CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall'avvocatura Generale dello [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 10858/2020Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 19827/2026Data pubblicazione 15/06/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, sede in Napoli n. 7533/2019 depositata il 04/10/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda ha tratto origine dal contratto preliminare di vendita chela [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno stipulato il 1° luglio 2008per la cessione di un opificio industriale sito a Caivano. L’atto è statoregolarmente registrato. Successivamente, il 10 ottobre 2008, il [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il sequestro preventivo dell’immobile; ciò ha indotto leparti, il 19 dicembre 2008, a stipulare un patto aggiuntivo, anch’essoregistrato, con cui hanno subordinato (con condizione sospensiva) l’efficaciadella vendita all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e hanno previstoun’indennità di occupazione pari a euro 24.000 mensili in caso di mancatastipula del definitivo dopo l’avverarsi della condizione.2. Ottenuta l’autorizzazione giudiziaria il 1° ottobre 2009, la venditanon è stata però perfezionata per mancato accordo sulle condizionieconomiche. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi richiesto ed ottenuto dalTribunale di Napoli con due distinti decreti ingiuntivi il pagamentodell’indennità di occupazione pari complessivamente a euro 864.000, sullaquale è stata corrisposta l’imposta di registro nella misura proporzionale del3. Nel 2017, l’Agenzia delle Entrate ha notificato sia alla ConceriaVesuvio sia alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di liquidazione n. 2017/ORA00017, con cuiha nuovamente richiesto l’imposta di registro al 3% sul medesimo importodi euro 864.000, assumendo che l’indennità derivasse da un atto ulteriorenon registrato (id est l’atto di avveramento della condizione). Lecontribuenti hanno presentato istanza di autotutela e l’Ufficio erariale, conprovvedimento del 31 marzo 2017, ha annullato integralmente l’atto,riconoscendo che tutti gli atti erano stati regolarmente registrati.Numero registro generale 10858/2020Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 19827/2026Data pubblicazione 15/06/20264. Ciò nonostante, pochi mesi dopo, il 16 maggio 2017, l’Agenzia hanotificato un nuovo avviso di liquidazione, n. 2017/ORA00029, fondatosull’omessa registrazione della denuncia di avveramento della condizione esulla correlata indennità di occupazione.5. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto separati ricorsiavanti alla CTP di Napoli.6. La CTP ha definito i due giudizi con esiti divergenti: con sentenzan. 4788/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] ritenuta inesistenza della notifica del ricorso introduttivo; con sentenzan. 5551/2018, ha rigettato il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo non maturata ladecadenza e ritenendo legittima la pretesa.7. Entrambe le contribuenti hanno proposto separatamente appelloinnanzi alla CTR Campania, che li ha riuniti e, con sentenza n. 7533/2019,accolti. In particolare, in via preliminare, ha dichiarato ammissibile il ricorsodella [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sufficiente la ricevuta rilasciata dall’Ufficioal momento del deposito e considerato sanato qualsiasi vizio attraverso lacostituzione dell’Agenzia. Nel merito, la CTR ha ritenuto che l’Ufficio fosseincorso in decadenza dal potere impositivo, poiché la condizione sospensivasi era verificata il 1° ottobre 2009 e la relativa denuncia avrebbe dovutoessere presentata entro venti giorni; conseguentemente l’impostacomplementare doveva essere richiesta nel termine di cinque annidecorrenti dal verificarsi della condizione, e non dal momento in cui l’Ufficione aveva avuto conoscenza tramite il decreto ingiuntivo registrato nel 2014.Ha inoltre chiarito che l’avveramento della condizione non integra unautonomo atto patrimoniale, ma un mero fatto da denunciare, insuscettibiledi autonoma tassazione proporzionale. Ha quindi annullato l’avviso diliquidazione, evitando una evidente duplicazione d’imposta rispetto a quellagià pagata sul decreto ingiuntivo.Numero registro generale 10858/2020Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 19827/2026Data pubblicazione 15/06/20269. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistitocon controricorso ambedue le intimate.10. Il PG ha depositato requisitoria scritta in data 18/05/2026, con laquale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, confermando larichiesta in sede di discussione.11. Sono stati sentiti i difensori delle parti costituite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Entrambe le parti controricorrenti, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA].a.s., hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità complessiva delricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, denunciando plurimi profilidi violazione dell’art. 366 c.p.c., sia con riferimento alla mancataautosufficienza del ricorso, sia riguardo alla mancata specifica indicazionedegli atti e documenti su cui esso si fonda.La [OSCURATO:SOCIETA], nel proprio controricorso, ha dedotto altresì chel’impugnazione sarebbe «inammissibile per mancata specificità dei motivi digravame e violazione del principio di autosufficienza del ricorso», poichél’Ufficio erariale «si limita a dolersi soltanto della posizione e delle censuredella [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le autonome ragioni poste afondamento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].». ha lamentato inoltre lamancata indicazione, nel ricorso, degli atti processuali e dei documenti sucui esso si fonda, in violazione dell’art. 366, n. 6 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nel proprio controricorso, ha insistitoanch’essa sulla medesima preliminare eccezione, affermando che ilgravame dell’Agenzia delle Entrate viola il principio di autosufficienza delricorso per cassazione, mancandovi una completa ricostruzione dei fatti dicausa, delle domande svolte, dei motivi dei ricorsi nei precedenti gradi e deidocumenti rilevanti; ciò che impedirebbe alla Corte di avere pienacognizione della controversia e di valutare le censure secondo i canoni delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 10858/2020Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 19827/2026Data pubblicazione 15/06/20261.1. La censura non merita accoglimento, essendo invece il ricorsorispondente ai parametri di cui all’art. 366 c.p.c., ed essendo chiaramentecomprensibile a quali documenti si riferisca il motivo di ricorso, anche inragione del fatto che la sentenza gravata si occupa espressamente del tema.2. Entrambe le controricorrenti aggiungono che il ricorso sarebbealtresì inammissibile per non avere la ricorrente Agenzia articolato critichespecifiche alla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi – a lorodire – a riprodurre tesi già superate dal giudice d’appello.Il principio non risulta aderente al caso di specie, in cui tutte lequestioni che formano oggetto del giudizio sono di mero diritto, e non difatto: il requisito della specificità dell'appello non può infatti essere intesonel senso che chi formula gravame sia tenuto a ricercare nuovi argomentigiuridici a sostegno dell'impugnazione, quasi che gli sia precluso disottoporre all'esame del giudice del gravame quelli già respinti dalprecedente giudice (Cass. 19/12/2018, n. 32838).3. Può dunque passarsi all’esame dei motivi.4. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 16, c. 3, e 20 d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché degli artt. 156 e 160 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.4.1. L’Agenzia delle Entrate deduce in particolare l’erroneità dellasentenza della CTR nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorsointroduttivo della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nonostante, a suo avviso, lanotifica eseguita mediante consegna diretta al protocollo dell’Ufficio erarialefosse giuridicamente inesistente. Secondo la ricorrente, infatti, in mancanzadella sottoscrizione, sulla copia notificata, di un qualsiasi impiegato dell’Entedestinatario, non può ritenersi perfezionata la notifica del ricorso tributario,secondo il rinvio dell’art. 20 d.lgs. 546/1992 all’art. 16, comma 3. L’Agenziarichiama giurisprudenza di questa Corte nel senso che la mancatasottoscrizione dell’atto da parte dell’addetto alla ricezione comportiNumero registro generale 10858/2020Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 19827/2026Data pubblicazione 15/06/2026inesistenza della notificazione, insuscettibile di sanatoria anche a seguitodella costituzione in giudizio dell’Ente.4.2. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha osservato che laCTR ha correttamente riformato la decisione di primo grado, rilevando comel’art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992 non richieda, ai fini della validità dellanotifica, che la ricevuta sia apposta sulla copia dell’atto, ben potendol’impiegato rilasciarla su foglio separato, come avvenuto nella specie, contimbro, numero di protocollo e sigla dell’addetto. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge chel’Ufficio si è regolarmente costituito nel giudizio di primo grado, senzasollevare contestazioni, e che ciò comunque avrebbe sanato qualunqueeventuale irregolarità ai sensi dell’art. 156 c.p.c.La [OSCURATO:SOCIETA]. ha rilevato invece che il primo motivo riguardaesclusivamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA] e non quella della [OSCURATO:SOCIETA].stessa, che aveva notificato regolarmente il proprio ricorso di primo grado.Conseguentemente, anche ove il motivo fosse accolto, la sentenza nonpotrebbe essere cassata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., permanendo l’autonomaratio che ha condotto il giudice d’appello all’annullamento dell’avviso neisuoi confronti.4.3. Il motivo va rigettato.4.4. Questa Corte (Cass. 3/02/2017, n. 2905) ha effettivamente giàavuto modo di chiarire che la mancanza di qualsivoglia sottoscrizione daparte dell’impiegato determina inesistenza della notifica: quanto al ricorsoincidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è appena il caso dirilevare l'insussistenza della dedotta violazione e falsa applicazione degliartt. 16, comma 3, e 20 D. Lgs. n. 546 del 1992, 156 e 160 c.p.c., attesoche è senz'altro valida la notificazione del ricorso introduttivo effettuata dalcontribuente non già con l'ausilio dell' ufficiale giudiziario, ovvero a mezzodel servizio postale, ma con consegna, presso la Sede del Concessionario,ad impiegato addetto - "che ne rilascia ricevuta sulla copia" - trovandoapplicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui siffattaNumero registro generale 10858/2020Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 19827/2026Data pubblicazione 15/06/2026notifica va ritenuta inesistente solo qualora, sulla copia dell'atto depositato,manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell'ente destinatario- circostanza nel caso di specie neppure dedotta - non essendo sufficiente,per considerare completate le modalità della notifica, un qualunque altrodocumento, diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal qualerisulterebbero le circostanze della consegna dell'atto (Cass. n. 2816/2012;n. 22575/2004).Tuttavia, nel caso di specie il principio non può trovare applicazione,in quanto la notifica va ritenuta esistente.4.5. L’atto notificato – che deve considerarsi accessibile da parte dellacassazione, trattandosi di atto processuale - contiene una sigla, oltre altimbro dell’ufficio, la quale, ancorchè non leggibile, è certamente valida acertificare che il ricorso è stato notificato nei confronti dell’amministrazione,e ad attribuirne la provenienza da parte di una persona fisica preposta allaricezione. Non si tratta quindi di inesistenza della sottoscrizione, ma disemplice illeggibilità della stessa.Del resto, non può non sottolinearsi che non viene nemmenocontestato che l’amministrazione non lo abbia ricevuto, essendosi anchecostituita, ma ci si limita invece a contestare un mero vizio di forma.4.6. Alle luce di quanto sopra il motivo (che in ogni caso riguarda lasola [OSCURATO:PERSONA]) va rigettato.5. Con il secondo motivo di doglianza si contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 15, c. 1, lett. e), e 22, c. 2, del d.P.R. n. 131/86, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.5.1. La censura attiene al regime dell’imposta di registro applicabilealla denuncia di avveramento della condizione sospensiva contenuta nelpatto aggiuntivo al preliminare. L’Agenzia deduce che la “denuncia diavveramento della condizione” costituisce uno degli atti soggetti aregistrazione in termine fisso e che il suo uso in altra procedura –segnatamente, la produzione nel giudizio monitorio – impone la liquidazioneNumero registro generale 10858/2020Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 19827/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’imposta proporzionale, anche se l’atto non sia stato in precedenzaregistrato. Secondo l’Ufficio, la decadenza non precluderebbe l’imposizione,poiché ai sensi dell’art. 76, comma 5, TUR, l’imposta è comunque dovutaquando si faccia uso dell’atto. Il dies a quo per il computo della decadenza,inoltre, sarebbe la data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenzadell’atto, ovvero la trasmissione del decreto ingiuntivo da parte dellaCancelleria.5.2. [OSCURATO:PERSONA] oppone che il motivo è inammissibile, poiché non siconfronta con la motivazione della CTR, la quale ha fondato la decisione suun diverso e autonomo ordine di ragioni, individuando nella data diavveramento della condizione (1° ottobre 2009) il momento da cui decorreil termine quinquennale di cui all’art. 76 TUR. L’atto prodromico, sostiene laCTR secondo la ricostruzione della controricorrente, non è la denuncia, bensìl’atto originario già registrato; la denuncia ha natura meramenteinformativa e non costituisce un atto separatamente tassabile. L’Agenzia,replicano i controricorrenti, pretende di far rivivere un potere impositivoormai decaduto, senza considerare che la registrazione volontaria o l’usodell’atto richiamati dall’art. 76, comma 5, non possono operare quando nonvi sia alcun atto soggetto a registrazione volontaria distinto e quando ladenuncia costituisca solo una comunicazione e non un atto negoziale. LaConceria insiste inoltre sul carattere manifestamente irragionevole dellapretesa che condurrebbe a doppia imposizione sul medesimo importo, giàtassato in sede di registrazione del decreto ingiuntivo, con palese violazionedel principio costituzionale di capacità contributiva.La [OSCURATO:SOCIETA]. rileva innanzitutto che la CTR ha correttamente osservatocome l’atto di avveramento della condizione non avesse natura patrimonialee, anche ipotizzando fosse registrabile, esso sarebbe assoggettabileesclusivamente all’imposta fissa. Aggiunge che l’avveramento fu conosciutodall’Ufficio nel 2009 e che, “al momento della richiesta di registrazione deldecreto ingiuntivo enunciante”, il termine quinquennale era già spirato, ilNumero registro generale 10858/2020Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 19827/2026Data pubblicazione 15/06/2026che preclude qualunque potere impositivo. La [OSCURATO:SOCIETA]. evidenzia infine che lapretesa dell’Agenzia comporterebbe una duplicazione di imposta, in quantol’importo di euro 864.000 è già stato oggetto del 3% sul decreto ingiuntivo,rendendo incostituzionale una nuova tassazione proporzionale sulmedesimo valore.5.3. Il motivo non merita accoglimento, conformemente anche allarichiesta del P.G.5.4. In fatto, si tratta di un contratto preliminare di compravendita,cui è stato aggiunto (a seguito di un sequestro giudiziario) un patto con ilquale si disponeva il corrispettivo della locazione in caso di mancata vendita.Pur in presenza di autorizzazione giudiziaria alla vendita, non è statoraggiunto un accordo economico, ed è quindi stato ottenuto un decretoingiuntivo costituente titolo per il pagamento della occupazione dei locali.Dopo la registrazione del decreto ingiuntivo è stata quindi domandatadall’ufficio erariale anche la imposta di registro anche per l’atto diavveramento della condizione sospensiva.In primo luogo deve, dunque, rilevarsi che la condizione, per quantoè dato comprendere e così come descritta in atti (locazione subordinata allamancata autorizzazione alla vendita) non si è in realtà verificata, essendostata invece autorizzata la vendita del bene. La mancata vendita è percontro dovuta a libera scelta delle parti, che non erano quindi vincolatedall’avveramento della condizione (diniego alla vendita) di cui al pattoaggiunto.5.5. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, quanto al termine didecorrenza, questa Corte ha già chiarito che in tema di imposta di registro(in fattispecie relativa a scrittura privata non autenticata soggetta aregistrazione in termine fisso, ma non registrata) il termine quinquennaledi decadenza dell'amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusivadisciplina nel primo comma dell'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986,individuandosi il relativo "dies a quo" nel giorno in cui avrebbe dovutoNumero registro generale 10858/2020Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 19827/2026Data pubblicazione 15/06/2026essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosiescludere che la produzione in giudizio di quest'ultima costituisca, ai finidella decadenza, il "caso d'uso" previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 131 del1986 (Cass. 06/07/2021, n. 19015 (Rv. 661807 - 01)).Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate era stata edottadell’avveramento della condizione già con il deposito del monitorio, il cuipresupposto era proprio l’avveramento della condizione, e, quindi, se nedeve concludere il termine di decadenza era comunque decorso.L’amministrazione non può infatti considerarsi come rimessa in termini dalmonitorio, perché non vi è caso di uso.Infine, va rammentato come questa Corte abbia già chiarito ancheche la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, cometale, abbia un carattere meramente ricognitivo di un situazione debitoriacerta, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, èsoggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso (Cass. Sez.U. 7682/2023), ipotesi che però non ricorre, per quanto appena detto, nellapresente fattispecie.5.6. Anche il secondo motivo va quindi rigettato.6. In conclusione, il ricorso va integralmente rigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo.8. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato,perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, acarico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi delcomma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delleAmministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazionenormativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delNumero registro generale 10858/2020Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 19827/2026Data pubblicazione 15/06/2026contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito(Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n.5955). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in euro 3.000,00 percompensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 10/06/2026.Il PresidenteGiacomo Maria StallaIl Consigliere estensoreAlessio Liberati