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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23668/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso per il il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Roma, quale giudice del riesame cautelare, con ordinanza resa in data 17 Novembre 2023, ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare i é iava-rizatig' dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Daniele, indagato per i reati di associazione per delinquere dedita alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e per alcuni reati fine, avverso il provvedimento reso in data 5 Agosto 2023 dal Tribunale di Roma con il quale era stata rigettata la richiesta di ripristino della misura dell'obbligo di dimora in Roma e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dopo che la stessa era stata aggravata, ai sensi dell'art.576 cod.proc.pen., a seguito di inosservanza alle prescrizioni concernenti l'esecuzione della misura (il ricorrente era stato fermato in Torvaianica fuori dalla circoscrizione del Comune di Roma). ragione fondativeo\ dell'appello, peraltro già sviluppats4ì in precedenti fasi incidentali, era che il ricorrente non aveva avuto contezza di trovarsi in area esterna al comune di Roma e all'uopo, in termini di novità rispetto a precedenti istanze de libertate, allegava documentazione amministrativa tesa a rappresentare come il percorso stradale seguito dall'indagato in Torvaianica ([OSCURATO:PERSONA]) lungo un tragitto di circa 12 km, intersecasse i comuni di Roma, Pomezia ed Albano, a sostegno di una inosservanza non sorretta da una volontà di eludere la misura cautelare in essere.

Nel provvedimento del Tribunale di Roma, quale giudice dell'appello cautelare, si evidenzia da una parte che il motivo di appello risultava ripropositivo e ridondante e che il giudice di legittimità con sentenza n.42589 del 13 Settembre 2023 aveva già affrontato la questione sottesa al presente giudizio incidentale, escludendo in sostanza la buona fede del prevenuto ed evidenziando che lo stesso, in ogni modo, aveva disatteso le prescrizioni imposte, in quanto al momento del controllo lo stesso si trovava a circolare all'interno del comune di Pomezia. 3.Avverso la suddetta ordinanza il [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto due motivi di ricorso. 3.1 Con il primo, di ordine processuale, deduce violazione di legge in relazione agli artt.310 e 591 cod.proc.pen., nonché motivazione illogica atteso che il giudice dell'appello cautelare aveva del tutto omesso di confrontarsi con le nuove allegazioni prospettate dalla difesa dell'imputato con la richiesta di sostituzione proposta in data 3 Agosto 2023 ma, del tutto illegittimamente, aveva fondato il giudizio di inammissibilità sull'esito (definitivo) di un precedente incidente cautelare il quale, al contrario, non avrebbe dovuto svolgere alcun rilievo preclusivo all'esame delle nuove deduzioni difensive, le quali erano fondate su fonti documentali diverse e nuove rispetto a quelle indicate nel precedente incidente, sulle quali il provvedimento impugnato non si era affatto confrontato, peraltro traendo argomento di valutazione dalla rinuncia da parte della difesa ad una successiva e analoga istanza de libertate, fondata sugli stessi elementi documentali, la quale era stata rinunciata proprio per non incorrere in una situazione di litispendenza. 3.1 Con una seconda articolazione denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto la stessa non aveva dato risposta alle rinnovate censure fondate su un supporto documentale nuovo, che non era stato esaminato nei precedenti incidenti cautelari, mentre era stato riconosciuto un inesistente effetto preclusivo determinato dai precedenti arresti dei giudici della cautela, di cui uno era pervenuto all'esame del giudice di legittimità, peraltro non corroborati dall'esame delle argomentazioni fondate sulle nuove acquisizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell' appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, Sez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; Sez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv.282292). 2.Tale principio appare particolarmente adeguato al caso in specie laddove il ricorrente introduce, come nuovo elemento di valutazione a sostegno della "buona fede" nella accertata violazione dell'obbligo di dimora, elementi di fatto, compendiati in documentazione amministrativa, secondo la quale la strada ove era stato fermato il [OSCURATO:PERSONA], lambiva e intersecava (anche) il comune di Roma, elementi che il giudice della cautela e quello del riesame hanno ritenuto del tutto inidonei a integrare un fatto nuovo rispetto a quelli esaminati nei precedenti „ o [ r /7/ ,44-; incisign9 incidentali.2.1 Sotto quo profilo invero va evidenziato che il primo motivo non coglie nel segno laddove in nessuna violazione processuale è incorso il giudice dell'appello cautelare il quale, nel riportare stralci della sentenza del giudice di legittimità che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso un precedente provvedimento assunto all'esito di appello cautelare, ha in sostanza evidenziato il carattere reiterativo della censura e non ha contrapposto l'esistenza di un giudicato cautelare sul punto.

3. A tale proposito il Tribunale di Roma, nel decidere sulla richiesta di ripristino dell'obbligo di dimora, a seguito dell'intervenuto aggravamento, aveva già rilevato la manifesta ridondanza degli argomenti utilizzati dalla difesa dell'indagato, evidenziando che la nuova istanza non era in grado di aggiungere nulla di nuovo rispetto alle precedenti iniziative "salvo copiosa documentazione circa la qualifica amministrativa dell'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in Torvaianica in cui è stato rinvenuto il [OSCURATO:PERSONA] in data 8 Febbraio 2023".

La circostanza nuova è stata pertanto esaminata e ritenuta del tutto irrilevante, atteso che, pur in presenza di "strada provinciale" che intersecava diversi comuni, il [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato mentre si trovava nel comune di Pomezia.

Parimenti il Tribunale di Roma, in funzione detrxgiudice dell'appello cautelare, ha motivatamente escluso la valenza di elementi nuovi forniti dalla documentazione prodotta dall'istante; a tale riguardo ha richiamato la sentenza del giudice di legittimità resa nell'ambito di un diverso segmento del procedimento cautelare, non già per rivendicare l'esistenza di un giudicato cautelare, ma per condividerne il ragionamento sul fatto che la nuova documentazione era idonea solo a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] risulta classificata, dal punto di vista amministrativo, quale [OSCURATO:PERSONA], ma era del tutto irrilevante per trarne elementi di conforto alla prospettazione difensiva e cioè che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse trovato all'esterno del perimetro del comune di Roma per un errore incolpevole dovuto all'andamento del tracciato stradale.

Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460).

Tale compito risulta pienamente assolto nel provvedimento impugnato.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa il ricorrente va a condannato al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso per il il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Roma, quale giudice del riesame cautelare, con ordinanza resa in data 17 Novembre 2023, ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare i é iava-rizatig' dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Daniele, indagato per i reati di associazione per delinquere dedita alla commercializzazione di sostanze stupefacenti e per alcuni reati fine, avverso il provvedimento reso in data 5 Agosto 2023 dal Tribunale di Roma con il quale era stata rigettata la richiesta di ripristino della misura dell'obbligo di dimora in Roma e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dopo che la stessa era stata aggravata, ai sensi dell'art.576 cod.proc.pen., a seguito di inosservanza alle prescrizioni concernenti l'esecuzione della misura (il ricorrente era stato fermato in Torvaianica fuori dalla circoscrizione del Comune di Roma). ragione fondativeo\ dell'appello, peraltro già sviluppats4ì in precedenti fasi incidentali, era che il ricorrente non aveva avuto contezza di trovarsi in area esterna al comune di Roma e all'uopo, in termini di novità rispetto a precedenti istanze de libertate, allegava documentazione amministrativa tesa a rappresentare come il percorso stradale seguito dall'indagato in Torvaianica ([OSCURATO:PERSONA]) lungo un tragitto di circa 12 km, intersecasse i comuni di Roma, Pomezia ed Albano, a sostegno di una inosservanza non sorretta da una volontà di eludere la misura cautelare in essere. Nel provvedimento del Tribunale di Roma, quale giudice dell'appello cautelare, si evidenzia da una parte che il motivo di appello risultava ripropositivo e ridondante e che il giudice di legittimità con sentenza n.42589 del 13 Settembre 2023 aveva già affrontato la questione sottesa al presente giudizio incidentale, escludendo in sostanza la buona fede del prevenuto ed evidenziando che lo stesso, in ogni modo, aveva disatteso le prescrizioni imposte, in quanto al momento del controllo lo stesso si trovava a circolare all'interno del comune di Pomezia. 3.Avverso la suddetta ordinanza il [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto due motivi di ricorso. 3.1 Con il primo, di ordine processuale, deduce violazione di legge in relazione agli artt.310 e 591 cod.proc.pen., nonché motivazione illogica atteso che il giudice dell'appello cautelare aveva del tutto omesso di confrontarsi con le nuove allegazioni prospettate dalla difesa dell'imputato con la richiesta di sostituzione proposta in data 3 Agosto 2023 ma, del tutto illegittimamente, aveva fondato il giudizio di inammissibilità sull'esito (definitivo) di un precedente incidente cautelare il quale, al contrario, non avrebbe dovuto svolgere alcun rilievo preclusivo all'esame delle nuove deduzioni difensive, le quali erano fondate su fonti documentali diverse e nuove rispetto a quelle indicate nel precedente incidente, sulle quali il provvedimento impugnato non si era affatto confrontato, peraltro traendo argomento di valutazione dalla rinuncia da parte della difesa ad una successiva e analoga istanza de libertate, fondata sugli stessi elementi documentali, la quale era stata rinunciata proprio per non incorrere in una situazione di litispendenza. 3.1 Con una seconda articolazione denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto la stessa non aveva dato risposta alle rinnovate censure fondate su un supporto documentale nuovo, che non era stato esaminato nei precedenti incidenti cautelari, mentre era stato riconosciuto un inesistente effetto preclusivo determinato dai precedenti arresti dei giudici della cautela, di cui uno era pervenuto all'esame del giudice di legittimità, peraltro non corroborati dall'esame delle argomentazioni fondate sulle nuove acquisizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell' appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, Sez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; Sez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv.282292). 2.Tale principio appare particolarmente adeguato al caso in specie laddove il ricorrente introduce, come nuovo elemento di valutazione a sostegno della "buona fede" nella accertata violazione dell'obbligo di dimora, elementi di fatto, compendiati in documentazione amministrativa, secondo la quale la strada ove era stato fermato il [OSCURATO:PERSONA], lambiva e intersecava (anche) il comune di Roma, elementi che il giudice della cautela e quello del riesame hanno ritenuto del tutto inidonei a integrare un fatto nuovo rispetto a quelli esaminati nei precedenti „ o [ r /7/ ,44-; incisign9 incidentali.2.1 Sotto quo profilo invero va evidenziato che il primo motivo non coglie nel segno laddove in nessuna violazione processuale è incorso il giudice dell'appello cautelare il quale, nel riportare stralci della sentenza del giudice di legittimità che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso un precedente provvedimento assunto all'esito di appello cautelare, ha in sostanza evidenziato il carattere reiterativo della censura e non ha contrapposto l'esistenza di un giudicato cautelare sul punto. 3. A tale proposito il Tribunale di Roma, nel decidere sulla richiesta di ripristino dell'obbligo di dimora, a seguito dell'intervenuto aggravamento, aveva già rilevato la manifesta ridondanza degli argomenti utilizzati dalla difesa dell'indagato, evidenziando che la nuova istanza non era in grado di aggiungere nulla di nuovo rispetto alle precedenti iniziative "salvo copiosa documentazione circa la qualifica amministrativa dell'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in Torvaianica in cui è stato rinvenuto il [OSCURATO:PERSONA] in data 8 Febbraio 2023". La circostanza nuova è stata pertanto esaminata e ritenuta del tutto irrilevante, atteso che, pur in presenza di "strada provinciale" che intersecava diversi comuni, il [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato mentre si trovava nel comune di Pomezia. Parimenti il Tribunale di Roma, in funzione detrxgiudice dell'appello cautelare, ha motivatamente escluso la valenza di elementi nuovi forniti dalla documentazione prodotta dall'istante; a tale riguardo ha richiamato la sentenza del giudice di legittimità resa nell'ambito di un diverso segmento del procedimento cautelare, non già per rivendicare l'esistenza di un giudicato cautelare, ma per condividerne il ragionamento sul fatto che la nuova documentazione era idonea solo a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] risulta classificata, dal punto di vista amministrativo, quale [OSCURATO:PERSONA], ma era del tutto irrilevante per trarne elementi di conforto alla prospettazione difensiva e cioè che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse trovato all'esterno del perimetro del comune di Roma per un errore incolpevole dovuto all'andamento del tracciato stradale. Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460). Tale compito risulta pienamente assolto nel provvedimento impugnato. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa il ricorrente va a condannato al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen
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