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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40333/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GIAMPA' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AUSTRALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/2/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso del P.G., l'annullamento con rinvio della sentenza; la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso del P.G.; l'annullamento con rinvio in relazione ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BOVa, Barbara e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi, il ricorso proposto dal P.G.; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.G.; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.G.; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso ch edendo accogliersi i ricorsi e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata in questa sede, decidendo all'esito del giudizio di rinvio disposto con la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 30 maggio 2018, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 marzo 2008 (che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di usura, tentata estorsione e tentata violenza privata), assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo G) (tentata estorsione), per insussistenza del fatto, riducendo le pene inflitte, attesa altresì la declaratoria di estinzione per prescrizione di cui al capo F); assolvendo [OSCURATO:PERSONA], dal reato di cui al capo H) (usura), per insussistenza del fatto; escludendo la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione del trattamento sanzionatorio; revocando le confische disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per tutti i beni a lui riconducibili), di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per beni specificamente individuati, confermando nel resto le statuizioni di responsabilità degli altri imputati e l'applicazione delle confische, disposte ai sensi dell'art. 12 sexies

I. 356/1992.

Per quel che rileva in questa sede, nel corso del giudizio di rinvio, su sollecitazione delle difese, la Corte territoriale aveva disposto la citazione in giudizio dei terzi, estranei ai reati contestati e nei cui confronti erano stati adottati i provvedimenti cautelari funzionali alla confisca dei beni ritenuti fittiziamente intestati ai terzi e nella disponibilità degli imputati, che risultavano acquistati in epoca compresa o vicina al periodo in cui erano state poste in essere le condotte di reato, per cui era stata pronunciata sentenza di condanna, in difetto di proporzione rispetto alle disponibilità degli imputati.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, in relazione alle statuizioni adottate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che in relazione alle ordinanze istruttorie pronunciate alle udienze del 12 novembre 2021 e del 28 gennaio 2022.

2.1. Con il primo motivo il P.g. ricorrente deduce violazione di legge, in relazione all'art. 12 sexies

I. 356/1992, con riguardo alla revoca della confisca originariamente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ad un appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale era incorsa in un evidente errore nell'individuazione dell'immobile in questione, e conseguentemente del suo valore, attraverso la fuorviante lettura della nota dell'Agenzia del Territorio che aveva fornito le proprie valutazioni in ordine al valore dei beni oggetto del procedimento; e ciò in quanto aveva confuso tra la valutazione riguardante l'immobile indicato al punto 7 del documento (ossia, quello oggetto della confisca disposta in primo grado) e la valutazione di altro immobile indicato nella medesima nota al punto 10, catastalmente ndividuato con altri riferimenti (sia quanto al foglio di mappa, che alla particella, elementi che contraddistinguono i due immobili); si era, così, attribuito in modo errato al bene in questione un valore dimezzato rispetto a quello oggetto della confisca; inoltre, la Corte aveva ritenuto che le spese sostenute per completare e ristrutturare l'immobile, donato nel 1991, risalissero ad epoca remota (tra il 1986 ed il 1998) rispetto all'epoca di consumazione dei reati di usura (contestati come commessi negli anni tra il 2004 ed il 2006), senza considerare l'esistenza di una condanna definitiva dell'imputato relativa a fatti commessi nel 1991 riguardanti il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, oltre all'evidente sproporzione tra le capacità della famiglia dell'imputato e il valore delle opere realizzate.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 603 cod. proc. pen., 192, 644, 56 e 629 cod. pen., relativamente al capo della decisione niguardante l'attribuzione all'imputato [OSCURATO:PERSONA] del reato di tentata estorsione di cui al capo G).

Il P.G. ricorrente lamenta in primo luogo l'errata motivazione posta a base del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, pur in presenza di un dichiarato "irrisolvibile contrasto" tra le narrazioni fornite dalla figlia della vittima e dal teste indicato dalla difesa; censura la valutazione sulla portata minacciosa delle frasi riferite da tutti i testi e il mancato collegamento logico tra l'episodio narrato e il contesto delle relazioni riguardanti il rapporto di usura, ormai definitivamente accertato attesa la definitività del relativo capo della sentenza.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 12 sexies

I. 356/1992, con riguardo alla revoca della confisca originariamente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e rispetto alla quale terza interessata risultava la madre [OSCURATO:PERSONA], poi deceduta), relativamente ad un fabbricato abusivo insistente su un terreno in agro di [OSCURATO:PERSONA]; si censura l'omessa valutazione della decisione emessa in sede di giudizio di prevenzione (Corte d'appello di Catanzaro del 6 dicembre 201.1, confermata in sede di giudizio di legittimità) con cui era stata disposta la confisca del medesimo bene, poiché in quella decisione era rimasta accertata l'assenza di adeguate disponibilità reddituali da parte del [OSCURATO:PERSONA] per procedere all'edificazione, al completamento e alla rifinitura dell'immobile abusivo; era stata esclusa la dimostrazione della percezione di leciti redditi da parte della madre del [OSCURATO:PERSONA] (come invece riconosciuto dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata), così come confermato anche dall'esito della perizia disposta nel corso del giudizio di rinvio e le cui conclusioni erano state ignorate dalla sentenza impugnata; dalle risultanze di prova acquisite, era stato accertato che il fabbricato era stato realizzato per intero dal [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva poi destinato ad abitazione familiare; che i lavori necessari non trovavano giustificazione nei modesti redditi percepiti; che sussisteva anche il requisito della ragionevolezza temporale, atteso che nel lungo periodo di esecuzione dei lavori di realizzazione e completamento del fabbricato il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato numerose condanne definitive per reati compresi nel catalogo di cui all'art. 12 sexíes

I. 356/92; di qui, anche il vizio di palese contraddittorietà della motivazione rispetto ai risultati probatori conseguiti all'esito del giudizio. 4 4)

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli att. 238 bis e 603 cod. proc. pen., 644 cod. pen., relativamente alla pronuncia assolutoria dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo H); i provvedimenti emessi con le ordinanze del 12 novembre 2021 e del 28 gennaio 2022, con cui era stata rigettata la richiesta di acquisizione delle sentenze di merito e di legittimità, relative alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., funzionale alla commissione di plurimi episodi di usura (compreso quello riguardante la persona offesa) , erano motivate in modo contraddittorio poiché si asseriva l'irrilevanza di quelle sentenze mentre dal testo delle decisioni risultava il richiamo alla vicenda processuale relativa al reato di usura in danno della persona offesa, ciò che ne attestava la rilevanza probatoria; inoltre, la motivazione con cui la Corte aveva dato seguito alle affermazioni del perito era in evidente contrasto con le specifiche dichiarazioni della persona offesa e della figlia, che avevano entrambi precisato che le somme versate all'imputato mensilmente erano relative unicamente al pagamento degli interessi pretesi, sicché il calcolo operato dal perito (che invece aveva imputato quelle somme sia alla restituzione del capitale, che al versamento degli interessi) non era conducente ai fini dell'esclusione del carattere usurario delle prestazioni eseguite.

2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 12 sexies

I. 356/1992, con riguardo alla revoca della confisca originariamente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in correlazione alla censura relativa all'accertamento di responsabilità per il reato da cui era scaturita la confisca ex art. 12 sexies

I. 356/1992 ed alla già accertata sproporzione che aveva legittimato l'applicazione della misura di sicurezza con la sentenza di primo grado.

2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen. con riguardo all'esclusione della recidiva contestata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], senza adeguata valutazione delle precedenti condanne definitive e dei reati per cui le stesse sono state pronunciate.

3. Hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di ricorso così riassunti.

4. Il comune difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione all' art. 649, cod. proc. pen., in riferimento alla disposta confisca del terreno e degli annessi fabbricati di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ritenuti nella disponibilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; osservava il ricorrente che non era stata considerata la preclusione processuale derivante dalle decisioni definitive, rese anche in sede di merito, con cui - pur affermando la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per analoghi delitti di usura - era stata rigettata la richiesta di confisca dello stesso bene immobile, riconoscendone la proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione all' art. 649, cod. proc. pen., con riguardo alla medesima statuizione di confisca, per l'errata valutazione condotta dalla Corte territoriale circa il carattere di novità delle fonti di prova che avrebbero supportato la dimostrazione della disponibilità di fatto, da parte dei [OSCURATO:PERSONA], del bene di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] oggetto di confisca.

4.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., in ordine al giudizio espresso dalla sentenza impugnata sulla legittima acquisizione delle intercettazioni disposte in altro procedimento, in difetto dei presupposti richiesti quanto al titolo di reato per cui si è proceduto nel presente giudizio (usura), che non consente l'arresto obbligatorio in flagranza.

4.3. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione, nella parte in cui la decisone impugnata aveva omesso di valutare le censure sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] quanto al profilo dell'effettiva titolarità del bene confiscato.

4.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione, per contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, quanto alle statuizioni di confisca relative ai beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (il fabbricato rurale sito in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], un motociclo e due autovetture).

4.5. Con il sesto motivo si deduce carenza di motivazione relativamente alle statuizioni aventi ad oggetto la confisca dei beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

5. il difensore di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata (perché proprietaria del terreno sito in contrada Cutura, ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di confisca), ha dedotto con il primo motivo violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 627, comma 3, 628, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riguardo al profilo delle preclusioni processuali (derivanti da decisioni passate in giudicato emesse sia in sede penale, che di applicazione di misure di prevenzione) dedotte con l'atto di appello, la cui valutazione era stata omessa dalla sentenza annullata.

5.1. Con il secondo articolato motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod. pen., e vizio di motivazione, in punto di dimostrazione dei presupposti legittimanti la confisca; in primo luogo, la Corte territoriale aveva omesso di valutare la portata della preclusione derivante dai provvedimenti definitivi già emessi, senza analizzare il materiale probatorio utilizzato in quelle decisioni e senza specificare quali fossero gli elementi nuovi che avrebbero sorretto la motivazione circa l'esistenza delle condizioni per procedere alla confisca; in ogni caso, era dimostrato dal tenore dei provvedimenti definitivi che le intercettazioni erano state anch'esse già valutate nei precedenti giudizi; che era stata provata la titolarità effettiva dell'immobile da parte della ricorrente, escludendo l'ipotizzata interposizione fittizia; in secondo luogo, gli elementi nuovi e diversi, rispetto a quelli in precedenza valutati, derivavano dall'utilizzazione di intercettazioni eseguite in altro procedimento, senza il rispetto dei limiti fissati dall'art. 270 cod. proc. pen. (poiché il delitto di usura per cui si era proceduto non consente l'arresto obbligatorio in flagranza); ancora, si censura la valutazione, quale fattore di novità idoneo a superare la preclusione derivante dai precedenti giudicati, dei risultati della perizia disposta in sede di giudizio di rinvio, attesa la strutturale idoneità dell'accertamento peritale nell'integrare un dato di novità rispetto al patrimonio probatorio precedente, attesa altresì la mancanza di una specifica indicazione di fatti nuovi, emersi eventualmente anche nel corso dell'attività peritale; infine, si denuncia il travisamento della prova dichiarativa (resa dalla persona offesa del contestato reato di usura) nella misura in cui le dichiarazioni del Miscimarra davano atto della titolarità del bene immobile in capo alla Pascucci, mentre la decisione impugnata ne aveva stravolto il contenuto affermando il contrario.

5.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 240 bis cod. proc. pen., e vizio della motivazione in punto di accertamento dei requisiti richiesti per la confisca ai sensi dell'art. 12 sexies

I. 356/92; in primo luogo, era rimasta indimostrata la fittizietà dell'intestazione del bene immobile di proprietà delle ricorrente, non potendosi fare leva esclusivamente sulla sproporzione tra i redditi dichiarati, e le attività economiche da lei svolte, ed il valore dei beni oggetto di confisca, circostanza peraltro esclusa dallo stesso perito nominato dalla Corte territoriale; inoltre, sia le dichiarazioni della persona offesa del reato di usura, sia il contenuto dei provvedimenti passati in giudicato fornivano la prova positiva dell'effettiva titolarità del bene in capo alla ricorrente; inlne, difettava nella motivazione del provvedimento impugnato la verifica del necessario requisito della correlazione temporale tra acquisto del bene (avvenuto nell'anno 1994) e epoca di commissione del reato (contestato come consumato dall'anno 2004 all'anno 2006).

6. I comuni difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e della terza interessata, proprietaria degli immobili confiscati, [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto distinti ricorsi, con argomenti perfettamente identici, deducendo, con unico articolato motivo, vizio della motivazione per mancanza e manifesta illogicità, rispetto alle censure sollevate con l'atto di appello.

La Corte d'appello non aveva considerato adeguatamente il contenuto dell'elaborato del consulente di parte, omettendo di considerare le voci di reddito e le disponibilità finanziarie documentate, al pari dell'esatto valore degli incrementi patrimoniali e degli impieghi correlativi; la ricostruzione operata dal consulente conduceva ad escludere alcun profilo di sproporzione reddituale, rispetto alle epoche di acquisto dei beni oggetto di confisca, mentre il perito nominato dall'ufficio aveva ricostruito in modo errato la situazione patrimoniale, riportando di anno in anno i risultati negativi passati, con evidente errore di metodo.

Anche in relazione al profilo della ragionevolezza temporale, tra epoca di acquisto dei beni e periodo di manifestazione della sproporzione patrimoniale, la sentenza aveva travisato i risultati dell'istruttoria che avevano dimostrato come la condotta di usura si era realizzata solo a partire dall'anno 2005 e non dall'anno 2003, come indicato nella contestazione; ciò determinava l'irrilevanza dell'acquisto di uno dei beni, avvenuto nel 1999.

Infine, i ricorsi contestano la motivazione, del tutto carente, in ordine al profilo dell'interposizione fittizia.

7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata perché pronunciata senza la citazione della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], via delle imprese, oggetto della statuizione di confisca.

7.1. Con il secondo motivo si deduce l'errata applicazione del criterio di ragionevolezza temporale, con riguardo alla disposta confisca dell'immobile sito in via S.S.

Salvatore; l'acquisto era avvenuto nell'anno 1978; la demolizione e ricostruzione parziale del bene, nel 2004, e l'esecuzione di opere di miglioria dell'immobile dell'anno 2005, attraverso lavori eseguiti dalla persona offesa del delitto di usura, erano circostanze contraddette dai risultati probatori sia in punto di individuazione del momento di consumazione del reato, sia per l'imputazione dei lavori a scomputo degli interessi usurari; esisteva precedente giudicato formato nel giudizio di prevenzione che aveva escluso la ragionevolezza temporale rispetto al periodo di manifestazione della pericolosità; comunque, era errato il giudizio di sproporzione, poiché la Corte territoriale aveva omesso di considerare redditi lecitamente percepiti sia dal ricorrente che dai suoi familiari, oltre che le obiettive condizioni del fabbricato, di scarsissimo valore commerciale, il che escludeva che le migliorie ipotizzate avessero apportato un decisivo aumento di valore, tale da giustificare la confisca.7.2.

Con il terzo motivo si deduce la violazione di norme processuali, attesa la preclusione processuale derivante dal provvedimento di rigetto della richiesta di confisca in sede di prevenzione, avente ad oggetto i beni immobili siti in via Piedichiusa "intestati a [OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del P.g. è parzialmente fondato, nei termini di seguito specificati.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La sentenza impugnata aveva revocato la confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], ritenendo carente la prova sulla sproporzione reddituale e rilevando che l'acquisto del bene e i lavori di ristrutturazione eseguiti risalivano ad un periodo compreso tra gli anni 1986 e 1998, di gran lunga anteriore all'attività illecita contestata (poiché l'arco temporale in cu erano stati commessi i reati- spia era quello degli anni 2004-2006).

Se pur la dedotta errata attribuzione del valore dell'immobile trova riscontro nell'obiettivo equivoco in cui è incorsa la decisione impugnata, la sua rilevanza però svanisce poiché resta insuperato il giudizio sul difetto del criterio di ragionevolezza temporale dell'acquisto del bene, rispetto alle epoche di commissione dei reati; a questo specifico riguardo non può invocarsi, così come assume il PG ricorrente, l'esistenza di un reato riconnpreso nel catalogo del previgente art. 12 sexies

I. 356/1992, commesso dall'imputato in epoca vicina o sovrapponibile a quella dell'operato acquisto, che si pone al di fuori dell'ambito del processo (in quanto non ricompreso tra le imputazioni elevate e che hanno costituito la base logico-fattuale della disposta confisca).

1.2. Il secondo motivo del ricorso del P.G. è fondato.

La censura che concerne il vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria non può trovare accoglimento, considerato il costante insegnamento della Cassazione a mente del quale nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 - 02), con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272197 - 01).

Al contrario, il profilo che inerisce alla valutazione del contenuto minatorio delle frasi pronunciate dall'imputato, mentre parlava con il teste Ferraiuolo, pur attenendo in sé ad un accertamento fattuale, rappresenta un dato che mette in luce il legame tra quelle frasi, il contesto in cui avveniva l'incontro con il Ferraiuolo (sotto l'abitazione della persona offesa) e il collegamento logico con il preteso diritto vantato dall'imputato ad ottenere, in luogo della restituzione delle somme prestate ad usura, l'esecuzione di lavori presso la propria abitazione (circostanza quella delle richieste di lavori formulate dal ricorrente, da imputare al pagamento dei debiti usurari, ampiamente illustrata nella sentenza di primo grado, alle pagg. 45-46).

In questa prospettiva, la motivazione è in parte carente, poiché non chiarisce le ragioni per cui le espressioni riferite dai testi non potessero integrare il requisito della minaccia, pur se implicita, larvata o indiretta, integrante il requisito oggettivo della condotta di estorsione (ipotesi ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla rilevanza di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, idoneo ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di estorsione, in contesti territoriali ove operino associazioni dotate di una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Gallo, Rv. 263570; Sez. 5, n. 17081 del 26/11./2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263701); inoltre, la stessa motivazione è obiettivamente contraddittoria poiché, a fronte della riconosciuta responsabilità dell'imputato per le condotte di usura, essendo divenuto definitivo il giudizio sul punto, omette di verificare il collegamento logico tra quell'attività delittuosa e la violenta pretesa di ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla persona offesa.

I rilevati vizi della motivazione impongono, pertanto, l'annullamento sul punto della decisione con rinvio al giudice d'appello per nuovo giudizio.

1.3. Il terzo motivo del ricorso del P.G. è nel suo complesso infondato.

In primo luogo, il motivo non si confronta con le argomentazioni della Corte d'appello (pagg. 61 ss.), immuni da vizi logici, che hanno condotto ad accertare le seguenti circostanze: 1) [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato e proprietaria del suolo su cui sarebbe stato realizzato il fabbricato abusivo, nel periodo antecedente l'anno 1995 (corrispondente al primo accertamento di p.g relativo alla violazione edilizia) aveva accumulato risorse finanziarie più che sufficienti per avviare l'edificazione del fabbricato; 2) nel 1995, il fabbricato era realizzato "nelle sue linee essenziali" (opera tamponata, tramezzata e parzialmente al rustico, intonacata); 3) nel 2002 (quando l'imputato era ristretto in carcere pressoché ininterrottamente dal novembre 2000 sino all'ottobre 2002) veniva accertata la realizzazione della copertura a tegole; 4) i lavori di rifinitura, eseguiti a ridosso dell'epoca di consumazione del reato, rappresentavano al più un quinto del valore complessivo dell'immobile, ossia "una quota minore dell'opera, insufficiente a ritenere l'intero stabile oggetto di sperequazione reddituale"; 5) non si apprezzava, inoltre, il requisito della ragionevolezza temporale, rispetto all'impegno economico prevalente avvenuto in epoca (1995) distante rispetto al momento della commissione del reato (2005-2006).

Rispetto a questa analitica ricostruzione fattuale, il P.G. insiste sugli aspetti della sproporzione reddituale e della ragionevolezza temporale, con osservazioni che non colgono nel segno; in particolare„ il motivo finisce per sollecitare una rivalutazione della perizia disposta dalla Corte, che ne ha valutato i contenuti (senza che si denunci alcun travisamento), con specifico riguardo alle capacità reddituali della madre dell'imputato, proprietaria del suolo su cui fu edificato abusivamente l'immobile.

Né può dirsi decisivo il dato dell'intervenuta confisca in sede di prevenzione del medesimo immobile.

Va considerato, al riguardo, che la parziale coincidenza dei presupposti legittimanti l'adozione della confisca (disponibilità, diretta o indiretta, dei beni suscettibili di confisca da parte dell'interessato; sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta) non è sufficiente per ritenere che la valutazione del giudice della prevenzione vincoli anche il giudice della cognizione penale in sede di decisione sulla confisca allargata.

Si è, infatti, affermato che la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il giudizio di prevenzione e quello penale, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbiano avuto quale oggetto contenuti cognitivi omogenei (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986 - 0; Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. 272837 - 01); circostanza che può differire, invece, in relazione ai profili della sproporzione o della ragionevolezza temporale.

La sproporzione reddituale va verificata, nell'ipotesi della confisca allargata, in un contesto temporale corrispondente all'epoca di commissione di specifici reati, mentre con riguardo alle misure di prevenzione il criterio di misura è rappresentato dal periodo di manifestazione della pericolosità sociale, che può coprire un arco temporale ben più ampio e allargato (atteso che pericolosità sociale e consumazione dei reati non sempre e non necessariamente coincidono); identica differenza si riverbera, logicamente, nella valutazione del criterio della ragionevolezza temporale.Proprio in relazione al profilo della ragionevolezza temporale, esclusa con la ricordata motivazione dalla Corte territoriale, il P.G. ricorrente si affida nuovamente alla ricerca di statuizioni di condanna per reati compresi nel catalogo indicato dall'art. 12 sexies

I. 356/92, ma richiamando reati che non hanno alcuna attinenza con quelli che erano stati posti a fondamento della confisca allargata, così prospettando una lettura non consentita del criterio di ragionevolezza temporale, equiparando dal punto di vista del contenuto patrimoniale l' attività di edificazione e realizzazione del fabbricato con quella di rifinitura e completamento (mentre l'intervento dell'imputato è risultato limitato alla seconda), richiamando quali presupposti della confisca da adottare nel processo reati diversi da quello per cui si è svolto l'accertamento e da cui è scaturita la condanna.

1.4. Il quarto ed il quinto motivo sono manifestamente infondati.

Il primo profilo del quarto motivo, riguardante la decisione della Corte territoriale relativa al diniego della richiesta di riapertura dell'istruttoria, è manifestamente infondato: la sentenza ha correttamente osservato che i documenti indicati dalla parte pubblica concernevano sentenze che non avrebbero potuto apportare alcuna novità od utilità al processo in esame in quanto, nel relativo processo l'imputato era stato giudicato esclusivamente in ordine all'addebito di cui all'art. 416 bis cod. pen., sicché i reati-fine (fra cui l'usura oggetto del processo) erano stati valutati in modo incidentale: di conseguenza, la valutazione espressa in quella sede non avrebbe potuto avere alcuna rilevanza nel processo che aveva avuto ad oggetto il reato di usura.

Quanto al secondo aspetto affrontato nel medesimo motivo, va rilevato che la censura non si confronta integralmente con la motivazione della Corte d'appello: la tesi prospettata, così come l'accertamento del perito (nella parte richiamata dalla Corte d'appello), ruotano intorno all'assunto che le somme restituite dalla persona offesa fossero comprensive del capitale e degli interessi, in apparente conflitto con il tenore testuale delle dichiarazioni riportate sia nelle sentenze che negli atti allegati al ricorso del P.G.

La Corte territoriale, però, ha dato atto che il fatto storico dell'esistenza di un debito residuo di circa 12.00C) o 13.000 euro, non esattamente specificato dai testimoni, è stato smentito dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, subentrata nella posizione del genitore per la gestione dei rapporti con i creditori, in un verbale di dichiarazioni (che Corte d'appello cita espressamente, pag. 75) ha riferito che fu lei ad annotare erroneamente tale voce residua di debito, che invece andava imputata ad altro creditore.

Questo dato fattuale e logico, che mette in crisi l'intera ricostruzione accusatoria, non viene affrontato dal P.G. ricorrente; il che rende generico il motivo di ricorso, a fronte di una motivazione che nel suo complesso, proprio attraverso il richiamo a quel dato dichiarativo che incrina la tesi del versamento esclusivo di interessi (e non anche di somme comprensive di capitale ed interessi, come tali idonee ad estinguere per intero il debito in mancanza di richieste ulteriori del creditore o di azioni in sede civile), risulta logicamente sostenibile e priva di incompletezze decisive o di vizi logici.

Dalla manifesta infondatezza del quarto motivo, discende logicamente l'assorbimento della censura svolta con il quinto motivo in ordine alla revoca della confisca (che sarebbe venuta meno per effetto dell'accoglimento del quarto motivo di ricorso).

1.5. Il sesto motivo di ricorso è fondato.

La motivazione della Corte che ha escluso la sussistenza della contestata recidiva è assertiva e aspecifica, nella misura in cui non considera né valuta le precedenti condanne riportate dall'imputato„ anche per reati di particolare gravità (estorsione, partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso); il che contrasta con il granitico orientamento di legittimità che richiede, tanto per l'affermazione, quanto per l'esclusione dei presupposti della contestata recidiva, una adeguata motivazione che dia conto delle ragioni per cui i precedenti penali, rapportati alla commissione del nuovo reato, non siano espressivi della maggiore pericolosità dell'imputato: Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040 - 01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183 - 01).

La sentenza deve, pertanto, essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. I primi quattro motivi del ricorso, proposto unitamente a [OSCURATO:PERSONA], sono tutti viziati dal difetto di interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; la prospettazione posta a base del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 8), infatti, non è fondata sulla circostanza della fittizietà dell'intestazione del bene immobile e, conseguentemente, sul diritto del ricorrente - per la carenza dei presupposti per disporre la confisca - alla restituzione in suo favore di quel bene.

La tesi posta a sostegno dell'impugnazione è, invece, quella della titolarità del bene immobile in capo a [OSCURATO:PERSONA], come espressamente affermato nell'esposizione del primo e del secondo motivo di ricorso, ove si invoca la preclusione derivante da precedenti giudicati che hanno affermato la titolarità del bene in tal senso (condizione giuridica che costituisce oggetto anche del terzo motivo di ricorso, nella misura in cui la censura di inutilizzabilità delle intercettazioni mira a dimostrare la carenza di prova in ordine alla disponibilità del bene da parte del ricorrente, al pari del quarto motivo con cui si lamenta l'errata valutazione della prova - che si dice invece essere stata fornita - della titolarità del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA]); posta questa correlazione, trova applicazione il principio, già espresso nella materia delle misure di prevenzione (Nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene. (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141 - 01; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767 - 01; Sez. 2, n. 17935 del 10/04/2014, Tassone, Rv. 259258 - 01), secondo il quale anche con riguardo alle confische disposte in sede penale va rilevato il difetto di interesse alla proposizione del ricorso in sede di legittimità, avverso la confisca di un bene, da parte dell'imputato del reato, in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare del bene stesso (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209 - 02; Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, dep. 2014, Castellaccio, Rv. 262612 - 0), principio che è stato applicato specificamente in relazione alla confisca allargata ex art. 12 sexies

I. 356/92, attualmente disciplinata dall'art. 240 bis cod. pen. (Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592 - 01: «l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (In motivazione la Corte ha precisato che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi»).

3. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati.

Va osservato, in rito, che il difensore della terza interessata aveva depositato per l'udienza di discussione dinanzi alla Corte d'appello del 10 febbraio 2022, una memoria difensiva con la quale si deduceva (pagg. 9-10, punto F) l'esistenza di giudicati con effetto preclusivo, perché contenenti l'accertamento della legittima provenienza delle somme impiegate dalla Pascucci per acquistare uno dei veicoli e del difetto di sproporzione tra i redditi dei nucleo familiare e il valore degli altri beni acquistati dalla Pascucci (l'immobile e gli altri veicoli).

Nel giudizio di primo grado, non vi era stata alcuna valutazione specifica in relazione ai beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].Ora, rispetto a tale situazione processuale, va ricordato il principio che regola l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi nel giudizio di prevenzione, rispetto all'applicazione della confisca sugli stessi beni ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. (tema già emerso nell'esame del ricorso del P.G.): « (...) la corfisca di prevenzione e la confisca cosiddetta allargata, di cui alll'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, mentre per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, soltanto per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247 - 01).

Con specifico riferimento all'indagine circoscritta alla verifica dell'appartenenza dell proposto alla categoria delle persone socialmente pericolose, non può, quindi, non ribadirsi che il rigetto della proposta della misura di prevenzione della confisca, ex art. 19 d.lgs. n. 159 del 2011, per mancato riscontro del requisito della pericolosità sociale del prevenuto non preclude l'applicabilità, nei confronti del medesimo bene ed a seguito di un procedimento penale, della confisca ex art. 12 sexies, dl. n. 306 del 1992.

Invece, la preclusione sussiste ove la decisione emessa a seguito del procedimento di prevenzione abbia escluso la sussistenza di un presupposto comune alle due misure, quale la sproporzione della disponibilità dei beni rispetto al reddito o la titolarità del bene, senza l'emersione di elementi nuovi di spessore determinante.

In tal senso, il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non ha un effetto preclusivo di un successivo procedimento per la confisca ex art. 12 sexies dl. n. 306 del 1992 (ora art. 240 bis cod. pen.), avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, nel quale siano dedotti fatti nuovi o siano valutati fatti non rilevanti nel giudizio di prevenzione, comportando - tale situazione - soltanto l'onere di un più rigoroso apparato motivazionale idoneo a giustificare, nella nuova e diversa situazione, la sussistenza dei presupposti del provvedimento, così da far emergere la decisività dei contenuti cognitivi eterogenei valutati (Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. :272837 - 01; Sez. 1, n. 53625 del 27/10/2017, Franco, Rv. 272168 - 01; Sez. 6, n. 23040 del 07/12/2016, dep. 2017, Brandonisio, Rv. 270482 - 01)» (così, nella motivazione, Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986 - 0).

Dunque, rispetto alle specifiche deduzioni formulate nell'interesse della terza interessata, volte a sostenere l'avvenuto accertamento in sede di prevenzione del difetto del requisito della sproporzione reddituale rispetto agli acquisti operati dalla ricorrente, va preso atto della totale pretermissione di quelle deduzioni da parte della decisone impugnata.

Si impone, pertanto, in relazione a questo specifico profilo, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame delle deduzioni sollevate dalla terza interessata, dirette a dimostrare la legittimità dell'acquisto dei beni a lei intestati e di cui è stata disposta la confisca.

4. Il ricorso proposto dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Pur volendo superare il profilo della legittimazione della terza interessata, che non aveva preso parte al giudizio concluso con la sentenza rescindente, a dedurre la violazione delle norme in materia di giudizio di rinvio, deve rilevarsi che il profilo dell'omesso esame delle preclusioni derivanti dai provvedimento passati in giudicato (con cui era stata rigettata la richiesta di confisca ex art. 12 sexies

I. 356/92 del medesimo bene, sull'assunto della titolarità legittima dell'immobile da parte della Pascucci: pagg. 28 ss. della sentenza impugnata) è argomentato dalla ricorrente in modo generico, senza adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e non tenendo conto dei principi che regolano le statuizioni adottate in materia di sequestro e confisca "allargata".

Costituisce patrimonio acquisito della giurisprudenza di legittimità la qualificazione della confisca ex art 240 bis cod. pen. in termini di misura di sicurezza atipica (Sez Unite, n. del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221; Sez.

Unite n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Mantella, Rv. 226490; Sez.

Unite n. 33451, del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247), cori la conseguenza che le statuizioni riguardanti l'adozione delle misure ablatorie, così come quelle che dispongono la revoca di misure già emesse, o escludono i presupposti per imporre il vincolo sui beni, vengono adottate rebus sic stantibus, «sicché deve escludersi che si possa ipotizzare un ne bis in idem.

E' invece prospettabile una forma di preclusione processuale, sul tipo di quella che si può realizzare in materia cautelare, suscettibile di essere messa in discussione dalla sopravvenienza di fatti nuovi.

Tuttavia, tale forma di pregiudizialità opera solo se le decisioni sono intervenute su presupposti comuni, come ad esempio la sproporzione della disponibilità dei beni rispetto al reddito oppure la titolarità del bene, ma deve essere esclusa negli altri casi relativi ad altri aspetti che caratterizzano le singole misure patrimoniali» (Cass. 23040/2017, cit., Rv. 270482).

La decisione impugnata ha analiticamente illustrato (v. pagg. 25-28) le sopravvenienze, in termini di elementi probatori desunti dal materiale raccolto nel giudizio, che hanno costituito la base per superare la preclusione indicata dimostrando che, al di là del dato formale dell'intestazione del bene alla ricorrente, la disponibilità dell'immobile doveva attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA] (elementi rappresentati dalle dichiarazioni della persona offesa Miscimarra, sulla realizzazione dell'impianto elettrico nell'immobile in questione, su incarico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], così scomputando la somma equivalente al corrispettivo per i lavori eseguiti, da quanto dovuto al [OSCURATO:PERSONA] per il prestito usurario; dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], cognata di [OSCURATO:PERSONA], a c:onoscenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e la Talarico mostravano all'epoca intenzione di andare ad abitare, una volta che l'uomo avesse lasciato la moglie, presso una villa nella sua disponibilità, pur se formalmente intestata alla cognata di quest'ultimo - appunto la Pascucci -; dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva commentato con l'imputato l'intenzione di quest'ultimo di andare ad abitare presso il medesimo immobile; dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], soggetto identificato come interessato all'acquisto dell'immobile nel periodo di riferimento, che aveva ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] una proposta di acquisto dell'immobile; dalle intercettazioni disposte in altri procedimenti ed acquisite nel procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] che, conversando con altri soggetti, ammetteva che l'immobile era di sua proprietà tanto da aver in programma di venderlo).

A fronte di tale corposo impianto probatorio, la ricorrente ha contestato l'utilizzabilità delle intercettazioni, con argomenti fondati per la violazione dei criteri per l'utilizzazione delle captazioni in procedimento diverso, e ha censurato l'inattendibilità della persona offesa (prospettando un diverso giudizio valutativo che non può formare oggetto di censura in questa sede, a Fronte delle logiche considerazioni svolte dalla sentenza impugnata); ha, invece, trascurato gli ulteriori dati probatori; ciò rende il ricorso generico e aspecifico, anche per la mancata valutazione della necessaria prova di resistenza una volta eliminato il dato probatorio rappresentato dalle intercettazioni (prova che, invece, era stata compiuta dalla decisione di primo grado: v. la sentenza del G.u.p., pagg. 84 ss.).

Infine, per quanto attiene le censure sui profili del difetto di prova sia quanto al requisito della sproporzione, sia della ragionevolezza temporale dell'acquisto, profili tutti parametrati sulla posizione soggettiva della ricorrente, va rilevato che trattasi di aspetti che esulano dall'unico thema probandum che il terzo interessato deve affrontare, al fine di dimostrare l'effettiva e reale titolarità dei beni confiscati.

5. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili.

La motivazione della sentenza impugnata, nel confermare il giudizio sulla sproporzione reddituale, si è fondata su precisi dati fattuali (desunti dalla perizia disposta d'ufficio, con riguardo sia ai dati bancari attestanti ingenti movimenti di denaro contante, incompatibili con le condizioni reddituali e di lavoro del ricorrente, sia al valore degli immobili realizzati dal ricorrente, oltre che alla disponibilità di veicoli acquistati in difetto di adeguate risorse) e sulla puntuale confutazione della tesi difensiva (smentita sia dalle osservazioni del perito, sia dal dato oggettivo della assoluta carenza di elementi fattuali, certi e obiettivi, a sostegno dell'asserita capacità patrimoniale e finanziaria del nucleo familiare rispetto all'acquisto del bene oggetto di confisca).

Con il ricorso entrambi i coniugi (la Bova, peraltro, sollevando questioni che non concernono la specifica posizione di terza interessata, come già rilevato nell'esame del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]), si sono limitati a reiterare le medesime censure, già dedotte davanti alla Corte di Appello, proponendo esclusivamente una diversa lettura dei dati considerati dal perito; quelle censure, peraltro, sono state confutate dai giudici del rinvio alla stregua di una puntuale ricostruzione dei dati rilevanti.

Anche in relazione al profilo della ragionevolezza temporale, il ricorso ai affida a ipotesi disancorate dai dati processuali (come per la diversa individuazione dell'epoca di commissione dei reati) rispetto alle puntuali considerazioni della sentenza impugnata.

Il che rende evidente l'inammissibilità dei ricorsi.

6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile.

6.1. Il primo motivo è formulato in palese difetto di interesse, in quanto solo la proprietaria formale del bene oggetto di confisca potrebbe eventualmente dolersi della mancata citazione nel giudizio.

6.2. Il secondo motivo di ricorso risulta per gran parte reiterativo delle censure contenute nell'atto di appello; inoltre, la preclusione processuale relativa all'esclusione in sede di prevenzione dei presupposti per la confisca non era stata dedotta nelle precedenti fasi; quanto al giudizio di sproporzione, si deducono circostanze fattuali eterogenee e confuse, senza indirizzare il giudizio rispetto all'epoca di esecuzione delle migliorie e della costruzione dell'ampliamento; non si supera, quindi, l'accertamento circa la ragionevolezza temporale (che non può essere limitato all'epoca di acquisto, fissata SIA finire degli anni 1990, per le ragioni chiarite dalla Corte d'appello, attraverso la specifica considerazione dell'importanza e della decisività delle opere di completamento e miglioramento dell'immobile eseguite, invece, in epoca pressoché sovrapponibile a quella di commissione delle condotte di usura).

6.3. Il terzo motivo riguarda una censura del tutto generica, poiché la motivazione della Corte d'appello dà conto di una serie di indici e elementi valutativi, diversi da quelli considerati nel provvedimento indicato come preclusivi del nuovo accertamento (la fatiscenza dell'immobile che rendeva superflua la sua confisca), che sostengono la motivazione in punto di sussistenza dei presupposti per la confisca.

7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'esclusione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo G), con rinvio per nuovo gudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GIAMPA' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AUSTRALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/2/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso del P.G., l'annullamento con rinvio della sentenza; la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso del P.G.; l'annullamento con rinvio in relazione ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BOVa, Barbara e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi, il ricorso proposto dal P.G.; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.G.; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.G.; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso ch edendo accogliersi i ricorsi e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata in questa sede, decidendo all'esito del giudizio di rinvio disposto con la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 30 maggio 2018, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 marzo 2008 (che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di usura, tentata estorsione e tentata violenza privata), assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo G) (tentata estorsione), per insussistenza del fatto, riducendo le pene inflitte, attesa altresì la declaratoria di estinzione per prescrizione di cui al capo F); assolvendo [OSCURATO:PERSONA], dal reato di cui al capo H) (usura), per insussistenza del fatto; escludendo la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione del trattamento sanzionatorio; revocando le confische disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (per tutti i beni a lui riconducibili), di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per beni specificamente individuati, confermando nel resto le statuizioni di responsabilità degli altri imputati e l'applicazione delle confische, disposte ai sensi dell'art. 12 sexies I. 356/1992. Per quel che rileva in questa sede, nel corso del giudizio di rinvio, su sollecitazione delle difese, la Corte territoriale aveva disposto la citazione in giudizio dei terzi, estranei ai reati contestati e nei cui confronti erano stati adottati i provvedimenti cautelari funzionali alla confisca dei beni ritenuti fittiziamente intestati ai terzi e nella disponibilità degli imputati, che risultavano acquistati in epoca compresa o vicina al periodo in cui erano state poste in essere le condotte di reato, per cui era stata pronunciata sentenza di condanna, in difetto di proporzione rispetto alle disponibilità degli imputati. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, in relazione alle statuizioni adottate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che in relazione alle ordinanze istruttorie pronunciate alle udienze del 12 novembre 2021 e del 28 gennaio 2022. 2.1. Con il primo motivo il P.g. ricorrente deduce violazione di legge, in relazione all'art. 12 sexies I. 356/1992, con riguardo alla revoca della confisca originariamente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ad un appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale era incorsa in un evidente errore nell'individuazione dell'immobile in questione, e conseguentemente del suo valore, attraverso la fuorviante lettura della nota dell'Agenzia del Territorio che aveva fornito le proprie valutazioni in ordine al valore dei beni oggetto del procedimento; e ciò in quanto aveva confuso tra la valutazione riguardante l'immobile indicato al punto 7 del documento (ossia, quello oggetto della confisca disposta in primo grado) e la valutazione di altro immobile indicato nella medesima nota al punto 10, catastalmente ndividuato con altri riferimenti (sia quanto al foglio di mappa, che alla particella, elementi che contraddistinguono i due immobili); si era, così, attribuito in modo errato al bene in questione un valore dimezzato rispetto a quello oggetto della confisca; inoltre, la Corte aveva ritenuto che le spese sostenute per completare e ristrutturare l'immobile, donato nel 1991, risalissero ad epoca remota (tra il 1986 ed il 1998) rispetto all'epoca di consumazione dei reati di usura (contestati come commessi negli anni tra il 2004 ed il 2006), senza considerare l'esistenza di una condanna definitiva dell'imputato relativa a fatti commessi nel 1991 riguardanti il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, oltre all'evidente sproporzione tra le capacità della famiglia dell'imputato e il valore delle opere realizzate. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 603 cod. proc. pen., 192, 644, 56 e 629 cod. pen., relativamente al capo della decisione niguardante l'attribuzione all'imputato [OSCURATO:PERSONA] del reato di tentata estorsione di cui al capo G). Il P.G. ricorrente lamenta in primo luogo l'errata motivazione posta a base del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, pur in presenza di un dichiarato "irrisolvibile contrasto" tra le narrazioni fornite dalla figlia della vittima e dal teste indicato dalla difesa; censura la valutazione sulla portata minacciosa delle frasi riferite da tutti i testi e il mancato collegamento logico tra l'episodio narrato e il contesto delle relazioni riguardanti il rapporto di usura, ormai definitivamente accertato attesa la definitività del relativo capo della sentenza. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 12 sexies I. 356/1992, con riguardo alla revoca della confisca originariamente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (e rispetto alla quale terza interessata risultava la madre [OSCURATO:PERSONA], poi deceduta), relativamente ad un fabbricato abusivo insistente su un terreno in agro di [OSCURATO:PERSONA]; si censura l'omessa valutazione della decisione emessa in sede di giudizio di prevenzione (Corte d'appello di Catanzaro del 6 dicembre 201.1, confermata in sede di giudizio di legittimità) con cui era stata disposta la confisca del medesimo bene, poiché in quella decisione era rimasta accertata l'assenza di adeguate disponibilità reddituali da parte del [OSCURATO:PERSONA] per procedere all'edificazione, al completamento e alla rifinitura dell'immobile abusivo; era stata esclusa la dimostrazione della percezione di leciti redditi da parte della madre del [OSCURATO:PERSONA] (come invece riconosciuto dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata), così come confermato anche dall'esito della perizia disposta nel corso del giudizio di rinvio e le cui conclusioni erano state ignorate dalla sentenza impugnata; dalle risultanze di prova acquisite, era stato accertato che il fabbricato era stato realizzato per intero dal [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva poi destinato ad abitazione familiare; che i lavori necessari non trovavano giustificazione nei modesti redditi percepiti; che sussisteva anche il requisito della ragionevolezza temporale, atteso che nel lungo periodo di esecuzione dei lavori di realizzazione e completamento del fabbricato il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato numerose condanne definitive per reati compresi nel catalogo di cui all'art. 12 sexíes I. 356/92; di qui, anche il vizio di palese contraddittorietà della motivazione rispetto ai risultati probatori conseguiti all'esito del giudizio. 4 4) 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli att. 238 bis e 603 cod. proc. pen., 644 cod. pen., relativamente alla pronuncia assolutoria dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo H); i provvedimenti emessi con le ordinanze del 12 novembre 2021 e del 28 gennaio 2022, con cui era stata rigettata la richiesta di acquisizione delle sentenze di merito e di legittimità, relative alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., funzionale alla commissione di plurimi episodi di usura (compreso quello riguardante la persona offesa) , erano motivate in modo contraddittorio poiché si asseriva l'irrilevanza di quelle sentenze mentre dal testo delle decisioni risultava il richiamo alla vicenda processuale relativa al reato di usura in danno della persona offesa, ciò che ne attestava la rilevanza probatoria; inoltre, la motivazione con cui la Corte aveva dato seguito alle affermazioni del perito era in evidente contrasto con le specifiche dichiarazioni della persona offesa e della figlia, che avevano entrambi precisato che le somme versate all'imputato mensilmente erano relative unicamente al pagamento degli interessi pretesi, sicché il calcolo operato dal perito (che invece aveva imputato quelle somme sia alla restituzione del capitale, che al versamento degli interessi) non era conducente ai fini dell'esclusione del carattere usurario delle prestazioni eseguite. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 12 sexies I. 356/1992, con riguardo alla revoca della confisca originariamente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in correlazione alla censura relativa all'accertamento di responsabilità per il reato da cui era scaturita la confisca ex art. 12 sexies I. 356/1992 ed alla già accertata sproporzione che aveva legittimato l'applicazione della misura di sicurezza con la sentenza di primo grado. 2.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen. con riguardo all'esclusione della recidiva contestata all'imputato [OSCURATO:PERSONA], senza adeguata valutazione delle precedenti condanne definitive e dei reati per cui le stesse sono state pronunciate. 3. Hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di ricorso così riassunti. 4. Il comune difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione all' art. 649, cod. proc. pen., in riferimento alla disposta confisca del terreno e degli annessi fabbricati di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ritenuti nella disponibilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; osservava il ricorrente che non era stata considerata la preclusione processuale derivante dalle decisioni definitive, rese anche in sede di merito, con cui - pur affermando la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per analoghi delitti di usura - era stata rigettata la richiesta di confisca dello stesso bene immobile, riconoscendone la proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione all' art. 649, cod. proc. pen., con riguardo alla medesima statuizione di confisca, per l'errata valutazione condotta dalla Corte territoriale circa il carattere di novità delle fonti di prova che avrebbero supportato la dimostrazione della disponibilità di fatto, da parte dei [OSCURATO:PERSONA], del bene di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] oggetto di confisca. 4.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., in ordine al giudizio espresso dalla sentenza impugnata sulla legittima acquisizione delle intercettazioni disposte in altro procedimento, in difetto dei presupposti richiesti quanto al titolo di reato per cui si è proceduto nel presente giudizio (usura), che non consente l'arresto obbligatorio in flagranza. 4.3. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione, nella parte in cui la decisone impugnata aveva omesso di valutare le censure sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] quanto al profilo dell'effettiva titolarità del bene confiscato. 4.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione, per contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, quanto alle statuizioni di confisca relative ai beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (il fabbricato rurale sito in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], un motociclo e due autovetture). 4.5. Con il sesto motivo si deduce carenza di motivazione relativamente alle statuizioni aventi ad oggetto la confisca dei beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 5. il difensore di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata (perché proprietaria del terreno sito in contrada Cutura, ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di confisca), ha dedotto con il primo motivo violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 627, comma 3, 628, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riguardo al profilo delle preclusioni processuali (derivanti da decisioni passate in giudicato emesse sia in sede penale, che di applicazione di misure di prevenzione) dedotte con l'atto di appello, la cui valutazione era stata omessa dalla sentenza annullata. 5.1. Con il secondo articolato motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 270 cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 240 bis cod. pen., e vizio di motivazione, in punto di dimostrazione dei presupposti legittimanti la confisca; in primo luogo, la Corte territoriale aveva omesso di valutare la portata della preclusione derivante dai provvedimenti definitivi già emessi, senza analizzare il materiale probatorio utilizzato in quelle decisioni e senza specificare quali fossero gli elementi nuovi che avrebbero sorretto la motivazione circa l'esistenza delle condizioni per procedere alla confisca; in ogni caso, era dimostrato dal tenore dei provvedimenti definitivi che le intercettazioni erano state anch'esse già valutate nei precedenti giudizi; che era stata provata la titolarità effettiva dell'immobile da parte della ricorrente, escludendo l'ipotizzata interposizione fittizia; in secondo luogo, gli elementi nuovi e diversi, rispetto a quelli in precedenza valutati, derivavano dall'utilizzazione di intercettazioni eseguite in altro procedimento, senza il rispetto dei limiti fissati dall'art. 270 cod. proc. pen. (poiché il delitto di usura per cui si era proceduto non consente l'arresto obbligatorio in flagranza); ancora, si censura la valutazione, quale fattore di novità idoneo a superare la preclusione derivante dai precedenti giudicati, dei risultati della perizia disposta in sede di giudizio di rinvio, attesa la strutturale idoneità dell'accertamento peritale nell'integrare un dato di novità rispetto al patrimonio probatorio precedente, attesa altresì la mancanza di una specifica indicazione di fatti nuovi, emersi eventualmente anche nel corso dell'attività peritale; infine, si denuncia il travisamento della prova dichiarativa (resa dalla persona offesa del contestato reato di usura) nella misura in cui le dichiarazioni del Miscimarra davano atto della titolarità del bene immobile in capo alla Pascucci, mentre la decisione impugnata ne aveva stravolto il contenuto affermando il contrario. 5.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 240 bis cod. proc. pen., e vizio della motivazione in punto di accertamento dei requisiti richiesti per la confisca ai sensi dell'art. 12 sexies I. 356/92; in primo luogo, era rimasta indimostrata la fittizietà dell'intestazione del bene immobile di proprietà delle ricorrente, non potendosi fare leva esclusivamente sulla sproporzione tra i redditi dichiarati, e le attività economiche da lei svolte, ed il valore dei beni oggetto di confisca, circostanza peraltro esclusa dallo stesso perito nominato dalla Corte territoriale; inoltre, sia le dichiarazioni della persona offesa del reato di usura, sia il contenuto dei provvedimenti passati in giudicato fornivano la prova positiva dell'effettiva titolarità del bene in capo alla ricorrente; inlne, difettava nella motivazione del provvedimento impugnato la verifica del necessario requisito della correlazione temporale tra acquisto del bene (avvenuto nell'anno 1994) e epoca di commissione del reato (contestato come consumato dall'anno 2004 all'anno 2006). 6. I comuni difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e della terza interessata, proprietaria degli immobili confiscati, [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto distinti ricorsi, con argomenti perfettamente identici, deducendo, con unico articolato motivo, vizio della motivazione per mancanza e manifesta illogicità, rispetto alle censure sollevate con l'atto di appello. La Corte d'appello non aveva considerato adeguatamente il contenuto dell'elaborato del consulente di parte, omettendo di considerare le voci di reddito e le disponibilità finanziarie documentate, al pari dell'esatto valore degli incrementi patrimoniali e degli impieghi correlativi; la ricostruzione operata dal consulente conduceva ad escludere alcun profilo di sproporzione reddituale, rispetto alle epoche di acquisto dei beni oggetto di confisca, mentre il perito nominato dall'ufficio aveva ricostruito in modo errato la situazione patrimoniale, riportando di anno in anno i risultati negativi passati, con evidente errore di metodo. Anche in relazione al profilo della ragionevolezza temporale, tra epoca di acquisto dei beni e periodo di manifestazione della sproporzione patrimoniale, la sentenza aveva travisato i risultati dell'istruttoria che avevano dimostrato come la condotta di usura si era realizzata solo a partire dall'anno 2005 e non dall'anno 2003, come indicato nella contestazione; ciò determinava l'irrilevanza dell'acquisto di uno dei beni, avvenuto nel 1999. Infine, i ricorsi contestano la motivazione, del tutto carente, in ordine al profilo dell'interposizione fittizia. 7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata perché pronunciata senza la citazione della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], via delle imprese, oggetto della statuizione di confisca. 7.1. Con il secondo motivo si deduce l'errata applicazione del criterio di ragionevolezza temporale, con riguardo alla disposta confisca dell'immobile sito in via S.S. Salvatore; l'acquisto era avvenuto nell'anno 1978; la demolizione e ricostruzione parziale del bene, nel 2004, e l'esecuzione di opere di miglioria dell'immobile dell'anno 2005, attraverso lavori eseguiti dalla persona offesa del delitto di usura, erano circostanze contraddette dai risultati probatori sia in punto di individuazione del momento di consumazione del reato, sia per l'imputazione dei lavori a scomputo degli interessi usurari; esisteva precedente giudicato formato nel giudizio di prevenzione che aveva escluso la ragionevolezza temporale rispetto al periodo di manifestazione della pericolosità; comunque, era errato il giudizio di sproporzione, poiché la Corte territoriale aveva omesso di considerare redditi lecitamente percepiti sia dal ricorrente che dai suoi familiari, oltre che le obiettive condizioni del fabbricato, di scarsissimo valore commerciale, il che escludeva che le migliorie ipotizzate avessero apportato un decisivo aumento di valore, tale da giustificare la confisca.7.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione di norme processuali, attesa la preclusione processuale derivante dal provvedimento di rigetto della richiesta di confisca in sede di prevenzione, avente ad oggetto i beni immobili siti in via Piedichiusa "intestati a [OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del P.g. è parzialmente fondato, nei termini di seguito specificati. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata aveva revocato la confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], ritenendo carente la prova sulla sproporzione reddituale e rilevando che l'acquisto del bene e i lavori di ristrutturazione eseguiti risalivano ad un periodo compreso tra gli anni 1986 e 1998, di gran lunga anteriore all'attività illecita contestata (poiché l'arco temporale in cu erano stati commessi i reati- spia era quello degli anni 2004-2006). Se pur la dedotta errata attribuzione del valore dell'immobile trova riscontro nell'obiettivo equivoco in cui è incorsa la decisione impugnata, la sua rilevanza però svanisce poiché resta insuperato il giudizio sul difetto del criterio di ragionevolezza temporale dell'acquisto del bene, rispetto alle epoche di commissione dei reati; a questo specifico riguardo non può invocarsi, così come assume il PG ricorrente, l'esistenza di un reato riconnpreso nel catalogo del previgente art. 12 sexies I. 356/1992, commesso dall'imputato in epoca vicina o sovrapponibile a quella dell'operato acquisto, che si pone al di fuori dell'ambito del processo (in quanto non ricompreso tra le imputazioni elevate e che hanno costituito la base logico-fattuale della disposta confisca). 1.2. Il secondo motivo del ricorso del P.G. è fondato. La censura che concerne il vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria non può trovare accoglimento, considerato il costante insegnamento della Cassazione a mente del quale nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 - 02), con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non può mai integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272197 - 01). Al contrario, il profilo che inerisce alla valutazione del contenuto minatorio delle frasi pronunciate dall'imputato, mentre parlava con il teste Ferraiuolo, pur attenendo in sé ad un accertamento fattuale, rappresenta un dato che mette in luce il legame tra quelle frasi, il contesto in cui avveniva l'incontro con il Ferraiuolo (sotto l'abitazione della persona offesa) e il collegamento logico con il preteso diritto vantato dall'imputato ad ottenere, in luogo della restituzione delle somme prestate ad usura, l'esecuzione di lavori presso la propria abitazione (circostanza quella delle richieste di lavori formulate dal ricorrente, da imputare al pagamento dei debiti usurari, ampiamente illustrata nella sentenza di primo grado, alle pagg. 45-46). In questa prospettiva, la motivazione è in parte carente, poiché non chiarisce le ragioni per cui le espressioni riferite dai testi non potessero integrare il requisito della minaccia, pur se implicita, larvata o indiretta, integrante il requisito oggettivo della condotta di estorsione (ipotesi ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla rilevanza di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, idoneo ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di estorsione, in contesti territoriali ove operino associazioni dotate di una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Gallo, Rv. 263570; Sez. 5, n. 17081 del 26/11./2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263701); inoltre, la stessa motivazione è obiettivamente contraddittoria poiché, a fronte della riconosciuta responsabilità dell'imputato per le condotte di usura, essendo divenuto definitivo il giudizio sul punto, omette di verificare il collegamento logico tra quell'attività delittuosa e la violenta pretesa di ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla persona offesa. I rilevati vizi della motivazione impongono, pertanto, l'annullamento sul punto della decisione con rinvio al giudice d'appello per nuovo giudizio. 1.3. Il terzo motivo del ricorso del P.G. è nel suo complesso infondato. In primo luogo, il motivo non si confronta con le argomentazioni della Corte d'appello (pagg. 61 ss.), immuni da vizi logici, che hanno condotto ad accertare le seguenti circostanze: 1) [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputato e proprietaria del suolo su cui sarebbe stato realizzato il fabbricato abusivo, nel periodo antecedente l'anno 1995 (corrispondente al primo accertamento di p.g relativo alla violazione edilizia) aveva accumulato risorse finanziarie più che sufficienti per avviare l'edificazione del fabbricato; 2) nel 1995, il fabbricato era realizzato "nelle sue linee essenziali" (opera tamponata, tramezzata e parzialmente al rustico, intonacata); 3) nel 2002 (quando l'imputato era ristretto in carcere pressoché ininterrottamente dal novembre 2000 sino all'ottobre 2002) veniva accertata la realizzazione della copertura a tegole; 4) i lavori di rifinitura, eseguiti a ridosso dell'epoca di consumazione del reato, rappresentavano al più un quinto del valore complessivo dell'immobile, ossia "una quota minore dell'opera, insufficiente a ritenere l'intero stabile oggetto di sperequazione reddituale"; 5) non si apprezzava, inoltre, il requisito della ragionevolezza temporale, rispetto all'impegno economico prevalente avvenuto in epoca (1995) distante rispetto al momento della commissione del reato (2005-2006). Rispetto a questa analitica ricostruzione fattuale, il P.G. insiste sugli aspetti della sproporzione reddituale e della ragionevolezza temporale, con osservazioni che non colgono nel segno; in particolare„ il motivo finisce per sollecitare una rivalutazione della perizia disposta dalla Corte, che ne ha valutato i contenuti (senza che si denunci alcun travisamento), con specifico riguardo alle capacità reddituali della madre dell'imputato, proprietaria del suolo su cui fu edificato abusivamente l'immobile. Né può dirsi decisivo il dato dell'intervenuta confisca in sede di prevenzione del medesimo immobile. Va considerato, al riguardo, che la parziale coincidenza dei presupposti legittimanti l'adozione della confisca (disponibilità, diretta o indiretta, dei beni suscettibili di confisca da parte dell'interessato; sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta) non è sufficiente per ritenere che la valutazione del giudice della prevenzione vincoli anche il giudice della cognizione penale in sede di decisione sulla confisca allargata. Si è, infatti, affermato che la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il giudizio di prevenzione e quello penale, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbiano avuto quale oggetto contenuti cognitivi omogenei (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986 - 0; Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. 272837 - 01); circostanza che può differire, invece, in relazione ai profili della sproporzione o della ragionevolezza temporale. La sproporzione reddituale va verificata, nell'ipotesi della confisca allargata, in un contesto temporale corrispondente all'epoca di commissione di specifici reati, mentre con riguardo alle misure di prevenzione il criterio di misura è rappresentato dal periodo di manifestazione della pericolosità sociale, che può coprire un arco temporale ben più ampio e allargato (atteso che pericolosità sociale e consumazione dei reati non sempre e non necessariamente coincidono); identica differenza si riverbera, logicamente, nella valutazione del criterio della ragionevolezza temporale.Proprio in relazione al profilo della ragionevolezza temporale, esclusa con la ricordata motivazione dalla Corte territoriale, il P.G. ricorrente si affida nuovamente alla ricerca di statuizioni di condanna per reati compresi nel catalogo indicato dall'art. 12 sexies I. 356/92, ma richiamando reati che non hanno alcuna attinenza con quelli che erano stati posti a fondamento della confisca allargata, così prospettando una lettura non consentita del criterio di ragionevolezza temporale, equiparando dal punto di vista del contenuto patrimoniale l' attività di edificazione e realizzazione del fabbricato con quella di rifinitura e completamento (mentre l'intervento dell'imputato è risultato limitato alla seconda), richiamando quali presupposti della confisca da adottare nel processo reati diversi da quello per cui si è svolto l'accertamento e da cui è scaturita la condanna. 1.4. Il quarto ed il quinto motivo sono manifestamente infondati. Il primo profilo del quarto motivo, riguardante la decisione della Corte territoriale relativa al diniego della richiesta di riapertura dell'istruttoria, è manifestamente infondato: la sentenza ha correttamente osservato che i documenti indicati dalla parte pubblica concernevano sentenze che non avrebbero potuto apportare alcuna novità od utilità al processo in esame in quanto, nel relativo processo l'imputato era stato giudicato esclusivamente in ordine all'addebito di cui all'art. 416 bis cod. pen., sicché i reati-fine (fra cui l'usura oggetto del processo) erano stati valutati in modo incidentale: di conseguenza, la valutazione espressa in quella sede non avrebbe potuto avere alcuna rilevanza nel processo che aveva avuto ad oggetto il reato di usura. Quanto al secondo aspetto affrontato nel medesimo motivo, va rilevato che la censura non si confronta integralmente con la motivazione della Corte d'appello: la tesi prospettata, così come l'accertamento del perito (nella parte richiamata dalla Corte d'appello), ruotano intorno all'assunto che le somme restituite dalla persona offesa fossero comprensive del capitale e degli interessi, in apparente conflitto con il tenore testuale delle dichiarazioni riportate sia nelle sentenze che negli atti allegati al ricorso del P.G. La Corte territoriale, però, ha dato atto che il fatto storico dell'esistenza di un debito residuo di circa 12.00C) o 13.000 euro, non esattamente specificato dai testimoni, è stato smentito dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, subentrata nella posizione del genitore per la gestione dei rapporti con i creditori, in un verbale di dichiarazioni (che Corte d'appello cita espressamente, pag. 75) ha riferito che fu lei ad annotare erroneamente tale voce residua di debito, che invece andava imputata ad altro creditore. Questo dato fattuale e logico, che mette in crisi l'intera ricostruzione accusatoria, non viene affrontato dal P.G. ricorrente; il che rende generico il motivo di ricorso, a fronte di una motivazione che nel suo complesso, proprio attraverso il richiamo a quel dato dichiarativo che incrina la tesi del versamento esclusivo di interessi (e non anche di somme comprensive di capitale ed interessi, come tali idonee ad estinguere per intero il debito in mancanza di richieste ulteriori del creditore o di azioni in sede civile), risulta logicamente sostenibile e priva di incompletezze decisive o di vizi logici. Dalla manifesta infondatezza del quarto motivo, discende logicamente l'assorbimento della censura svolta con il quinto motivo in ordine alla revoca della confisca (che sarebbe venuta meno per effetto dell'accoglimento del quarto motivo di ricorso). 1.5. Il sesto motivo di ricorso è fondato. La motivazione della Corte che ha escluso la sussistenza della contestata recidiva è assertiva e aspecifica, nella misura in cui non considera né valuta le precedenti condanne riportate dall'imputato„ anche per reati di particolare gravità (estorsione, partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso); il che contrasta con il granitico orientamento di legittimità che richiede, tanto per l'affermazione, quanto per l'esclusione dei presupposti della contestata recidiva, una adeguata motivazione che dia conto delle ragioni per cui i precedenti penali, rapportati alla commissione del nuovo reato, non siano espressivi della maggiore pericolosità dell'imputato: Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01; Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040 - 01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183 - 01). La sentenza deve, pertanto, essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. I primi quattro motivi del ricorso, proposto unitamente a [OSCURATO:PERSONA], sono tutti viziati dal difetto di interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; la prospettazione posta a base del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 8), infatti, non è fondata sulla circostanza della fittizietà dell'intestazione del bene immobile e, conseguentemente, sul diritto del ricorrente - per la carenza dei presupposti per disporre la confisca - alla restituzione in suo favore di quel bene. La tesi posta a sostegno dell'impugnazione è, invece, quella della titolarità del bene immobile in capo a [OSCURATO:PERSONA], come espressamente affermato nell'esposizione del primo e del secondo motivo di ricorso, ove si invoca la preclusione derivante da precedenti giudicati che hanno affermato la titolarità del bene in tal senso (condizione giuridica che costituisce oggetto anche del terzo motivo di ricorso, nella misura in cui la censura di inutilizzabilità delle intercettazioni mira a dimostrare la carenza di prova in ordine alla disponibilità del bene da parte del ricorrente, al pari del quarto motivo con cui si lamenta l'errata valutazione della prova - che si dice invece essere stata fornita - della titolarità del bene in capo a [OSCURATO:PERSONA]); posta questa correlazione, trova applicazione il principio, già espresso nella materia delle misure di prevenzione (Nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene. (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141 - 01; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767 - 01; Sez. 2, n. 17935 del 10/04/2014, Tassone, Rv. 259258 - 01), secondo il quale anche con riguardo alle confische disposte in sede penale va rilevato il difetto di interesse alla proposizione del ricorso in sede di legittimità, avverso la confisca di un bene, da parte dell'imputato del reato, in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare del bene stesso (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209 - 02; Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, dep. 2014, Castellaccio, Rv. 262612 - 0), principio che è stato applicato specificamente in relazione alla confisca allargata ex art. 12 sexies I. 356/92, attualmente disciplinata dall'art. 240 bis cod. pen. (Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592 - 01: «l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (In motivazione la Corte ha precisato che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi»). 3. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati. Va osservato, in rito, che il difensore della terza interessata aveva depositato per l'udienza di discussione dinanzi alla Corte d'appello del 10 febbraio 2022, una memoria difensiva con la quale si deduceva (pagg. 9-10, punto F) l'esistenza di giudicati con effetto preclusivo, perché contenenti l'accertamento della legittima provenienza delle somme impiegate dalla Pascucci per acquistare uno dei veicoli e del difetto di sproporzione tra i redditi dei nucleo familiare e il valore degli altri beni acquistati dalla Pascucci (l'immobile e gli altri veicoli). Nel giudizio di primo grado, non vi era stata alcuna valutazione specifica in relazione ai beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].Ora, rispetto a tale situazione processuale, va ricordato il principio che regola l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi nel giudizio di prevenzione, rispetto all'applicazione della confisca sugli stessi beni ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. (tema già emerso nell'esame del ricorso del P.G.): « (...) la corfisca di prevenzione e la confisca cosiddetta allargata, di cui alll'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, mentre per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, soltanto per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247 - 01). Con specifico riferimento all'indagine circoscritta alla verifica dell'appartenenza dell proposto alla categoria delle persone socialmente pericolose, non può, quindi, non ribadirsi che il rigetto della proposta della misura di prevenzione della confisca, ex art. 19 d.lgs. n. 159 del 2011, per mancato riscontro del requisito della pericolosità sociale del prevenuto non preclude l'applicabilità, nei confronti del medesimo bene ed a seguito di un procedimento penale, della confisca ex art. 12 sexies, dl. n. 306 del 1992. Invece, la preclusione sussiste ove la decisione emessa a seguito del procedimento di prevenzione abbia escluso la sussistenza di un presupposto comune alle due misure, quale la sproporzione della disponibilità dei beni rispetto al reddito o la titolarità del bene, senza l'emersione di elementi nuovi di spessore determinante. In tal senso, il rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non ha un effetto preclusivo di un successivo procedimento per la confisca ex art. 12 sexies dl. n. 306 del 1992 (ora art. 240 bis cod. pen.), avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, nel quale siano dedotti fatti nuovi o siano valutati fatti non rilevanti nel giudizio di prevenzione, comportando - tale situazione - soltanto l'onere di un più rigoroso apparato motivazionale idoneo a giustificare, nella nuova e diversa situazione, la sussistenza dei presupposti del provvedimento, così da far emergere la decisività dei contenuti cognitivi eterogenei valutati (Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, dep. 2018, Bellocco, Rv. :272837 - 01; Sez. 1, n. 53625 del 27/10/2017, Franco, Rv. 272168 - 01; Sez. 6, n. 23040 del 07/12/2016, dep. 2017, Brandonisio, Rv. 270482 - 01)» (così, nella motivazione, Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986 - 0). Dunque, rispetto alle specifiche deduzioni formulate nell'interesse della terza interessata, volte a sostenere l'avvenuto accertamento in sede di prevenzione del difetto del requisito della sproporzione reddituale rispetto agli acquisti operati dalla ricorrente, va preso atto della totale pretermissione di quelle deduzioni da parte della decisone impugnata. Si impone, pertanto, in relazione a questo specifico profilo, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame delle deduzioni sollevate dalla terza interessata, dirette a dimostrare la legittimità dell'acquisto dei beni a lei intestati e di cui è stata disposta la confisca. 4. Il ricorso proposto dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Pur volendo superare il profilo della legittimazione della terza interessata, che non aveva preso parte al giudizio concluso con la sentenza rescindente, a dedurre la violazione delle norme in materia di giudizio di rinvio, deve rilevarsi che il profilo dell'omesso esame delle preclusioni derivanti dai provvedimento passati in giudicato (con cui era stata rigettata la richiesta di confisca ex art. 12 sexies I. 356/92 del medesimo bene, sull'assunto della titolarità legittima dell'immobile da parte della Pascucci: pagg. 28 ss. della sentenza impugnata) è argomentato dalla ricorrente in modo generico, senza adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e non tenendo conto dei principi che regolano le statuizioni adottate in materia di sequestro e confisca "allargata". Costituisce patrimonio acquisito della giurisprudenza di legittimità la qualificazione della confisca ex art 240 bis cod. pen. in termini di misura di sicurezza atipica (Sez Unite, n. del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221; Sez. Unite n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Mantella, Rv. 226490; Sez. Unite n. 33451, del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247), cori la conseguenza che le statuizioni riguardanti l'adozione delle misure ablatorie, così come quelle che dispongono la revoca di misure già emesse, o escludono i presupposti per imporre il vincolo sui beni, vengono adottate rebus sic stantibus, «sicché deve escludersi che si possa ipotizzare un ne bis in idem. E' invece prospettabile una forma di preclusione processuale, sul tipo di quella che si può realizzare in materia cautelare, suscettibile di essere messa in discussione dalla sopravvenienza di fatti nuovi. Tuttavia, tale forma di pregiudizialità opera solo se le decisioni sono intervenute su presupposti comuni, come ad esempio la sproporzione della disponibilità dei beni rispetto al reddito oppure la titolarità del bene, ma deve essere esclusa negli altri casi relativi ad altri aspetti che caratterizzano le singole misure patrimoniali» (Cass. 23040/2017, cit., Rv. 270482). La decisione impugnata ha analiticamente illustrato (v. pagg. 25-28) le sopravvenienze, in termini di elementi probatori desunti dal materiale raccolto nel giudizio, che hanno costituito la base per superare la preclusione indicata dimostrando che, al di là del dato formale dell'intestazione del bene alla ricorrente, la disponibilità dell'immobile doveva attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA] (elementi rappresentati dalle dichiarazioni della persona offesa Miscimarra, sulla realizzazione dell'impianto elettrico nell'immobile in questione, su incarico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], così scomputando la somma equivalente al corrispettivo per i lavori eseguiti, da quanto dovuto al [OSCURATO:PERSONA] per il prestito usurario; dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], cognata di [OSCURATO:PERSONA], a c:onoscenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e la Talarico mostravano all'epoca intenzione di andare ad abitare, una volta che l'uomo avesse lasciato la moglie, presso una villa nella sua disponibilità, pur se formalmente intestata alla cognata di quest'ultimo - appunto la Pascucci -; dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva commentato con l'imputato l'intenzione di quest'ultimo di andare ad abitare presso il medesimo immobile; dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], soggetto identificato come interessato all'acquisto dell'immobile nel periodo di riferimento, che aveva ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] una proposta di acquisto dell'immobile; dalle intercettazioni disposte in altri procedimenti ed acquisite nel procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] che, conversando con altri soggetti, ammetteva che l'immobile era di sua proprietà tanto da aver in programma di venderlo). A fronte di tale corposo impianto probatorio, la ricorrente ha contestato l'utilizzabilità delle intercettazioni, con argomenti fondati per la violazione dei criteri per l'utilizzazione delle captazioni in procedimento diverso, e ha censurato l'inattendibilità della persona offesa (prospettando un diverso giudizio valutativo che non può formare oggetto di censura in questa sede, a Fronte delle logiche considerazioni svolte dalla sentenza impugnata); ha, invece, trascurato gli ulteriori dati probatori; ciò rende il ricorso generico e aspecifico, anche per la mancata valutazione della necessaria prova di resistenza una volta eliminato il dato probatorio rappresentato dalle intercettazioni (prova che, invece, era stata compiuta dalla decisione di primo grado: v. la sentenza del G.u.p., pagg. 84 ss.). Infine, per quanto attiene le censure sui profili del difetto di prova sia quanto al requisito della sproporzione, sia della ragionevolezza temporale dell'acquisto, profili tutti parametrati sulla posizione soggettiva della ricorrente, va rilevato che trattasi di aspetti che esulano dall'unico thema probandum che il terzo interessato deve affrontare, al fine di dimostrare l'effettiva e reale titolarità dei beni confiscati. 5. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili. La motivazione della sentenza impugnata, nel confermare il giudizio sulla sproporzione reddituale, si è fondata su precisi dati fattuali (desunti dalla perizia disposta d'ufficio, con riguardo sia ai dati bancari attestanti ingenti movimenti di denaro contante, incompatibili con le condizioni reddituali e di lavoro del ricorrente, sia al valore degli immobili realizzati dal ricorrente, oltre che alla disponibilità di veicoli acquistati in difetto di adeguate risorse) e sulla puntuale confutazione della tesi difensiva (smentita sia dalle osservazioni del perito, sia dal dato oggettivo della assoluta carenza di elementi fattuali, certi e obiettivi, a sostegno dell'asserita capacità patrimoniale e finanziaria del nucleo familiare rispetto all'acquisto del bene oggetto di confisca). Con il ricorso entrambi i coniugi (la Bova, peraltro, sollevando questioni che non concernono la specifica posizione di terza interessata, come già rilevato nell'esame del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]), si sono limitati a reiterare le medesime censure, già dedotte davanti alla Corte di Appello, proponendo esclusivamente una diversa lettura dei dati considerati dal perito; quelle censure, peraltro, sono state confutate dai giudici del rinvio alla stregua di una puntuale ricostruzione dei dati rilevanti. Anche in relazione al profilo della ragionevolezza temporale, il ricorso ai affida a ipotesi disancorate dai dati processuali (come per la diversa individuazione dell'epoca di commissione dei reati) rispetto alle puntuali considerazioni della sentenza impugnata. Il che rende evidente l'inammissibilità dei ricorsi. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile. 6.1. Il primo motivo è formulato in palese difetto di interesse, in quanto solo la proprietaria formale del bene oggetto di confisca potrebbe eventualmente dolersi della mancata citazione nel giudizio. 6.2. Il secondo motivo di ricorso risulta per gran parte reiterativo delle censure contenute nell'atto di appello; inoltre, la preclusione processuale relativa all'esclusione in sede di prevenzione dei presupposti per la confisca non era stata dedotta nelle precedenti fasi; quanto al giudizio di sproporzione, si deducono circostanze fattuali eterogenee e confuse, senza indirizzare il giudizio rispetto all'epoca di esecuzione delle migliorie e della costruzione dell'ampliamento; non si supera, quindi, l'accertamento circa la ragionevolezza temporale (che non può essere limitato all'epoca di acquisto, fissata SIA finire degli anni 1990, per le ragioni chiarite dalla Corte d'appello, attraverso la specifica considerazione dell'importanza e della decisività delle opere di completamento e miglioramento dell'immobile eseguite, invece, in epoca pressoché sovrapponibile a quella di commissione delle condotte di usura). 6.3. Il terzo motivo riguarda una censura del tutto generica, poiché la motivazione della Corte d'appello dà conto di una serie di indici e elementi valutativi, diversi da quelli considerati nel provvedimento indicato come preclusivi del nuovo accertamento (la fatiscenza dell'immobile che rendeva superflua la sua confisca), che sostengono la motivazione in punto di sussistenza dei presupposti per la confisca. 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'esclusione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al reato di cui al capo G), con rinvio per nuovo gudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta il ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] R
Sentenza Cassazione n. 40333/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris