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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33169/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sen e FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Mantova con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati ascritti

2. La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a omessa assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto da! ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv, 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuati e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sen e FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Mantova con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati ascritti 2. La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a omessa assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto da! ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv, 272014). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuati e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 33169/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris