CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che il ricorrente lamenta: I) Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 2, 530, 533 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 73 d. P.r. 309/90; vizio di motivazione; travisamento della prova II) Violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 1 e 2, 530, comma 3 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 131-bis cod. pen., vizio di motivazione. III) Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 65, 132 e 133 cod. pen., 442 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. La Corte di merito nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, la destinazione alla vendita ed alla cessione della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, ponendo in rilievo il dato quantitativo (gr. 4,55 di cocaina) e le modalità di detenzione (lo stupefacente era occultato in un cofanetto nell'ufficio del Sabatino, ivi erano anche rinvenuti due bilancini di precisione, un fornellino a gas, 22 ritagli di cellophane ed appunti manoscritti contenenti calcoli per la suddivisione in grammi delle dosi, strumentazione idonea alla pesatura ed al confezionamento della sostanza). Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono, come nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601, così nnassimata:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). Considerato, quanto al lamentato vizio del travisamento delle prove, che la prospettazione difensiva è del tutto sprovvista di idonee argomentazioni a sostegno. Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta dalla Corte di merito è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha ritenuto, in ragione dell'entità del pericolo per la collettività, desunto dalle modalità della condotta e dalla natura dello stupefacente, che il fatto non sia connotato da speciale tenuità. Si tratta di motivazione riguardante aspetti valutativi di merito, non censurabile in questa sede, conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi e Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015 Mazzarotto, non massimate sul punto, nelle quali si afferma che il giudice è tenuto a rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della $ particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento). Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, afferente alla determinazione del quantum della pena, che la Corte di merito ha espresso adeguata motivazione, ritenendo congrua la pena irrogata in primo grado alla luce dei critersi di cui all'art. 133 cod. pen. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm