CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG - Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati di evasione per i quali il predetto risultava giudicato con le seguenti sentenze emesse dal menzionato Tribunale: sentenze di applicazione di pena su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., datate 11 giugno, 2 luglio e 23 luglio 2019; sentenza di condanna del 13 febbraio 2020. 2. Con ordinanza del 9 marzo 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce sia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sia vizi di motivazione, per inadeguata valutazione degli indici dai quali il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto desumere che i reati giudicati erano stati commessi nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione abbia errato nel ritenere che la richiesta subordinata, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione almeno con riferimento ai soli reati commessi il 3 giugno e il 7 giugno 2019, giudicati con le sentenze del 2 luglio e del 23 luglio 2019, fosse inammissibile perché non preceduta dall'espletamento della procedura di cui alla citata norma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra tutti i reati considerati nell'istanza, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità delle condotte, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose. Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore giuridico e ha reso congrua motivazione, a sostegno della negazione della possibilità di ritenere la continuazione fra tutti i reati giudicati con le citate sentenze. Sono ragionevoli, infatti, le valutazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo le quali la unitarietà del disegno criminoso fra tutti i predetti reati non si ravvisa, perché può escludersi con certezza che il condannato, già al momento della prima evasione, avesse potuto prevedere di trovarsi inserito, mesi dopo, in una comunità, e avesse quindi previsto di evadere allontanandosi da essa. Peraltro, nell'ordinanza ora impugnata è spiegato che per il giudice dell'esecuzione non è vincolante, in quanto pronunciato con sentenza non ancora divenuta irrevocabile, il riconoscimento, da parte del giudice della cognizione, della continuazione fra una della tre evasioni giudicate con sentenza di applicazione di pena e quella commessa il 7 giugno 2019. 1.2. A fronte di tali notazioni, non colgono nel segno le generiche osservazioni formulate dal ricorrente con il primo motivo, perché non pongono in luce specifici elementi - in ipotesi, non considerati dal giudice dell'esecuzione - dai quali possa ricavarsi che detti reati siano stati programmati unitariamente. La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Per converso, il ricorso non è caratterizzato da specificità. 2. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, volto a criticare l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo la quale la domanda subordinata, di riconoscimento della continuazione solo fra alcuni reati, è inammissibile per il mancato espletamento della procedura prevista dall'art. 188 3 disp. att. cod. proc. pen., posto che tali reati vennero giudicati con sentenze di applicazione di pena su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in materia di esecuzione, è inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., in base al quale è necessario che il pubblico ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall'art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l'eventuale dissenso, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della predetta richiesta non ammettono alternative (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Rv. 273138 - 01). È stato chiarito, inoltre, che il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, Rv. 281194 - 01; in motivazione, la Corte ha specificato che esso trova tuttavia applicazione in relazione al riconoscimento, anche parziale, della continuazione tra i reati oggetto delle sole sentenze emesse in sede di patteggiamento). 2.2. Nel caso in esame, la richiesta subordinata, di riconoscimento della continuazione solo fra alcuni dei reati indicati nell'istanza, si riferiva a reati tutti giudicati con sentenze di patteggiamento e, quindi, giustamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto la richiesta subordinata era inammissibile, alla luce dei suddetti principi, pienamente condivisibili. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore