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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26797/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione si risolve in una critica all'esito della valutazione della prova da parte del giudice, contestando l'indebita (secondo la difesa) patente di credibilità riconosciuta alla persona offesa e l'insufficienza/inefficacia degli elementi di riscontro; si tratta della classica argomentazione attinente al merito, incapace di enucleare una critica di legittimità che non può basarsi sulla semplice 'erroneità' o Incongruenza' o 'insufficienza' o 'carenza' della motivazione ma che deve identificare una manifesta illogicità, che, cioè, risulti ictu ocu/i, tale il distacco dalla logica comune; tutto questo nella affabulazione difensiva non si rinviene, limitandosi essa a ribadire argomentazioni già formulate (e respinte) nel corso del giudizio; considerato che secondo e terzo motivo di ricorso, attinenti ad aspetti sanzionatori (misura della pena e misura di sicurezza) non sono consentiti in questa sede poiché, in assenza di contraddizioni o di manifeste illogicità, il trattamento sanzionatorio e la relativa motivazione esulano dallo scrutinio della Corte di legittimità, poiché rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito; i motivi, peraltro, appaiono altresì manifestamente infondati, a fronte di una motivazione sui rispettivi aspetti, particolarmente ampia ed equilibrata, con la quale i motivi di ricorso nemmeno si confrontano compiutamente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione si risolve in una critica all'esito della valutazione della prova da parte del giudice, contestando l'indebita (secondo la difesa) patente di credibilità riconosciuta alla persona offesa e l'insufficienza/inefficacia degli elementi di riscontro; si tratta della classica argomentazione attinente al merito, incapace di enucleare una critica di legittimità che non può basarsi sulla semplice 'erroneità' o Incongruenza' o 'insufficienza' o 'carenza' della motivazione ma che deve identificare una manifesta illogicità, che, cioè, risulti ictu ocu/i, tale il distacco dalla logica comune; tutto questo nella affabulazione difensiva non si rinviene, limitandosi essa a ribadire argomentazioni già formulate (e respinte) nel corso del giudizio; considerato che secondo e terzo motivo di ricorso, attinenti ad aspetti sanzionatori (misura della pena e misura di sicurezza) non sono consentiti in questa sede poiché, in assenza di contraddizioni o di manifeste illogicità, il trattamento sanzionatorio e la relativa motivazione esulano dallo scrutinio della Corte di legittimità, poiché rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito; i motivi, peraltro, appaiono altresì manifestamente infondati, a fronte di una motivazione sui rispettivi aspetti, particolarmente ampia ed equilibrata, con la quale i motivi di ricorso nemmeno si confrontano compiutamente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17
Sentenza Cassazione n. 26797/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris