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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 23653/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 27 aprile 2022, decidendo in sede di rinvio dopo la sentenza emessa dalla Sesta sezione della Corte di cassazione il 22 aprile 2021, ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 16 giugno 2020, che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 337; 5132, 585, 576, comma primo nr. 2 e 10, cod. pen. con la recidiva reiterata infraquinquennale.

Considerato l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., è privo di specificità a fronte della motivazione della sentenza impugnata, in cui a pagina 3 il Collegio del merito, dopo avere evidenziato che la commissione di reati da parte dell'imputato, protrattasi dal 1975 al 2011, dimostrava la sua "pervicacia nel commettere abitualmente illeciti penali di natura eterogenea, senza che avessero spiegato alcuna efficacia deterrente le sanzioni già ricevute", ha aggiunto che "la perdurante inclinazione al delitto era confermata dai fatti che ci occupano"; circostanze, queste, "che costituiscono indice di accentuata pericolosità sociale e comportano il riconoscimento della contestata recidiva"; osservato, pertanto, che la motivazione sulla ritenut:a sussistenza della recidiva sfugge a ogni rilievo censorio, essendo in linea con l'insegnamento di questa Corte (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419 01; Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, Rv. 256713 - 01), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto, per cui si procede, e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 27 aprile 2022, decidendo in sede di rinvio dopo la sentenza emessa dalla Sesta sezione della Corte di cassazione il 22 aprile 2021, ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 16 giugno 2020, che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 337; 5132, 585, 576, comma primo nr. 2 e 10, cod. pen. con la recidiva reiterata infraquinquennale. Considerato l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., è privo di specificità a fronte della motivazione della sentenza impugnata, in cui a pagina 3 il Collegio del merito, dopo avere evidenziato che la commissione di reati da parte dell'imputato, protrattasi dal 1975 al 2011, dimostrava la sua "pervicacia nel commettere abitualmente illeciti penali di natura eterogenea, senza che avessero spiegato alcuna efficacia deterrente le sanzioni già ricevute", ha aggiunto che "la perdurante inclinazione al delitto era confermata dai fatti che ci occupano"; circostanze, queste, "che costituiscono indice di accentuata pericolosità sociale e comportano il riconoscimento della contestata recidiva"; osservato, pertanto, che la motivazione sulla ritenut:a sussistenza della recidiva sfugge a ogni rilievo censorio, essendo in linea con l'insegnamento di questa Corte (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419 01; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, Rv. 256713 - 01), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto, per cui si procede, e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estenso
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