CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 1980
Cassazione n. 45582/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto senza formalità di procedura [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 aprile 2024, il Tribunale di Pescara, per quanto qui di interesse, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate cagionate a [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela, avendo escluso l'aggravante dell'uso dell'arma. 2. Ha proposto tempestivo (il 18 aprile 2024) appello la parte civile, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], appello convertito in ricorso per cassazione dal Presidente di sezione della Corte di appello di L'Aquila ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Nel gravame si affermava che, dall'istruttoria dibattimentale e dalle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle ulteriori testimonianze e dalle certificazioni mediche, oltre che dalle immagini del sistema di videosorveglianza, era emerso come le due imputate (riconosciute in foto dalla persona offesa senza margini di dubbio) impugnassero, ciascuna, un'arma, nell'aggredire la parte civile - la Cirelli un mattarello, la Izzo un coltello - così da doversi dolere dell'erronea esclusione della relativa circostanza aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il gravame proposto dalla parte civile va riqualificato come atto di appello con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. 2. Il provvedimento di trasmissione a questa Corte di legittimità, infatti, si era fondato sulla invocata applicazione del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (modificato con il d.lgs. n. 150/2022) che dispone come "sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa". Si era così trascurato di considerare come la condotta di rilievo penale, oggetto del presente processo (anche se, ora, per le sole conseguenze civili), non è punita con la sola pena pecuniaria o la pena alternativa, ma con la pena detentiva, posto che al prevenuto risultano contestate, alla luce dell'originaria imputazione e dell'odierno atto di gravame, le lesioni personali aggravate dall'utilizzo di un'arma. Deve pertanto procedersi come da dispositivo. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione della parte civile come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Così deciso, in Roma il