CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 20287/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25552-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già socio unico e liquidatore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1891/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Il Relatore ha inoltrato la seguente proposta: ritenuto che la vicenda, per quel che residua ancora d’utile, può riassumersi nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Roma, rigettata l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], già socio unico e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cancellata dal Registro delle imprese, confermò la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a demolire un manufatto in legno e vetri realizzato nel balcone dell’appartamento della medesima convenuta, perché violava la veduta in appiombo, di cui godeva il sovrastante appartamento degli attori; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza sulla base di due censure; [OSCURATO:PERSONA], Laura e [OSCURATO:PERSONA] (la prima anche quale successore di [OSCURATO:PERSONA] e i secondi quali successori di quest’ultimo) resistono con controricorso; osserva 1. Il ricorrente, con i due esposti motivi, che possono essere trattati unitariamente, denuncia nullità della sentenza e violazione degli artt. 101, 112 e 183 cod. proc. civ.; nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 906 e 907 cod. civ. In primo luogo, secondo il ricorrente, la Corte locale avrebbe deciso una domanda non proposta, per non avere il Giudice d’appello accolto la l’eccezione di genericità della domanda di controparte, mai specificata, nel corso del giudizio di primo grado, ma solo tardivamente in sede di memoria conclusiva di replica e - prosegue il ricorrente - ove “il Giudicante avesse correttamente sussunto la domanda in forza del tenore della stessa, fatto palese dalle parole usate dagli attori secondo il tradizionale criterio ermeneutico, ne sarebbe derivato che, stante l’assimilazione della veduta in appiombo alla veduta laterale (Cassazione n. 1261/1977), la domanda attorea non avrebbe mai potuto qualificarsi sub specie dell’art. 907 c.c., che norma le vedute dirette ed oblique, ma sub specie dell’art. 906 c.c. che, tra l’altro, prevede per le vedute laterali una distanza di soli 75 cm tra la veduta e le costruzioni”. In secondo luogo assume che la Corte d’appello avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 906 e non dell’art. 907 cod. civ., con la conseguenza che la distanza da rispettare non era di 3 m., bensì di 75 cm. 1. 1. Il complesso censuratorio è manifestamente destituito di giuridico fondamento. 1. 1.1. Specificano i controricorrenti, in perfetta sintonia con la qualificazione della domanda operata da entrambi i Giudici di merito, di avere, già con la citazione di primo grado spiegato che il manufatto di controparte (sorta di veranda chiusa, sporgente dalla colonna d’aria del ballatoio) ledeva “il diritto degli istanti alla veduta in appiombo . L’evocazione, peraltro, dell’art. 906 cod. civ. da parte del ricorrente risulta inconferente, trattandosi del regolamento per l’apertura di vedute laterali od oblique, nel mentre il regolamento della veduta in appiombo, della quale gli attori si dolevano, è disciplinato dall’art. 907 cod. civ. In disparte, per solo debito di completezza argomentativa, va peraltro soggiunto che l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancoraconsentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 31546, 03/12/2019, Rv. 656493). Né qui, per quel che si è detto, ricorrono le specifiche ipotesi che, secondo quel che ha avuto modo di affermare questa Corte, può invocarsi nullità della sentenza per violazione della corrispondenza del pronunciato al chiesto e per vizio motivazionale nei limiti di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (Sez. 3, n. 11103, 10/06/2020). 1. 1.2. questa Corte ha avuto modo di chiarire, anche assai di recente che il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita (ex multis, Sez. 2, n. 5732, 27/2/2019, Rv. 652708). 1. 1.3. La violazione del diritto di veduta si consuma, oltre che con la vera e propria edificazione, anche con la messa in opera di strutture dotate d’una apprezzabile stabilità, che fa escludere dal novero d’esse solo quei manufatti destinati ad un uso, se non occasionale, per lo meno inequivocamente temporaneo, le quali siano tali da procurare pregiudizio al diritto di veduta, senza la necessità che un tal pregiudizio debba conclamarsi in una totale occlusione; nel caso di specie, siccome si ricava dalla sentenza trattavasi proprio di una solida struttura in legno e vetri, saldamente ancorata alla parte inferiore del sovrastante balcone, aggettante oltre lo stesso di m. 1,35, complesso certamente idoneo a significativamente limitare il diritto di veduta in appiombo, con la conseguenza che deve reputarsi corretta la decisione d’appello (cfr., Cass. n. 5732/2019 già citata). 2. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ognisingolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" . [OSCURATO:PERSONA], esaminata la memoria del ricorrente, ne condivide il contenuto. Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; 4 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par