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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05362/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Napoli ha confermato, in punto di responsabilità pe- nale, la decisione del Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando, con unico motivo, erronea applicazione di legge so- stanziale e processuale e vizio di motivazione, quanto alla prova della responsabi- lità penale ed al trattamento sanzionatorio.

3. Il motivo è inammissibile in quanto privo di confronto con la decisione im- pugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fonda- mento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello ha fatto riferimento alla testimonianza del teste qua- lificato Filiberti, che aveva visto l'imputato indicare inequivocabilmente agli auto- mobilisti in transito, la presenza di posti dove lasciare l'autovettura, nel medesimo luogo dove era stato trovato anche in precedenza.

Quanto, poi, all'entità del trat- tamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha rilevato l'assenza di elementi positivi in vista del riconoscimento delle attenuanti generiche, che l'imputato aveva reiterato la condotta e che già la pena riconosciuta dal Tribunale era pari al minimo edittale.

4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a formulare generiche e cumulative doglianze evocando questioni già esaminate adeguatamente dalla de- cisione impugnata.

Si tratta dunque di motivo che non può essere considerato come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito.

Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma sol- tanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- men

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Napoli ha confermato, in punto di responsabilità pe- nale, la decisione del Tribunale della stessa sede, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando, con unico motivo, erronea applicazione di legge so- stanziale e processuale e vizio di motivazione, quanto alla prova della responsabi- lità penale ed al trattamento sanzionatorio. 3. Il motivo è inammissibile in quanto privo di confronto con la decisione im- pugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fonda- mento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, laddove il giudice di appello ha fatto riferimento alla testimonianza del teste qua- lificato Filiberti, che aveva visto l'imputato indicare inequivocabilmente agli auto- mobilisti in transito, la presenza di posti dove lasciare l'autovettura, nel medesimo luogo dove era stato trovato anche in precedenza. Quanto, poi, all'entità del trat- tamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha rilevato l'assenza di elementi positivi in vista del riconoscimento delle attenuanti generiche, che l'imputato aveva reiterato la condotta e che già la pena riconosciuta dal Tribunale era pari al minimo edittale. 4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a formulare generiche e cumulative doglianze evocando questioni già esaminate adeguatamente dalla de- cisione impugnata. Si tratta dunque di motivo che non può essere considerato come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Per tale ragione, il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile, in parte qua, il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma sol- tanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- men
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