Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 00203/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], attualmente in esecuzione pena in virtù di provvedimento di cumulo per anni quattro ed un mese di reclusione e 30.000 euro di multa per i reati di distruzione di atti veri e falsità ideologica commessa da privato, evasione e violazione delle norme in materia di prevenzione patrimoniale ex art. 12 quinquies legge 7 agosto 1992, n. 356, con l'aggravante di cui all'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Con precedente ordinanza del 19 giugno 2019 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accertato il requisito della collaborazione impossibile, rigettando l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

L'istanza di ammissione in via provvisoria è stata rigettata dal Magistrato di sorveglianza con decreto del 14 maggio 2020.

1.1. Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha richiamato quello del Magistrato di sorveglianza che, a sua volta, ha riepilogato le risultanze del procedimento che ha visto il Cricrì riportare condanna per il reato aggravato dall'art. 7 citato per essere stato intestatario fittizio di beni effettivamente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] del quale, una nota della DDA di [OSCURATO:PERSONA] dell'8 maggio 2020, ha evidenziato il collegamento con le cosche [OSCURATO:PERSONA], Condello, Tegano e Libri alcuni esponenti delle quali sono stati condannati per reati di criminalità organizzata.

Rispetto a tali condotte, secondo la predetta nota, non è mai emersa una presa di distanza da parte del ricorrente ed il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che, a fronte della gravità delle condotte e degli ambienti nei quali era maturata la commissione del reato di intestazione fittizia, tenuto conto, altresì, delle relazioni comportamentali, non era possibile per il detenuto accedere alla misura alternativa in difetto di una seria revisione critica.

1.2. Il Tribunale ha dato atto di avere ricevuto la trasmissione di una relazione comportamentale di contenuto analogo a quella del 6 aprile 2020 posta a base del provvedimento di rigetto del Magistrato di sorveglianza.

Ha inoltre acquisito informazioni tramite una relazione trasmessa dall'esperto criminologo il quale ha evidenziato come il condannato abbia intrapreso un percorso di riflessione e maturazione e riconosca i danni arrecati alla collettività, alla famiglia ed a sé stesso.

L'esperto ha altresì segnalato la presenza di «importanti fattori protettivi rispetto al rischio di recidiva», la negazione del Cricrì rispetto alla sua consapevolezza del circuito criminale nel quale aveva operato e l'assunzione di un atteggiamento critico verso le proprie pregresse condotte delle quali ha sottolineato la funzionalità a perseguire un interesse personale.

Nel rigettare l'istanza di affidamento il Tribunale ha escluso che, rispetto al reato più grave, vi sia stata alcuna revisione critica e che, considerato l'elevato disvalore del fatto, sia indispensabile una piena presa di coscienza e l'avvio di un serio percorso di revisione critica del condannato, potendo, questi, allo stato, seguire una «progressione trattamentale che prevede l'accesso al lavoro all'esterno e ai permessi premio».

2. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 4 -bis e 47 Ord. pen.

In sostanza, il Tribunale ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova sulla base di una valutazione difforme dal giudizio espresso dall'esperto criminologo che ha evidenziato la presenza di fattori escludenti il pericolo di recidiva.

Inoltre, ha giustificato il diniego con la mancata completa ammissione delle proprie responsabilità, da parte del ricorrente, in ordine al reato commesso, con particolare riguardo alla consapevolezza dello scopo di agevolare la cosca alla quale apparteneva [OSCURATO:PERSONA].

Così facendo il Tribunale avrebbe espresso una valutazione parziale e non conforme alla costante giurisprudenza di legittimità che richiede l'avvio di un processo critico di riflessione ma non anche l'ammissione delle responsabilità che ben potrebbero essere negate anche dopo la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.

Peraltro, nel caso di specie, la difesa ha segnalato una ulteriore criticità del provvedimento impugnato che ha ritenuto di non potere escludere «l'attualità del vincolo con l'organizzazione criminale di riferimento», mentre lo stesso Tribunale, con l'ordinanza del 19 giugno 2019 (allegata al ricorso) con la quale era stata accertata l'impossibilità della collaborazione aveva affermato che «non sono stati forniti elementi sufficienti per affermare che esista ancora un collegamento con la cosca mafiosa».

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 5, 678, comma 2, cod. proc. pen., 185, disp. att. cod. proc. pen., 47 e 13 Ord. pen. e vizio motivazionale.

Il vizio risiederebbe nell'avere il Tribunale adottato il provvedimento senza la relazione di sintesi che avrebbe dovuto obbligatoriamente essere acquisita a norma dell'art. 678, comma 2, cod. proc. pen.

Nel caso di specie, i giudici hanno emesso l'ordinanza nonostante il mancato invio della relazione di sintesi richiesta in data 7 gennaio 2021 e sulla base della (parziale) relazione comportamentale (identica a quella inviata al Magistrato di sorveglianza in sede di delibazione della domanda anticipatoria, come segnalato nell'ordinanza impugnata) nella quale si dava atto della mancata redazione della relazione di sintesi per l'assenza di indicazioni circa la disponibilità lavorativa ed il domicilio indicati dal detenuto.

Altre informazioni sono state desunte dalla relazione criminologica dell'esperto ex art. 80 Ord. pen..

La difesa ha dunque segnalato il duplice vizio derivante, da un lato, dall'avere utilizzato il Tribunale una relazione datata e risalente a circa due anni prima (peraltro dal contenuto solo parziale), dall'altro, per non avere disposto un differimento dell'udienza per acquisire la relazione di sintesi.

Ciò ha integrato la denunciata violazione di legge ed il conseguente vizio motivazionale, essendo stato omesso l'esame di elementi necessari per valutare l'avvio del percorso di revisione critica che costituisce requisito essenziali ai fini della misura alternativa richiesta.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Logicamente prioritaria l'analisi del secondo motivo di ricorso che riguarda il vizio di violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza deciso senza che sia stata trasmessa da parte dell'Amministrazione penitenziaria la relazione di sintesi richiesta.

Dalla disamina degli atti, consentita dalla natura del vizio eccepito, emerge che in data 7 gennaio 2021 il Tribunale ha chiesto l'invio della relazione di sintesi in vista dell'udienza del 9 febbraio successivo.

La relazione richiesta non è stata trasmessa essendo pervenuta al Tribunale, per come desumibile dallo stesso contenuto del provvedimento impugnato, una relazione comportamentale, di contenuto identico a quello della precedente utilizzata dal Magistrato di sorveglianza, ed una relazione dell'esperto criminologo.

Va assicurata continuità all'orientamento secondo il quale «grava sul tribunale di sorveglianza chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale l'onere di chiedere e acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell'udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull'interessato» (Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010, Trif, Rv. 246519, conforme la più recente Sez. 1, n. 26301 del 11/04/2019, Koci, n.m.).

L'orientamento ha subito, talvolta, qualche precisazione.

Ne costituisce un esempio Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209-01 con la quale è stato affermato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l'onere di acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che detta acquisizione risulti superflua in quanto l'osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell'attestare l'inidoneità della misura richiesta per l'accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti».

Nella fattispecie, tuttavia, l'acquisizione della relazione relativa all'osservazione del detenuto si rendeva tanto più necessaria dato il tempo trascorso dalla redazione della precedente relazione comportamentale (risalente al 6 aprile 2020) utilizzata dal Tribunale.

E' evidente che tale elaborato non appare idoneo a rappresentare l'evoluzione della personalità complessiva del condannato tenuto conto che il giudizio relativo alla richiesta di accesso alla misura alternativa deve essere contestualizzato al momento della formulazione del giudizio.

Nel caso di specie, il lasso di tempo è stato consistente, la detenzione è avvenuta in ambiente inframurario e la relazione era stata effettivamente richiesta da parte del Tribunale che, dunque, l'aveva ritenuta necessaria.

A fronte di tale manifestata esigenza, non risulta che i giudici di merito abbiano poi precisato le ragioni per le quali hanno ritenuto di procedere nonostante la mancata trasmissione della relazione di sintesi.

Né la funzione di tale relazione può, nel caso specifico, essere surrogata dalla relazione del criminologo che, oltre a riguardare un aspetto particolare e non complessivo della personalità del detenuto, ha dato, conto di una serie di elementi positivi per il percorso dello stesso che, tuttavia, non sono stati neppure presi in considerazione.

Nella relazione alla quale il Tribunale ha fatto riferimento (nella parte trascritta nell'ordinanza impugnata) è stata fatta menzione dell'avvio di un percorso di rivisitazione critica e nello stesso provvedimento è stato dato atto dell'avvenuto accertamento, con provvedimento definitivo, della c.d. collaborazione impossibile.Tali elementi rendono, nel caso specifico, ulteriormente indispensabile l'acquisizione della relazione di sintesi.

3. Il vizio relativo al profilo descritto si riflette anche su quanto esposto nel primo motivo in quanto la valutazione della mancanza di un avvio del processo di rivisitazione critica, specie alla luce della presenza di una serie di indici positivi, quali la mancanza di pericolo di recidiva, la critica verso se stesso, l'assenza di contatti con la criminalità organizzata, la mancata segnalazione di procedimenti in corso o di altre condanne, è stata affermata alla luce di un elemento istruttorio, quale quello sopra descritto, ma senza l'acquisizione della relazione di sintesi.

Inoltre, il Tribunale ha omesso di considerare quanto costantemente affermato dalla Corte di cassazione in punto di rivisitazione critica del passato in quanto ha ritenuto mancante il predetto requisito rispetto all'«aspetto più grave del comportamento deviante» (probabilmente riferendosi all'agevolazione mafiosa che ha connotato la commissione dei reati per i quali il Cricrì ha riportato condanna, pur a fronte della relazione del criminologo che ha (secondo quanto trascritto nell'ordinanza) evocato un atteggiamento del condannato «scevro da fini giustificatori» e connotato da «critica verso se stesso e le condotte adottate» per le quali ha ammesso che possano avere «contribuito all'espandersi dell'attività della cosca».

Fermo restando quanto esposto in relazione al secondo motivo di ricorso con riguardo alla mancanza di una relazione completa sul vissuto del condannato, va considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924, conforme Sez. 1, n. 773 del 03/12/1993, dep. 1994, Naretto, Rv. 258402).

Ebbene, non è stato chiarito per quale ragione il percorso descritto nella relazione del criminologo è stato ritenuto non idoneo a dimostrare l'avvio del processo di rivisitazione critica.Peraltro, il Tribunale, a supporto del proprio assunto, ha sostenuto che l'avvenuto accertamento della collaborazione impossibile non esclude l'attualità del vincolo con l'organizzazione criminale di riferimento.

Tuttavia, pur essendo astrattamente condivisibile tale affermazione, non può non rilevarsi che occorre che gli elementi attestanti l'attualità dei collegamenti con l'organizzazione siano adeguatamente illustrati e che essi non possono essere desunti (come pure sembra essere stato fatto dal Tribunale nel caso in esame) dalla astratta possibilità di una collaborazione, «verosimilmente possibile, che tuttavia esula dai più ristretti limiti previsti dall'art. 4 bis 0.P.».

Così argomentando il Tribunale ha sostanzialmente rimesso in discussione uno dei requisiti per l'accesso alla misura alternativa (quello della collaborazione impossibile, appunto) per il quale è già intervenuto un provvedimento definitivo ed indicato, quale requisito ulteriore per l'avvio alla misura alternativa, quello della collaborazione effettiva con la giustizia. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 14158 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Minardi, Rv. 279120 (conforme Sez. 1, n. 51891 del 29/10/2019, Filippone, Rv. 278480) ha precisato che «in tema di concessione di benefici penitenziari a condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l'accertamento dell'impossibilità (o dell'inesigibilità) di un'utile collaborazione con la giustizia è circoscritto - stante il tenore letterale del comma 1-bis di detto articolo - alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con le sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena, senza poter essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all'art. 58-ter, comma 1, ord. pen., che sola consente il superamento delle soglie minime di espiazione di pena necessario per l'accesso ai diversi benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a condanna per un efferato omicidio commesso da un esponente mafioso di spicco in espiazione di pena per detto delitto e per associazione di stampo mafioso, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva accertato l'impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia per aver la sentenza compiutamente ricostruito il movente, le modalità, i nomi degli esecutori e le ragioni dell'omicidio, per cui non appariva residuare alcun ulteriore spazio collaborativo)».

Dunque, il requisito della collaborazione impossibile si atteggia in termini affatto diversi da quello della collaborazione effettiva che pare essere stato indicato dal Tribunale fra i presupposti mancanti nel caso di specie.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], attualmente in esecuzione pena in virtù di provvedimento di cumulo per anni quattro ed un mese di reclusione e 30.000 euro di multa per i reati di distruzione di atti veri e falsità ideologica commessa da privato, evasione e violazione delle norme in materia di prevenzione patrimoniale ex art. 12 quinquies legge 7 agosto 1992, n. 356, con l'aggravante di cui all'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Con precedente ordinanza del 19 giugno 2019 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accertato il requisito della collaborazione impossibile, rigettando l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. L'istanza di ammissione in via provvisoria è stata rigettata dal Magistrato di sorveglianza con decreto del 14 maggio 2020. 1.1. Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha richiamato quello del Magistrato di sorveglianza che, a sua volta, ha riepilogato le risultanze del procedimento che ha visto il Cricrì riportare condanna per il reato aggravato dall'art. 7 citato per essere stato intestatario fittizio di beni effettivamente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] del quale, una nota della DDA di [OSCURATO:PERSONA] dell'8 maggio 2020, ha evidenziato il collegamento con le cosche [OSCURATO:PERSONA], Condello, Tegano e Libri alcuni esponenti delle quali sono stati condannati per reati di criminalità organizzata. Rispetto a tali condotte, secondo la predetta nota, non è mai emersa una presa di distanza da parte del ricorrente ed il Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che, a fronte della gravità delle condotte e degli ambienti nei quali era maturata la commissione del reato di intestazione fittizia, tenuto conto, altresì, delle relazioni comportamentali, non era possibile per il detenuto accedere alla misura alternativa in difetto di una seria revisione critica. 1.2. Il Tribunale ha dato atto di avere ricevuto la trasmissione di una relazione comportamentale di contenuto analogo a quella del 6 aprile 2020 posta a base del provvedimento di rigetto del Magistrato di sorveglianza. Ha inoltre acquisito informazioni tramite una relazione trasmessa dall'esperto criminologo il quale ha evidenziato come il condannato abbia intrapreso un percorso di riflessione e maturazione e riconosca i danni arrecati alla collettività, alla famiglia ed a sé stesso. L'esperto ha altresì segnalato la presenza di «importanti fattori protettivi rispetto al rischio di recidiva», la negazione del Cricrì rispetto alla sua consapevolezza del circuito criminale nel quale aveva operato e l'assunzione di un atteggiamento critico verso le proprie pregresse condotte delle quali ha sottolineato la funzionalità a perseguire un interesse personale. Nel rigettare l'istanza di affidamento il Tribunale ha escluso che, rispetto al reato più grave, vi sia stata alcuna revisione critica e che, considerato l'elevato disvalore del fatto, sia indispensabile una piena presa di coscienza e l'avvio di un serio percorso di revisione critica del condannato, potendo, questi, allo stato, seguire una «progressione trattamentale che prevede l'accesso al lavoro all'esterno e ai permessi premio». 2. Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 4 -bis e 47 Ord. pen. In sostanza, il Tribunale ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova sulla base di una valutazione difforme dal giudizio espresso dall'esperto criminologo che ha evidenziato la presenza di fattori escludenti il pericolo di recidiva. Inoltre, ha giustificato il diniego con la mancata completa ammissione delle proprie responsabilità, da parte del ricorrente, in ordine al reato commesso, con particolare riguardo alla consapevolezza dello scopo di agevolare la cosca alla quale apparteneva [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo il Tribunale avrebbe espresso una valutazione parziale e non conforme alla costante giurisprudenza di legittimità che richiede l'avvio di un processo critico di riflessione ma non anche l'ammissione delle responsabilità che ben potrebbero essere negate anche dopo la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna. Peraltro, nel caso di specie, la difesa ha segnalato una ulteriore criticità del provvedimento impugnato che ha ritenuto di non potere escludere «l'attualità del vincolo con l'organizzazione criminale di riferimento», mentre lo stesso Tribunale, con l'ordinanza del 19 giugno 2019 (allegata al ricorso) con la quale era stata accertata l'impossibilità della collaborazione aveva affermato che «non sono stati forniti elementi sufficienti per affermare che esista ancora un collegamento con la cosca mafiosa». 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 5, 678, comma 2, cod. proc. pen., 185, disp. att. cod. proc. pen., 47 e 13 Ord. pen. e vizio motivazionale. Il vizio risiederebbe nell'avere il Tribunale adottato il provvedimento senza la relazione di sintesi che avrebbe dovuto obbligatoriamente essere acquisita a norma dell'art. 678, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso di specie, i giudici hanno emesso l'ordinanza nonostante il mancato invio della relazione di sintesi richiesta in data 7 gennaio 2021 e sulla base della (parziale) relazione comportamentale (identica a quella inviata al Magistrato di sorveglianza in sede di delibazione della domanda anticipatoria, come segnalato nell'ordinanza impugnata) nella quale si dava atto della mancata redazione della relazione di sintesi per l'assenza di indicazioni circa la disponibilità lavorativa ed il domicilio indicati dal detenuto. Altre informazioni sono state desunte dalla relazione criminologica dell'esperto ex art. 80 Ord. pen.. La difesa ha dunque segnalato il duplice vizio derivante, da un lato, dall'avere utilizzato il Tribunale una relazione datata e risalente a circa due anni prima (peraltro dal contenuto solo parziale), dall'altro, per non avere disposto un differimento dell'udienza per acquisire la relazione di sintesi. Ciò ha integrato la denunciata violazione di legge ed il conseguente vizio motivazionale, essendo stato omesso l'esame di elementi necessari per valutare l'avvio del percorso di revisione critica che costituisce requisito essenziali ai fini della misura alternativa richiesta. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Logicamente prioritaria l'analisi del secondo motivo di ricorso che riguarda il vizio di violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza deciso senza che sia stata trasmessa da parte dell'Amministrazione penitenziaria la relazione di sintesi richiesta. Dalla disamina degli atti, consentita dalla natura del vizio eccepito, emerge che in data 7 gennaio 2021 il Tribunale ha chiesto l'invio della relazione di sintesi in vista dell'udienza del 9 febbraio successivo. La relazione richiesta non è stata trasmessa essendo pervenuta al Tribunale, per come desumibile dallo stesso contenuto del provvedimento impugnato, una relazione comportamentale, di contenuto identico a quello della precedente utilizzata dal Magistrato di sorveglianza, ed una relazione dell'esperto criminologo. Va assicurata continuità all'orientamento secondo il quale «grava sul tribunale di sorveglianza chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale l'onere di chiedere e acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell'udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull'interessato» (Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010, Trif, Rv. 246519, conforme la più recente Sez. 1, n. 26301 del 11/04/2019, Koci, n.m.). L'orientamento ha subito, talvolta, qualche precisazione. Ne costituisce un esempio Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209-01 con la quale è stato affermato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l'onere di acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che detta acquisizione risulti superflua in quanto l'osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell'attestare l'inidoneità della misura richiesta per l'accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti». Nella fattispecie, tuttavia, l'acquisizione della relazione relativa all'osservazione del detenuto si rendeva tanto più necessaria dato il tempo trascorso dalla redazione della precedente relazione comportamentale (risalente al 6 aprile 2020) utilizzata dal Tribunale. E' evidente che tale elaborato non appare idoneo a rappresentare l'evoluzione della personalità complessiva del condannato tenuto conto che il giudizio relativo alla richiesta di accesso alla misura alternativa deve essere contestualizzato al momento della formulazione del giudizio. Nel caso di specie, il lasso di tempo è stato consistente, la detenzione è avvenuta in ambiente inframurario e la relazione era stata effettivamente richiesta da parte del Tribunale che, dunque, l'aveva ritenuta necessaria. A fronte di tale manifestata esigenza, non risulta che i giudici di merito abbiano poi precisato le ragioni per le quali hanno ritenuto di procedere nonostante la mancata trasmissione della relazione di sintesi. Né la funzione di tale relazione può, nel caso specifico, essere surrogata dalla relazione del criminologo che, oltre a riguardare un aspetto particolare e non complessivo della personalità del detenuto, ha dato, conto di una serie di elementi positivi per il percorso dello stesso che, tuttavia, non sono stati neppure presi in considerazione. Nella relazione alla quale il Tribunale ha fatto riferimento (nella parte trascritta nell'ordinanza impugnata) è stata fatta menzione dell'avvio di un percorso di rivisitazione critica e nello stesso provvedimento è stato dato atto dell'avvenuto accertamento, con provvedimento definitivo, della c.d. collaborazione impossibile.Tali elementi rendono, nel caso specifico, ulteriormente indispensabile l'acquisizione della relazione di sintesi. 3. Il vizio relativo al profilo descritto si riflette anche su quanto esposto nel primo motivo in quanto la valutazione della mancanza di un avvio del processo di rivisitazione critica, specie alla luce della presenza di una serie di indici positivi, quali la mancanza di pericolo di recidiva, la critica verso se stesso, l'assenza di contatti con la criminalità organizzata, la mancata segnalazione di procedimenti in corso o di altre condanne, è stata affermata alla luce di un elemento istruttorio, quale quello sopra descritto, ma senza l'acquisizione della relazione di sintesi. Inoltre, il Tribunale ha omesso di considerare quanto costantemente affermato dalla Corte di cassazione in punto di rivisitazione critica del passato in quanto ha ritenuto mancante il predetto requisito rispetto all'«aspetto più grave del comportamento deviante» (probabilmente riferendosi all'agevolazione mafiosa che ha connotato la commissione dei reati per i quali il Cricrì ha riportato condanna, pur a fronte della relazione del criminologo che ha (secondo quanto trascritto nell'ordinanza) evocato un atteggiamento del condannato «scevro da fini giustificatori» e connotato da «critica verso se stesso e le condotte adottate» per le quali ha ammesso che possano avere «contribuito all'espandersi dell'attività della cosca». Fermo restando quanto esposto in relazione al secondo motivo di ricorso con riguardo alla mancanza di una relazione completa sul vissuto del condannato, va considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924, conforme Sez. 1, n. 773 del 03/12/1993, dep. 1994, Naretto, Rv. 258402). Ebbene, non è stato chiarito per quale ragione il percorso descritto nella relazione del criminologo è stato ritenuto non idoneo a dimostrare l'avvio del processo di rivisitazione critica.Peraltro, il Tribunale, a supporto del proprio assunto, ha sostenuto che l'avvenuto accertamento della collaborazione impossibile non esclude l'attualità del vincolo con l'organizzazione criminale di riferimento. Tuttavia, pur essendo astrattamente condivisibile tale affermazione, non può non rilevarsi che occorre che gli elementi attestanti l'attualità dei collegamenti con l'organizzazione siano adeguatamente illustrati e che essi non possono essere desunti (come pure sembra essere stato fatto dal Tribunale nel caso in esame) dalla astratta possibilità di una collaborazione, «verosimilmente possibile, che tuttavia esula dai più ristretti limiti previsti dall'art. 4 bis 0.P.». Così argomentando il Tribunale ha sostanzialmente rimesso in discussione uno dei requisiti per l'accesso alla misura alternativa (quello della collaborazione impossibile, appunto) per il quale è già intervenuto un provvedimento definitivo ed indicato, quale requisito ulteriore per l'avvio alla misura alternativa, quello della collaborazione effettiva con la giustizia. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 14158 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Minardi, Rv. 279120 (conforme Sez. 1, n. 51891 del 29/10/2019, Filippone, Rv. 278480) ha precisato che «in tema di concessione di benefici penitenziari a condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l'accertamento dell'impossibilità (o dell'inesigibilità) di un'utile collaborazione con la giustizia è circoscritto - stante il tenore letterale del comma 1-bis di detto articolo - alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con le sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena, senza poter essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all'art. 58-ter, comma 1, ord. pen., che sola consente il superamento delle soglie minime di espiazione di pena necessario per l'accesso ai diversi benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a condanna per un efferato omicidio commesso da un esponente mafioso di spicco in espiazione di pena per detto delitto e per associazione di stampo mafioso, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva accertato l'impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia per aver la sentenza compiutamente ricostruito il movente, le modalità, i nomi degli esecutori e le ragioni dell'omicidio, per cui non appariva residuare alcun ulteriore spazio collaborativo)». Dunque, il requisito della collaborazione impossibile si atteggia in termini affatto diversi da quello della collaborazione effettiva che pare essere stato indicato dal Tribunale fra i presupposti mancanti nel caso di specie.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorv
Decreto Cassazione n. 00203/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris