Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26492/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6447-2021 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I I A ROSATI, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA][, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & FACTORING - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, exttivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 617/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la società contribuente aveva concesso a terzi in leasing due immobili siti nel comune di [OSCURATO:PERSONA]: questi terzi-conduttori si rendevano inadempienti al pagamento dei relativIl canoni e di conseguenza la società contribuente risolveva il relativo contratto per inadempimento ma i conduttori non riconsegnavano gli immobili, che dunque rimanevano nel loro possesso; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ric:orso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per l'IMU relativo all'anno 2012 ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello ritenendo che la parte contribuente, nella sua qualità di utilizzatore dell'immobile di cui trattasi per effetto di un contratto di leasing, a causa dell'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, non fosse più obbligata al versamento dell'IMU.

Avverso la suddetta sentenza il comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in Ric. 2021 n. 06447 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- JRr quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU non si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000 per avere la sentenza impugnata ritenuti non dovuti né le sanzioni né gli interessi.

Considerato che in data 20 maggio 2022 è stato depositato telematicamente un accordo stragiudiziale con rinuncia al ricorso e richiesta di compensazione delle spese; ritenuto di dover dichiarare l'estinzione del giudizio; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta la non insorgenza dei presupposti per il versamento di una somma pari al contributo versato al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso (Cass. civ. sez VI-1 n. 23175 del 12 novembre 2015, Cass. civ. sez.

V n. 31732 del 7 dicembre 2018; Cass. sez.

VI 1° giugno 2022, n. 17826).

P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio; spese compensate.

Così deciso nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6447-2021 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I I A ROSATI, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA][, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & FACTORING - [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, exttivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 617/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società contribuente aveva concesso a terzi in leasing due immobili siti nel comune di [OSCURATO:PERSONA]: questi terzi-conduttori si rendevano inadempienti al pagamento dei relativIl canoni e di conseguenza la società contribuente risolveva il relativo contratto per inadempimento ma i conduttori non riconsegnavano gli immobili, che dunque rimanevano nel loro possesso; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ric:orso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per l'IMU relativo all'anno 2012 ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello ritenendo che la parte contribuente, nella sua qualità di utilizzatore dell'immobile di cui trattasi per effetto di un contratto di leasing, a causa dell'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, non fosse più obbligata al versamento dell'IMU. Avverso la suddetta sentenza il comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in Ric. 2021 n. 06447 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- JRr quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU non si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000 per avere la sentenza impugnata ritenuti non dovuti né le sanzioni né gli interessi. Considerato che in data 20 maggio 2022 è stato depositato telematicamente un accordo stragiudiziale con rinuncia al ricorso e richiesta di compensazione delle spese; ritenuto di dover dichiarare l'estinzione del giudizio; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta la non insorgenza dei presupposti per il versamento di una somma pari al contributo versato al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso (Cass. civ. sez VI-1 n. 23175 del 12 novembre 2015, Cass. civ. sez. V n. 31732 del 7 dicembre 2018; Cass. sez. VI 1° giugno 2022, n. 17826). P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio; spese compensate. Così deciso nella camera di con
Sentenza Cassazione n. 26492/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris