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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24217/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato 'inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 aprile 2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'indulto applicato con provvedimento della Corte di appello di Palermo del 20.7.2012, nella misura di C. 600,00 di multa e di anni due, mesi due di reclusione, sulle pene al medesimo inflitte, rispettivamente, con decreto penale emesso dal G.I.P. del Tribunale di Sciacca in data 18.8.2008 (esecutivo dal 13.11.2008) e con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 26.2.2010 (irrevocabile dal 3.7.2012), avendo il predetto commesso il 4.10.2007 il delitto di bancarotta fraudolenta per il quale aveva riportato condanna con pronuncia della Corte di appello di Roma del 6.5.2019 (irrevocabile dal 24.7.2020) alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione.

Con la medesima decisione, la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta formulata dal Ragusa tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Palermo in data 26.2.2010 (irrevocabile dal 3.7.2012) e della Corte di appello di Roma del 6.5.2019 (irrevocabile dal 24.7.2020).

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Ragusa, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità dell'impugnata ordinanza ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen. per avere escluso la sussistenza di presupposti per l'applicazione della disciplina del reato continuato".

Secondo il ricorrente le condotte criminose corruttive e distrattive dei beni patrimoniali della società GECOM, per le quali il Ragusa è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Roma del 6.5.2019, vennero poste in essere nel periodo gennaio - febbraio 2005 (non rilevando, ai fini della disciplina del reato continuato la data formale di commissione del reato di bancarotta fraudolenta coincidente con la data della sentenza dichiarativa di fallimento del 4.10.2007), cioè in data coeva a quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26.2.2010; inoltre, la connessione tra le condotte di che trattasi sarebbe costituita dalla volontà del Ragusa di far fronte, con modalità criminose, alle difficoltà economiche in cui versava.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità dell'impugnata ordinanza ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione in relazione all'art. 1, comma 3, I.241/06 per avere ritenuto sussistenti i requisiti per la revoca dell'indulto concesso al condannato con ordinanza 20.7.2012 Corte appello di Palermo".

Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che la pena di anni tre, mesi sei di reclusione inflitta al Ragusa con sentenza della Corte di appello di Roma del 6.5.2019 fosse relativa a più fatti di bancarotta riconducibili allo stesso fallimento; pertanto, solo a seguito del doveroso scorporo di pene, sarebbe stato possibile stabilire la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'indulto, non essendo altrimenti possibile sostenere che la pena inflitta fosse non inferiore ad anni due di reclusione, come richiesto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 1006.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.

In particolare, ha evidenziato che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa (e cioè che anche le attività distrattive che avevano condotto la società GECOM alla bancarotta patrimoniale risalivano all'anno 2005 e che in tale anno il Ragusa aveva reagito alla grave crisi economica della sua impresa corrompendo alcuni dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, per ottenere indebitamente uno sgravio di imposte, e distraendo beni della suddetta società per evitare il collasso finanziario) - andava "sottolineato che non è dato rinvenire alcun nobile fine imprenditoriale [...] nelle condotte predatorie del Ragusa, posto che i reati giudicati a Palermo sembrano espressione di una volontà di frodare il fisco che, alla luce del tenore della sentenza della Corte di appello del 26.2.2010, non vi è ragione di ritenere collegata alla salvezza della propria impresa"; che "dal 20.9.2002 fino al 28.4.2006 il Ragusa è stato amministratore della GECOM, poi dichiarata fallita il 14.10.2007, società che non risulta citata affatto nella sentenza della Corte palermitana, mentre il reato giudicato dalla Corte di appello di Roma il 6.5.2019 è stato caratterizzato, tra l'altro, da una distrazione di attività patrimoniali, posta in essere nel periodo gestionale del Ragusa, distrazione che nulla ha avuto a che fare con l'interesse sociale della predetta GECOM".

2. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta dì vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

3. Non merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso.

Come in precedenza cennato, il Giudice dell'esecuzione ha revocato nei confronti del Ragusa l'indulto concessogli con provvedimento della Corte di appello di Palermo del 20.7.2012 per avere il predetto commesso entro i cinque anni dell'entrata in vigore della legge di clemenza altro reato per il quale ha riportato condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione.

Ciò posto, osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo a un concorso di reati unificati, ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico (cfr. Sez.

Un. n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc.

Loy; cfr., tra le tante, anche Cass. Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, Rv. 281031 - 01, che ha affermato che "il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più reati senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo a una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue").

4. In applicazione del superiore principio di diritto, correttamente il Giudice dell'esecuzione ha fatto riferimento alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione inflitta al Ragusa con sentenza della Corte di appello di Roma del 6.5.2019, irrevocabile dal 24.7.2020, superiore a quella che la norma di cui all'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 prevede come non ostativa alla revoca del già concesso beneficio dell'indulto.

5. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato 'inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 aprile 2021, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'indulto applicato con provvedimento della Corte di appello di Palermo del 20.7.2012, nella misura di C. 600,00 di multa e di anni due, mesi due di reclusione, sulle pene al medesimo inflitte, rispettivamente, con decreto penale emesso dal G.I.P. del Tribunale di Sciacca in data 18.8.2008 (esecutivo dal 13.11.2008) e con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 26.2.2010 (irrevocabile dal 3.7.2012), avendo il predetto commesso il 4.10.2007 il delitto di bancarotta fraudolenta per il quale aveva riportato condanna con pronuncia della Corte di appello di Roma del 6.5.2019 (irrevocabile dal 24.7.2020) alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione. Con la medesima decisione, la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta formulata dal Ragusa tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Palermo in data 26.2.2010 (irrevocabile dal 3.7.2012) e della Corte di appello di Roma del 6.5.2019 (irrevocabile dal 24.7.2020). 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Ragusa, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità dell'impugnata ordinanza ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen. per avere escluso la sussistenza di presupposti per l'applicazione della disciplina del reato continuato". Secondo il ricorrente le condotte criminose corruttive e distrattive dei beni patrimoniali della società GECOM, per le quali il Ragusa è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Roma del 6.5.2019, vennero poste in essere nel periodo gennaio - febbraio 2005 (non rilevando, ai fini della disciplina del reato continuato la data formale di commissione del reato di bancarotta fraudolenta coincidente con la data della sentenza dichiarativa di fallimento del 4.10.2007), cioè in data coeva a quelli giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26.2.2010; inoltre, la connessione tra le condotte di che trattasi sarebbe costituita dalla volontà del Ragusa di far fronte, con modalità criminose, alle difficoltà economiche in cui versava. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità dell'impugnata ordinanza ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione in relazione all'art. 1, comma 3, I.241/06 per avere ritenuto sussistenti i requisiti per la revoca dell'indulto concesso al condannato con ordinanza 20.7.2012 Corte appello di Palermo". Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che la pena di anni tre, mesi sei di reclusione inflitta al Ragusa con sentenza della Corte di appello di Roma del 6.5.2019 fosse relativa a più fatti di bancarotta riconducibili allo stesso fallimento; pertanto, solo a seguito del doveroso scorporo di pene, sarebbe stato possibile stabilire la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'indulto, non essendo altrimenti possibile sostenere che la pena inflitta fosse non inferiore ad anni due di reclusione, come richiesto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 1006. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. In particolare, ha evidenziato che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa (e cioè che anche le attività distrattive che avevano condotto la società GECOM alla bancarotta patrimoniale risalivano all'anno 2005 e che in tale anno il Ragusa aveva reagito alla grave crisi economica della sua impresa corrompendo alcuni dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, per ottenere indebitamente uno sgravio di imposte, e distraendo beni della suddetta società per evitare il collasso finanziario) - andava "sottolineato che non è dato rinvenire alcun nobile fine imprenditoriale [...] nelle condotte predatorie del Ragusa, posto che i reati giudicati a Palermo sembrano espressione di una volontà di frodare il fisco che, alla luce del tenore della sentenza della Corte di appello del 26.2.2010, non vi è ragione di ritenere collegata alla salvezza della propria impresa"; che "dal 20.9.2002 fino al 28.4.2006 il Ragusa è stato amministratore della GECOM, poi dichiarata fallita il 14.10.2007, società che non risulta citata affatto nella sentenza della Corte palermitana, mentre il reato giudicato dalla Corte di appello di Roma il 6.5.2019 è stato caratterizzato, tra l'altro, da una distrazione di attività patrimoniali, posta in essere nel periodo gestionale del Ragusa, distrazione che nulla ha avuto a che fare con l'interesse sociale della predetta GECOM". 2. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta dì vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali. 3. Non merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso. Come in precedenza cennato, il Giudice dell'esecuzione ha revocato nei confronti del Ragusa l'indulto concessogli con provvedimento della Corte di appello di Palermo del 20.7.2012 per avere il predetto commesso entro i cinque anni dell'entrata in vigore della legge di clemenza altro reato per il quale ha riportato condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione. Ciò posto, osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo a un concorso di reati unificati, ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico (cfr. Sez. Un. n. 21039 del 27/01/2011, P.M. in proc. Loy; cfr., tra le tante, anche Cass. Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, Rv. 281031 - 01, che ha affermato che "il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più reati senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo a una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue"). 4. In applicazione del superiore principio di diritto, correttamente il Giudice dell'esecuzione ha fatto riferimento alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione inflitta al Ragusa con sentenza della Corte di appello di Roma del 6.5.2019, irrevocabile dal 24.7.2020, superiore a quella che la norma di cui all'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 prevede come non ostativa alla revoca del già concesso beneficio dell'indulto. 5. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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