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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06693/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14050/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già socio, amministratore e liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.9427/2024 depositata il 16/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], alcuni operatori di P.S. della Questura di Enna, Commissariato di P.S. di Nicosia, con il personale operante dell’ADM, UM Sicilia, SOT Caltanissetta, accedevano presso i locali dell’esercizio commerciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la società contribuente), al fine di verificare il possesso della licenza di P.S. e la conformità dei videogiochi e degli apparecchi di intrattenimento alla vigente normativa eventualmente rinvenuti.

Nel corso del controllo veniva redatto il processo verbale di operazioni compiute e disposto anche il sequestro amministrativo di n. 10 Totem, 1 computer/server.

Veniva, poi, redatto il processo verbale di constatazione (PVC) prot. n. 9986 del 23/12/2020, notificato a mezzo nota n. 862/RU del 11/01/2021 il 14/01/2021.

2. In data 13/12/2022 veniva emesso, infine, l’avviso di accertamento n.

MUB 170010652U, prot. 90798, con il quale veniva recuperata l’imposta di cui all’art 1, comma 646, lett. b) legge n.190/2014 (hinc: PREU), per l’anno 2017.

Tale atto impositivo venivaimpugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, che accoglieva il ricorso della società contribuente, con provvedimento appellatodall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] di Stato (hinc: ADMO) davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ( hinc: CGT2).

Quest’ultima, con la sentenza n. 9427/2024 depositata in data 16/12/2024,accoglieva l’appello di ADMO.

In particolare, la CGT2 - evidenziato che, ai fini del pagamento del PREU, deve essere considerato soggetto passivo anche chi raccoglie illecitamente il gioco tramite apparecchi di intrattenimento illeciti – ha rilevato che era stata accertata l’evasione dell’imposta unica suiconcorsi pronostici (PREU) e, conseguentemente, i ricavi derivanti dall’attività di scommesse non erano stati dichiarati nelle poste attive della gestione caratteristica del contribuente per il relativo anno di imposta.

All’interno dell’esercizio erano stati rinvenuti dieci apparecchi da intrattenimento non rispondenti alle caratteristiche previste dall’art 110, comma 6, R.D n.773/1931 (TULPS), collegati alla rete internet, idonei ad accedere ad apposita sezione di giochi, consentendo, in modalità on-line, l’effettuazione di giochi della slot- machine, poker, roulette, bingo, black jack, presso siti/Bookmaker esteri non autorizzati dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco.

Non era riscontrabile alcuna violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, in quanto, non solo una volta avviata l'attività di verifica fiscale, la contribuente veniva invitata a produrre documentazione idonea a individuare il periodo di effettiva operatività degli apparecchi rinvenuti all'interno dell'esercizio(che non veniva trasmessa), ma il P.V.C. conteneva l’avviso alla parte della facoltà prevista dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 di far pervenire all’Ufficio, entro 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, eventuali osservazioni e richieste.

Nel termine prescritto era pervenuta memoria difensiva in data 19/06/2021 con prot. 25161/RU, con la quale la contribuente dichiarava di non condividere l’inquadramento fiscale degli illeciti amministrativi contestati di cui alla disciplina della legge n. 689 del 19 81 relativa agli apparecchi rinvenuti, senza fornire, tuttavia,alcun principio di prova contrario a quanto dichiarato dagli operatori della Questura di Enna e dell’ADM circa il rinvenimento degli apparecchi.

3. Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.

4. L’ADMO ha resistito con controricorso.

5. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, occorre disattendere la richiesta di riunione del presente fascicolo a quello sub R.G. 2768/2025, sebbene chiamato nella medesima adunanza camerale, dal momento che gli atti impositivi impugnati riguardano due distinte annualità.

1.1. Ciò premesso, con il primo motivo è stata denunciata la nullità e/o inesistenza della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 299 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.).

1.2. Con tale motivoè stata denunciata la nullità assoluta legata ad un difetto di notifica della sentenza di secondo grado in quanto il ricorso in appello è stato notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione quando già la stessa risultava cancellata dal registro delle imprese,come si evince dalla visura allegata.

Difatti, la società [OSCURATO:PERSONA] risulta cancellata in data 05/08/2020, mentre il ricorso in appello è stato notificato alla stessa in data 15/11/2023.

1.3. Il motivo di ricorso è infondato, trovando applicazione, ratione temporis, la previsione contenuta nell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, secondo la quale: «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civileha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.» Di conseguenza, è corretta la notificazione eseguita alla società in persona del liquidatore dell’atto di appello, considerato che l’art. 28, comma 4, cit. fa riferimento anche agli atti concernenti il contenzioso, tra i quali rientra l’atto d’appello.

Nella specie risulta dagli atti di causa che la vocatio in ius nel giudizio di appello sia stata fatta nei confronti della società in persona del legale rappresentante e, sempre in tale veste, quest’ultima si è costituita davanti al giudice di seconde cure.

1.4. Infine, occorre dare attoche, con riferimento alla proposizione del ricorso in cassazione, avvenuta con atto notificato, una volta decorso il quinquennio dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, nel caso di specie non si pone alcuna questione in termini di legittimazione a proporre ricorso in cassazione, considerato che il ricorrente - oltre alla qualifica di legale rappresentante – richiama anche quella di socio della società estinta.

2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 110, comma 6, regio decreto 18/06/1931 n. 773 e art. 1, comma 646, legge n. 190 del 2014 (art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ.)

2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per avere erroneamente considerato gli apparecchi presenti nei locali della National dei “Totem” con caratteristiche tecniche e di utilizzabilità per finalità di gioco illecito di cui all’art. 1 comma 646, legge n. 190 del 2014.

Rileva, in particolare, che nel PVC prodromico all’avviso di accertamento impugnato, al punto 6., sotto la voce “Controllo apparecchi telematici”, viene individuata con un'apposita X sulla casella corrispondente “l’Installazione di apparecchiature che attraverso la connessione telematica offrono ai clienti “giochi promozionali” (art.1, commi646-648, legge n. 23 / 12 /20 14, n. 190 e art. 1, comma923, legge 28/12/2015, n. 208), come da pag. 10 del PVC del 19/05/2017.

Inoltre, nell’allegato 5 Bis del PVC viene dichiarato dai verbalizzanti «Si contesta l’installazione e messa a disposizione dei clienti all’interno del suddetto locale aperto al pubblico di n. 10 apparecchiature con offerta di giochi promozionali di cui al d.lgs. n. 70 del 2003 , che attraverso la connessione telematica al web, consentono all’utente di effettuare giochi a distanza in modalità on-line, anche se a fini promozionali».

Nell’avviso di accertamento impugnato è stato chiesto alla società contribuente il pagamento dell’imposta Unica «per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 1, comma 646 – lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.» Tale norma prevede che: «Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni.» Nel caso di specie, tuttavia, la National gestiva un semplice internet Point, dove erano installati dei personal computers dai quali i clienti in autonomia potevano usare i computer per lavoro, per attività ludiche, per attività di promozione, il tutto però senza collegamento a siti di gioco.

Di conseguenza, non poteva assumere la qualifica di soggetto passivo del PREU ex art. 1, comma 646, lett. b), legge n. 190 del 2014.

I pc rinvenuti nell’esercizio commerciale della National erano dei semplici apparecchi connessi ad Internet, senza alcun dispositivo di inserimento, di lettura e di erogazione di denaro, carte o ticket.

Nel PVC, inoltre, non viene indicato se il titolare della ditta potesse operare un controllo dell’attività svolta dai clienti durante la navigazione, né la prova dei proventi della contestata attività.

Tanto è vero che sul verbale di sequestro amministrativo redatto il 19.05.2017 dall’AAMS, Ufficio dei [OSCURATO:PERSONA] di Stato, è stato dichiarato dai verbalizzanti: «Si procede, inoltre al sequestro delle somme di denaro rinvenute negli apparecchi sequestrati e precisamente: NESSUNA per un totale di Euro///////// che verranno versate nell’apposito conto corrente postale denominato “[OSCURATO:PERSONA] –AAMS” gestito da [OSCURATO:SOCIETA].»

2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la censura relativa alla violazione di legge sottende un’irrituale richiesta di rivalutazione dei fatti di causa estranea al sindacato di legittimità di questa Corte.

3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 2697 e 2700 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ.)

3.1. Con tale motivola ricorrente rileva che la funzione degli apparecchi rinvenuti non è stata accertata, come risulta dal PVC.

È evidente la differenza tra i videoterminali rinvenuti e gli apparecchi indicati nei commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS, relativi a giochi leciti con vincite a premi e/o denaro, per i quali è prevista l'attivazione mediante utilizzo di moneta avente valore legale, ovvero con strumento simile ma ugualmente dotato di valore monetario e implicante un costo per il relativo funzionamento.

Al contrario l'utilizzo degli apparecchi in questione non richiedeva alcun costo e non generava alcuna vincita.

Diversamente da quanto dichiarato nella sentenza impugnata, l’Ufficio avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti necessari per la contestazione della fattispecie de quo, circostanza impossibile in quanto giammai accaduto.

L’ufficio non doveva limitarsi a dichiarare che i videoterminali rientravano tra quelli vietati dall’art. 110 TULPS e dall’art. 1 legge n. 689 del 1981, ma avrebbe dovuto dimostrare che si trattava di apparecchiature direttamente ed esclusivamente collegate alle piattaforme di gioco e ciò,di fatto, non risulta dal pvc.

Al contrario risulta che nessuno scopo di lucro poteva associarsi all'utilizzo degli apparecchi presenti nell’esercizio commerciale della ricorrente, i quali, non si attivavano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico e comunque non vi era alcun costo per l'utilizzo, né venivano erogate vincite in alcuna forma.

Gli apparecchi in discorso non possono farsi rientrare neanche tra i congegni dadivertimento e intrattenimento senza vincita di denaro di cui all'art.110, comma 7, lett.c) , TULPS (videogiochi) in quanto, in assenza di qualsiasi vincita, la variabilità della durata dell'utilizzo non avveniva in funzione del livello di abilità espresso dall'utilizzatore e,inoltre, non vi era interazione con l'utilizzatore finalizzata a consentirgli di esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, ed infine non vi era costo per l'utilizzo.

Non appare applicabile neanche la contestata previsione di cui al comma 9, lett . f - quater , dell'art.110 del TULPS, norma che fa riferimento ad «apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7».

Gli apparecchi oggetto di causa per le loro caratteristiche si pongono nell'area della c.d.

"indifferenza giuridica", trattandosi di apparecchi non da gioco e/o da intrattenimento secondo le disposizioni TULPS, privi di scopo di lucro nei confronti dell'utilizzatore e accessibili gratuitamente.

4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'artt. 132, n. 4, c.p.c., e 118, disp. att. cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.).

4.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi limitata – anche rispetto a quanto diversamente affermato dal giudice di prime cure - ad affermazioni apodittiche e inesplicate, senza esaminare in alcun modo gli elementi peculiari della fattispecie, per come risulta agli atti.

La ricorrente evidenzia che l’unica circostanza che risulta dichiarata nel PVC è che nel locale della società ricorrente vi fossero dei pc e un server, consoni all’attività di [OSCURATO:PERSONA], mentre non risulta provato se fossero mai stati utilizzati per consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale in violazione delle norme di legge.

5. Con il quinto motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art. 3 legge n.241 del 19 90 .

5.1. Con tale motivo la ricorrente, richiamato l’art. 3 legge n. 241 del 1990, ha evidenziato che, nel caso di specie, l’ADMO ha completamente omesso di dar conto dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno determinato l’emissione dell’avviso di accertamento impugnato, limitandosi a richiamare genericamente il processo verbale di contestazione, senza alcun riscontro oggettivo della finalità contestata.

6. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che: «Nel corso del controllo operato dagli organi sopracitati, era stata accertata l’evasione dell’imposta unica sui concorsi pronostici (PREU) e, conseguentemente, i ricavi derivanti dall’attività di scommesse non erano stati dichiarati nelle poste attive della gestione caratteristica del contribuente per il relativo anno di imposta.

Emergeva che all’interno dell’esercizio erano stati rinvenuti dieci (10) apparecchi da intrattenimento non rispondenti alle caratteristiche previste dall’art 110, comma 6, R.D n.773/1931 (TULPS), collegati alla rete internet, idonei ad accedere ad apposita sezione di giochi promozionali, consentendo, in modalità on-line, l’effettuazione di giochi della slot-machine, poker, roulette, bingo , black jack, presso siti / Bookmaker esteri non autorizzati dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comunque idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco.».

Tale affermazione, oltre a costituire un accertamento in fatto da parte del giudice di merito (insindacabile da questa Corte), trova riscontro in quanto riportato nell’avviso di accertamento dove si legge che i dieci apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 646, lett. b), legge n. 190 del 2014 recavano « le seguenti caratteristiche - come da processo verbale di constatazione, contestazione del 19.05.2017 notificato ex art 14 legge n.689/81 -in cui è dato evincere, con evidenza di prova ex artt. 2699, 2700 c.c., che: 1) al momento dell’accesso risultavano essere accesi e funzionanti; da prova di funzionamento eseguita gli apparecchi erano tutti collegati a server esterno; 2) risultavano essere tutti dotati di apparato video, gruppo tastiera/pulsantiera/touch screen, hard disk, chassis tipici TOTEM/[OSCURATO:PERSONA]/AWP recanti serigrafie esterne con dicitura “[OSCURATO:PERSONA]” ( denominazione tecnica tipica degli apparecchi Art 110, comma 6/a TULPS) e dispositivi di inserimento di denaro oltre ad apposita gettoniera scambia banconote; 3) consentivano l’accesso a giochi da casinò, attraverso sito internet con vincita in denaro (variamente denominati “[OSCURATO:PERSONA]; “ [OSCURATO:PERSONA]”; ”[OSCURATO:PERSONA]”; “[OSCURATO:PERSONA]”; “[OSCURATO:PERSONA]”), attraverso l’inserimento o possesso di scheda con dispositivo per la memorizzazione; 4) risultavano privi di collegamento con la rete telematica di cui all’art 14 bis, c.4, del DPR n.640/1972; 5) risultavano, da ultimo, monitorati centralmente da apposito software di controllocontatori di gioco ([OSCURATO:PERSONA]/OUT- [OSCURATO:PERSONA]/OUT – [OSCURATO:PERSONA] – PROFIT ) su apparato personal computer apposito, oggetto di sequestro amministrativo].» Occorre evidenziare che la parte del PVC richiamata nell’avviso di accertamento attiene a fatti che risultano essere attestati da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2700 c.c.

Questa Corte ha, infatti precisato che il processo verbale di constatazione ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese (Cass., 05/07/2024, n. 18420).

Di conseguenza, il presupposto di fatto per il pagamento dell’imposta (nella specie il PREU) -costituito dal rinvenimento in un esercizio pubblico di qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate – è stato ritenuto provato sulla base di una serie di fatti riportati nel PVC(apparecchi accesi e funzionanti, collegati a server esterno, doati di apparato video, gruppo tastiera, pulsantiera e touch screen, accesso a giochi da casinò tramite scheda, monitoraggio centrale da apposito software di controllo)e richiamati nell’avviso di accertamento impugnato, che portano, in primo luogo, a ritenere quest’ultimo motivato (anche per relationem), la ricostruzione operata in sentenza supportata da idonea motivazione e conforme agli artt. 2697 e 2700 cod. civ., nonché agli artt.115 e 116 cod. proc. civ.

6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente.

P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.900,00 oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14050/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già socio, amministratore e liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.9427/2024 depositata il 16/12/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], alcuni operatori di P.S. della Questura di Enna, Commissariato di P.S. di Nicosia, con il personale operante dell’ADM, UM Sicilia, SOT Caltanissetta, accedevano presso i locali dell’esercizio commerciale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: la società contribuente), al fine di verificare il possesso della licenza di P.S. e la conformità dei videogiochi e degli apparecchi di intrattenimento alla vigente normativa eventualmente rinvenuti. Nel corso del controllo veniva redatto il processo verbale di operazioni compiute e disposto anche il sequestro amministrativo di n. 10 Totem, 1 computer/server. Veniva, poi, redatto il processo verbale di constatazione (PVC) prot. n. 9986 del 23/12/2020, notificato a mezzo nota n. 862/RU del 11/01/2021 il 14/01/2021. 2. In data 13/12/2022 veniva emesso, infine, l’avviso di accertamento n. MUB 170010652U, prot. 90798, con il quale veniva recuperata l’imposta di cui all’art 1, comma 646, lett. b) legge n.190/2014 (hinc: PREU), per l’anno 2017. Tale atto impositivo venivaimpugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, che accoglieva il ricorso della società contribuente, con provvedimento appellatodall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] di Stato (hinc: ADMO) davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ( hinc: CGT2). Quest’ultima, con la sentenza n. 9427/2024 depositata in data 16/12/2024,accoglieva l’appello di ADMO. In particolare, la CGT2 - evidenziato che, ai fini del pagamento del PREU, deve essere considerato soggetto passivo anche chi raccoglie illecitamente il gioco tramite apparecchi di intrattenimento illeciti – ha rilevato che era stata accertata l’evasione dell’imposta unica suiconcorsi pronostici (PREU) e, conseguentemente, i ricavi derivanti dall’attività di scommesse non erano stati dichiarati nelle poste attive della gestione caratteristica del contribuente per il relativo anno di imposta. All’interno dell’esercizio erano stati rinvenuti dieci apparecchi da intrattenimento non rispondenti alle caratteristiche previste dall’art 110, comma 6, R.D n.773/1931 (TULPS), collegati alla rete internet, idonei ad accedere ad apposita sezione di giochi, consentendo, in modalità on-line, l’effettuazione di giochi della slot- machine, poker, roulette, bingo, black jack, presso siti/Bookmaker esteri non autorizzati dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco. Non era riscontrabile alcuna violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, in quanto, non solo una volta avviata l'attività di verifica fiscale, la contribuente veniva invitata a produrre documentazione idonea a individuare il periodo di effettiva operatività degli apparecchi rinvenuti all'interno dell'esercizio(che non veniva trasmessa), ma il P.V.C. conteneva l’avviso alla parte della facoltà prevista dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 di far pervenire all’Ufficio, entro 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, eventuali osservazioni e richieste. Nel termine prescritto era pervenuta memoria difensiva in data 19/06/2021 con prot. 25161/RU, con la quale la contribuente dichiarava di non condividere l’inquadramento fiscale degli illeciti amministrativi contestati di cui alla disciplina della legge n. 689 del 19 81 relativa agli apparecchi rinvenuti, senza fornire, tuttavia,alcun principio di prova contrario a quanto dichiarato dagli operatori della Questura di Enna e dell’ADM circa il rinvenimento degli apparecchi. 3. Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi. 4. L’ADMO ha resistito con controricorso. 5. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, occorre disattendere la richiesta di riunione del presente fascicolo a quello sub R.G. 2768/2025, sebbene chiamato nella medesima adunanza camerale, dal momento che gli atti impositivi impugnati riguardano due distinte annualità. 1.1. Ciò premesso, con il primo motivo è stata denunciata la nullità e/o inesistenza della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 299 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.). 1.2. Con tale motivoè stata denunciata la nullità assoluta legata ad un difetto di notifica della sentenza di secondo grado in quanto il ricorso in appello è stato notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione quando già la stessa risultava cancellata dal registro delle imprese,come si evince dalla visura allegata. Difatti, la società [OSCURATO:PERSONA] risulta cancellata in data 05/08/2020, mentre il ricorso in appello è stato notificato alla stessa in data 15/11/2023. 1.3. Il motivo di ricorso è infondato, trovando applicazione, ratione temporis, la previsione contenuta nell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, secondo la quale: «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civileha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.» Di conseguenza, è corretta la notificazione eseguita alla società in persona del liquidatore dell’atto di appello, considerato che l’art. 28, comma 4, cit. fa riferimento anche agli atti concernenti il contenzioso, tra i quali rientra l’atto d’appello. Nella specie risulta dagli atti di causa che la vocatio in ius nel giudizio di appello sia stata fatta nei confronti della società in persona del legale rappresentante e, sempre in tale veste, quest’ultima si è costituita davanti al giudice di seconde cure. 1.4. Infine, occorre dare attoche, con riferimento alla proposizione del ricorso in cassazione, avvenuta con atto notificato, una volta decorso il quinquennio dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, nel caso di specie non si pone alcuna questione in termini di legittimazione a proporre ricorso in cassazione, considerato che il ricorrente - oltre alla qualifica di legale rappresentante – richiama anche quella di socio della società estinta. 2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 110, comma 6, regio decreto 18/06/1931 n. 773 e art. 1, comma 646, legge n. 190 del 2014 (art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ.) 2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per avere erroneamente considerato gli apparecchi presenti nei locali della National dei “Totem” con caratteristiche tecniche e di utilizzabilità per finalità di gioco illecito di cui all’art. 1 comma 646, legge n. 190 del 2014. Rileva, in particolare, che nel PVC prodromico all’avviso di accertamento impugnato, al punto 6., sotto la voce “Controllo apparecchi telematici”, viene individuata con un'apposita X sulla casella corrispondente “l’Installazione di apparecchiature che attraverso la connessione telematica offrono ai clienti “giochi promozionali” (art.1, commi646-648, legge n. 23 / 12 /20 14, n. 190 e art. 1, comma923, legge 28/12/2015, n. 208), come da pag. 10 del PVC del 19/05/2017. Inoltre, nell’allegato 5 Bis del PVC viene dichiarato dai verbalizzanti «Si contesta l’installazione e messa a disposizione dei clienti all’interno del suddetto locale aperto al pubblico di n. 10 apparecchiature con offerta di giochi promozionali di cui al d.lgs. n. 70 del 2003 , che attraverso la connessione telematica al web, consentono all’utente di effettuare giochi a distanza in modalità on-line, anche se a fini promozionali». Nell’avviso di accertamento impugnato è stato chiesto alla società contribuente il pagamento dell’imposta Unica «per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all’articolo 1, comma 646 – lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i.» Tale norma prevede che: «Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni.» Nel caso di specie, tuttavia, la National gestiva un semplice internet Point, dove erano installati dei personal computers dai quali i clienti in autonomia potevano usare i computer per lavoro, per attività ludiche, per attività di promozione, il tutto però senza collegamento a siti di gioco. Di conseguenza, non poteva assumere la qualifica di soggetto passivo del PREU ex art. 1, comma 646, lett. b), legge n. 190 del 2014. I pc rinvenuti nell’esercizio commerciale della National erano dei semplici apparecchi connessi ad Internet, senza alcun dispositivo di inserimento, di lettura e di erogazione di denaro, carte o ticket. Nel PVC, inoltre, non viene indicato se il titolare della ditta potesse operare un controllo dell’attività svolta dai clienti durante la navigazione, né la prova dei proventi della contestata attività. Tanto è vero che sul verbale di sequestro amministrativo redatto il 19.05.2017 dall’AAMS, Ufficio dei [OSCURATO:PERSONA] di Stato, è stato dichiarato dai verbalizzanti: «Si procede, inoltre al sequestro delle somme di denaro rinvenute negli apparecchi sequestrati e precisamente: NESSUNA per un totale di Euro///////// che verranno versate nell’apposito conto corrente postale denominato “[OSCURATO:PERSONA] –AAMS” gestito da [OSCURATO:SOCIETA].» 2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la censura relativa alla violazione di legge sottende un’irrituale richiesta di rivalutazione dei fatti di causa estranea al sindacato di legittimità di questa Corte. 3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 2697 e 2700 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ.) 3.1. Con tale motivola ricorrente rileva che la funzione degli apparecchi rinvenuti non è stata accertata, come risulta dal PVC. È evidente la differenza tra i videoterminali rinvenuti e gli apparecchi indicati nei commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS, relativi a giochi leciti con vincite a premi e/o denaro, per i quali è prevista l'attivazione mediante utilizzo di moneta avente valore legale, ovvero con strumento simile ma ugualmente dotato di valore monetario e implicante un costo per il relativo funzionamento. Al contrario l'utilizzo degli apparecchi in questione non richiedeva alcun costo e non generava alcuna vincita. Diversamente da quanto dichiarato nella sentenza impugnata, l’Ufficio avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti necessari per la contestazione della fattispecie de quo, circostanza impossibile in quanto giammai accaduto. L’ufficio non doveva limitarsi a dichiarare che i videoterminali rientravano tra quelli vietati dall’art. 110 TULPS e dall’art. 1 legge n. 689 del 1981, ma avrebbe dovuto dimostrare che si trattava di apparecchiature direttamente ed esclusivamente collegate alle piattaforme di gioco e ciò,di fatto, non risulta dal pvc. Al contrario risulta che nessuno scopo di lucro poteva associarsi all'utilizzo degli apparecchi presenti nell’esercizio commerciale della ricorrente, i quali, non si attivavano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico e comunque non vi era alcun costo per l'utilizzo, né venivano erogate vincite in alcuna forma. Gli apparecchi in discorso non possono farsi rientrare neanche tra i congegni dadivertimento e intrattenimento senza vincita di denaro di cui all'art.110, comma 7, lett.c) , TULPS (videogiochi) in quanto, in assenza di qualsiasi vincita, la variabilità della durata dell'utilizzo non avveniva in funzione del livello di abilità espresso dall'utilizzatore e,inoltre, non vi era interazione con l'utilizzatore finalizzata a consentirgli di esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, ed infine non vi era costo per l'utilizzo. Non appare applicabile neanche la contestata previsione di cui al comma 9, lett . f - quater , dell'art.110 del TULPS, norma che fa riferimento ad «apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7». Gli apparecchi oggetto di causa per le loro caratteristiche si pongono nell'area della c.d. "indifferenza giuridica", trattandosi di apparecchi non da gioco e/o da intrattenimento secondo le disposizioni TULPS, privi di scopo di lucro nei confronti dell'utilizzatore e accessibili gratuitamente. 4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'artt. 132, n. 4, c.p.c., e 118, disp. att. cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.). 4.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi limitata – anche rispetto a quanto diversamente affermato dal giudice di prime cure - ad affermazioni apodittiche e inesplicate, senza esaminare in alcun modo gli elementi peculiari della fattispecie, per come risulta agli atti. La ricorrente evidenzia che l’unica circostanza che risulta dichiarata nel PVC è che nel locale della società ricorrente vi fossero dei pc e un server, consoni all’attività di [OSCURATO:PERSONA], mentre non risulta provato se fossero mai stati utilizzati per consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale in violazione delle norme di legge. 5. Con il quinto motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art. 3 legge n.241 del 19 90 . 5.1. Con tale motivo la ricorrente, richiamato l’art. 3 legge n. 241 del 1990, ha evidenziato che, nel caso di specie, l’ADMO ha completamente omesso di dar conto dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno determinato l’emissione dell’avviso di accertamento impugnato, limitandosi a richiamare genericamente il processo verbale di contestazione, senza alcun riscontro oggettivo della finalità contestata. 6. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che: «Nel corso del controllo operato dagli organi sopracitati, era stata accertata l’evasione dell’imposta unica sui concorsi pronostici (PREU) e, conseguentemente, i ricavi derivanti dall’attività di scommesse non erano stati dichiarati nelle poste attive della gestione caratteristica del contribuente per il relativo anno di imposta. Emergeva che all’interno dell’esercizio erano stati rinvenuti dieci (10) apparecchi da intrattenimento non rispondenti alle caratteristiche previste dall’art 110, comma 6, R.D n.773/1931 (TULPS), collegati alla rete internet, idonei ad accedere ad apposita sezione di giochi promozionali, consentendo, in modalità on-line, l’effettuazione di giochi della slot-machine, poker, roulette, bingo , black jack, presso siti / Bookmaker esteri non autorizzati dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comunque idonei a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco.». Tale affermazione, oltre a costituire un accertamento in fatto da parte del giudice di merito (insindacabile da questa Corte), trova riscontro in quanto riportato nell’avviso di accertamento dove si legge che i dieci apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 646, lett. b), legge n. 190 del 2014 recavano « le seguenti caratteristiche - come da processo verbale di constatazione, contestazione del 19.05.2017 notificato ex art 14 legge n.689/81 -in cui è dato evincere, con evidenza di prova ex artt. 2699, 2700 c.c., che: 1) al momento dell’accesso risultavano essere accesi e funzionanti; da prova di funzionamento eseguita gli apparecchi erano tutti collegati a server esterno; 2) risultavano essere tutti dotati di apparato video, gruppo tastiera/pulsantiera/touch screen, hard disk, chassis tipici TOTEM/[OSCURATO:PERSONA]/AWP recanti serigrafie esterne con dicitura “[OSCURATO:PERSONA]” ( denominazione tecnica tipica degli apparecchi Art 110, comma 6/a TULPS) e dispositivi di inserimento di denaro oltre ad apposita gettoniera scambia banconote; 3) consentivano l’accesso a giochi da casinò, attraverso sito internet con vincita in denaro (variamente denominati “[OSCURATO:PERSONA]; “ [OSCURATO:PERSONA]”; ”[OSCURATO:PERSONA]”; “[OSCURATO:PERSONA]”; “[OSCURATO:PERSONA]”), attraverso l’inserimento o possesso di scheda con dispositivo per la memorizzazione; 4) risultavano privi di collegamento con la rete telematica di cui all’art 14 bis, c.4, del DPR n.640/1972; 5) risultavano, da ultimo, monitorati centralmente da apposito software di controllocontatori di gioco ([OSCURATO:PERSONA]/OUT- [OSCURATO:PERSONA]/OUT – [OSCURATO:PERSONA] – PROFIT ) su apparato personal computer apposito, oggetto di sequestro amministrativo].» Occorre evidenziare che la parte del PVC richiamata nell’avviso di accertamento attiene a fatti che risultano essere attestati da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2700 c.c. Questa Corte ha, infatti precisato che il processo verbale di constatazione ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese (Cass., 05/07/2024, n. 18420). Di conseguenza, il presupposto di fatto per il pagamento dell’imposta (nella specie il PREU) -costituito dal rinvenimento in un esercizio pubblico di qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate – è stato ritenuto provato sulla base di una serie di fatti riportati nel PVC(apparecchi accesi e funzionanti, collegati a server esterno, doati di apparato video, gruppo tastiera, pulsantiera e touch screen, accesso a giochi da casinò tramite scheda, monitoraggio centrale da apposito software di controllo)e richiamati nell’avviso di accertamento impugnato, che portano, in primo luogo, a ritenere quest’ultimo motivato (anche per relationem), la ricostruzione operata in sentenza supportata da idonea motivazione e conforme agli artt. 2697 e 2700 cod. civ., nonché agli artt.115 e 116 cod. proc. civ. 6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.900,00 oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà at
Sentenza Cassazione n. 06693/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris