CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16658/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, quale incorporante la Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA].a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 261/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, pubblicata il 24/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 16658/17 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza n. 174/12 con cui il tribunale di Savona nella causa ordinaria r.g. 1909/2004 (nella quale gli attori, in qualità di fideiussori di una società correntista chiedevano dichiararsi la nullità della fideiussione e contestavano la correttezza dei saldi relativi ai conti correnti accesi presso la Cassa di Risparmio di Savona, dalla predetta società, per addebito di interessi superiori al tasso soglia e per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi), a cui era riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo r.g. 3483/2004 (richiesto dalla banca per il pagamento del saldo), rigettava le domande degli attori e confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti alle spese.A seguito di gravame degli attori/opponenti, la Corte distrettuale confermava la sentenza di primo grado, osservando che il CTU aveva accertato che, anche considerando le commissioni di massimo scoperto, il saldo negativo del conto rettificato era addirittura superiore a quello preteso della banca; che il tasso soglia non era stato superato e ai fini della verifica di tale superamento non doveva tenersi conto delle cms, trattandosi di rapporto esauritosi prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. 185/2008, conv. in I. n. 2/2009; che nella specie si applicava, ratione temporis, la disciplina introdotta dall'art. 25 d.lgs. 342/1999, che consentiva l'anatocismo e che tale disciplina era stata rispettata dalle clausole stipulate dopo l'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso in cassazione sulla base di tre motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] spa quale incorporante la Cassa di Risparmio di Savona ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile la produzione in appello della scrittura privata del 25 luglio 2008, recante la transazione stipulata tra la banca e gli ex soci della società debitrice, perché ad avviso della Corte del merito si trattava di un documento che avrebbe potuto essere prodotto fin dal giudizio di primo grado. I ricorrenti hanno precisato, nella parte narrativa del ricorso, che la scrittura in questione conteneva una transazione che poneva fine a tutti i contenziosi tra la società debitrice e la banca, compreso quello riguardante il credito azionato in sede monitoria. Con il secondo motivo, i ricorrenti prospettano il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 1853, 2697 c.c., dell'art. 119 TUB e dell'art. 210 c.p.c., con riferimento anche alla contestazione della commissione di massimo scoperto, al calcolo del TEG, nonché alla rilevabilità d'ufficio della natura usuraria degli interessi passivi. Con il terzo motivo, si chiede la riforma della statuizione sulle spese processuali, per effetto dell'accoglimento del ricorso. Il primo motivo è funddt0, con a33orbimento dei restanti_ Infatti, l'art. 345 c.p.c. secondo il testo di cui alla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis - contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, trattandosi di giudizio pendente in primo grado, alla data dell'entrata in vigore della richiamata legge (art. 58, comma 2 legge cit.) - prevedeva il vaglio di indispensabilità del nuovo documento (che è stato successivamente "espunto" dal predetto articolo 345 c.p.c. dall'art. 54 comma 1 del DL 22 giugno 2012 n. 83 convertito con mod. dalla legge 7.8.2012 n. 134 che ha soppresso le parole "che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero"). Pertanto, non era sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità, da parte della Corte d'appello, della produzione della scrittura privata del 25.7.2008, contenente la transazione che poneva fine a tutti i contenziosi tra la società debitrice e la banca tra cui quello oggetto di controversia, la considerazione che i documenti avrebbero potuto essere prodotti già nel giudizio di primo grado, atteso che tale regola valeva "salvo" che il collegio non li rlteneshe indispensabili_ In Corte d'appello avrebbe dovuto, quindi, valutare se il documento in questione fosse o meno indispensabile ai fini della decisione e non dichiararne senz'altro l'inammissibilità, sol perché avrebbe potuto essere prodotto già davanti al tribunale. In accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 5.1 21. Il idente Dott. Ca