CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2021
Cassazione n. 37084/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Ancona, adito ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Ancona e, per l'effetto, confermava il provvedimento del 22 aprile 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, nelle funzioni di giudice dell'udienza preliminare, aveva disposto la revoca del sequestro preventivo delle somme di denaro in precedenza vincolate nei riguardi del Bonci - imputato in relazione ad una serie di episodi di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio, commessi nella veste di dipendente del comune di Ancona con mansioni di geometra addetto al servizio municipale di manutenzione, frane e protezione civile - a condizione che tali somme venissero destinate dal prevenuto alla restituzione del profitto dei reati contestati, allo scopo di adempiere alla prescrizione di restituzione prevista dall'art. 444, comma 1 -ter, cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il quale, con un unico articolato motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per mancanza e manifesta illogicità, per avere il Tribunale dell'appello cautelare erroneamente confermato l'originario provvedimento di dissequestro, in quanto avente ad oggetto somme di denaro già sottoposte ad un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., dunque indisponibili perché destinate ad essere apprese ad altro titolo. Secondo il Pubblico Ministero ricorrente, l'imputato avrebbe dovuto adempiere all'impegno restitutorio del prezzo del reato di cui all'art. 444, comma 1 -ter, cod. proc. pen. (previsto come condizione di ammissibilità del procedimento di applicazione di pena su richiesta), con risorse distinte rispetto a quelle già sottoposte a quel sequestro preventivo, non essendo configurabile alcuna duplicazione di effetti sanzionatori; giammai tali somme potevano essere restituite al comune di Ancona, in quanto corrispondenti al prezzo del reato di corruzione, perciò utilità provenienti da un terzo, il corruttore, al quale non sarebbe statO restituibilk laddove il già disposto sequestro preventivo era finalizzato alla confisca di denaro destinato alle casse dello Stato; la restituzione di quei soldi al comune di Ancona, disposta con un provvedimento di dissequestro non previsto dalla legge, aveva perciò finito per assumere una impropria funzione risarcitoria in favore dell'ente locale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, con gli effetti di seguito precisati. 2. Va osservato, innanzitutto, come non superino il vaglio preliminare di ammissibilità le doglianze che sono state formulate dal ricorrente in termini di vizio di motivazione, in quanto non si è in presenza di un apparato argomentativo del tutto mancante o meramente apparente: trattandosi di censure che, a mente dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., non sono deducibili con il ricorso per cassazione proposto avverso ad un provvedimento in materia di misure cautelari reali. 3. Il motivo formulato nel ricorso in termini di violazione di legge è, invece, fondato. L'art. 322 -quater cod. pen. (inserito dall'art. 4 della legge 27 maggio 2015, n. 69, e poi modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q), della legge 9 gennaio 2019, n. 3) prevede che "Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319 -quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno." Introdotto al dichiarato scopo di rafforzare l'apparato sanzionatorio nella materia dei reati contro la pubblica amministrazione, tale misura va qualificata come sanzione accessoria a carattere riparatorio, dunque di natura latannente civile, senza però assolvere ad una funzione risarcitoria, non incidendo sul diritto della pubblica amministrazione offesa dal reato a far valere le proprie ragioni risarcitorie dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Beneficiaria di tale dazione è la specifica pubblica amministrazione i cui interessi risultino direttamente lesi dal reato commesso e non anche genericamente l'erario dello Stato. Inoltre, la lettera della norma in esame rende pacifico che tale sanzione riparatoria non possa essere inflitta da un giudice diverso da quello che emette la sentenza di condanna (così Sez. 6, n. 12541 del 14/03/2019, Ferraresi, Rv. 275925). Le valutazioni innanzi esposte rendono palese come la disposizione dettata dal considerato art. 322 -quater cod. pen. fosse del tutto inapplicabile al caso di specie, nel quale si era posto il problema della instaurazione del procedimento speciale della applicazione di pena su richiesta a mente dell'art. 444 cod. proc. pen. Già in relazione a tale primo aspetto risulta, perciò, errato il provvedimento di dissequestro adottato dal Giudice per le indagini preliminari, che, nell'accogliere la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato - che aveva espressamente sollecitato la restituzione delle somme sottoposte a vincolo per poter provvedere al versamento del relativo importo in favore del comune di Ancona - aveva giustificato la propria decisione facendo riferimento anche al "meritevole scopo di permettere l'immediata reintegrazione della sfera patrimoniale dell'ente pubblico danneggiato". Altrettanto illegittima risulta la decisione del Tribunale del riesame che, nel confermare il provvedimento impugnato, aveva sostenuto come fosse irrilevante che le somme dissequestrate fossero restituire al comune di Ancona anziché (A/( all'amministrazione finanziaria dello Stato, l'unica cui vanno attribuite tanto i beni eventualmente confiscati quanto il prezzo o il profitto che dovesse essere restituito dall'imputato ai sensi dell'art. 444, comma 1 -ter, cod. proc. pen. 4. Sotto altro e strettamente collegato punto di vista, va rimarcato come nella fattispecie la misura del sequestro preventivo, disposta nei confronti del Bonci e della di lui moglie, aveva ad oggetto somme di denaro e altri titoli ed era finalizzato alla eventuale adozione della confisca diretta o per equivalente in relazione al profitto dei contestati reati di corruzione: dunque, si trattava di importi e beni che, destinati ad essere confiscati ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., sarebbero confluiti nelle casse dell'erario dello Stato. Ora, ai fini della instaurazione del rito speciale dell'applicazione di pena su richiesta, il già richiamato art. 444, comma 1 -ter, cod. proc. pen., inserito dall'art. 6 della legge n. 69 del 2015, stabilisce che "nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 -ter, 310 -quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato". Al riguardo si è affermato come tale restituzione non possa 'sommarsi' ad una eventuale confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., perché, come già chiarito da questa Corte di cassazione, l'applicazione cumulativa della restituzione integrale del profitto del reato, prevista dall'art. 444, comma 1 -ter, cod. proc. pen., e della confisca per equivalente del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen., determina la violazione del principio del "ne bis in idem" sanzionatorio, trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto ed analoga finalità afflittiva (Sez. 6, n. 16872 del 30/01/2019, Guerra, Rv. 275671). Tuttavia, in base a tali parametri normativi e al considerato principio interpretativo - che rendono evidente la delimitazione degli effetti della sentenza di patteggiamento, cioè del provvedimento con cui dovesse essere definito quel rito speciale - non era, in ogni caso, consentita l'adozione del provvedimento di dissequestro delle somme che erano state vincolate al Bonci e alla moglie per una eventuale confisca. E ciò perché, come già posto in luce, la revoca del sequestro è stata giustificata con l'esigenza di soddisfare una pretesa restitutoria o latamente risarcitoria vantata dal comune di Ancona, che è circostanza del tutto estranea alle ragioni per cui quella misura cautelare reale era stata applicata, che era quella di consentire allo Stato di incamerare il profitto del reato o altri beni di valore equivalente. Inoltre, il percorso argomentativo che è stato seguito per giustificare il dissequestro è stato basato su una sorta di distorsione esegetica che ha condotto a ritenere non più necessario il mantenimento di quel vincolo in considerazione della impossibilità di poterne disporre la confisca, ma con riferimento ad un momento futuro e incerto: considerato che, in quel contesto, il procedimento speciale non era stato ancora instaurato e era dubbio che potesse essere ammesso, tenuto conto che il rappresentante della pubblica accusa non aveva ancora prestato il consenso all'applicazione di pena richiesta dall'imputato. Il provvedimento di revoca di quel sequestro era, dunque, illegittimo in quanto emesso in assenza delle condizioni di legge, e cioè in mancanza di accertamento di una originaria assenza dei presupposti che ne avevano giustificato l'adozione ovvero di una loro sopravvenuta carenza. Ne consegue che va annullata sia l'ordinanza impugnata con cui è stata confermata la legittimità della decisione di dissequestro, sia quest'ultimo provvedimento. L'effetto dell'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero non potrà che essere quello del ripristino della efficacia della misura cautelare del sequestro preventivo: ciò fatti salvi comunque, in quanto compatibili, gli effetti di ulteriori provvedimenti che fossero stati nelle more adottati nel procedimento principale, la cui legittimità non è evidentemente valutabile in questa sede. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona del 22 aprile 2021. Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il T