CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06371/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]. 547 C.P.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P.CONDELLO Consigliera A d. 12 / 02/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 9785 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9785del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoFabio [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80S12 B519D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Presi- dente del Consiglio di Amministrazione, legale rappre- sentante pro tempore rappresentatae difesa, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocatiIda Campanella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73S61 L113V) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRNLCN 61R29 C632N) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cam- pobasson. 29/2021, pubblicata in data 1° febbraio 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il Comune di Campomarinoha agito in giudizio nei confronti d el suo istituto tesoriere, Banca di [OSCURATO:PERSONA]- tina Soc. C oop. , per ottenere il risarcimento del danno che Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 24 assume essergli stato da questa causato in conseguenza delle dichiarazioni rese, quale terza pignorata, in un procedimento di espropriazione presso terzi, che avrebbero condotto all’asse- gnazione di somme non pignorabiliin favore di un suo creditore. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Larino, che, pur avendo ritenuto sussistente la dedotta condotta illecita della banca, ha giudicato insufficiente la prova del danno in concreto subito dall’ente locale. La Corte d’appello di Campobasso, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla banca convenuta, ha invece escluso anche la condotta illecita di quest’ultima, per tale diversa ra- gione confermando il rigetto della domanda, con conseguente assorbimento dell’appello proposto, in via principale, dal Co- mune di Campomarino relativamente alla sussistenza del danno. Ricorre il Comune di Campomarino, sulla base di un unicomo- tivo. Resiste con controricorso laBanca di C redito C ooperativo S an- gro [OSCURATO:PERSONA]. Coop.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e/o falsa applicazionedell’ art. 547 cpc. V iolazione e/o falsa appli- cazione dell’ art. 159 d.lgs. 267/2010 . Errata e distorta inter- pretazione dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassa- zione, sez.III, con sent. n. 12259 del 27 maggio 2009. I mpu- gnabilità della sentenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, co. 1 n.3), c.p.c.». Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 24 Secondo l’ente ricorrente, la corte d’appello si sarebbe disco- stata dai principi di diritto applicabili nella fattispecie che, a suo avviso sarebbero i seguenti: «1) non rileva che il debitore com- paia o no nella udienza stabilita per la dichiarazione del terzo e che vi sollevi o no questioni circa la pignorabilità delle somme esistenti presso il tesoriere; 2) il tesoriere ha l’onere di dichia- rare ogni fatto rilevante ai fini dell’accertamento della pignora- bilità –riguardi la delibera di destinazione delle somme agli im- pieghi protetti o gli altri pagamenti – e, in presenza di conte- stazioni da parte del creditore, può essere richiesto dal giudice di documentarli; 3) è sulla base di tale dichiarazione e della documentazione presentata dal tesoriere, e se del caso dal cre- ditore procedente, che il giudice dell’esecuzione riterrà esistenti le condizioni cui si ricollega l’effetto di impignorabilità e la con- seguente nullità del pignoramento ovvero le riterrà non esi- stenti, facendo luogo alla assegnazione delle somme pigno- rate». Il ricorso è infondato, anche se la sentenza impugnata, il cui dispositivo finale è conforme a diritto, richiede alcune correzioni ed integrazioni della motivazione. 2. È opportuno, preliminarmente, riportare i fatti che hanno dato luogo alla presente controversia. 2.1L’istituto tesoriere del Comune di Campomarino, terzo pi- gnorato in un procedimento esecutivo promosso contro l’ente locale ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c. , in sede di dichiara- zione di quantità (anche all’esito delle successive integrazioni e precisazioni di quella originariamente resa), si è limitato a dare atto al giudice dell’esecuzione della sussistenza di un saldo at- tivo sul conto di tesoreria e dell’avvenuto vincolo delle somme pignorate, senza precisare se ed in quali termini tali somme fossero soggette ai limiti di disponibilità derivanti dalle delibe- razione adottate e notificate dall’ente locale ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. (decreto legislativo n. 267 del 2000), il quale Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 24 prevede quanto segue: «1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti ese- cutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 2. Non sono sog- gette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:a) pagamento delle retribuzioni al personale dipen- dente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi suc- cessivi;b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbliga- zionari scadenti nel semestre in corso;c) espletamento dei ser- vizi locali indispensabili.3. Per l’operatività dei limiti all’esecu- zione forzata di cui al comma 2 occorre che l’organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.4. Le procedure esecutive even- tualmente intraprese in violazione del comma 2 non determi- nano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere. 5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure di cui all’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell’attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3». 2.2Il tribunale, in primo grado, ha ritenuto sussistere l’ ina- dempimento contrattuale dell’istituto tesoriere, in relazione alla convenzione di tesoreria, per non avere reso una dichiarazione di quantità precisa e completa, in quanto priva dei necessari riferimenti a tutte le circostanze aventirilevanza al fine dell’ac- certamento della pignorabilità delle somme di denaro esistenti Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 24 sul conto di tesoreria, ai sensi dell’art. 159 del T . U . E . L. . Ha, però, ugualmente rigettato la domanda del comune, ritenendo insufficiente la prova del danno, per non essere stato dimo- strato il pregiudizio concreto subitodall’ente, ovvero , in parti- colare,la specificazione dei debiti non pagati e dei servizi co- munali essenziali, ai sensi dell’art. 159, co. 2, T.U.E.L., non pre- stati a causa ed in conseguenza dell’assegnazione della somma pignorata. 2.3 Il comune ha proposto appello ( in via principale ) soste- nendo che avrebbe dovuto ritenersi sussistente la prova del danno, in quanto le somme assegnate erano state pagate dall’istituto terzo tesoriere alla creditrice procedente immedia- tamente dopo l’assegnazione e, successivamente, era stato ca- ducato il titolo esecutivo, ma non era ormai possibile ottenere la restituzionedegli importi assegnati, a causa dell’insolvibilità dell’assegnataria. Di conseguenza, se le somme in questione non fossero state assegnate, sarebbe stato evitato il danno, consistente nel relativo esborso non dovuto. L’istituto tesoriere ha,invece, impugnato la decisione di primo grado (in via incidentale) sostenendo, tra l’altro, che dovesse in radice escludersi il suo inadempimento contrattuale per aver reso una dichiarazione di quantità imprecisa o incompleta, in quantoesso non sarebbe affatto tenuto a fare menzione delle somme eventualmente impignorabili, in tale dichiarazione, do- vendo essere l’ente locale a proporre le opportune azioni giudi- ziarie per far valere detta impignorabilità. 2.4La corte d’appello ha ritenuto pregiudiziale ed assorbente l’esame dell’impugnazione incidentale dell’istituto tesoriere, che ha accolto. Richiamando i principi di diritto espressi in due precedenti di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977 –01; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608376 - 01) , ha affermato che l’istituto Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 24 tesoriere dell’ente locale, quale terzo pignorato nell’espropria- zione dei crediti dell’ente locale, ha l’obbligo di fornire al giudice dell’esecuzione, in sede di dichiarazione di quantità, tutti gli ele- menti utili in suo possesso ai fini della valutazionedella pigno- rabilità delle disponibilità esistenti sul conto di tesoreria, ma solo nel caso in cui nella procedura esecutiva non si sia costi- tuito lo stesso ente locale o, comunque, in caso di mancata contestazione,da parte di quest’ultimo della suddetta pignora- bilità. Poiché, invece, nella specie,il debitore Comune di Cam- pomarino si era costituito e aveva anche proposto opposizione, deducendo proprio l’impignorabilità delle somme esistenti sul conto di tesoreria, doveva escludersi la sussistenza di tale ob- bligo e, di conseguenza, il dedotto inadempimento negoziale dell’istituto tesoriere. Tale ultima affermazione non è conforme a diritto. 3.In base alla costante giurisprudenza di questa Corte (e, in primo luogo, proprio in basea quanto affermato nei precedenti richiamati dalla corte d’appello nella sentenza impugnata, cor- rettamente interpretati), l’istituto tesoriere, in sede di dichiara- zione di quantità, ha non solo l’onere, ma il preciso obbligo giu- ridico di specificare, oltre alle somme giacenti sul conto di te- soreria, se vi siano delibere di vincolo emesse dall’ente locale ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L., il loro preciso oggetto, l’im- porto vincolato ai fini indicati e la data di notificazione delle stesse. In altri termini, il tesoriere è senz’altro tenuto a fornire al giu- dice dell’esecuzione tutti gli elementi utili a consentirgli l’even- tuale rilievo di ufficio dell’impignorabilità delle somme oggetto dell’azione esecutiva dei creditori, ai sensi della normaindicata, che tale rilievo officioso impone espressamente (cfr., in parti- colare, la massima tratta da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977 – 01 , cui risulta conforme quella di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009 , Rv. Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 24 608376 –01 : « i n tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il te- soriere, questi, in quanto ausiliare del giudice, ha il dovere di precisare nella dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. se esi- stono presso di lui somme di cui è debitore verso l’ente locale, nonché quale ne è la condizione in rapporto alla delibera di de- stinazione a lui notificata ed ai pagamenti successivi»). 3.1 È, pertanto, certamente e manifestamente infondata , in primo luogo, la tesi della banca controricorrente secondo la quale, addirittura, il tesoriere dell’ente locale potrebbe, di re- gola, limitarsi a dichiarare l’esistenza, sul conto di tesoreria, delle somme pignorate dal creditore e ad imporre il vincolo su di esse, senza indicare al giudice dell’esecuzione le eventuali deliberazioni dell’ente , adottate e notificate ai sensi dell’art. 159del T.U.E.L., e tutti gli altri elementi utili in suo possesso ai fini della valutazione della pignorabilità delle giacenze del conto di tesoreria. 3.2In proposito, depongono varie considerazioni (in massima parte già ampiamente e meglio espresse nelle motivazioni dei richiamati precedentidel 2008 e 2009, il cui senso effettivo non pare essere statocorrettamente inteso dalla corte d’appello , ed ai quali si fa rinvio per quanto possa occorrere). 3.2.1In primo luogo, si deve tener conto della circostanza che la legge prevede espressamente l’obbligo per il giudice dell’ese- cuzione di procedere al rilievo di ufficio della eventuale impi- gnorabilità, il che richiede, quanto meno , che gli siano noti i dati rilevanti a tal fine, i quali possono essere forniti, almeno in prima battuta, solo dal tesoriere terzo pignorato, specie in man- canza di costituzione del debitore. 3.2.2Inoltre, il comma 4 dell’art. 159 del T.U.E.L. prevede che «le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limita- zioni all’attività del tesoriere»: in base alla disposizione in Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 24 esame, sembrerebbe addirittura che il tesoriere non debbaaf- fattoapporre il vincolo di cui all’art. 546 c.p.c. sulle somme di cui al conto di tesoreria, in caso di procedure esecutive azionate su somme impignorabili, il che significa che lo stesso non può affatto ritenersi estraneo alla valutazione dei presupposti di detta impignorabilità ma, al contrario, deve verificare se il vin- colo di impignorabilità sussista, quanto meno in base agli atti in suo possesso.Onde, di tanto certamente deve dare conto al giudice dell’esecuzione, in sede di dichiarazione di quantità. 3.2.3 Nel medesimo senso depone, infine, l’obbligo dell’ente locale, previsto dal comma 3 dell’art. 159 del T.U.E.L., di noti- ficare preventivamente, ogni semestre, al tesoriere, le delibere di vincolo: tale notificazione ha l’evidente scopo di rendere edotto il tesoriere dei vincoli di impignorabilità, affinché possa valutare esso stesso se vi siano somme pignorabili su cui ap- pore il vincolo di cui all’art. 546 c.p.c., in caso di pignoramento. 3.3Non vi sono dubbi, pertanto , che l’istituto tesoriere abbia l’obbligo di rendere una dichiarazione completa al giudice dell’esecuzione, con la precisazione di tutti gli elementi a sua conoscenza che possano avere rilievo ai fini della pignorabilità delle somme giacenti presso di luie che, in mancanza, la sua dichiarazione non potrà in nessun caso ritenersi precisa, cor- retta e completa, con tutte le conseguenze del caso in ordine alla sua responsabilità nei rapporti con l’ente locale, in base alla convenzione di tesoreria. Tanto discende dal peculiare regime delle somme oggetto del rapporto di tesoreria, la cui eventuale impignorabilità è rileva- bile di ufficio per la finalità pubblicistica impressa al denaro: può, anzi, reputarsi rientrare nei doveri assunti dal tesoriere unico dell’ente locale territoriale, in quanto connaturato al dili- gente espletamento delle sue incombenze istituzionali, l’obbligo di attenta valutazione dei presupposti di libera disponibilità o, al contrario, di impignorabilità delle somme gestite nel servizio Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 24 di tesoreria, nonché di cooperazione col giudice dell’esecuzione nella prospettazione piena e puntuale dei relativi elementi. 4.È opportuno effettuare alcune ulteriori precisazioni in ordine all’oggetto e al contenuto della dichiarazione di quantità che deve rendere l’istituto tesoriere dell’ente locale in sede di pi- gnoramento presso terzi contro l’ente. 4.1L’eventuale mera dichiarazione d e l terzo tesoriere , al giu- dice dell’esecuzione,di avere apposto il vincolo su determinate somme giacenti sul conto di tesoreria, in mancanza di ulteriori chiare, dettagliate e complete specificazioni sull’esistenza di tutte le circostanze di fatto che gli siano note in relazione ai possibili vincoli di impignorabilità, costituisce, di regola , una violazione degli obblighi dell’istituto tesoriere. 4.2 Fa però eccezione il caso in cui tale dichiarazione derivi semplicemente dalla circostanza che vi siano sul conto di teso- reria somme eccedenti quelle vincolate in base alle delibera- zioni adottate dall’ente locale ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. e, quindi, certamente non soggette ai relativi limiti di pignora- bilità (in misura quanto meno pari all’oggetto del pignora- mento): in tal caso, la dichiarazione di quantità può essere resa in senso positivo, con riguardo a tali somme, a prescindere, quindi, dai vincoli di pignorabilità sussistenti sulle somme og- getto delle deliberazioni di vincolo di destinazione, che non hanno pertanto alcun rilievo concreto. 4.3Peraltro, nella prassi, possono sussistere ragionevoli dubbi sull’effettiva pignorabilità delle somme giacenti sul conto di te- soreria, in quanto tale pignorabilità dipende anche da circo- stanze che potrebbero non essere note al tesoriere. È il caso, ad esempio , della eventuale emissione , da parte dell’ente locale, di mandati di pagamento per titoli non vinco- lati,dopo la notificazione della deliberazione semestrale di vin- colo, senza il rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle relative fatture, che rende inefficace ogni vincolo, a seguito Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 24 della pronuncia della sentenza del la Corte costituzionale 4 - 18 giugno 2003 n. 211, che ha dichiarato l’illegittimità costituzio- nale dell’art. 159, commi 2, 3 e 4, «nella parte in cui non pre- vede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione se- mestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronolo- gico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso». Quando tali ragionevoli dubbi abbiano rilievo concreto ai fini dell’esito dell’azione esecutiva, in quanto non esistono sul conto di tesoreria disponibilità eccedenti quelle oggetto delle delibe- razioni di vincolo di destinazione notificate dall’ente locale, come tali liberamente pignorabili, in misura sufficiente alla sod- disfazione del creditore,si ritiene, pertanto, generalmente pos- sibile per il terzo tesoriere, fornire una dichiarazione di quantità articolata, onde evitare di restare incolpevolmente esposto al rischio di doppi pagamenti. In tal caso, si ammette, cioè, che il tesoriere, dettagliatamente indicate e documentate tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini della pignorabilità e, in particolare, specificamente detta- gliatele somme esistenti sul conto di tesoreria e richiamate le delibere di vincolo notificategli dall’ente locale ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L., con le relative date e con il relativo oggetto, possa comunque assoggettare al vincolo di cui all’art 546 c.p.c. gli importi pignorati, a mero titolo cautelativo(nonostante l’ap- parente contrario disposto dell’art. 159, comma 4, T.U.E.L.), per il caso in cui il vincolo di impignorabilità fosse ritenuto Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 24 inefficace, questione di diritto che spetta al giudice dell’esecu- zione valutare. 4.4 Pur potendosi ritenere legittima tale prassi, resta fermo, anzi, deve a maggior ragione affermarsi, in tal caso, l’obbligo, per l’istituto tesoriere, di dichiarare e precisare tutte le circo- stanze di fatto rilevantiai fini della pignorabilità, fornendone al giudice dell’esecuzione anche il riscontro documentale, quanto meno se richiesto e nei limiti del possibile, quale ausiliario dello stesso giudice. 4.5 Ne consegue che, a una dichiarazione meramente “ posi- tiva”del tesoriere, di avvenuto vincolo delle somme pignorate ai sensi dell’art. 546 c.p.c.,senza alcuna ulteriore precisazione sulleeventuali circostanze di fatto rilevanti ai fini della pigno- rabilità, in rapporto all’art. 159 del T.U.E.L.,non può attribuirsi altro significatoche quello (implicito ma inequivocabile , in rela- zione al già richiamato obbligo di completa informazione del giudice dell’esecuzione sui fatti utili ai fini della valutazionedella pignorabilità del denaro oggetto del rapporto di tesoreria) di attestazione dell’esistenza, sul conto di tesoreria,di somme li- beramente pignorabili per un importo almeno pari a quello del pignoramento, ciò che può derivare, alternativamente: a)dalla radicale inesistenza di delibere di vincolo di destina- zione notificategli d a ll’ente locale ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L.; b) dall’esistenza, sul conto di tesoreria, di disponibilità di somme eccedenti quelle oggetto delle delibere di vincolonotifi- cate, sufficienti a coprire l’intero importo pignorato. 5.In base a quanto sin qui chiarito, dev ono , poi, ricostruirsi i presuppostidella eventuale responsabilità risarcitoria nei con- fronti dell’ente locale, dell’istituto tesoriere che renda una di- chiarazione di quantità incompleta(per avere omesso di riferire di delibere di vincolo o di altre circostanze rilevanti ai fini della pignorabilità delle somme presso di lui giacenti) e/o imprecisa, Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 24 in quanto non corrispondente al vero (per avere dichiarato di procedere al vincolo, senza ulteriori specificazioni, delle somme pignorate, quindi per averle implicitamente dichiarate libera- mente pignorabili, mentre esse non lo erano). 5.1 In tali ipotesi, l’istituto certamente viola un obbligo deri- vante dalla convenzione di tesoreria e dalla legge e di tale vio- lazione deve, in astratto, rispondere nei confronti dell’ente lo- cale. La sua eventuale responsabilità risarcitoria, che va fatta valere al di fuori dei rimedi propri del processo esecutivo in cui ha luogo la dichiarazione di quantità,richiede peraltro, come è ov- vio in base ai principi generali, anche la deduzione e la prova del relativo danno: richiede,cioè, che sia allegato e dimostrato chela dichiarazione incompleta e/o non corrispondente al vero abbia determinato, in concreto, l’assegnazione in favore del creditore di somme effettivamente non pignorabili. 5.2Solo in tale ultimo caso, la responsabilità del tesoriere de- terminerà l’obbligo di riconoscere ancora come dovuto, in fa- vore dell’ente locale, nell’ambito del rapporto di tesoreria, l’im- porto dichiarato pignorabile e assegnato, ma che invece non era tale, cioè, l’importo vincolato (e assegnato) nonostante il divieto di cui all’art. 159 del T.U.E.L. ( la responsabilità potrà eventualmente estendersi anche all’ulteriore danno derivante dalla mancata erogazione dei servizi pubblici per cui erano stati apposti i vincoli, se sia dimostrato che l’assegnazione delle somme ha impedito di erogarli, nonché le conseguenze dan- nose di tale mancata erogazione, ma, diversamente da quanto ha ritenuto il giudice di primo grado, la questione non rileva nella presente fattispecie, per quanto si dirà). 5.3 In tutti i casi, peraltro, occorre che l’ente locale, laddove assuma che il tesoriere abbia reso una dichiarazione di quantità incompleta o non corrispondente al vero, in violazione dell’art. Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 24 159 del T.U.E.L., e ne chieda la condanna al risarcimento del danno in proprio favore,dimostri: a)il danno, e cioè, quanto meno, che le somme dichiarate prive di vincoli di impignorabilità e, di conseguenza, assegnate dal giudice dell’esecuzione sulla base della dichiarazione dell’isti- tuto tesoriere, fossero invece effettivamenteimpignorabili , sic- ché l’assegnazione disposta a seguito della dichiarazione abbia comportato la sottrazione di quel denaro dagli scopi cui era de- stinato in ragione della impignorabilità; b)il nesso di causa tra l’inadempimento del tesoriere eil danno, cioè che la dichiarazione inesatta o incompleta dell’istituto sia stata l’effettiva causa dell’assegnazione delle somme impigno- rabili. 5.4 È, del resto, appena il caso di osservare (con riguardo al profilo sub a) che, in mancanza dell’assegnazione di somme impignorabili, non vi sarebbe alcun danno (tanto meno ingiu- sto) per l’ente locale, in quanto l’assegnazione delle somme pi- gnorabili in favore del creditore munito di titolo esecutivo nei confronti dell’ente stesso è un evento del tutto conforme a di- ritto e non può in nessun caso costituire un danno risarcibile. 6.I principi generali di diritto sin qui esposti in rela zione ai ne- cessari caratteri di completezza, verità e precisionedella dichia- razione di quantitàche deve rendere, in sede di pignoramento presso terzi,l’istituto tesoriere di un ente locale, derivando di- rettamente dalla legge e dalla convenzione di tesoreria, deter- minano un pr eciso obbligo dello stesso, che certamente non può venir menoe neanche può muta re il suo oggetto in virtù della condotta processuale dell’ente locale debitore. Dunque, tale obbligo sussistesempre, anche laddove l’ente lo- cale si sia costituito nel processo esecutivo ed anche laddove abbia eventualmente proposto opposizione al fine di far valere l’impignorabilità delle somme giacenti sul conto di tesoreria. Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 24 In tale ultimo caso, peraltro, le omissioni o imprecisioni della dichiarazione di quantità resa dall’istituto terzo tesoriere in or- dine alle circostanze di fatto utili ai fini della valutazione dell’eventuale impignorabilità delle disponibilità del conto di te- soreria, possono finire per essere in concreto irrilevanti ai fini della eventuale emissione delprovvedimento di assegnazione, cioè nella eventuale determinazionedell’evento effettivamente dannoso per l’ente locale (che, come già chiarito, consiste nell’assegnazione di somme effettivamente impignorabili). 6.1Laddove le circostanze di fatto rilevanti ai fini dell’accerta- mento della pignorabilitàrisultino allegat e dallo stesso ente lo- cale,infatti, sarà il giudice dell’esecuzione, in prima battuta e in sede sommaria, nonché il giudice dell’opposizioneesecutiva, in sede contenziosa ed in via definitiva, a stabilire se sussista o meno la suddetta pignorabilità, tenuto anche conto delleeven- tuali ulteriori difese del creditore procedente. 6.2 V a, in proposito, ribadito che, secondo la costante giuri- sprudenza di questa Corte, cui va senz’altro data piena conti- nuità, l’ente debitore è l’esclusivo legittimato a proporre l’ op- posizioneall’esecuzione volta a far valere l’impignorabilità delle somme assoggettate ad espropriazione(ex multis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 –01; Sez. 3, Sentenza n. 387 del 11/01/2007, Rv. 595611 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 18/02/2014, Rv. 630151 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 –01; Sez. 3, Sentenza n. 28625 del 13/10/2023, Rv. 668952 –01). 6.3Di conseguenza, deve ritenersi che, n el dedurre l’impigno- rabilità delle somme assoggettate ad espropriazione nell’ambito del processo esecutivo, l’ente debitore assumaanche l’onere di fornire la provadei fatti allegati a sostegno del suo assunto (se tale prova non sussista già in atti, essendo in tal caso possibile il rilievo di ufficio da parte del giudice)e, i n particolare, quando Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 15 di 24 l’allegazione avvenga nell’ambito di una opposizione esecutiva, quale legittimato esclusivo a proporre siffatta opposizione,as- suma anche l’onere di coltivar la diligentemente e la conse- guente responsabilità,in mancanza dovendo imputare integral- mente a sé stesso l’eventuale evento dannosoconseguente al rigetto della sua domandao, comunque, al mancato definitivo accoglimentodelle sue ragioni. 7.Quanto appena precisato, da una parte, conf erma – contra- riamentea quanto ritenuto dalla corte d’appello – che l’even- tuale costituzione nel processo esecutivo dell’ente locale debi- tore e la stessa proposizione da parte sua di una opposizione esecutiva volta a far valere l’impignorabilità delle somme gia- centi sul conto di tesoreria, non possonoincidere sulla valuta- zione della legittimità della condotta dell’istituto tesoriere che abbia reso una dichiarazione di quantità incompleta, non pre- cisa o non rispondente al vero ( rectius : sulla valutazione del corretto adempimento del suo obbligo nei confronti dell’ente lo- cale derivante dal rapporto di tesoreria), ma, dall’altra parte, evidenzia checiò può incidere sul nesso di causa tra tale con- dotta illegittima (che resta tale) e l’evento dannoso. Come già visto, infatti, l’evento dannosodi cui può dolersi l’ente locale è costituito esclusivamente dall’avvenuta assegnazione di somme impignorabili, in quantol’assegnazione di somme le- gittimamente pignorabili non determinerebbe alcun danno ef- fettivo all’ente stesso (tanto meno un danno ingiusto). 7.1Orbene, è, in primo luogo , evidente che , se l’assegnazione di somme (che si assumono) impignorabili non consegue, in realtà, alla mera omissione dichiarativa dell’istituto tesoriere in ordine alle circostanze di fatto rilevanti ai fini della pignorabilità, ma alla valutazione del giudice dell’esecuzione (o di quello dell’opposizione) di dette circostanze, in quanto le stesse gli siano state comunque allegate e documentate dall’ente locale Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 16 di 24 debitore, tale omissione non avrà alcuna efficienza causale ri- spetto al (preteso) evento dannoso. 7.2 Altrettanto è a dirsi , peraltro, nel caso in cui dette circo- stanze siano state allegate dall’ente locale debitore ma dallo stesso, per negligenza, non siano sufficientemente documen- tate, ovvero laddove il medesimo ente locale debitore, pur avendo addirittura proposto una opposizione esecutiva, alle- gando le indicate circostanze, al fine di far valere l’impignora- bilità, non coltivi diligentemente la predetta opposizione. In tali casi, infatti, l’esito dell’azione esecutiva dipenderà dai provvedimenti assunti dal giudice dell’esecuzione nonché dalle eventuali sentenze emesse nel giudizio di opposizione proposto dall’ente debitore, sulla base delle difese svolte dalle parti in sede processuale: tale esito non sarà, quindi, imputabile alla dichiarazione del terzo, ma esclusivamente all a condotta ed all’attività difensiva posta in essere dalleparti del processo ese- cutivo(tra le quali non vi è il terzo, che in tale processo assume la posizione di mero ausiliare del giudice), nonché degli even- tuali giudizi di opposizione, che lo stesso terzo (pur litisconsorte necessario) non è neanche legittimato a proporre. 7.3In tutti questi casi, non sarebbe certamente corretto, sotto il profilo logico e giuridico, affermare che l’istituto tesoriere non abbial’obbligo di rendere la dichiarazione di quantità in modo completo e rispondente al vero e, quindi, abbia correttamente adempiuto al suo obbligo anche se abbia reso una dichiarazione imprecisa, incompleta o non rispondente al vero. In altre parole,la configurabilità dell’inadempimento degli ob- blighi del tesoriere non dipende dall’evento, esterno al sinal- lagma del rapporto di tesoreria, consistente nella condotta pro- cessuale dell’unico legittimato a dolersi dell’impignorabilità. Potrà,però, ritenersi che il conseguente evento dannoso sia del tutto insussistente (laddove si accerti in sede contenziosa, nel contradditorio necessario con creditore e terzo pignorato, che Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 17 di 24 le sommeoggetto dell’azione esecutiva del creditore erano pi- gnorabili) ovvero che esso sia, sul piano causale, imputabile esclusivamente alla condotta processuale negligente dell’ente locale, così verificandosi l’ interruzione del nesso di regolarità causale tra la condotta inadempiente del terzo tesoriere ed il danno, in virtù di un comportamento colpos o dello stesso cre- ditore danneggiato, che finisce per assumereefficienza causale esclusiva in ordine alla determinazione deldanno dal medesimo subito. 7.4In definitiva, nel caso in cui l’ente locale si costituisca nel processo esecutivo per far valere l’impignorabilità delle somme giacenti sul conto di tesoreria e, a maggior ragione, laddove proponga una vera e propria opposizione esecutivaa tal fine, come avvenuto nel caso di specie, esso assume su di sé l’onere di provare diligentemente le circostanze allegate e/o di coltivare diligentemente il giudizio di opposizione, di modo che, laddove non lo faccia, l’eventuale esito negativo delle sue contestazioni, con la conseguente assegnazione delle somme pignorate finisce per escludere del tutto il danno (in caso di positivo accerta- mento della pignorabilità di dette somme) ovvero , quanto meno,per escludere il nesso di causa tra la condotta inadem- piente del tesoriere e tale danno, dovendo esso ritenersi cau- salmente imputabile in via esclusiva alla condotta negligente dello stesso ente locale. 8.In tal senso vanno, con tutta evidenza, intese anche le af- fermazioni contenute nei precedenti di questa Cortedel 2008 e del 2009 richiamatidalla corte d’appello, in cui è chiarissima la ricostruzione dell’obbligo dell’istituto tesoriere di rendere una dichiarazione di quantità completae precisa , oltre che rispon- dente al vero, anche con riguardo a tutte le circostanze di fatto a sua conoscenza che possano avere rilievo al fine della verifica della pignorabilità delle somme giacenti sul conto di tesoreria da parte del giudice dell’esecuzione. Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 18 di 24 La responsabilità del tesorierein caso di dichiarazione imprecisa o incompleta,nel caso di avvenuta costituzione dell’ente locale nel processo esecutivo, è del resto genericamente fatta salva, in tali precedenti,senza alcuna espressa e specifica indicazione del piano effettivodel rilievo esimente di tale eventualità (non assumendotale questione concret a incidenza ai fini della deci- sione, in quei casi), senza cioè che sia chiaramente indicatos e si trattidi una esclusione rilevante sul piano della condotta ille- gittima (recte: inadempiente) ovvero sul piano del nesso di causa tra questae l’evento dannoso. Ad ogni buon conto, la Corte, ritiene opportuno specificare e ribadire che tali precedenti, cui va data piena continuità, sono certamente da intendere in tale ultimo senso. 9.Quanto sin qui esposto rende conto delle ragioni per cui non può ritenersi conforme a diritto l’affermazione della corte d’ap- pello secondo la quale,in ipotesi di costituzione dell’ente debi- tore nel processo esecutivo, andrebbe esclusa in radice una condotta illegittima e/o inadempiente dell’istituto tesoriereche abbia resouna dichiarazione di quantità, imprecisa, incompleta o non veritiera. La conclusione finale cui è giuntala corte territoriale, di rigetto della domanda risarcitoria del Comune di Campomarino, è , però, ugualmenteconforme a diritto, dal momento che l’esclu- sione della responsabilità del tesoriere nel caso di specie, de- riva,comunque, dall’insussistenza del nesso di causa tra la sua condotta inadempiente e l’ evento dannoso dedotto a fonda- mento della domanda risarcitoria. Dunque, la decisione impugnata può e deveessere confermata, sia purecon una correzione della sua motivazione nel senso sin qui indicato, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.. 10.Per completezza, va altresì dato conto di un ulteriore ordine di considerazioni che, in aggiunta a quelle sin qui esposte, Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 19 di 24 impedirebbero comunquedi dare seguito alle censure di cui al ricorso. 10.1Si sono ampiamente e ripetutamente esposte le ragioni per cui l’unico evento configurabile come effettivamente dan- noso, in concreto, per l’ente locale, in caso di pignoramento avente ad oggetto le sue disponibilità giacenti sul conto di te- soreriacui faccia seguito una dichiarazione incompleta, impre- cisa o non veritiera dell’istituto tesoriere, è l’avvenuta assegna- zione di somme impignorabili. Di conseguenza, l’eventuale azione risarcitoria promossa dal comune nei confronti del suo istituto tesoriere, per le pretese omissioni o imprecisioni nella dichiarazione di quantità resa, ri- chiede la specifica allegazione e la rigorosa prova di siffatto evento dannoso e, dunque,in primo luogo, dell’effettiva impi- gnorabilità delle somme di cui sia stata disposta l’assegnazione e che siano state in concreto pagate in favore del creditore pro- cedente. 10.2Nella specie, il comune ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione avrebbe assegnato le somme su cui il tesoriere aveva apposto il vincolo, solo sulla base della dichiarazione di quest’ultimo, senza valutarne la pignorabilità ai sensi dell’art. 159del T . U . E . L. . Assume, quindi, che l’assegnazione di dette somme sarebbe responsabilità esclusiva del tesoriere, con con- seguente danno derivante dall’impossibilità di recuperarle (es- sendo frattanto state riconosciute non dovute, per essere stato caducato il titolo esecutivo, ma risultando la creditrice insolvi- bile). Ma tale assunto non sarebbe di per sé sufficiente a sostenere la domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio. 10.3Avendo il terzo pignorato reso una dichiarazione di quan- tità positiva (dichiarazione che, come chiarito in precedenza, doveva intendersi,in mancanza di ulteriori specificazioni, come riferita a somme disponibili sul conto di tesoreria eccedenti Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 20 di 24 quelle vincolate in virtù delle deliberazioni notificate ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L.), il comune avrebbe potuto e dovuto contestare tale dichiarazione di quantità, eventualmente dimo- strando che, al contrario, non vi fosserosul conto di tesoreria somme eccedenti gli importi oggetto delle delibere di vincolo notificate(o, quanto meno, che esse non fossero di importo pari a quello pignorato). Siffatta contestazione – è opportuno precisar lo – avrebbe po- tuto e dovuto essere avanzata contestando, appunto, la dichia- razione di quantità, ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c.(trat- tandosi di una contestazione avente ad oggetto la rispondenza al vero della dichiarazione stessa e non direttamente di una questione di pignorabilità, come invece avviene nel caso in cui, pacifica l’inesistenza sul conto di tesoreria di somme eccedenti quelle oggetto delle deliberazioni di vincolo di destinazione no- tificate, si discuta effettivamente della pignorabilità di tali somme). Ma, in realtà,che questa fosse la effettiva situazione concreta (che, cioè, le somme disponibili sul conto di tesoreria non fos- sero eccedenti quelle di cui alle delibere di vincolo, quanto meno in misura pari all’importo pignorato) non risulta specifi- camente allegato dal comune, nel ricorso (e, tanto meno, ri- sulta che sia stato allegato e dimostratonel giudizio di merito). Il comune si limita ad affermare di avere chiesto al tesoriere di fornire al giudice dell’esecuzione l’indicazione precisa delle somme disponibili sul conto e di quelle vincolate, ma non chia- risce in modo puntuale e specifico e, soprattutto, non dimostra (né assume di avere dimostrato o, quanto meno , di avere of- ferto di dimostrare, nel giudizio di merito), che le somme og- getto delle delibere di vincolo regolarmente notificate fossero effettivamente di importo pari o superiore a quelle giacenti sul conto di tesoreria. Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 21 di 24 10.4 Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda la questione dell’effettiva efficacia dei vincoli di impignorabilità, che il co- mune avrebbe potuto e dovuto far valere, in prima battuta,me- diante l’opposizione all’esecuzione,ai sensi dell’art. 615 c.p.c., coltivando diligentemente il relativo giudizio anche in sede con- tenziosa (e chiedendo, eventualmente, anche in sede di re- clamo, la sospensione dell’esecuzione o, quanto meno, dell’ese- cutività dell’ordinanza di assegnazione, onde garantire effetti- vità alla sua azione). 10.5D ’altra parte, se anche il giudice dell’esecuzione avesse erroneamente ritenuto possibile l’assegnazione degli importi pi- gnorati solo sulla base della dichiarazione del tesoriere, nono- stante le contestazioni del comune debitore in ordine alla cor- rettezza di tale dichiarazione,senza far luogo al doveroso ac- certamento della fondatezza di tali contestazioni in contraddit- torio, ai sensi dell’art. 549 c.p.c.,l’ente locale avrebbe potuto e dovuto impugnare l’ordinanza di assegnazione con l’opposi- zione agliatti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (anche in tal caso chiedendo, ove necessario, la sospensione della relativa efficacia esecutiva, onde garantire effettività all’opposizione). 10.6In tutte tali eventualità , l’ente avrebbe , comunque , do- vuto allegare e dimostrare, a sostegno della successiva do- manda risarcitoriaavanzata nella presente sede, che le somme infine assegnate fossero effettivamente impignorabili e, quindi, non solo che eranostate adottate delibere di vincolo tempesti- vamente notificate al tesoriere per importi almeno pari a quelli disponibili sul conto di tesoreria, ma anche che sussistevano tutti gli altri elementi necessari ai fini della dedotta impignora- bilità, ivi inclusi quelli che, in un eventuale giudizio di opposi- zione all’esecuzione, avrebbero potuto formare oggetto di ec- cezioni da parte del creditore procedente, quali l’avvenuta emissione di mandati di pagament o per titoli non vincolati Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 22 di 24 senza il rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle rela- tive fatture(o equipollenti). Tutto ciò, in realtà,non risulta specificamente allegato nel ri- corso, oltre a non essere in alcun modo dimostrato (né risulta specificamente allegato che sia stato dimostrato nel giudizio di merito o, quanto meno, che sia stato chiesto di dimostrarlo). 10.7L’assunto in diritto del comune pare essere quello per cui si dovrebbe riconoscere sussistente la responsabilità risarcitoria del tesoriereper un importo pari alle somme assegnate , solo per avere esso reso una dichiarazione di quantità incompleta e/o imprecisa al giudice dell’esecuzione, cui ha fatto seguito l’assegnazione delle somme giacenti sul conto di tesoreria, non solo a prescindere dal fatto che sarebbe stato possibile pro- porre, anzi che era stata proposta l’opposizione per far valere l’impignorabilità (senza poi che essa fosse coltivata diligente- mente), ma anche a prescindere dall’accertamento che tali somme fossero effettivamente impignorabili in concreto (pur essendo, come è evidente, ben possibile che fossero in realtà pignorabili, o perché eccedenti gli importi vincolati o perché i relativi vincoli erano divenuti inefficaci), cioè a prescindere da una specifica allegazione e prova del danno subito in concreto. Anche sotto il profilo in esame, in definitiva, la domanda e lo stesso presente ricorso, finiscono per risultare carenti sotto il profilo dell’allegazione e della prova del danno. 11. Vanno, in conclusione, enunciati i seguenti principi di di- ritto, sulla base dei quali, come fin qui chiarito, la decisione impugnata va confermata,con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.: «l’istituto tesoriere degli enti locali, chiamato a rendere la di- chiarazione di quantità nel processo di espropriazione promosso dai creditori dell’ente sulle disponibilità del conto di tesoreria, è sempre tenuto a fornire al giudice dell’esecuzione tutti gli ele- menti utili a consentirgli l’eventuale rilievo di ufficio Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 23 di 24 dell’impignorabilità delle somme oggetto dell’azione esecutiva dei creditori, in particolare ai sensi dell’art. 159 del T.U.E.L. (decreto legislativo n. 267 del 2000), anche nel caso in cui lo stesso ente debitore si sia costituito nel processo esecutivo o abbia addirittura proposto l’opposizione volta a far valere l’im- pignorabilità delle somme oggetto dell’azione esecutiva, per la quale è l’unico legittimato attivo; in tali ultime ipotesi, peraltro, l’ente debitore assume l’onere di documentare i fatti allegati a fondamento della sua eccezione di impignorabilità e di coltivare diligentemente l’eventuale opposizione, onde, in mancanza, il pregiudizio consistente nell’eventuale conseguente assegna- zione delle somme pignorate gli sarà causalmente imputabile in via esclusiva, restando eliso il nesso causale con l’eventuale inadempimento del terzo debitore nel somministrare al giudice dell’esecuzione gli elementi suddetti»; «in caso di azione risarcitoria promossa dall’ente locale nei con- fronti del proprio istituto tesoriere, sull’assunto che la dichiara- zione di quantità incompleta, imprecisa o non veritiera resa da quest’ultimo abbia determinato l’assegnazione delle somme pi- gnorate, l’ente attore ha l’onere di dimostrare nonsolo che la dichiarazione resa dal tesoriere fosse effettivamente incom- pleta, imprecisa o non veritiera, ma altresì che essa sia stata la causa dell’evento dannoso e, in particolare, dell’assegnazione di somme effettivamente impignorabili; a tal fine, l’ente ha l’onere di dimostrare sia i fatti costitutivi del vincolo di impigno- rabilità (ad iniziare dalla notificazione al tesoriere delle delibe- razioni di vincolo di importi non inferiori a quelli disponibili sul conto di tesoreria), sia l’assenza di eventuali fatti estintivi o modificativi di quel vincolo che avrebbero potuto essere opposti dai creditori (tra cui la mancata emissione di mandati di paga- mento per titoli non vincolati, senza il rispetto del necessario ordine cronologico)». 12.Il ricorso è rigettato. Ric. n. 9785/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 24 di 24 Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione delle ragioni della presente pronuncia e, in particolare, in considerazione della correzione in diritto della motivazione della decisione impugnata che si è resa