Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 25472/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata il 18 maggio 2023 da parte della difesa della ricorrente con cui si ribadisce quanto contenuto nel ricorso principale insistendo per l'annullamento della sentenza; OSSERVA Ritenuto che i motivi primo, secondo e terzo del ricorso risultano riproduttivi di identiche censure già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso con corretti argomenti in fatto e diritto la sussistenza dell'esimente della legittima difesa rilevando come, sulla base della ricostruzione di entrambe le protagoniste - dinamica poi confermata, quanto ad evoluzione degli eventi, dagli accertamenti tecnici eseguiti sul luogo dei fatti - che la ricorrente, nonostante potesse limitarsi a far uscire dall'abitazione la parte offesa, abbia comunque continuato nella sua azione violenta tanto da provocarle lesioni refertate, al contempo ritenendo le dichiarazioni della vittima, quanto ai fatti oggetto di declaratoria di responsabilità, riscontrate sia dai citati accertamenti, sia dalle dichiarazioni rese dalle altre persone intervenute (con l'eccezione del Toumni), dando conto dell'adeguata valutazione del compendio probatorio a disposizione; che in tal senso risulta correttamente valorizzata la condotta successiva ai fatti allorché, quando la Persini non era più presente sul posto, la ricorrente continuava nel comportamento aggressivo nei confronti di tutti i soggetti intervenuti anche al solo fine di calmarla e tranquillizzarla, circostanza che rende compatibile la ritenuta sproporzionata e non immediata reazione alla condotta della persona offesa; rilevato che analogamente è a dirsi in ordine alle censure rivolte alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale avendo la Corte territoriale ben rappresentato la violenta opposizione realizzata nei confronti del personale intervenuto che, al solo fine di evitare che potesse farsi del male con atti di autolesionismo, aveva applicato le manette di sicurezza; che il primo, il secondo ed il quarto motivo risultano, altresì, declinati in fatto nella parte in cui tentano di accreditare una differente ed alternativa lettura delle fonti di prova, operazione preclusa in sede di legittimità specie allorché si pone questa Corte al diretto cospetto di dati processuali di cui si ripropone il vaglio; rilevato che le osservazioni contenute nella memoria non sono idonee a modificare le conclusioni sopra evidenziate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata il 18 maggio 2023 da parte della difesa della ricorrente con cui si ribadisce quanto contenuto nel ricorso principale insistendo per l'annullamento della sentenza; OSSERVA Ritenuto che i motivi primo, secondo e terzo del ricorso risultano riproduttivi di identiche censure già adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso con corretti argomenti in fatto e diritto la sussistenza dell'esimente della legittima difesa rilevando come, sulla base della ricostruzione di entrambe le protagoniste - dinamica poi confermata, quanto ad evoluzione degli eventi, dagli accertamenti tecnici eseguiti sul luogo dei fatti - che la ricorrente, nonostante potesse limitarsi a far uscire dall'abitazione la parte offesa, abbia comunque continuato nella sua azione violenta tanto da provocarle lesioni refertate, al contempo ritenendo le dichiarazioni della vittima, quanto ai fatti oggetto di declaratoria di responsabilità, riscontrate sia dai citati accertamenti, sia dalle dichiarazioni rese dalle altre persone intervenute (con l'eccezione del Toumni), dando conto dell'adeguata valutazione del compendio probatorio a disposizione; che in tal senso risulta correttamente valorizzata la condotta successiva ai fatti allorché, quando la Persini non era più presente sul posto, la ricorrente continuava nel comportamento aggressivo nei confronti di tutti i soggetti intervenuti anche al solo fine di calmarla e tranquillizzarla, circostanza che rende compatibile la ritenuta sproporzionata e non immediata reazione alla condotta della persona offesa; rilevato che analogamente è a dirsi in ordine alle censure rivolte alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale avendo la Corte territoriale ben rappresentato la violenta opposizione realizzata nei confronti del personale intervenuto che, al solo fine di evitare che potesse farsi del male con atti di autolesionismo, aveva applicato le manette di sicurezza; che il primo, il secondo ed il quarto motivo risultano, altresì, declinati in fatto nella parte in cui tentano di accreditare una differente ed alternativa lettura delle fonti di prova, operazione preclusa in sede di legittimità specie allorché si pone questa Corte al diretto cospetto di dati processuali di cui si ripropone il vaglio; rilevato che le osservazioni contenute nella memoria non sono idonee a modificare le conclusioni sopra evidenziate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 25472/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris