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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39736/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Mattia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'08 settembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza emessa, in data 4 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lo ha condannato alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. 2.

Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 712 e 648 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.2.1.

La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, nonostante l'illogicità del fatto che il ladro si sia determinato a rubare esclusivamente il telefono della PALMERI senza appropriarsi del suo portafogli e degli altri effetti personali degli amici della vittima, approfittando dell'assenza dei giovani recatisi in mare.

2.2. La motivazione sarebbe illogica in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, il [OSCURATO:PERSONA] ha immediatamente riferito di aver acquistato il telefono sul sito www.subito.it pagandolo 100,00 euro, fornendo tutte le indicazioni utili per poter risalire all'ignoto venditore, indicazioni che non sono state utilizzate dagli inquirenti in alcun modo.

2.3. La Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare il fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. in considerazione dell'assenza di elementi da cui desumere la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di aver acquistato un telefono di provenienza furtiva e della consuetudine diffusa tra i giovani di effettuare acquisti di telefoni di seconda mano tramite i siti di vendita presenti sul web.

2.4. Il ricorrente chiede, infine, che la Corte di Cassazione applichi la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della minima gravità della condotta contestata, all'unicità ed occasionalità del reato ed alla tenuità del danno arrecato alla persona offesa.

3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

4. Le prime due doglianze sono reiterative di medesime censure inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

4.1. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata).

4.2. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione del fatto che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito elementi da cui desumere una volontà falsificatoria da parte della vittima (vedi pag. 3 della sentenza di primo grado e pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).4.3.

I giudici di merito, con percorso argomentativo Privo di illogicità, hanno anche rimarcato l'inattendibilità della versione prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della genericità delle dichiarazioni rese dall'imputato e della mancanza di elementi di riscontro (vedi pag. 3 della sentenza di primo grado e pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

4.4. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

5. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è tardiva.

La questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo, come nella specie, «era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913-01; da ultimo Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773-01 e Sez. 5, n. 27567 del 05/05/2023, Porasso, non massimata).

Il riferimento contenuto nel ricorso al d.l.gs. 10 ottobre 2022 n. 150 non rileva, nel caso di specie, in considerazione del fatto che la cd. riforma Cartabia si è limitata a ribadire quanto affermato dalla Corte Costituzionale in ordine alla riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche con riferimento all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen. (Corte cost., sentenza n. 156 del 2020).

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Mattia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'08 settembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza emessa, in data 4 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lo ha condannato alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 712 e 648 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.2.1. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, nonostante l'illogicità del fatto che il ladro si sia determinato a rubare esclusivamente il telefono della PALMERI senza appropriarsi del suo portafogli e degli altri effetti personali degli amici della vittima, approfittando dell'assenza dei giovani recatisi in mare. 2.2. La motivazione sarebbe illogica in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, il [OSCURATO:PERSONA] ha immediatamente riferito di aver acquistato il telefono sul sito www.subito.it pagandolo 100,00 euro, fornendo tutte le indicazioni utili per poter risalire all'ignoto venditore, indicazioni che non sono state utilizzate dagli inquirenti in alcun modo. 2.3. La Corte territoriale avrebbe dovuto riqualificare il fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. in considerazione dell'assenza di elementi da cui desumere la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di aver acquistato un telefono di provenienza furtiva e della consuetudine diffusa tra i giovani di effettuare acquisti di telefoni di seconda mano tramite i siti di vendita presenti sul web. 2.4. Il ricorrente chiede, infine, che la Corte di Cassazione applichi la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della minima gravità della condotta contestata, all'unicità ed occasionalità del reato ed alla tenuità del danno arrecato alla persona offesa. 3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 4. Le prime due doglianze sono reiterative di medesime censure inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 4.1. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata). 4.2. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione del fatto che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito elementi da cui desumere una volontà falsificatoria da parte della vittima (vedi pag. 3 della sentenza di primo grado e pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).4.3. I giudici di merito, con percorso argomentativo Privo di illogicità, hanno anche rimarcato l'inattendibilità della versione prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della genericità delle dichiarazioni rese dall'imputato e della mancanza di elementi di riscontro (vedi pag. 3 della sentenza di primo grado e pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). 4.4. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 5. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è tardiva. La questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo, come nella specie, «era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913-01; da ultimo Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773-01 e Sez. 5, n. 27567 del 05/05/2023, Porasso, non massimata). Il riferimento contenuto nel ricorso al d.l.gs. 10 ottobre 2022 n. 150 non rileva, nel caso di specie, in considerazione del fatto che la cd. riforma Cartabia si è limitata a ribadire quanto affermato dalla Corte Costituzionale in ordine alla riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche con riferimento all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen. (Corte cost., sentenza n. 156 del 2020). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
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