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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23456/2026

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tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Corbyons, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTE-RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 4821/19 della Commissione TributariaRegionale della Lombardia, pubblicata in data 28 novembre2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.luglio 2026.Numero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello dellaRialto s.p.a. -già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fusa nella prima perincorporazione- avverso la sentenza n. 1244/18 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale avevarigettato il ricorso della società contribuente avverso un avvisodi accertamento -n.

MI0262621/2017- avente ad oggetto unimmobile a destinazione commerciale ubicato in CiniselloBalsamo (MI), in relazione al quale era stata rettificata larendita catastale -da euro 183.946,00 ad euro 196.927,00- inseguito alla presentazione di un modello DOCFA, avvenutadopo l’entrata in vigore della legge n. 208 del 2015.2.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito -depositando controricorso e,successivamente, memoria- ed ha proposto appello incidentale,affidandone l’accoglimento a due motivi di impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale non è fondato ed, in quanto tale, nonmerita accoglimento.2.

Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionela ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208 del 2015 e dell’art.2697 c.c., in quanto i giudici di secondo grado, in contrasto conla ratio della legge n. 208 del 2015, che aveva la finalità dipermettere lo scorporo del valore delle sole componentifunzionali allo specifico processo produttivo, rispetto al valoreNumero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026complessivo dell’unità immobiliare, quale risultante dalla stimadiretta effettuata al momento dell’originario censimentocatastale, avevano trascurato di considerare che larideterminazione della rendita poteva avvenire solamente inpresenza, nell’originario accatastamento, di un’esplicitaindividuazione della natura e del valore di eventualicomponenti impiantistiche funzionali allo specifico processoproduttivo, che, nel caso di specie, non erano stati affattoevidenziati in occasione dell’originario classamento.

D’altronde,il modello predisposto dall’amministrazione, utilizzato dallasocietà contribuente per la dichiarazione antecedente, risalenteall’anno 2010, contemplava i quadri denominati “impiantigenerali e di sicurezza” ed “impianti stabilmente infissi”, chenon erano stati affatto compilati.

E ciò fermo restando che nonera stato dimostrato né che “il valore attribuito originariamenteall’immobile presentasse un surplus imputabile alsovradimensionamento degli impianti”, né che tale surplusfosse stato considerato “nei valori poi indicati nel modelloDOCFA 2016”.3.

Il motivo è infondato.3.1.

L’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 prevede che,a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione dellarendita catastale degli immobili a destinazione speciale eparticolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,sia effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo edelle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmenteconnessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limitidell’ordinario apprezzamento, con la precisazione che sonoesclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzatureed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.Numero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026Questo articolo, con una tecnica legislativa “per esclusione”,descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di beneimmobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altrielementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accrescel’utilità ed il valore e che, quindi, concorre alla determinazionedella rendita catastale, per poi escludere dal calcolo, nella suaultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali alprocesso produttivo (“macchinari, congegni, attrezzature edaltri impianti”), meglio noti con la denominazione di“imbullonati”.

Ciò in quanto la scelta del legislatore si èindirizzata nel senso di sottrarre dal carico impositivo il valoredelle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivoche privilegia la destinazione ad attività produttive dei settoridella siderurgia, manifattura ed energia, indipendentementedalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale delmanufatto, infisso o meno al suolo (cfr. Cass. n. 20726/20,Cass. n. 25784/21 e Cass. n. 22551/22).La nozione che emerge dal suddetto articolo di “macchinari,congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specificoprocesso produttivo” -e sottratti, quindi, al regime fiscale-prescinde, come si è detto, dal fatto che i manufatti siano omeno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale illoro impiego nel processo produttivo, così come è irrilevante laconsistenza fisica della costruzione, interessando, invece, ilrapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, tantoè vero che un elemento strutturalmente connesso al suolo oalla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità potrebbeanche essere espunto dalla valutazione catastale in ragionedella sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo,tenuto conto del fatto che la norma non ha natura impositiva,Numero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026ma catastale e, soprattutto, che non delinea l’eccezionalità diuna esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regimeordinariamente applicabile a tutti quei beni che -anche seinfissi al suolo e non privi di connotati “immobiliari”- rientrinonella tipologia generale dei “macchinari, congegni, attrezzatureed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”(cfr. Cass. n. 22551/22).3.2.

Il legislatore ha previsto, inoltre, che a decorrere dal 1ºgennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cuiall’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 possanopresentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento dicui al d.m. n. 701 del 1994, per la rideterminazione dellarendita catastale degli immobili già censiti, al fine -o meglio, alsolo fine, non essendo possibile utilizzare tale procedura perottenere in modo generalizzato la rideterminazione dellarendita catastale (cfr. Cass. n. 18639/24)- di revisionare ilpregresso classamento e garantire uniformità nei riferimentiestimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catastoe quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o divariazione.L’aggiornamento catastale, per la rideterminazione dellarendita degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri,deve avvenire attraverso lo scorporo di quegli elementi che, inbase alla nuova previsione normativa, non costituiscono piùoggetto di stima catastale, tanto è vero che, a tal fine, è stataadeguata la procedura DOCFA, con la previsione di unaparticolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale,non connessa alla realizzazione di interventi edilizi modificativisul bene già censito in catasto, ma finalizzata esclusivamente arideterminare la rendita catastale scorporando eventualiNumero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026componenti impiantistiche non più valutabili ai fini delladeterminazione del valore, fermo restando che tale fattispeciedi dichiarazione di variazione catastale si innesta pur semprenell’alveo dell’originaria procedura DOCFA, con la conseguenzache resta invariato il regime degli oneri probatori, gravante sulcontribuente (cfr. Cass. n. 17045/24).3.3.

Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado hannoevidenziato come l’amministrazione avesse operato basandosisu una precedente dichiarazione DOCFA, che era statapresentata, però, quando in essa non dovevano essere indicatispecificamente quegli elementi divenuti essenziali in seguito alvaro della legge n. 208 del 2015, con la conseguenza chel’ufficio, nell’effettuare la stima, avrebbe dovuto tenere contodi tutti quegli elementi “necessari e sufficienti ad esprimere uncorretto giudizio sul valore del bene economico da classare”.Ed, infatti, nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che“nella DOCFA a suo tempo presentata non fossero indicati” isuddetti elementi, dei quali, comunque, “era stato tenutoconto”: sarebbe stato necessario, quindi, “adottare il correttocriterio di scorporo degli elementi strutturalmente connessi alsuolo ed alla costruzione”, tenuto conto del fatto che la societàcontribuente aveva ampiamente comprovato come “taliimpianti, speciali e sovradimensionati rispetto all’ordinario”,dovessero essere considerati ai fini della correttadeterminazione della rendita catastale.

L’amministrazione,invece, aveva “confermato i valori accertati nel 2011, quando ivalori degli impianti potevano essere oggetto della stima”, intal modo disattendendo “il corretto criterio di scorporo alla lucedella normativa in vigore” (cfr. la sentenza impugnata, allepagg. 7 ed 8).Numero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026Ebbene, tali argomentazioni non contrastano con i principienucleabili dalle disposizioni di legge, menzionate dall’Agenziadelle Entrate ed asseritamente violate, in quanto, per un verso,l’omessa indicazione specifica di uno o più impianti nell’ambitodi una precedente procedura DOCFA non ne esclude loscorporo, ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208 del2015, che individua un criterio legale obiettivo, non certocondizionato o subordinato ad una previa indicazione delcontribuente in occasione di un classamento antecedente,rilevando solamente la sussumibilità dello stato di fatto -e,quindi, degli immobili, rectius, degli impianti in essi presenti-nell’ambito di applicazione della nuova disciplina e,segnatamente, nelle ipotesi di scorporo da essa contemplate,e, per altro verso, che, sulla scorta di un accertamento di fattoincensurabile in questa sede, la corte di merito ha apertisverbis evidenziato come la società contribuente avessedimostrato la riconducibilità degli impianti de quibus nel noverodi quelli scorporabili, dei quali era stato comunque tenutoconto nella determinazione del valore dell’immobile almomento del precedente classamento.3.4.

Non è possibile, d’altro canto, nemmeno reputareviolato -diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia delleEntrate- l’art. 2697 c.c., in relazione al quale, invero, èdenunciabile in cassazione solamente l’inosservanza dei principigenerali in materia di riparto dell’onere della prova (nell’ipotesiin cui il giudice abbia onerato della prova una parte diversa daquella che istituzionalmente ne era obbligata), né può esserecaldeggiata -a sostegno di un motivo di ricorso incentratosull’asserita violazione del prefato articolo- una diversaricostruzione o valutazione del materiale probatorio, dato cheNumero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026tale attività rientra negli ordinari poteri di liberoapprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. n. 13966/25).4.

Il ricorso incidentale (con il quale è stata dedotta: -aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazioneo falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 212 del 2000 e 3legge n. 241 del 1990, nonché del “dovere di chiarezza emotivazione degli atti”, e la “erroneità della sentenza nellaparte in cui aveva reputato adeguatamente motivato l’avviso diaccertamento catastale”; -ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 10d.P.R. n. 917 del 1986, nonché la “erroneità della sentenzanella parte in cui non aveva riconosciuto l’illegittimitàdell’avviso di accertamento catastale anche per difetto diadeguata istruttoria”)- deve reputarsi assorbito, in ragionedella reiezione di quello principale.L’infondatezza del ricorso proposto dall’Agenzia delleEntrate, infatti, tenuto conto, per un verso, della sentenza disecondo grado (di accoglimento dell’appello della societàcontribuente), e, per altro verso, della sua sostanzialeconferma in sede di legittimità, rende superflua la disaminadelle ragioni di doglianza articolate dalla ricorrente incidentale.5.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso principale deve essere rigettato, mentre quelloincidentale deve essere dichiarato assorbito.6.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7.

Non sussiste -e, conseguentemente, non deve esserefatta la relativa dichiarazione- l’obbligo -da parte dell’Agenziadelle Entrate- di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026contributo unificato, non trovando applicazione tale norma neiconfronti delle amministrazioni dello Stato che, mediante ilmeccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo(cfr. Cass. 2615/22, Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 eCass. n. 18523/25).Né tale dichiarazione deve essere fatta al cospetto di unricorso -come, nella vicenda in esame, quello incidentale-rimasto assorbito, giacché tale ipotesi esula dalla previsionenormativa, limitata alle ipotesi in essa previste (cfr. Cass. n.1549/26), quali il rigetto dell’impugnazione o la suadeclaratoria di inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. n.23175/15), trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, di stretta interpretazione (cfr. Cass. n.19562/15) e, come tale, non suscettibile di interpretazioneestensiva o analogica (cfr. Cass. n. 16657/24).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quelloincidentale;condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro4.305,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Corbyons, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTE-RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza n. 4821/19 della Commissione TributariaRegionale della Lombardia, pubblicata in data 28 novembre2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.luglio 2026.Numero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello dellaRialto s.p.a. -già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fusa nella prima perincorporazione- avverso la sentenza n. 1244/18 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale avevarigettato il ricorso della società contribuente avverso un avvisodi accertamento -n. MI0262621/2017- avente ad oggetto unimmobile a destinazione commerciale ubicato in CiniselloBalsamo (MI), in relazione al quale era stata rettificata larendita catastale -da euro 183.946,00 ad euro 196.927,00- inseguito alla presentazione di un modello DOCFA, avvenutadopo l’entrata in vigore della legge n. 208 del 2015.2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito -depositando controricorso e,successivamente, memoria- ed ha proposto appello incidentale,affidandone l’accoglimento a due motivi di impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale non è fondato ed, in quanto tale, nonmerita accoglimento.2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionela ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208 del 2015 e dell’art.2697 c.c., in quanto i giudici di secondo grado, in contrasto conla ratio della legge n. 208 del 2015, che aveva la finalità dipermettere lo scorporo del valore delle sole componentifunzionali allo specifico processo produttivo, rispetto al valoreNumero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026complessivo dell’unità immobiliare, quale risultante dalla stimadiretta effettuata al momento dell’originario censimentocatastale, avevano trascurato di considerare che larideterminazione della rendita poteva avvenire solamente inpresenza, nell’originario accatastamento, di un’esplicitaindividuazione della natura e del valore di eventualicomponenti impiantistiche funzionali allo specifico processoproduttivo, che, nel caso di specie, non erano stati affattoevidenziati in occasione dell’originario classamento. D’altronde,il modello predisposto dall’amministrazione, utilizzato dallasocietà contribuente per la dichiarazione antecedente, risalenteall’anno 2010, contemplava i quadri denominati “impiantigenerali e di sicurezza” ed “impianti stabilmente infissi”, chenon erano stati affatto compilati. E ciò fermo restando che nonera stato dimostrato né che “il valore attribuito originariamenteall’immobile presentasse un surplus imputabile alsovradimensionamento degli impianti”, né che tale surplusfosse stato considerato “nei valori poi indicati nel modelloDOCFA 2016”.3. Il motivo è infondato.3.1. L’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 prevede che,a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione dellarendita catastale degli immobili a destinazione speciale eparticolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,sia effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo edelle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmenteconnessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limitidell’ordinario apprezzamento, con la precisazione che sonoesclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzatureed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.Numero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026Questo articolo, con una tecnica legislativa “per esclusione”,descrive, nella sua prima parte, le caratteristiche di beneimmobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altrielementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accrescel’utilità ed il valore e che, quindi, concorre alla determinazionedella rendita catastale, per poi escludere dal calcolo, nella suaultima parte, tutte quelle componenti che sono funzionali alprocesso produttivo (“macchinari, congegni, attrezzature edaltri impianti”), meglio noti con la denominazione di“imbullonati”. Ciò in quanto la scelta del legislatore si èindirizzata nel senso di sottrarre dal carico impositivo il valoredelle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivoche privilegia la destinazione ad attività produttive dei settoridella siderurgia, manifattura ed energia, indipendentementedalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale delmanufatto, infisso o meno al suolo (cfr. Cass. n. 20726/20,Cass. n. 25784/21 e Cass. n. 22551/22).La nozione che emerge dal suddetto articolo di “macchinari,congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specificoprocesso produttivo” -e sottratti, quindi, al regime fiscale-prescinde, come si è detto, dal fatto che i manufatti siano omeno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale illoro impiego nel processo produttivo, così come è irrilevante laconsistenza fisica della costruzione, interessando, invece, ilrapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, tantoè vero che un elemento strutturalmente connesso al suolo oalla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità potrebbeanche essere espunto dalla valutazione catastale in ragionedella sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo,tenuto conto del fatto che la norma non ha natura impositiva,Numero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026ma catastale e, soprattutto, che non delinea l’eccezionalità diuna esenzione o di un trattamento di favore, quanto il regimeordinariamente applicabile a tutti quei beni che -anche seinfissi al suolo e non privi di connotati “immobiliari”- rientrinonella tipologia generale dei “macchinari, congegni, attrezzatureed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”(cfr. Cass. n. 22551/22).3.2. Il legislatore ha previsto, inoltre, che a decorrere dal 1ºgennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cuiall’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 possanopresentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento dicui al d.m. n. 701 del 1994, per la rideterminazione dellarendita catastale degli immobili già censiti, al fine -o meglio, alsolo fine, non essendo possibile utilizzare tale procedura perottenere in modo generalizzato la rideterminazione dellarendita catastale (cfr. Cass. n. 18639/24)- di revisionare ilpregresso classamento e garantire uniformità nei riferimentiestimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catastoe quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o divariazione.L’aggiornamento catastale, per la rideterminazione dellarendita degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri,deve avvenire attraverso lo scorporo di quegli elementi che, inbase alla nuova previsione normativa, non costituiscono piùoggetto di stima catastale, tanto è vero che, a tal fine, è stataadeguata la procedura DOCFA, con la previsione di unaparticolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale,non connessa alla realizzazione di interventi edilizi modificativisul bene già censito in catasto, ma finalizzata esclusivamente arideterminare la rendita catastale scorporando eventualiNumero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026componenti impiantistiche non più valutabili ai fini delladeterminazione del valore, fermo restando che tale fattispeciedi dichiarazione di variazione catastale si innesta pur semprenell’alveo dell’originaria procedura DOCFA, con la conseguenzache resta invariato il regime degli oneri probatori, gravante sulcontribuente (cfr. Cass. n. 17045/24).3.3. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado hannoevidenziato come l’amministrazione avesse operato basandosisu una precedente dichiarazione DOCFA, che era statapresentata, però, quando in essa non dovevano essere indicatispecificamente quegli elementi divenuti essenziali in seguito alvaro della legge n. 208 del 2015, con la conseguenza chel’ufficio, nell’effettuare la stima, avrebbe dovuto tenere contodi tutti quegli elementi “necessari e sufficienti ad esprimere uncorretto giudizio sul valore del bene economico da classare”.Ed, infatti, nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che“nella DOCFA a suo tempo presentata non fossero indicati” isuddetti elementi, dei quali, comunque, “era stato tenutoconto”: sarebbe stato necessario, quindi, “adottare il correttocriterio di scorporo degli elementi strutturalmente connessi alsuolo ed alla costruzione”, tenuto conto del fatto che la societàcontribuente aveva ampiamente comprovato come “taliimpianti, speciali e sovradimensionati rispetto all’ordinario”,dovessero essere considerati ai fini della correttadeterminazione della rendita catastale. L’amministrazione,invece, aveva “confermato i valori accertati nel 2011, quando ivalori degli impianti potevano essere oggetto della stima”, intal modo disattendendo “il corretto criterio di scorporo alla lucedella normativa in vigore” (cfr. la sentenza impugnata, allepagg. 7 ed 8).Numero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026Ebbene, tali argomentazioni non contrastano con i principienucleabili dalle disposizioni di legge, menzionate dall’Agenziadelle Entrate ed asseritamente violate, in quanto, per un verso,l’omessa indicazione specifica di uno o più impianti nell’ambitodi una precedente procedura DOCFA non ne esclude loscorporo, ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208 del2015, che individua un criterio legale obiettivo, non certocondizionato o subordinato ad una previa indicazione delcontribuente in occasione di un classamento antecedente,rilevando solamente la sussumibilità dello stato di fatto -e,quindi, degli immobili, rectius, degli impianti in essi presenti-nell’ambito di applicazione della nuova disciplina e,segnatamente, nelle ipotesi di scorporo da essa contemplate,e, per altro verso, che, sulla scorta di un accertamento di fattoincensurabile in questa sede, la corte di merito ha apertisverbis evidenziato come la società contribuente avessedimostrato la riconducibilità degli impianti de quibus nel noverodi quelli scorporabili, dei quali era stato comunque tenutoconto nella determinazione del valore dell’immobile almomento del precedente classamento.3.4. Non è possibile, d’altro canto, nemmeno reputareviolato -diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia delleEntrate- l’art. 2697 c.c., in relazione al quale, invero, èdenunciabile in cassazione solamente l’inosservanza dei principigenerali in materia di riparto dell’onere della prova (nell’ipotesiin cui il giudice abbia onerato della prova una parte diversa daquella che istituzionalmente ne era obbligata), né può esserecaldeggiata -a sostegno di un motivo di ricorso incentratosull’asserita violazione del prefato articolo- una diversaricostruzione o valutazione del materiale probatorio, dato cheNumero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026tale attività rientra negli ordinari poteri di liberoapprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. n. 13966/25).4. Il ricorso incidentale (con il quale è stata dedotta: -aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazioneo falsa applicazione degli artt. 7 legge n. 212 del 2000 e 3legge n. 241 del 1990, nonché del “dovere di chiarezza emotivazione degli atti”, e la “erroneità della sentenza nellaparte in cui aveva reputato adeguatamente motivato l’avviso diaccertamento catastale”; -ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 10d.P.R. n. 917 del 1986, nonché la “erroneità della sentenzanella parte in cui non aveva riconosciuto l’illegittimitàdell’avviso di accertamento catastale anche per difetto diadeguata istruttoria”)- deve reputarsi assorbito, in ragionedella reiezione di quello principale.L’infondatezza del ricorso proposto dall’Agenzia delleEntrate, infatti, tenuto conto, per un verso, della sentenza disecondo grado (di accoglimento dell’appello della societàcontribuente), e, per altro verso, della sua sostanzialeconferma in sede di legittimità, rende superflua la disaminadelle ragioni di doglianza articolate dalla ricorrente incidentale.5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso principale deve essere rigettato, mentre quelloincidentale deve essere dichiarato assorbito.6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7. Non sussiste -e, conseguentemente, non deve esserefatta la relativa dichiarazione- l’obbligo -da parte dell’Agenziadelle Entrate- di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 5102/2020Numero sezionale 5363/2026Numero di raccolta generale 23456/2026Data pubblicazione 17/07/2026contributo unificato, non trovando applicazione tale norma neiconfronti delle amministrazioni dello Stato che, mediante ilmeccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo(cfr. Cass. 2615/22, Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 eCass. n. 18523/25).Né tale dichiarazione deve essere fatta al cospetto di unricorso -come, nella vicenda in esame, quello incidentale-rimasto assorbito, giacché tale ipotesi esula dalla previsionenormativa, limitata alle ipotesi in essa previste (cfr. Cass. n.1549/26), quali il rigetto dell’impugnazione o la suadeclaratoria di inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. n.23175/15), trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, di stretta interpretazione (cfr. Cass. n.19562/15) e, come tale, non suscettibile di interpretazioneestensiva o analogica (cfr. Cass. n. 16657/24). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quelloincidentale;condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro4.305,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23456/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris