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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 33710/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1558/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica della Capitanata, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2958/2021, depositata il 16 dicembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Cerignola, il [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica della Capitanata chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati al suo fondo agricolo, a seguito di un incendio propagatosi da un canale di proprietà dell'ente; disattese le preliminari eccezioni del convenuto, tra cui quella di incompetenza per materia, il giudice adito accolse la domanda e condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 2.547,00, oltre accessori e spese; in accoglimento del gravame interposto dall'ente, il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2958/2021, depositata il 16 dicembre 2021, ha dichiarato competente a conoscere della domanda il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli; ha conseguentemente condannato l'appellato alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado oltre che al pagamento delle spese del grado; avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con unico mezzo, con il quale denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 140 del R.d. n. 1755 del 1933 per avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto sussistere la c:ompetenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli; vi resiste il [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; il ricorrente ha depositato memoria;considerato che: il Tribunale regionale delle Acque pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria; attiene pertanto alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato od il Tribunale regionale delle Acque (Cass. Sez.

U. n. 145 del 07/01/2013); 41.at oguLfau-u t_ jy - avendo il giudice a quo deciso solarnenteVsulle spese la sentenza è, dunque, impugnabile solo con regolamento necessario di competenza (art. 42 cod. proc. civ.); in tal senso questa Corte ha più volte chiarito c:he le pronunce sulla sola competenza, anche se emes:se in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza; ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ. (v. ex plurimis Cass. 14/02/2019, n. 4527; 10/07/2017, n. 17025; 09/10/2015, n. 20304; 07/05/2015, n. 9268); nel caso di specie il termine suindicato risulta ampiamente rispettato, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 16 dicembre 2021 e comunicata il successivo 17 dicembre, ed essendo stato il ricorso per cassazione avverso la medesima decisione notificato in data 14 gennaio 2022;il mezzo di impugnazione proposto va, pertanto, convertito in regolamento di competenza; ciò posto, deve però prendersi atto della mancanza allo stato degli adempimenti processuali previsti, in relazione alle istanze di regolamento di competenza, dall'art. 380-ter cod. proc. civ. (richiesta al pubblico ministero delle sue conclusioni scritte; notifica ai difensori delle parti, almeno venti giorni prima, delle conclusioni del pubblico ministero e del decreto del presidente che fissa l'adunanza camerale, con facoltà per le parti di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'adunanza medesima); per dar corso a tali adempimenti si rende pertanto necessario rimettere la causa alla sesta sezione civile, sottosezione terza, competente ex art. 380-ter cod. proc. civ., per gli adempimenti previsti; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di provved

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1558/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica della Capitanata, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2958/2021, depositata il 16 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Cerignola, il [OSCURATO:PERSONA] per la Bonifica della Capitanata chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati al suo fondo agricolo, a seguito di un incendio propagatosi da un canale di proprietà dell'ente; disattese le preliminari eccezioni del convenuto, tra cui quella di incompetenza per materia, il giudice adito accolse la domanda e condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 2.547,00, oltre accessori e spese; in accoglimento del gravame interposto dall'ente, il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2958/2021, depositata il 16 dicembre 2021, ha dichiarato competente a conoscere della domanda il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli; ha conseguentemente condannato l'appellato alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado oltre che al pagamento delle spese del grado; avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con unico mezzo, con il quale denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 140 del R.d. n. 1755 del 1933 per avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto sussistere la c:ompetenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli; vi resiste il [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; il ricorrente ha depositato memoria;considerato che: il Tribunale regionale delle Acque pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria; attiene pertanto alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato od il Tribunale regionale delle Acque (Cass. Sez. U. n. 145 del 07/01/2013); 41.at oguLfau-u t_ jy - avendo il giudice a quo deciso solarnenteVsulle spese la sentenza è, dunque, impugnabile solo con regolamento necessario di competenza (art. 42 cod. proc. civ.); in tal senso questa Corte ha più volte chiarito c:he le pronunce sulla sola competenza, anche se emes:se in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza; ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ. (v. ex plurimis Cass. 14/02/2019, n. 4527; 10/07/2017, n. 17025; 09/10/2015, n. 20304; 07/05/2015, n. 9268); nel caso di specie il termine suindicato risulta ampiamente rispettato, essendo stata la sentenza impugnata depositata in data 16 dicembre 2021 e comunicata il successivo 17 dicembre, ed essendo stato il ricorso per cassazione avverso la medesima decisione notificato in data 14 gennaio 2022;il mezzo di impugnazione proposto va, pertanto, convertito in regolamento di competenza; ciò posto, deve però prendersi atto della mancanza allo stato degli adempimenti processuali previsti, in relazione alle istanze di regolamento di competenza, dall'art. 380-ter cod. proc. civ. (richiesta al pubblico ministero delle sue conclusioni scritte; notifica ai difensori delle parti, almeno venti giorni prima, delle conclusioni del pubblico ministero e del decreto del presidente che fissa l'adunanza camerale, con facoltà per le parti di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'adunanza medesima); per dar corso a tali adempimenti si rende pertanto necessario rimettere la causa alla sesta sezione civile, sottosezione terza, competente ex art. 380-ter cod. proc. civ., per gli adempimenti previsti; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di provved
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