CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10963/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente al calcolo della pena.Letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si insistenell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Roma, all’esito ditrattazione cartolare, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, insede di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiaratocolpevole del reato di tentato furto, aggravato, ha rideterminato, riducendola, lapena al predetto inflitta in un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 dimulta, confermando nel resto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agliarticoli 336 e 337 del codice di rito, per invalidità e conseguente difetto dellaquerela, nonché la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] appello ritiene valido l'atto di querela ed attribuisce alla difesa l'onere di provarel'esistenza di un errore specifico nella traduzione; nonché, ancora, la mancanza dimotivazione nella parte in cui la Corte di appello omette ogni valutazionesull'attendibilità e affidabilità di ‘Google translate’, quale strumento di traduzione. Ilgiudice di secondo grado rigetta la richiesta di invalidità dell'atto di querelaavanzata col motivo di gravame, ritenendo che, da un lato, nel nostro ordinamentogiuridico non sia prevista come causa di nullità o inutilizzabilità la mancata nominadi un'interprete alla persona offesa e, dall'altro, che le doglianze formulate neimotivi di appello fossero generiche, non avendo la difesa individuato le parti in cuila querela sarebbe stata tradotta in maniera errata, limitandosi a una sommariacontestazione sull'affidabilità dello strumento utilizzato, ‘Google translate’. Taliasserzioni si rivelano viziate sotto molteplici aspetti e non colgono la vera essenzadella censura difensiva che attiene alle impossibilità di attribuire al querelante lapiena comprensione dell'atto che stava compiendo e alla conseguente affidabilitàdella manifestazione della volontà di procedere penalmente contro il Messina.È oltremodo gravoso, e certamente illogico, attribuire alla difesa l'onere diprovare l'esistenza di un errore specifico di traduzione. L’onere della provadovrebbe gravare invece sull'accusa, la quale dovrebbe dimostrare che la modalitàadottata per la formazione di un atto processuale fondamentale sia affidabile econforme ai principi del giusto processo. Pretendere che sia la difesa a provarnel’inaffidabilità” parola per parola” significa dare per scontata la validità di unaprocedura non prevista dalla legge e notoriamente incerta.Il difensore non è tenuto a conoscere la lingua tedesca parlata dalla personaoffesa, che, peraltro, ha interloquito con i verbalizzanti in assenza del difensore.L'eccezione, evidentemente, non verte su un singolo errore di traduzione masull’inidoneità, ab origine, del metodo utilizzato per garantire la formazione di unavalida e consapevole volontà punitiva. Il vizio non risiede tanto nel contenuto dellatraduzione ma nel ‘processo’ con cui essa è stata ottenuta che non offre le garanzieminime di affidabilità richieste per un atto processuale fondamentale come laquerela. Peraltro, non offre nemmeno alcuna garanzia di controllo successivo comedimostra l'illustrazione del profilo di illogicità appena proposto.La sentenza della Corte di appello richiama una pronuncia di questa Corte diCassazione che sembrerebbe porre a carico della parte l'onere di spiegare dove ecome la traduzione sia errata. Ebbene, esaminando la parte motiva di talepronuncia, tuttavia si rileva che il caso menzionato sia del tutto inconferenterispetto a quello di specie. Essa, infatti, aveva ad oggetto la traduzione di alcunechat con l'applicativo ‘Google translate’, acquisite agli atti del procedimento; inquella ipotesi, solo per fare un esempio, la difesa ben avrebbe potutocommissionare proprie traduzioni sugli atti di indagine per poi sostenere la nonperfetta traduzione in dibattimento. Diversa è la vicenda in argomento in cuil'utilizzo di tale strumento interviene nella formazione di un atto personalissimo, diimpulso processuale, la cui genuinità e correttezza è tutelata da una serie digaranzie espressamente prevista dal codice di procedura penale.In secondo luogo, la Corte di appello omette ogni valutazione sull'attendibilitàe affidabilità dello strumento utilizzato, non pronunciandosi minimamente sullecriticità ampiamente enunciate dalla difesa nell'atto di appello.Orbene il d.lgs. del 15 dicembre 2015 n. 212 in materia di diritti, assistenza eprotezione delle vittime di reato, ha introdotto proprio nel codice di procedurapenale una serie di articoli volti a garantire che la persona offesa che non conoscala lingua italiana possa comprendere e partecipare attivamente al procedimentopenale sin dalla sua fase di impulso processuale; e infatti l'art. 90-bis c.p.p.stabilisce un obbligo generale per l'autorità procedente di fornire alla personaoffesa, sin dal primo contatto, una serie di informazioni cruciali in una lingua a leicomprensibile; tale requisito non può essere certamente ridotto ad un meroadempimento formale, consistente nella consegna di un testo grossolanamentetradotto con ‘Google translate’, servizio che non offre alcuna garanzia sulraggiungimento di un'effettiva comprensione delle informazioni. E ancora l'art. 143bis, comma 1, c.p.p. prevede espressamente la nomina di un interprete quando lapersona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. Ilcomma 2 di tale articolo specifica che l'interprete è nominato, anche di ufficio, perl'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana. Pare evidentecome la ratio di tale norma risieda tanto nella necessità di offrire una tutelalinguistica qualificata allo straniero, quanto nell'esigenza di consegnare al processodichiarazioni che siano esattamente fedeli alle dichiarazioni di volontà e di scienzarese dal medesimo.E infatti, la querela, atto personalissimo che costituisce condizione diprocedibilità dell'azione penale, deve essere formata in modo cosciente econsapevole. L'utilizzo di uno strumento di traduzione automatica quale ‘Googletranslate’, la cui affidabilità è notoriamente incerta, introduce un momento di gravedubbio sull'effettiva comprensione da parte del querelante della natura e delleconseguenze giuridiche dell'atto che sta sottoscrivendo.2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale conriferimento all'art. 442, comma 2, del codice di rito, nonché la manifestacontraddittorietà della motivazione nella determinazione della pena finale. [OSCURATO:PERSONA] appello, nel rideterminare la pena a seguito dell'accoglimento del motivo diappello, è incorsa in un evidente errore di calcolo avendo così rideterminato lastessa: pena base, anni due di reclusione ed euro 927 di multa, ridotta di un terzoex art. 56 c.p. ad un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 618 di multa,aumentata ex art. 99, comma 4, c.p., nella misura massima di un terzo, ad un annoe 9 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 834 di multa, ridotta per il rito alla penafinale di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 618 di multa. È inquest'ultimo passaggio che si manifesta l'errore in cui è incorsa la Corte di appelloche invece di applicare alla pena calcolata in virtù dell’aumento per la recidiva lariduzione, secca, di un terzo per il rito abbreviato, ha indicato nel dispositivo lapena finale di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 618 di multa. anzichéquella che, applicando la riduzione di un terzo, avrebbe dovuto essere pari ad anniuno, mesi due, giorni sei di reclusione ed euro 556 di multa. Com'è noto nonsussiste alcun potere discrezionale riguardo alla misura della riduzione in caso dirito abbreviato sicché obbligatoriamente deve essere applicata la riduzione di unterzo prevista dalla legge.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delleparti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendoannullarsi la sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena, da rettificareai sensi dell’art. 620, lett. c) del codice di rito.il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo che lamenta l’erratocalcolo della pena.Infondato è, invece, il primo motivo.Ed invero, non possono ritenersi sussistenti i vizi denunciati dal ricorrente inrelazione alla dedotta traduzione della querela sporta dalla persona offesa, dinazionalità e lingua tedesca, mediante il traduttore di google translate, ritenutomezzo non affidabile.Innanzitutto, quanto al cuore della censura, che, secondo quanto precisa lostesso ricorso, risiede nell’asserita impossibilità di attribuire al querelante la pienacomprensione dell'atto che stava compiendo e quindi di conferire affidabilità allamanifestazione della volontà di procedere penalmente contro il Messina, si osservacome tale aspetto risulti, in realtà, superato dal fatto che la querela - che nel suocorpo contiene la espressa volontà del denunciante di voler sporgere formaledenuncia-querela - è stata redatta nella duplice lingua italiana e tedesca, ed inentrambi i casi risulta sottoscritta dal denunciante. Nel verbale di denuncia-querelasi dà espressamente atto della traduzione dello stesso in lingua tedesca, mediantel’utilizzo di Google traduttore, quale parte integrante del verbale medesimo.Il denunciate, cittadino di lingua tedesca, come si evince da quanto si precisanel medesimo verbale, ebbe a sottoscrivere l’atto di denuncia-querela dopo averlo“fatto, riletto, confermato”, con la conseguenza che non possono residuare dubbisulla comprensione del suo contenuto da parte dello stesso, che procedette asottoscrivere il verbale, nella duplice veste italiana e tedesca, dopo averlo lettonella propria lingua ed averlo quindi ritenuto rappresentativo del fatto ecorrispondente alla sua volontà di sporgere formale querela. Il denunciante – si dàindicazioni utili ai fini delle indagini circa gli oggetti e le persone coinvolte, dando intal modo anche un segno tangibile della sua volontà di perseguire il colpevole.In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha argomentato la genericità dellededuzioni difensive sul punto, che non hanno segnalato alcuna incoerenza odifformità fra la querela in lingua tedesca e quella in lingua italiana. Né la difesa haprospettato di aver richiesto la traduzione dell’atto al giudice di merito per fugareogni suo dubbio.Quanto, poi, all’ulteriore rilievo circa la mancata conoscenza da parte deldifensore della lingua tedesca, esso è evidentemente superato proprio dal fatto cheil verbale di denuncia-querela risulta redatto sia in tedesco che in italiano,circostanza che ha messo la difesa in condizione di comprendere il testo (testo cheanche in caso di traduzione da parte di un interprete-traduttore non sarebbe statoverificabile da parte del difensore che afferma di non conoscere il tedesco).Quanto, poi, a tutte le informazioni che il codice ora prevede a tutela dellapersona offesa – e di cui si duole in realtà la sola difesa dell’imputato - dagli attirisulta che esse furono tutte puntualmente date, ricorrendo sempre alla duplicaformazione degli atti in lingua italiana e tedesca. Laddove, peraltro, non è previstala presenza del difensore della persona offesa all’atto di presentazione delladenuncia-querela. Sono piuttosto previste le informative di rito che nel caso dispecie risultano tutte espletate per iscritto, come detto, nella duplice lingua.1.2. È, invece, fondato il secondo motivo sulla determinazione della pena.La decisione della Corte di merito nella rideterminazione della pena risultaerrata nei relativi calcoli, come correttamente rielaborati in ricorso.Più in particolare, partendo dalla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed €618 di multa per la fattispecie del furto tentato, la sentenza impugnata ha operato,per la recidiva, un aumento di un terzo "nella misura di 5 mesi e 10 gg. recl. edeuro 216,00 di multa" giungendo così alla pena di anni 1, mesi 9 e gg. 10 ed €834,00 di multa.Su tale pena, ha poi operato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato,giungendo alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 618,00 di multa,invece che a quella di anni 1, mesi 2, gg. 6 di reclusione ed € 556, 00 di multa, piùlieve di quella oggetto di impugnazione.Trattandosi di mero errore di calcolo, si ritiene che ai sensi dell'art. 620, lett. Lc.p.p., il Collegio possa annullare sul punto la sentenza senza rinvio,rideterminando la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deveessere annullata limitatamente alla pena che va rideterminata in anni uno, mesidue e giorni sei di reclusione ed euro 556,00 di multa; e che, nel resto, il ricorsodeve essere rigettato.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10963/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 104/2026RENATA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARLA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente al calcolo della pena.Letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si insistenell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Roma, all’esito ditrattazione cartolare, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, insede di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiaratocolpevole del reato di tentato furto, aggravato, ha rideterminato, riducendola, lapena al predetto inflitta in un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 dimulta, confermando nel resto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agliarticoli 336 e 337 del codice di rito, per invalidità e conseguente difetto dellaquerela, nonché la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] appello ritiene valido l'atto di querela ed attribuisce alla difesa l'onere di provarel'esistenza di un errore specifico nella traduzione; nonché, ancora, la mancanza dimotivazione nella parte in cui la Corte di appello omette ogni valutazionesull'attendibilità e affidabilità di ‘Google translate’, quale strumento di traduzione. Ilgiudice di secondo grado rigetta la richiesta di invalidità dell'atto di querelaavanzata col motivo di gravame, ritenendo che, da un lato, nel nostro ordinamentogiuridico non sia prevista come causa di nullità o inutilizzabilità la mancata nominadi un'interprete alla persona offesa e, dall'altro, che le doglianze formulate neimotivi di appello fossero generiche, non avendo la difesa individuato le parti in cuila querela sarebbe stata tradotta in maniera errata, limitandosi a una sommariacontestazione sull'affidabilità dello strumento utilizzato, ‘Google translate’. Taliasserzioni si rivelano viziate sotto molteplici aspetti e non colgono la vera essenzadella censura difensiva che attiene alle impossibilità di attribuire al querelante lapiena comprensione dell'atto che stava compiendo e alla conseguente affidabilitàdella manifestazione della volontà di procedere penalmente contro il Messina.È oltremodo gravoso, e certamente illogico, attribuire alla difesa l'onere diprovare l'esistenza di un errore specifico di traduzione. L’onere della provadovrebbe gravare invece sull'accusa, la quale dovrebbe dimostrare che la modalitàadottata per la formazione di un atto processuale fondamentale sia affidabile econforme ai principi del giusto processo. Pretendere che sia la difesa a provarnel’inaffidabilità” parola per parola” significa dare per scontata la validità di unaprocedura non prevista dalla legge e notoriamente incerta.Il difensore non è tenuto a conoscere la lingua tedesca parlata dalla personaoffesa, che, peraltro, ha interloquito con i verbalizzanti in assenza del difensore.L'eccezione, evidentemente, non verte su un singolo errore di traduzione masull’inidoneità, ab origine, del metodo utilizzato per garantire la formazione di unavalida e consapevole volontà punitiva. Il vizio non risiede tanto nel contenuto dellatraduzione ma nel ‘processo’ con cui essa è stata ottenuta che non offre le garanzieminime di affidabilità richieste per un atto processuale fondamentale come laquerela. Peraltro, non offre nemmeno alcuna garanzia di controllo successivo comedimostra l'illustrazione del profilo di illogicità appena proposto.La sentenza della Corte di appello richiama una pronuncia di questa Corte diCassazione che sembrerebbe porre a carico della parte l'onere di spiegare dove ecome la traduzione sia errata. Ebbene, esaminando la parte motiva di talepronuncia, tuttavia si rileva che il caso menzionato sia del tutto inconferenterispetto a quello di specie. Essa, infatti, aveva ad oggetto la traduzione di alcunechat con l'applicativo ‘Google translate’, acquisite agli atti del procedimento; inquella ipotesi, solo per fare un esempio, la difesa ben avrebbe potutocommissionare proprie traduzioni sugli atti di indagine per poi sostenere la nonperfetta traduzione in dibattimento. Diversa è la vicenda in argomento in cuil'utilizzo di tale strumento interviene nella formazione di un atto personalissimo, diimpulso processuale, la cui genuinità e correttezza è tutelata da una serie digaranzie espressamente prevista dal codice di procedura penale.In secondo luogo, la Corte di appello omette ogni valutazione sull'attendibilitàe affidabilità dello strumento utilizzato, non pronunciandosi minimamente sullecriticità ampiamente enunciate dalla difesa nell'atto di appello.Orbene il d.lgs. del 15 dicembre 2015 n. 212 in materia di diritti, assistenza eprotezione delle vittime di reato, ha introdotto proprio nel codice di procedurapenale una serie di articoli volti a garantire che la persona offesa che non conoscala lingua italiana possa comprendere e partecipare attivamente al procedimentopenale sin dalla sua fase di impulso processuale; e infatti l'art. 90-bis c.p.p.stabilisce un obbligo generale per l'autorità procedente di fornire alla personaoffesa, sin dal primo contatto, una serie di informazioni cruciali in una lingua a leicomprensibile; tale requisito non può essere certamente ridotto ad un meroadempimento formale, consistente nella consegna di un testo grossolanamentetradotto con ‘Google translate’, servizio che non offre alcuna garanzia sulraggiungimento di un'effettiva comprensione delle informazioni. E ancora l'art. 143bis, comma 1, c.p.p. prevede espressamente la nomina di un interprete quando lapersona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. Ilcomma 2 di tale articolo specifica che l'interprete è nominato, anche di ufficio, perl'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana. Pare evidentecome la ratio di tale norma risieda tanto nella necessità di offrire una tutelalinguistica qualificata allo straniero, quanto nell'esigenza di consegnare al processodichiarazioni che siano esattamente fedeli alle dichiarazioni di volontà e di scienzarese dal medesimo.E infatti, la querela, atto personalissimo che costituisce condizione diprocedibilità dell'azione penale, deve essere formata in modo cosciente econsapevole. L'utilizzo di uno strumento di traduzione automatica quale ‘Googletranslate’, la cui affidabilità è notoriamente incerta, introduce un momento di gravedubbio sull'effettiva comprensione da parte del querelante della natura e delleconseguenze giuridiche dell'atto che sta sottoscrivendo.2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale conriferimento all'art. 442, comma 2, del codice di rito, nonché la manifestacontraddittorietà della motivazione nella determinazione della pena finale. [OSCURATO:PERSONA] appello, nel rideterminare la pena a seguito dell'accoglimento del motivo diappello, è incorsa in un evidente errore di calcolo avendo così rideterminato lastessa: pena base, anni due di reclusione ed euro 927 di multa, ridotta di un terzoex art. 56 c.p. ad un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 618 di multa,aumentata ex art. 99, comma 4, c.p., nella misura massima di un terzo, ad un annoe 9 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 834 di multa, ridotta per il rito alla penafinale di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 618 di multa. È inquest'ultimo passaggio che si manifesta l'errore in cui è incorsa la Corte di appelloche invece di applicare alla pena calcolata in virtù dell’aumento per la recidiva lariduzione, secca, di un terzo per il rito abbreviato, ha indicato nel dispositivo lapena finale di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 618 di multa. anzichéquella che, applicando la riduzione di un terzo, avrebbe dovuto essere pari ad anniuno, mesi due, giorni sei di reclusione ed euro 556 di multa. Com'è noto nonsussiste alcun potere discrezionale riguardo alla misura della riduzione in caso dirito abbreviato sicché obbligatoriamente deve essere applicata la riduzione di unterzo prevista dalla legge.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delleparti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendoannullarsi la sentenza impugnata limitatamente al calcolo della pena, da rettificareai sensi dell’art. 620, lett. c) del codice di rito.il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo che lamenta l’erratocalcolo della pena.Infondato è, invece, il primo motivo.Ed invero, non possono ritenersi sussistenti i vizi denunciati dal ricorrente inrelazione alla dedotta traduzione della querela sporta dalla persona offesa, dinazionalità e lingua tedesca, mediante il traduttore di google translate, ritenutomezzo non affidabile.Innanzitutto, quanto al cuore della censura, che, secondo quanto precisa lostesso ricorso, risiede nell’asserita impossibilità di attribuire al querelante la pienacomprensione dell'atto che stava compiendo e quindi di conferire affidabilità allamanifestazione della volontà di procedere penalmente contro il Messina, si osservacome tale aspetto risulti, in realtà, superato dal fatto che la querela - che nel suocorpo contiene la espressa volontà del denunciante di voler sporgere formaledenuncia-querela - è stata redatta nella duplice lingua italiana e tedesca, ed inentrambi i casi risulta sottoscritta dal denunciante. Nel verbale di denuncia-querelasi dà espressamente atto della traduzione dello stesso in lingua tedesca, mediantel’utilizzo di Google traduttore, quale parte integrante del verbale medesimo.Il denunciate, cittadino di lingua tedesca, come si evince da quanto si precisanel medesimo verbale, ebbe a sottoscrivere l’atto di denuncia-querela dopo averlo“fatto, riletto, confermato”, con la conseguenza che non possono residuare dubbisulla comprensione del suo contenuto da parte dello stesso, che procedette asottoscrivere il verbale, nella duplice veste italiana e tedesca, dopo averlo lettonella propria lingua ed averlo quindi ritenuto rappresentativo del fatto ecorrispondente alla sua volontà di sporgere formale querela. Il denunciante – si dàindicazioni utili ai fini delle indagini circa gli oggetti e le persone coinvolte, dando intal modo anche un segno tangibile della sua volontà di perseguire il colpevole.In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha argomentato la genericità dellededuzioni difensive sul punto, che non hanno segnalato alcuna incoerenza odifformità fra la querela in lingua tedesca e quella in lingua italiana. Né la difesa haprospettato di aver richiesto la traduzione dell’atto al giudice di merito per fugareogni suo dubbio.Quanto, poi, all’ulteriore rilievo circa la mancata conoscenza da parte deldifensore della lingua tedesca, esso è evidentemente superato proprio dal fatto cheil verbale di denuncia-querela risulta redatto sia in tedesco che in italiano,circostanza che ha messo la difesa in condizione di comprendere il testo (testo cheanche in caso di traduzione da parte di un interprete-traduttore non sarebbe statoverificabile da parte del difensore che afferma di non conoscere il tedesco).Quanto, poi, a tutte le informazioni che il codice ora prevede a tutela dellapersona offesa – e di cui si duole in realtà la sola difesa dell’imputato - dagli attirisulta che esse furono tutte puntualmente date, ricorrendo sempre alla duplicaformazione degli atti in lingua italiana e tedesca. Laddove, peraltro, non è previstala presenza del difensore della persona offesa all’atto di presentazione delladenuncia-querela. Sono piuttosto previste le informative di rito che nel caso dispecie risultano tutte espletate per iscritto, come detto, nella duplice lingua.1.2. È, invece, fondato il secondo motivo sulla determinazione della pena.La decisione della Corte di merito nella rideterminazione della pena risultaerrata nei relativi calcoli, come correttamente rielaborati in ricorso.Più in particolare, partendo dalla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed €618 di multa per la fattispecie del furto tentato, la sentenza impugnata ha operato,per la recidiva, un aumento di un terzo "nella misura di 5 mesi e 10 gg. recl. edeuro 216,00 di multa" giungendo così alla pena di anni 1, mesi 9 e gg. 10 ed €834,00 di multa.Su tale pena, ha poi operato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato,giungendo alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 618,00 di multa,invece che a quella di anni 1, mesi 2, gg. 6 di reclusione ed € 556, 00 di multa, piùlieve di quella oggetto di impugnazione.Trattandosi di mero errore di calcolo, si ritiene che ai sensi dell'art. 620, lett. Lc.p.p., il Collegio possa annullare sul punto la sentenza senza rinvio,rideterminando la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deveessere annullata limitatamente alla pena che va rideterminata in anni uno, mesidue e giorni sei di reclusione ed euro 556,00 di multa; e che, nel resto, il ricorsodeve essere rigettato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena cheridetermina in anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 556,00 dimulta. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 20/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena cheridetermina in anni uno, mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 556,00 dimulta. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 20/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]