CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40869/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Velletri di condanna, all'esito del giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 497 -bis cod.pen., commesso in Nettuno il 14/11/2018. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il solo motivo in esso articolato, che denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 125 cod.proc.pen. e 132 e 133 cod.pen., e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, è affidato a censure manifestamente infondate o, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità. Le argomentazioni spiegate in sentenza (con le quali sono state valorizzate le modalità della condotta di reato, il movente che l'aveva animata, l'assenza di resipiscenza nel comportamento ammissivo di essa, la personalità dell'imputato, gravato da plurimi e gravi precedenti per delitti contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti) sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Oltretutto, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]