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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35337/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16346/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la mancata disapplicazione della recidiva, si limita a generiche censure e non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, là dove da' atto dei precedenti penali del ricorrente che denotano un'accresciuta capacità a delinquere e una maggiore pericolosità sociale (v. in particolare p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio, risulta, altresì, oltre che generico, riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito/ là dove si da atto della congruità della pena, commisurata alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente (v. in particolare pp. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16346/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 1, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la mancata disapplicazione della recidiva, si limita a generiche censure e non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, là dove da' atto dei precedenti penali del ricorrente che denotano un'accresciuta capacità a delinquere e una maggiore pericolosità sociale (v. in particolare p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio, risulta, altresì, oltre che generico, riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito/ là dove si da atto della congruità della pena, commisurata alla gravità del fatto e alla personalità del ricorrente (v. in particolare pp. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35337/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris