CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 04470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 17/02/2021 del tribunale di Gela; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Gela, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive disposto con la sentenza n. 1637/2006 del tribunale di Gela, divenuta irrevocabile il 25 febbraio 2010, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione 3. Deducono il vizio di violazione dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. per la mancata previa acquisizione del parere del pubblico ministero. 4. Con il secondo motivo rappresentano vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si premette che la richiesta dichiarata inammissibile era fondata sulla rappresentata impossibilità tecnica di eseguire la demolizione, pena il pregiudizio strutturale dell'intero stabile di riferimento. Si contesta quindi la dichiarazione di inammissibilità, siccome fondata sulla ritenuta competenza della pubblica amministrazione in ordine a problematiche tecniche inerenti l'eseguibilità dell'ordine di demolizione. E si rappresenta, al contrario, la competenza della Autorità giudiziaria adita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Questa corte condivide l'indirizzo già espresso da questa stessa sezione, secondo il quale nel procedimento di esecuzione, qualora il decreto di inammissibilità della richiesta previsto dall'art.666, comma 2, cod. proc. pen. non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, come nel caso in esame, si configura una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata ma soltanto dallo stesso pubblico ministero, essendo, questi, il solo ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione (Sez. 3, Sentenza n. 9167 del 19/11/2020 Cc. (dep. 08/03/2021 ) Rv. 281595 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Emerge dagli atti, a partire dalla consulenza di parte, che il piano terra su cui risultano le sopraelevazioni oggetto dell'ordine di demolizione era anche esso abusivo e di pertinenza dei ricorrenti, che quindi hanno proseguito sullo stesso ulteriori interventi abusivi. Consegue che, prima ancora di poter procedere all'esame della questione sollevata in termini di competenza a decidere della [OSCURATO:PERSONA] adita, appare carente ogni presupposto funzionale all'accoglimento della domanda di sospensione o revoca, alla luce del noto principio secondo il quale l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo, senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021 Rv. 281474 - 01). 3. Consegue il rigetto dei ricorsi proposti con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/11/2021. Il consigliere estensore