CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 24298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15881-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Salerno, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1222/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/03/2022; Ric. 2022 n. 15881 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo n. 94141/2008, pubblicato in data 03.10.2008 e notificato il 31.10.2008, il Tribunale di Napoli condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 8.291,14, oltre interessi e spese di giudizio, a titolo di compenso professionale dovuto, come da parere di congruità reso dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri del 24.07.2008, per l’attività professionale svolta su suo incarico, seppure nell’interesse d el terzo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza n. 14206/2013, il Tribunale di Napoli dichiarò d'ufficio inammissibile per tardività l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] soltantoin data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la scadenza del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 641 cod. proc. civ. 3. Con sentenza n.1222/2022, la Corte d’appello di Napoli respinse l’appello di Santoro, secondo cui l'atto da notificare era stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data 10 dicembre 2008, ovvero l'ultimo giorno utile, trattandosi di termine di decadenza previsto nell'interesse del notificante (come da Corte Cost. sent. 47712002). La Corte, rilevato che l’onere di provare la tempestiva consegna dell’atto da notificare incombeva sull’opponente, ritenne che la dicitura risultante dall’esame dell’atto apparisse come una se mplice richiesta da parte del notificante, inidonea a costituire prova dell’avvenuta consegna dell’atto, in tale giorno,all’ufficiale giudiziario, anche perché la relata recava la data dell’11/12/08. Ric. 2022 n. 15881 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 3 - 4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione dell’art. 109 del DPR 1229\1959, con riferimento all’art. 360 commaI n. 3 cod. proc. civ., peravere la Corte di appelloerroneamente ritenuto il difetto di prova della tempestiva consegna: tale circostanza risulterebbe infatti dimostrata sia dal numero cronologico 39625 apposto sul fronte dell’atto da notificare, sia dalla stampigliatura « 10 dicembre 2008»apposta sempre sul fronte del medesimo atto. 2. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. La Corte ha esaminato in fatto quanto sovrascritto sulla prima pagina dell’atto di opposizione, escludendo la sussistenza di idonea prova del giorno di consegna per la notifica: ha rilevato, infatti, che la data apposta in alto a destra con la dicitura «si notifichi oggi» manca di sottoscrizione per ricevuta da parte dell’Ufficiale notificante, così come manca una separata bolletta/ricevuta di avvenuta consegna in tale giorno ex art. 109 d.P.R. 1229/1959. Ha rimarcato, quindi, che la relata di notifica reca la data del giorno successivo ed ha escluso la decisività del numero « £39625 » stampigliato in alto a sinistra,perché non vi sono elementi per ritenere che sia stato apposto dall’[OSCURATO:PERSONA], né risulta a quale registro cronologico si riferisca. Formulando questo giudizio in fatto non più sindacabile se non per vizio di motivazione,qui neppure prospettato, la Corte territoriale non è incorsa dunque in alcuna violazione di legge, applicando invece correttamente la giurisprudenza consolidata di questa Corte. I rilievi di fatto esposti in sentenza, infatti , non consentono di utilizzare nella fattispecie la giurisprudenza di questa Corte secondo Ric. 2022 n. 15881 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 4 - cui, laddove non venga esibita la ricevuta di cui all'art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, la prova della tempestiva consegna dell'atto da notificare può anche essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, apposto sull’atto dall’Ufficiale giudiziario, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile ( ex multis , Cass., Sez. U, 20/06/2007, n. 14294; Cass.30/05/2013, n. 13640; Cass. 25/02/2015, n. 3755; Sez. 3, Sentenza n. 27538 del 2017): nella specie, infatti, è stata rilevata proprio la mancanza di questo timbro riconducibile all’Ufficiale giudiziario, contenente il numero cronologico, la data e la specifica delle spese. 2. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrenteal rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore del credito ingiunto , in favore di Ca iafa controricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Caiafa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2022 n. 15881 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 5 - unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma