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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 1968

Cassazione n. 14772/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1968 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza depositata in data 15 settembre 2020 [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, chiedeva alla Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, la rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza pronunciata in data 5 marzo 2013 dalla stessa Corte, divenuta irrevocabile in data 13 febbraio 2014.

In particolare, veniva chiesta la rideterminazione della pena inflitta, di anni 30 di reclusione, in quella di anni venti di reclusione, previa applicazione della diminuente di un terzo prevista per il rito abbreviato, a seguito del novum introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevedeva la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.

In sede di cognizione il Bruno era stato giudicato con rito ordinario, in quanto la richiesta di procedere con rito abbreviato, condizionato alla trascrizione di alcune conversazioni oggetto di intercettazione, era stata respinta all'udienza preliminare come dal giudice del dibattimento.

Nel corso del giudizio di primo grado era stata contestata al Bruno la recidiva reiterata e specifica in relazione a tutti i reati di cui ai capi di imputazione.

Il nuovo assetto normativo, oggetto dell'intervento additivo derivante dalla pronunzia di illegittimità costituzionale, imponeva al giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo della permanente legittimità della pena in esecuzione, di intervenire sul quantum sanzionatorio.

La difesa aveva già presentato analoga istanza al giudice dell'esecuzione, respinta con ordinanza in data 22 maggio 2017 della Corte di appello di Lecce.

Con la nuova istanza il difensore evidenziava, come argomenti nuovi, la successiva sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale che aveva innovato i criteri per definire una norma penale ai fini dell'applicazione dei principi sulla successione di norme; il rilievo secondo il quale, nel giudizio di cognizione, la richiesta di rito abbreviato condizionato - ove riesaminata all'esito della contestazione supplettiva compiuta all'udienza del 12 maggio 2011 - sarebbe stata certamente accolta, dato che l'istruttoria posta a condizione era già stata assunta nel corso del dibattimento; il rilievo secondo il quale che la pena era stata determinata in ragione della recidiva ex art. 99, comma 5, cod. pen., norma, a sua volta oggetto di declaratoria di incostituzionalità (Corte costituzionale n. 185/2015).

2. Con ordinanza depositata in data 15 aprile 2021 la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, osservando che non vi erano elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati nella decisione di precedente analoga istanza.

Nel caso in esame la declaratoria di incostituzionalità aveva riguardato norma processuale, e non incidente direttamente sul trattamento sanzionatorio dato che, nei processi in corso, era comunque necessario che la difesa avesse presentato tempestiva richiesta di ammissione al rito abbreviato.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo - dopo aver ripercorso il contenuto della vicenda processuale presupposto, dell'originaria istanza e del suo esito, e della nuova istanza e della decisione impugnata - viene denunciata la violazione dell'art. 30 legge n. 87/1953 e degli artt. 517 cod. proc. pen. e 99 cod. pen.

La norma di cui all'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, sulla base della decisione n. 139/15, consente la presentazione di istanza di rito abbreviato, ha natura sostanziale in quanto determina, in caso di condanna, l'applicazione della diminuente.

Nel caso in esame, ove la difesa fosse stata posta nelle condizioni di reiterare la richiesta dopo la contestazione suppletiva, la declaratoria di incostituzionalità "avrebbe dovuto in automatico determinare il recupero del giudizio abbreviato, da intendersi oramai non più sottoposto a condizione".

4. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

I principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32/2020 non potevano essere applicati al caso in esame, in quanto la pronuncia di incostituzionalità che si assume essere incidente sul trattamento sanzionatorio, la sentenza n. 139/2015, aveva riguardato solo una norma processuale, l'art.517 cod. proc. pen., e avrebbe potuto incidere sul trattamento sanzionatorio solo se la difesa avesse, a fronte della contestazione supplettiva, rinnovato la richiesta di ammissione al rito abbreviato.

5. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria in replica alla requisitoria.La richiesta di rito abbreviato condizionato doveva essere intesa, al momento della contestazione tardiva della recidiva, come richiesta non condizionata,• perché la prova oggetto della condizione, posta con l'originaria istanza, era già stata assunta.

La prima istanza era stata respinta sul rilievo della inapplicabilità del novum, derivato dalla pronuncia di incostituzionalità avente ad oggetto norma processuale, principio che è stato contraddetto dalla successiva giurisprudenza costituzionale che ha affermato la natura penale anche delle norme processuali suscettibili di applicazione incidente sul trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e va perciò dichiarato inammissibile.

1. Va preliminarmente, precisato, avendone il ricorrente fatto menzione, che la sentenza di condanna, la cui pena è oggetto della istanza di rideterminazione, è già stata esaminata dal giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 31 dicembre 2015, sotto il profilo relativo all'efficacia della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 99, comma 5, cod. pen., di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015.

2. Nel caso in esame la richiesta della parte riguarda l'efficacia di altra pronuncia costituzionale, la n.139 del 2015, che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contestazione supplettiva così detta tardiva ("... di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale") non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.

Nella specie, ad [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza all'esito di rito ordinario e divenuta irrevocabile in data 13 febbraio 2014, era stata contestata nel corso del dibattimento la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 5, cod. pen. 3.

L'istanza di rideterminazione della pena, ora in esame, era già stata proposta e respinta.

In particolare, si era ritenuto che la declaratoria di incostituzionalità in parola, riguardando norma processuale, non potesse avere efficacia in relazione a situazioni processuali già esaurite né, tantomeno, ove sia già intervenuto il giudicato.

La nuova istanza, avente il medesimo oggetto, ha inteso rappresentare, ai fini del novum che legittima il superamento del così detto giudicato esecutivo (Sez.

U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651), che dopo la precedente decisione negativa erano sopravvenute plurime pronunce della Corte costituzionale che avevano affermato la natura penale delle norme, anche processuali, incidenti sul trattamento sanzionatorio.

Veniva dedotto ulteriore argomento, incentrato sul fatto che, nel giudizio di cognizione l'imputato, invero, aveva chiesto l'ammissione al rito abbreviato condizionato - istanza respinta, riproposta e ancora, definitivamente, rigettata - e dunque, una volta intervenuta la contestazione supplettiva della recidiva, la richiesta di rito abbreviato sarebbe stata senza condizione - essendo ormai esaurita l'istruttoria dibattimentale - e comunque sarebbe stata accolta, essendo già assunta la prova che, in origine, la difesa aveva posto a condizione del rito.

4. Il collegio ritiene che le argomentazioni svolte dalla difesa non portino alcun elemento di novità idoneo a giustificare una decisione diversa da quella già assunta.

Innanzitutto, la considerazione in ordine al contenuto che avrebbe avuto la richiesta, in corso del dibattimento, di rito abbreviato, condizionata o meno, come del resto la prognosi circa l'esito che quella richiesta avrebbe avuto non sono elementi rilevanti, in quanto il dato processuale che era stato ritenuto preclusivo all'accoglimento della istanza era stata la considerazione che la difesa, una volta avuta la contestazione supplettiva della recidiva, non aveva formulato alcuna istanza di ammissione al rito abbreviato, a nulla dunque rilevando l'ipotetico contenuto o esito di quella istanza, non presentata.

Quanto alla sopravvenuta giurisprudenza costituzionale, si deve rilevare che iI nuovo orientamento, affermato con la sentenza n.32/2020 della Corte costituzionale, non riguarda la natura penale delle norme processuali incidenti sul trattamento sanzionatorio, bensì il carattere penale - con conseguente applicazione del principio costituzionale del divieto di retroattività in pejus - di alcune norme di diritto dell'esecuzione penale, precisamente: delle norme che comportano "una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato".

Con riguardo alla natura penale o meno delle norme processuali, da tempo (Corte costituzionale n. 23/1992) si è riconosciuto che le norme processuali che disciplinano il rito abbreviato, in ragione dell'effetto premiale che, in caso di condanna, ne consegue, incidono sul trattamento sanzionatorio.La Corte costituzionale è intervenuta, con effetti caducatori, in relazione a numerose norme processuali relative, direttamente o indirettamente, alla disciplina del rito abbreviato, fra queste anche gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen.

Quanto all'efficacia delle pronunce di incostituzionalità in relazione ai procedimenti, anche ancora pendenti, rispetto ai quali si fosse chiusa la fase processuale cui era applicabile la norma processuale dichiarata incostituzionale, si è affermata l'applicabilità della norma risultante dall'intervento della Corte costituzionale a condizione che la parte avesse effettivamente formulato la richiesta di rito abbreviato (Sez.

U, n. 44711 / 2004, Wajib).

Invero, la vicenda processuale dei riti speciali è sottoposta ad un complesso sistema di preclusioni, di tal che si può affermare che il rito abbreviato, e il conseguente effetto premiale, presuppone necessariamente una tempestiva richiesta della parte e che, una volta intervenuto l'effetto preclusivo, la vicenda processuale dalla quale dipende l'instaurazione o meno del rito abbreviato si può definire esaurita (Sez. 1, n. 9658 del 21.7.2021, Cilione).

Proprio l'incidenza del rito sulla quantificazione della pena giustifica l'efficacia della pronuncia costituzionale, sulla norma processuale che disciplina il rito abbreviato, anche nel caso sia esaurita la fase processuale entro la quale va chiesto il rito speciale, a condizione che si sia tempestivamente realizzato il necessario presupposto costituito dalla richiesta dell'imputato (Sez. 1, n. 33080 del 01/04/2016, Arifaj, Rv. 267396; Sez. 1, 10.5.2017, n. 34360/2018, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 3712 del 11/12/2019, SACCONI, Rv. 278201).

5. Va dunquè dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1968 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata in data 15 settembre 2020 [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, chiedeva alla Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, la rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza pronunciata in data 5 marzo 2013 dalla stessa Corte, divenuta irrevocabile in data 13 febbraio 2014. In particolare, veniva chiesta la rideterminazione della pena inflitta, di anni 30 di reclusione, in quella di anni venti di reclusione, previa applicazione della diminuente di un terzo prevista per il rito abbreviato, a seguito del novum introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevedeva la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. In sede di cognizione il Bruno era stato giudicato con rito ordinario, in quanto la richiesta di procedere con rito abbreviato, condizionato alla trascrizione di alcune conversazioni oggetto di intercettazione, era stata respinta all'udienza preliminare come dal giudice del dibattimento. Nel corso del giudizio di primo grado era stata contestata al Bruno la recidiva reiterata e specifica in relazione a tutti i reati di cui ai capi di imputazione. Il nuovo assetto normativo, oggetto dell'intervento additivo derivante dalla pronunzia di illegittimità costituzionale, imponeva al giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo della permanente legittimità della pena in esecuzione, di intervenire sul quantum sanzionatorio. La difesa aveva già presentato analoga istanza al giudice dell'esecuzione, respinta con ordinanza in data 22 maggio 2017 della Corte di appello di Lecce. Con la nuova istanza il difensore evidenziava, come argomenti nuovi, la successiva sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale che aveva innovato i criteri per definire una norma penale ai fini dell'applicazione dei principi sulla successione di norme; il rilievo secondo il quale, nel giudizio di cognizione, la richiesta di rito abbreviato condizionato - ove riesaminata all'esito della contestazione supplettiva compiuta all'udienza del 12 maggio 2011 - sarebbe stata certamente accolta, dato che l'istruttoria posta a condizione era già stata assunta nel corso del dibattimento; il rilievo secondo il quale che la pena era stata determinata in ragione della recidiva ex art. 99, comma 5, cod. pen., norma, a sua volta oggetto di declaratoria di incostituzionalità (Corte costituzionale n. 185/2015). 2. Con ordinanza depositata in data 15 aprile 2021 la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, osservando che non vi erano elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati nella decisione di precedente analoga istanza. Nel caso in esame la declaratoria di incostituzionalità aveva riguardato norma processuale, e non incidente direttamente sul trattamento sanzionatorio dato che, nei processi in corso, era comunque necessario che la difesa avesse presentato tempestiva richiesta di ammissione al rito abbreviato. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo - dopo aver ripercorso il contenuto della vicenda processuale presupposto, dell'originaria istanza e del suo esito, e della nuova istanza e della decisione impugnata - viene denunciata la violazione dell'art. 30 legge n. 87/1953 e degli artt. 517 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. La norma di cui all'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, sulla base della decisione n. 139/15, consente la presentazione di istanza di rito abbreviato, ha natura sostanziale in quanto determina, in caso di condanna, l'applicazione della diminuente. Nel caso in esame, ove la difesa fosse stata posta nelle condizioni di reiterare la richiesta dopo la contestazione suppletiva, la declaratoria di incostituzionalità "avrebbe dovuto in automatico determinare il recupero del giudizio abbreviato, da intendersi oramai non più sottoposto a condizione". 4. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. I principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32/2020 non potevano essere applicati al caso in esame, in quanto la pronuncia di incostituzionalità che si assume essere incidente sul trattamento sanzionatorio, la sentenza n. 139/2015, aveva riguardato solo una norma processuale, l'art.517 cod. proc. pen., e avrebbe potuto incidere sul trattamento sanzionatorio solo se la difesa avesse, a fronte della contestazione supplettiva, rinnovato la richiesta di ammissione al rito abbreviato. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria in replica alla requisitoria.La richiesta di rito abbreviato condizionato doveva essere intesa, al momento della contestazione tardiva della recidiva, come richiesta non condizionata,• perché la prova oggetto della condizione, posta con l'originaria istanza, era già stata assunta. La prima istanza era stata respinta sul rilievo della inapplicabilità del novum, derivato dalla pronuncia di incostituzionalità avente ad oggetto norma processuale, principio che è stato contraddetto dalla successiva giurisprudenza costituzionale che ha affermato la natura penale anche delle norme processuali suscettibili di applicazione incidente sul trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e va perciò dichiarato inammissibile. 1. Va preliminarmente, precisato, avendone il ricorrente fatto menzione, che la sentenza di condanna, la cui pena è oggetto della istanza di rideterminazione, è già stata esaminata dal giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 31 dicembre 2015, sotto il profilo relativo all'efficacia della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 99, comma 5, cod. pen., di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015. 2. Nel caso in esame la richiesta della parte riguarda l'efficacia di altra pronuncia costituzionale, la n.139 del 2015, che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contestazione supplettiva così detta tardiva ("... di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale") non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. Nella specie, ad [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza all'esito di rito ordinario e divenuta irrevocabile in data 13 febbraio 2014, era stata contestata nel corso del dibattimento la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 5, cod. pen. 3. L'istanza di rideterminazione della pena, ora in esame, era già stata proposta e respinta. In particolare, si era ritenuto che la declaratoria di incostituzionalità in parola, riguardando norma processuale, non potesse avere efficacia in relazione a situazioni processuali già esaurite né, tantomeno, ove sia già intervenuto il giudicato. La nuova istanza, avente il medesimo oggetto, ha inteso rappresentare, ai fini del novum che legittima il superamento del così detto giudicato esecutivo (Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651), che dopo la precedente decisione negativa erano sopravvenute plurime pronunce della Corte costituzionale che avevano affermato la natura penale delle norme, anche processuali, incidenti sul trattamento sanzionatorio. Veniva dedotto ulteriore argomento, incentrato sul fatto che, nel giudizio di cognizione l'imputato, invero, aveva chiesto l'ammissione al rito abbreviato condizionato - istanza respinta, riproposta e ancora, definitivamente, rigettata - e dunque, una volta intervenuta la contestazione supplettiva della recidiva, la richiesta di rito abbreviato sarebbe stata senza condizione - essendo ormai esaurita l'istruttoria dibattimentale - e comunque sarebbe stata accolta, essendo già assunta la prova che, in origine, la difesa aveva posto a condizione del rito. 4. Il collegio ritiene che le argomentazioni svolte dalla difesa non portino alcun elemento di novità idoneo a giustificare una decisione diversa da quella già assunta. Innanzitutto, la considerazione in ordine al contenuto che avrebbe avuto la richiesta, in corso del dibattimento, di rito abbreviato, condizionata o meno, come del resto la prognosi circa l'esito che quella richiesta avrebbe avuto non sono elementi rilevanti, in quanto il dato processuale che era stato ritenuto preclusivo all'accoglimento della istanza era stata la considerazione che la difesa, una volta avuta la contestazione supplettiva della recidiva, non aveva formulato alcuna istanza di ammissione al rito abbreviato, a nulla dunque rilevando l'ipotetico contenuto o esito di quella istanza, non presentata. Quanto alla sopravvenuta giurisprudenza costituzionale, si deve rilevare che iI nuovo orientamento, affermato con la sentenza n.32/2020 della Corte costituzionale, non riguarda la natura penale delle norme processuali incidenti sul trattamento sanzionatorio, bensì il carattere penale - con conseguente applicazione del principio costituzionale del divieto di retroattività in pejus - di alcune norme di diritto dell'esecuzione penale, precisamente: delle norme che comportano "una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato". Con riguardo alla natura penale o meno delle norme processuali, da tempo (Corte costituzionale n. 23/1992) si è riconosciuto che le norme processuali che disciplinano il rito abbreviato, in ragione dell'effetto premiale che, in caso di condanna, ne consegue, incidono sul trattamento sanzionatorio.La Corte costituzionale è intervenuta, con effetti caducatori, in relazione a numerose norme processuali relative, direttamente o indirettamente, alla disciplina del rito abbreviato, fra queste anche gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. Quanto all'efficacia delle pronunce di incostituzionalità in relazione ai procedimenti, anche ancora pendenti, rispetto ai quali si fosse chiusa la fase processuale cui era applicabile la norma processuale dichiarata incostituzionale, si è affermata l'applicabilità della norma risultante dall'intervento della Corte costituzionale a condizione che la parte avesse effettivamente formulato la richiesta di rito abbreviato (Sez. U, n. 44711 / 2004, Wajib). Invero, la vicenda processuale dei riti speciali è sottoposta ad un complesso sistema di preclusioni, di tal che si può affermare che il rito abbreviato, e il conseguente effetto premiale, presuppone necessariamente una tempestiva richiesta della parte e che, una volta intervenuto l'effetto preclusivo, la vicenda processuale dalla quale dipende l'instaurazione o meno del rito abbreviato si può definire esaurita (Sez. 1, n. 9658 del 21.7.2021, Cilione). Proprio l'incidenza del rito sulla quantificazione della pena giustifica l'efficacia della pronuncia costituzionale, sulla norma processuale che disciplina il rito abbreviato, anche nel caso sia esaurita la fase processuale entro la quale va chiesto il rito speciale, a condizione che si sia tempestivamente realizzato il necessario presupposto costituito dalla richiesta dell'imputato (Sez. 1, n. 33080 del 01/04/2016, Arifaj, Rv. 267396; Sez. 1, 10.5.2017, n. 34360/2018, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 3712 del 11/12/2019, SACCONI, Rv. 278201). 5. Va dunquè dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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