciati gli acquisiti fittiziamente intestati, ma anche della capacità patrimonialedei ricorrenti, richiamando anche gli elementi specifici a sostegno della riferibilità,soprattutto sotto il profilo economico, dei beni al solo [OSCURATO:PERSONA] e perfino individuando,in alcuni casi, le provviste destinate agli acquisti provenienti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].Con la conseguenza che rimane del tutto priva di fondamento la genericadeduzione difensiva secondo cui la decisione impugnata violerebbe, sotto il profiloconvenzionale, l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Cedu, difettando unragionevole rapporto di proporzionalità e di un collegamento sufficientementediretto tra il bene ablato e un’attività illecita.In definitiva, la valutazione sia della pericolosità all’epoca degli acquisti chedella incapacità patrimoniale a sostenerli è stata operata nel decreto impugnato conmotivazione che in alcun modo può ritenersi apparente nei termini indicati dallagiurisprudenza di questa Corte in modo da ridondare in violazione di legge, per laquale – è il caso di ricordare - può unicamente proporsi il ricorso avversoprovvedimenti in materia di misure di prevenzione (ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n.159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misuredi prevenzione personali e patrimoniali è limitato alla sola violazione di legge).2.2. Residua solo da precisare riguardo al giudicato patrimoniale e al ‘ne bis inidem’, cui fa riferimento il secondo motivo di ricorso reiterando argomenti giàproposti in appello, che la Corte di merito ha già reso risposta esauriente anche sulpunto.In particolare, il provvedimento impugnato ha già messo in rilievo come ilgiudizio di prevenzione per cui si procede attiene a beni (o meglio a quote diproprietà di beni) diversi da quelli oggetto del precedente decreto del Tribunale diBologna del 12.12.2022, confermato dalla Corte di appello di Bologna con decretodel 30.1.2024, divenuto irrevocabile giusta sentenza della Corte di Cassazione n.1591 del 9.10.2024. Tale circostanza esclude - in radice - ogni possibile valutazionein termini di "bis in idem", trattandosi di confisca di quote di proprietà di beni per lequali l'autorità proponente non ha - in precedenza – mai avanzato alcuna richiestadi applicazione di misura di prevenzione e, dunque, per le quali non vi è stato alcunvaglio giudiziale (che ha avuto ad oggetto unicamente la quota intestata alproposto). E ha giustamente aggiunto la Corte di merito che a nulla potrebberilevare che i predetti provvedimenti giudiziali abbiano – necessariamente – dovutovalutare la sussistenza della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 1 lett. b) e4 l. 159/2011, accertandola in relazione al – medesimo - periodo 1998- 2022 (dalmomento che in tale ambito si collocano tutti gli acquisiti in argomento sia quellirelativi alla quota del proposto che quelli relativi alla quota della terza interessata,ed unica è la primaria fonte legittimante la misura costituita dalla pericolosità delproposto, rispetto alla quale peraltro la Corte di merito dà atto della mancatasopravvenienza di elementi nuovi di segno contrario; mancata sopravvenienzaaddotta dalla stessa difesa a fondamento della eccepita violazione del principio del‘ne bis in idem’).In definitiva, la rinnovata valutazione effettuata dai giudice di merito nelpresente procedimento – che non si sono limitati a recepire l’accertamentocontenuto nel provvedimento, tendenzialmente, definitivo emesso nell’altroprocedimento a carico del solo proposto ma hanno doverosamente proceduto, comesopra esposto, ad un’autonoma disamina dei presupposti della misura ripercorrendoi vari aspetti legittimanti - non si è affatto risolta in una violazione del principio del‘ne bis in idem’ ma si è resa necessaria trattandosi di giudicare la posizione delterzo interessato rimasto estraneo al primo procedimento.3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3.1.Deve premettersi che in caso di confisca di prevenzione avente ad oggettobeni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicareesclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettarel'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dalproposto (Sez. U, Sentenza n. 30355 del 27/03/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 288300 – 01;Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv.193743-01; Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez, U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv.203093-01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01), sicché a rigore la [OSCURATO:PERSONA], inqualità di terza, non avrebbe titolo per contestare la sussistenza dei presuppostiapplicativi della misura.Tale principio, al fine di comprenderne l’esatta portata, deve essere calato nelcomplessivo contesto argomentativo della pronuncia delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA],che nell’affermare il principio riportato in massima, ha operato fondamentaliprecisazioni di sistema che, ai fini che qui occupano, consentono di fornire risposteprecise ai motivi di ricorso in scrutinio. Con essi – è opportuno ricordare - silamenta, da un lato, il difetto di accertamento dell’autonomia patrimoniale dellaricorrente ovvero della sua capacità economica, che si assume esclusa sulla base dipresunzioni generiche, e, dall’altro, più in generale, il difetto di proporzionalità dellamisura di prevenzione patrimoniale disposta nei confronti della ricorrente in assenzadi un collegamento sufficientemente diretto tra i beni oggetto di ablazione eun’attività illecita ad essa, anche solo indirettamente, riferibile.Entrambe le questioni pongono temi di sistema che devono esserepreliminarmente affrontati.In particolare, con la seconda questione, che fa riferimento anche all’art. 1 delProtocollo addizionale della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e allagiurisprudenza della Cedu, s’intende sostenere che le misure ablative sulpatrimonio, pur potendo perseguire finalità di prevenzione e di contrasto allacriminalità, devono rispettare un giusto equilibrio tra l'interesse pubblico perseguitoe la tutela dei diritti fondamentali del singolo e ciò in particolare quando la misuraincide su soggetti non destinatari dell'accertamento di pericolosità.Indi si reclama che in tale prospettiva la confisca può ritenersi compatibile conl'art. 1 del Protocollo addizionale solo se fondata su un rapporto di proporzionalità esu un collegamento sufficientemente diretto tra il bene ablato e un'attività illecita esu tale presupposto si lamenta che nel caso di specie la Corte di appello avrebbeomesso di valutare la proporzionalità della misura rispetto alla posizione dellaricorrente, nonché di considerare se l'ablazione integrale dei beni fosse necessaria egiustificata in funzione preventiva. In ottica difensiva, l'assenza di un siffattoaccertamento individualizzato avrebbe trasformato la confisca di prevenzione in unamisura sostanzialmente punitiva applicata anche nei confronti di un soggettoestraneo all'attività illecita. Tale approccio si porrebbe in contrasto con i principielaborati dalla giurisprudenza convenzionale secondo cui la confisca non puòrisolversi in una sanzione patrimoniale generalizzata fondata su presunzioni o suautomatismi derivati ma deve essere sorretta da una motivazione che dimostri lanecessità e la proporzionalità dell'intervento ablativo in relazione alla posizione delsingolo interessato.Illuminante è al riguardo la citata pronuncia delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] che,nell’esaminare la questione ad essa sottoposta relativa alla latitudine dell’azione delterzo interessato, ha approfondito aspetti inerenti all’inquadramento delle misure diprevenzione che hanno indubbio rilievo rispetto al caso di specie.In particolare, quanto alle misure patrimoniali, la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] haricordato che la Consulta (sentenza n. 24 del 2019) non ha mancato dipuntualizzare come «pur non avendo natura penale, sequestro e confisca diprevenzione restano peraltro misure che incidono pesantemente sui diritti diproprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. addiz. CEDU)». Esse dovranno, pertanto,soggiacere al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDUsubordinano la legittimità di qualsiasi restrizione dei diritti in questione, tra cui -segnatamente -: a) la loro previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) chepossa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenzadella Corte EDU sui requisiti di qualità della "base legale" della restrizione, diprevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU);b) la necessità della restrizione rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot.addiz. CEDU) e, pertanto, la proporzione rispetto a tali obiettivi, requisito di sistemaanche nell'ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblicaautorità incidente sui diritti dell'individuo, alla luce dell'art. 3 Cost.; c) l'applicazionequale esito di un procedimento che - pur non dovendo necessariamente conformarsiai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per ilprocesso penale - rispetti tuttavia i canoni generali di ogni "giusto" processogarantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU,nel suo "volet civil"), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa(art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta.Da tutto ciò può trarsi – si precisa nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] - che l'azione diprevenzione, che si esprime attraverso una "proposta" formulata ai sensi degli artt.5 e 17 del d.lgs. n. 159 del 2011, mira all'applicazione di determinate misure neiconfronti di soggetti che rispondano a requisiti di pericolosità o il cui patrimoniorisulti in tutto o in parte frutto di non giustificato accumulo, derivante proprio daquelle condizioni soggettive, riconducibile a condotte illecite o legalmente presuntetali. La regiudicanda di prevenzione, dunque, è a soggetto e oggetto definiti.Da qui, dunque – come sottolineano le Sezioni Unite - già un primo esignificativo corollario che assume rilievo ai fini del giusto inquadramento dellecensure difensive: 1) il destinatario della misura di prevenzione è parte necessaria(e ineludibile) del procedimento di prevenzione, tanto se esso abbia ad oggettol'applicazione di una misura di prevenzione personale, quanto se esso concernal'applicazione di una misura di carattere patrimoniale; 2) diversa è invece laposizione del terzo – affermano le Sezioni Unite - quale parte solo eventuale.Ne discende, pertanto – osservano le Sezioni Unite - che l'interesse del terzoa prendere parte al giudizio di prevenzione non può che risiedere nella scelta ditutelare nell'ambito di tale sedes il proprio interesse a dimostrare l'effettivatitolarità del bene di cui si assume la fittizietà (ed ulteriori elementi di sostegno atale conclusione le Sezioni Unite traggono dalla recente decisione della Corte EDU,20/01/2025, Garofalo e altri c. Italia che ha, a sua volta, osservato che la misuraablatoria in argomento assolve ad una funzione di prevenzione in senso generale,tesa a far comprendere che "il crimine non paga". Intento, questo, peraltro nondirimente agli effetti della individuazione della natura della confisca, in quantoindifferentemente presente tanto nelle misure di carattere punitivo che in quelle cheperseguono obiettivi diversi).per individuare la natura non punitiva della confisca è, invece, la sua funzioneripristinatoria (pag. 22 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] che rimanda a § 126-133 dellapronuncia Cedu). In proposito si osserva che la misura in questione presenta varielementi che la rendono comparabile alle misure (civili) volte ad impedirel'arricchimento ingiustificato, piuttosto che alle sanzioni di natura penale.Lo scopo della confisca è, infatti, quello di rimuovere dal circuito economicolegale beni acquisiti illecitamente.Sicché il nucleo portante della misura finisce per ruotare attorno al bene, dicui è presunta l'origine illecita, piuttosto che alla persona, come d'altra partetraspare dalla circostanza che la confisca, a certe condizioni, può essere dispostaanche nei confronti di beni appartenenti a terzi che li abbiano ereditati o acquistati.In definitiva lo scopo precipuo perseguito è quello di impedire l'arricchimentoingiusto.Di conseguenza la confisca – sottolineano le Sezioni Unite - ha naturaripristinatoria e non punitiva («restorative and not punitive nature»). Ciò postulauna correlazione necessaria tra il quadro patrimoniale preesistente all'ablazione e lasua riconduzione a legalità, attraverso (e nei limiti) della confisca.Risultando dunque la funzione peculiare della confisca di prevenzione quellaripristinatoria che in quanto tale mira ad eliminare dal circuito lecito il beneacquisito illecitamente – e ciò di là della sua apparente intestazione – sanzionandol’arricchimento ingiustificato, rectius illecito, non può che derivarne che, adifferenza di quanto assume la difesa col secondo motivo di ricorso, nessunadifferenziazione può operarsi, sul piano della proporzionalità del sacrificio, in favoredel terzo intestatario fittizio del bene acquisito illecitamente (anche perché unavolta accertata l’intestazione fittizia il bene è da ritenere del proposto); né tantomeno potrebbe assumere un qualche rilievo il difetto di un collegamentosufficientemente diretto tra il bene ablato e un’attività illecita riconducibile al terzointestatario laddove per definizione il terzo interessato è tale proprio perchésoggetto estraneo all’attività illecita che è quella che di per sé rileva.I parametri elaborati con orientamento costante da questa Corte sono – non acaso – i seguenti: la c.d. correlazione temporale, in base alla quale la misura puòaggredire solo i beni acquisiti durante il periodo in cui il proposto hapresumibilmente commesso reati lucro-genetici; il rapporto di proporzione traprofitti illeciti e il valore dei beni da confiscare (cfr. in tal senso anche Corte cost.,sent. n. 24 del 2019).Il rapporto di proporzione con l’interesse pubblico perseguito, rispetto allemisure di prevenzione è insito, a monte, nel sistema, nella misura in cui questorichiede determinate specifiche condizioni previsionali, prima tra tutte la qualitàdella "base legale" della restrizione di prevedere la futura possibile applicazione ditali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU) e la necessità della restrizione rispetto ailegittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU) e, pertanto, la proporzionerispetto a tali obiettivi, requisito di sistema anche nell'ordinamento costituzionaleitaliano per ogni misura della pubblica autorità incidente sui diritti dell'individuo.Il rapporto di proporzione con l’interesse pubblico, già a monte stabilito dallegislatore anche convenzionale, non si misura, pertanto, rispetto al caso specifico,che attiene piuttosto al rapporto tra profitto illecito e valore dei beni nell’ottica,appunto, dell’indicato rispristino.In altri termini, la confisca di prevenzione vede - proprio per soddisfare la suafunzione - patrimonio di sospetta origine illecita e proposto legati fra loro da unacorrispondenza biunivoca, rispetto alla quale il terzo fittizio intestatario assume unaqualità eventuale ed accessoria, in quanto, in presenza dei relativi presupposti,l'azione di prevenzione è destinata a prevalere sulla titolarità apparente dei benioggetto di confisca (così nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] alle pagg. 22 e 23).Sicché ulteriore logico corollario che se ne può trarre – spiegano le SezioniUnite - è che, “soltanto ove l'intestatario che si assume fittizio rivendichi la propriaqualità di titolare effettivo dei beni, la sua qualità di proprietario reale puòlegittimare il suo "intervento" nel procedimento di prevenzione, secondo le linee enei limiti tratteggiati dall’art. 23 del codice antimafia”.Il terzo che si assume intestatario fittizio del bene oggetto di confisca èlegittimato ad intervenire nel procedimento di prevenzione solo per rivendicare laqualità di proprietario effettivo del bene oggetto di ablazione perché solo in tal casoè titolare di una situazione astrattamente meritevole di tutela secondol'ordinamento. Il suo interesse sussiste in termini di "concretezza" e "attualità"laddove mediante l'impugnazione si miri ad ottenere l'annullamento della confiscacon riferimento alla fittizietà dell'intestazione e il riconoscimento della propriaposizione giuridica qualificata.Di conseguenza, concludono le Sezioni Unite – dopo aver passato in rassegnaanche ulteriori norme convenzionali e direttive dell’Unione Europea - che l'interessedel terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella richiesta diriconoscimento della proprietà effettiva del bene di cui il provvedimento impugnatoassume l'intestazione fittizia al terzo stesso (escludendo anche che il terzo possacontestare la datazione dell'acquisto del bene, perché laddove una simileprospettazione sia unicamente volta ad espungere il bene dall'area della pericolositàdel proposto, essa finisce per ridondare in un'inammissibile intervento adadiuvandum della posizione del proposto).Ciò nondimeno al terzo nell’ambito suo proprio, di propria pertinenza cioè,precisano le Sezioni Unite, deve essere riconosciuto appieno l’esercizio del diritto didifesa, come sancito anche a livello sovranazionale.Non hanno mancato, al contempo, di precisare le Sezioni Unite che ladomanda attraverso la quale il terzo rivendica la titolarità effettiva del bene deveperò essere accompagnata dalla specificazione degli elementi che fondano il suodiritto e che in via diretta e immediata comprovano la propria titolarità non fittizia.Al contrario, la contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presuppostiper l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti delproposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbe sorretta da uninteresse di mero fatto, derivante indirettamente dall'esito della proceduraprincipale, cui l'ordinamento non attribuisce rilievo giuridico alla luce delleconsiderazioni in precedenza svolte.La corretta perimetrazione della legittimazione e dell'interesse che fondanol'intervento del terzo nel procedimento di prevenzione patrimoniale hanno indotto leSezioni Unite a soffermarsi anche sugli oneri probatori che gravano sul terzo al finedi confutare la fittizietà dell'intestazione, che pure è opportuno riportare tenutoconto del tenore delle cesure difensive.Hanno precisato le Sezioni Unite che al riguardo resta fermo che, in tema disequestro e confisca di beni intestati a terzi correlati all'applicazione di misure diprevenzione, incombe sull'accusa l'onere di provare, sulla base di elementi fattualiconnotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza disituazioni idonee ad avallare concretamente il carattere puramente formale di dettaintestazione, e, corrispondentemente, la disponibilità effettiva dei beni da parte delproposto. Ciò in quanto - laddove non operino le presunzioni di fittizietà, pursempre relative, di cui al secondo comma dell'art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011 - deveapplicarsi la disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni incapo al soggetto proposto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 d.lgs. cit.,secondo cui il Tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cuiconfronti è stata presentata la proposta «risulta» poter disporre direttamente oindirettamente (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528 -01; Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto,che richiama, sul tema, Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, Battaglia, Rv. 249364 -01). Il primo passaggio della catena dimostrativa della scissione tra titolaritàformale del bene e impiego delle risorse, inerendo ai presupposti applicativi dellamisura ablatoria, spetta sempre alla pubblica accusa (ex multis, Sez. 2, n. 18569del 12/03/2019, Pisani, non mass.; Sez. 1, n. 13375 del 20/9/2017, dep. 2018,Brussolo, Rv. 272703 - 01). Il terzo, infatti, per definizione, non è il soggettoportatore di pericolosità. Egli, invece, ha un onere di allegazione che consiste nelconfutare la tesi accusatoria, secondo la quale egli è un mero intestatario formale,ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nellasua esclusiva disponibilità.E rispetto a tale thema probandum – sottolineano le Sezioni Unite – “il dirittodi difesa del terzo non incontra limitazioni di sorta allorché l'indicazione probatoriasia volta a contestare le circostanze indotte dall'accusa che riverberano sul fattocostitutivo del diritto fatto valere. L'ambito di allegazione da riconoscersi al terzodeve essere il più ampio possibile, altrimenti rendendosi privo di contenuto il dirittoazionabile, e deve comprendere tutti i fatti positivi anche contrari o presuntivirispetto a quelli su cui si fonda la ritenuta disponibilità del bene in capo al proposto.Non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iure proprio econ esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti delproposto, l'acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenzaindiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene chel'intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno”.“E a tale fine” – si legge nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] – “sarà la dialettica delprocesso, con il dispiegarsi del contraddittorio, a consentire di ricostruire in manieraesaustiva le vicende relative all'intestazione o al trasferimento del bene al terzo,tenendosi necessariamente conto della specificità di ogni vicenda che, in ragionedella natura assai variegata che le contraddistingue, non potrà che formare oggettodi un attento scrutinio riservato al giudice del merito”. Aggiungono le Sezioni Unite“[i]n un giudizio che coinvolge la proprietà, uno dei diritti fondamentali del sistemagiuridico italiano e convenzionale emerge, infatti, nitida la necessità di unaccertamento esaustivo che, in ossequio anche al principio di effettività del diritto didifesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi probatori e si fondi su un quadrocircostanziato che renda legittima e proporzionata la privazione, nei confronti delproposto e dei terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare, deiprofitti derivanti da attività criminali”.Risulta chiaro, secondo il Collegio, che le due posizioni, quella del proposto edel terzo interessato, trattandosi in entrambi i casi di accertamento che incide suldiritto di proprietà, sono accumunate sul piano della verifica giudiziale nel senso chela posizione di terzo interessato non implica di per sé un atteggiamento accertativomaggiore e diverso. Sono piuttosto i rispettivi ambiti applicativi di riferimento adincidere sull’oggetto dell’accertamento.3.2.Ed è proprio rispetto alla dialettica sviluppatasi nel caso di specie, comeampiamente illustrata nel provvedimento impugnato anche con riguardo all’aspettospecifico della incapacità reddituale della ricorrente, che difetta un adeguatoconfronto da parte del ricorso in scrutinio. In particolare, il primo motivo lamentagenericamente la mancanza di un adeguato accertamento dell’autonomiapatrimoniale della ricorrente, senza tuttavia operare un effettivo confronto con laesaustiva motivazione del provvedimento impugnato sulla incapacità economicadella ricorrente (di cui si è già sopra fatto cenno esaminando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]).Motivazione che in alcun modo riflette i canoni dell’apparenza argomentativa, laquale, come già sopra detto, al pari dell’assenza di motivazione, può integrare ilvizio della violazione di legge rilevante in materia di misure di prevenzione.Sicché, in definitiva, quanto argomenta la ricorrente col primo motivo diricorso, pur non eccedendo, a rigore, i limiti indicati dalla Sezioni Unite riguardo all’interesse del terzo interessato, deve ritenersi inammissibile sotto il profilo dellagenericità.Quanto, infine, agli argomenti di cui al secondo motivo, della loro manifestainfondatezza, e di inconferenza ai fini che occupano, si è già detto attraversol’esegesi di sistema come emergente dalla stessa pronuncia delle Sezioni UnitePutignano, sopra riportata.4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità deiricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 14557/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris