CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Lecce / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 del TRIBUNALE DI LECCEvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena in mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 229,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce in data 02/05/2022 ad esito di rito abbreviato condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ascritto (artt. 110, 648 cod. pen.), con la diminuente per il rito alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 344,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce, proponendo un solo motivo di ricorso che qui si riporta nei termini strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha lamentato la ricorrenza di violazione di legge in considerazione dell'erronea determinazione della pena finale ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione della pena in mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 229,00 di multa. 4. Il motivo di ricorso è fondato. Dalla mera lettura della motivazione del Tribunale di Lecce emerge, come evidenziato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, l'erroneità dell'ammontare finale della pena sia detentiva che pecuniaria. Deve, dunque, essere disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla determinazione delle pena della sentenza impugnata e la pena deve essere correttamente rideterminata nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 229,00 di multa in considerazione della corretta diminuzione per il rito nella misura di cui all'art. 442 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in mesi dieci, giorni venti dfreclusione ed euro 229,00 di multa. Così deciso il 1